Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 01/02/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2542/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Monica Velletti Presidente rel.
dott. ssa Luciana Nicoli' Giudice
dott. ssa Elisa Iacone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2542/2023 promossa da:
nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
ROBERTO SPOLDI, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], con il patrocinio degli Avv. MAURIZIO CP_2
GRIFONI e Avv. TOMMASO GRIFONI, con elezione di domicilio presso i difensori come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda cumulata di separazione giudiziale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27.12.2023, ha proposto cumulo di Controparte_1 domanda di separazione giudiziale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art 473 bis. 49 c.p.c.. La ricorrente ha esposto:
- di aver contratto matrimonio con in Terni in data 19.05.1990; CP_2
- che dall'unione coniugale sono nate due figlie: in data 03.01.1991 e in data Per_1 Per_2
14.12.1993, entrambe economicamente autonome;
- che dopo un lungo periodo di normale convivenza, il rapporto matrimoniale è entrato in crisi, tanto che ha abbandonato la casa familiare, ad oggi oggetto di procedura esecutiva;
CP_2
- di non aver mai lavorato per dedicarsi alla cura della famiglia e delle figlie;
- di non essere in grado di indicare il reddito di imprenditore operante nel settore edilizio;
CP_2
- di aver percepito nel periodo della separazione di fatto importi prima di € 1500 mensili, successivamente di € 1200 mensili dal marito quali contributi al di lei mantenimento.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto di pronunciare la separazione personale dei coniugi e la successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo l'assegnazione della casa familiare alla stessa, che vi abiterà unitamente alla figlia fino alla conclusione della procedura Per_1 esecutiva, con determinazione del contributo al di lei mantenimento a carico del resistente per importo di almeno euro 2.000,00 al mese, oltre Istat annuale;
con vittoria di spese.
Si è costituito non opponendosi all'accoglimento delle domande di separazione CP_2
e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestando integralmente tutto quanto dedotto da controparte. Il resistente ha esposto di non essersi allontanato dalla casa familiare sua sponte, ma in forza di una scelta comune dei due coniugi che, per sopravvenuta incompatibilità dei caratteri, avrebbero consensualmente scelto di vivere separati. Inoltre, il resistente ha contestato di svolgere attività di imprenditore, affermando di essere artigiano edile, e di percepire redditi sufficienti a garantire la normale sopravvivenza ma non elevati, e comunque ridotti nell'ultimo periodo e tali da non poter permettere il versamento di importi pari a quelli corrisposti alla ricorrente nel periodo della separazione di fatto, evidenziando lo svolgimento di attività lavorativa da parte della ricorrente, occupata da 17 anni nella gestione della Scuola danza insieme con la figlia delle CP_3 parti, dichiarandosi disponibile a trasferire per intero tale attività alla resistente in modo da garantirle la riscossione degli interi profitti. Tanto premesso, il resistente ha chiesto la dichiarazione della separazione e la successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio, con assegnazione della casa familiare alla fino alla conclusione della procedura esecutiva, con determinazione del CP_1 contributo al mantenimento in favore della ricorrente di una somma mensile non superiore ad euro
500,00, cui aggiungere i proventi della scuola danza ASD con vittoria di spese o, in via CP_3 subordinata, con compensazione integrale delle stesse.
All'udienza del 22.04.2024 sono comparse le parti dichiarando: la ricorrente di vivere nell'abitazione familiare esecutata, di essere casalinga, di non avere proprietà immobiliari;
il resistente di vivere in immobile in comodato d'uso di proprietà di un amico senza oneri, di svolgere attività lavorativa quale artigiano nel settore edile, con reddito mensile netto di euro 2.000 circa
(reddito variabile a seconda dei contratti) e di non avere proprietà immobiliari.
A scioglimento della riserva assunta, la Presidente delegata ha pronunciato i provvedimenti provvisori ed urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati e ponendo a carico di assegno mensile di CP_2 euro 1.500,00 quale contributo al mantenimento della ricorrente, in considerazione dello spontaneo versamento di tale importo da parte del resistente in favore della ricorrente, nei periodi della separazione di fatto;
oltre ISTAT annuale;
Alla successiva udienza le parti hanno dichiarato di aver raggiunto il seguente accordo quanto alle condizioni della separazione:
“confermare i provvedimenti provvisori ed urgenti quanto alla determinazione del contributo al mantenimento della moglie”.
Le parti hanno quindi chiesto la decisione in merito alla separazione con successiva fissazione di udienza di comparizione delle parti per la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio (sulla ammissibilità di domande cumulate di separazione e divorzio anche in caso di conclusioni congiunte cfr. Cass. ord. 6 ottobre 2023, n. 28727, e precedenti dell'intestato Tribunale tra i quali sentenza del 22.6.2023).
La decisione è stata quindi rimessa al Collegio, acquisito il parere del PM depositato in data
03.12.2024.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve pertanto essere dichiarata la separazione tra le parti.
Le condizioni della separazione come sopra riportate sono da ritenersi congrue.
Il procedimento deve proseguire, ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c. per la pronuncia sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio come da ordinanza emessa in data odierna.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra e coniugi Controparte_1 CP_2 per matrimonio celebrato in Terni (TR) in data 19.05.1990; dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Terni (atto n. 58, P. II, S. A, anno 1990); pone a carico di ssegno mensile di € 1.500,00 quale contributo al mantenimento CP_2 della resistente da corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese, Controparte_1 con decorrenza dal mese di dicembre 2023 (data della domanda) e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
rimette la causa sul ruolo della Presidente delegata come da separata ordinanza. Così deciso nella camera di consiglio in data 29.1.2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti