Art. 4.
La gestione finanziaria degli enti e delle istituzioni di cui all'articolo 1 dovra' essere inderogabilmente basata, per l'esercizio 1976, sul pareggio del bilancio.
Sono vietate assunzioni di personale amministrativo artistico e tecnico che comportino aumenti del contingente numerico di personale a qualunque titolo in servizio presso gli enti alla data del 31 ottobre 1973, nell'ambito di ciascuna delle predette categorie.
Sono, altresi', vietati i rinnovi dei rapporti di lavoro comportanti la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.
La gestione finanziaria degli enti e delle istituzioni di cui all'articolo 1 dovra' essere inderogabilmente basata, per l'esercizio 1976, sul pareggio del bilancio.
Sono vietate assunzioni di personale amministrativo artistico e tecnico che comportino aumenti del contingente numerico di personale a qualunque titolo in servizio presso gli enti alla data del 31 ottobre 1973, nell'ambito di ciascuna delle predette categorie.
Sono, altresi', vietati i rinnovi dei rapporti di lavoro comportanti la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.