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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/09/2025, n. 3492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3492 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Monica Stocco ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies e dell'art. 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10722 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. MAGGIO EMANUELE e , con elezione di domicilio in VIA M.SE
UGO 56 PALERMO, presso il medesimo difensore parte attrice
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. DI SALVO GIOVANNI, con elezione di domicilio in Via Marchese
Ugo, 56 90141 Palermopresso il medesimo difensore parte convenuta
e nei confronti di
(C.F. ), con il Controparte_2 C.F._3
patrocinio dell'avv. D'AFFRONTO SILVANA e , con elezione di domicilio
Tribunale di Palermo II sez. civile
in VIA NICOLO' GALLO 1 90139 PALERMO, presso il difensore avv.
D'AFFRONTO SILVANA parte terza intervenuta
OGGETTO: preliminare di vendita di cose immobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note ex art. 127 ter cpc quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in proprio e in Parte_1
qualità di amministratore unico della ha evocato in Controparte_3
giudizio la convenuta per ottenere l'adempimento in forma specifica del contratto preliminare sottoscritto in data 25 ottobre 2022 ai sensi dell'art. 2932 c.c. relativo alla villa sita in Palermo, via Tommaso Natale 93/B, deducendo di avere concordato originariamente il prezzo di € 940.000,00, e di avere poi modificato la misura del corrispettivo in € 750.000,00 con scrittura privata separata.
A sostegno della propria pretesa l'attore ha evidenziato di avere convocato, il
19 luglio 2024, la per la stipula del contratto definitivo e che la CP_1
convenuta, sottraendosi alle proprie obbligazioni, non solo non si era presentata ma aveva intrapreso trattative per la vendita dello stesso immobile con un terzo soggetto, Controparte_2
In via subordinata l'attore ha chiesto di condannare la convenuta alla restituzione di quanto dallo stesso corrisposto a titolo di acconto, pari a €
20.000,00 oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di avvenuto pagamento all'effettivo soddisfo.
Tribunale di Palermo II sez. civile
Costituendosi in giudizio ha chiesto il rigetto della domanda Controparte_1
disconoscendo, in primo luogo, la scrittura privata “pro veritate” prodotta dall'attore, affermando di non averla mai sottoscritta né siglata.
La convenuta ha inoltre evidenziato la mancata produzione in giudizio del contratto preliminare da parte del proprio avversario, sottolineando come ciò renda l'azione inammissibile o improcedibile per difetto di prova.
Nel merito, inoltre, ha eccepito la condotta di inadempimento di parte attrice che, fronte di un acconto pattuito di €190.000,00, ha versato solo la somma di
€20.000, suddivisa in tre bonifici effettuati tra il 25 e il 28 ottobre 2022, venendo meno all'obbligo di estinzione dei debiti per i quali era stata posta garanzia ipotecaria sull'immobile e, in particolare quelli relativi alla procedura esecutiva immobiliare e alle cartelle esattoriali dell'Agenzia delle Entrate.
In subordine si è dichiarata disponibile a trasferire la Controparte_1
proprietà dell'immobile, ma solo previo pagamento integrale del prezzo originariamente pattuito (€940.000), maggiorato degli interessi legali maturati fino alla data del 27 novembre 2024, per un totale di €987.284,26 chiedendo, quindi che, qualora il Tribunale ritenga sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 2932 c.c., il trasferimento sia subordinato al pagamento dell'intero importo residuo.
Con atto di intervento depositato il 9.4.2025 è intervenuto volontariamente in giudizio esponendo di aver stipulato con Controparte_2 [...]
un contratto preliminare di compravendita in data 18 aprile 2023, Parte_2
successivo a quello stipulato dall'attore. In base a tale accordo, l'immobile era stato promesso in vendita per un prezzo complessivo di €750.000,00 da corrispondere in parte mediante estinzione della procedura esecutiva
Tribunale di Palermo II sez. civile
immobiliare pendente sull'immobile (R.G. Es. 207/2020), e in parte con versamenti diretti e futuri.
L'interveniente ha rappresentato di aver già versato €199.484,57 mediante bonifici, pagamento di rate di rottamazione e spese per la sanatoria edilizia, oltre a ulteriori €10.000,00 su richiesta della venditrice.
Deducendo di aver adempiuto puntualmente ai propri obblighi contrattuali, sostenendo spese ingenti per evitare la vendita giudiziaria dell'immobile e per regolarizzare la situazione urbanistica, ha lamentato la Controparte_2
condotta di inadempimento della convenuta la quale non ha rispettato gli impegni assunti, omettendo di sottoscrivere la documentazione necessaria per la sanatoria, non garantendo il possesso parziale dell'immobile e generando un conflitto con altro promissario acquirente.
L'interveniente ha chiesto, sulla base di tali premesse, di dichiarare valido e prevalente il proprio contratto preliminare rispetto a quello stipulato con ed in subordine, qualora venga accolta la domanda di quest'ultimo, Pt_1
la condanna di alla restituzione delle somme versate e al CP_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, derivanti dallo stress, dalle spese sostenute e dalla perdita del godimento dell'immobile.
Fallito il tentativo di conciliazione promosso dal Giudice, la convenuta ha contestato la tardività dell'intervento di , ritenendolo Controparte_2
precluso ai sensi dell'art. 268 c.p.c.
Nel merito ha evidenziato che la domanda di adempimento formulata da
è priva di supporto probatorio ed anche contraddittoria, CP_2
avendo l'interveniente già promosso un procedimento cautelare di sequestro conservativo (R.G. n. 13999/2024), nel quale ha chiesto la risoluzione del
Tribunale di Palermo II sez. civile
medesimo contratto preliminare.
La convenuta ha contestato anche la quantificazione delle somme che afferma di aver versato, osservando che tra queste Controparte_2
figurano costi non dimostrati né documentati.
Così riassunti i termini della controversia, deve, in via preliminare, esaminarsi l'eccezione di inammissibilità delle domande formulate da
[...]
in sede di intervento. CP_2
In punto di fatto, occorre rilevare che l'atto di intervento è stato depositato il
9.4.2025, e cioè successivamente alla scadenza dei termini previsti dall'art. 171 ter cpc e alla celebrazione dell'udienza prevista dall'art. 183 cpc.
Ciò posto, va richiamato il disposto dell'art. 268 cod. proc. civ., comma 2
(nella formulazione risultante dalla novella introdotta con il D.Lgs. n.
149/2022), secondo cui “il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio".
Tale disposizione deve essere interpretata alla luce del comma I, in forza del quale “l'intervento può aver luogo sino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione ".
Il coordinamento tra le due disposizioni non può prescindere dalla considerazione che la norma in oggetto riguarda, nella sua portata generale, anche l'intervento volontario autonomo;
e che, in tale fattispecie processuale, la formulazione da parte del terzo di domande autonome rispetto a quelle già formulate dalle parti originariamente costituitesi in giudizio deve ritenersi coessenziale all'intervento stesso.
Sicché estendere al terzo interveniente gli effetti della preclusione sulle
Tribunale di Palermo II sez. civile
domande, eventualmente già verificatasi per le altre parti, equivarrebbe in pratica a negare il suo diritto di intervento autonomo entro il termine ultimo della precisazione delle conclusioni definitive, così come invece consentitogli dalla legge.
Su tale presupposto, il divieto di compiere atti che al momento dell'intervento non siano più permessi alle altre parti (salva la peculiare ipotesi della comparizione volontaria per la necessaria integrazione del contraddittorio) deve riferirsi unicamente all'attività istruttoria;
con riguardo alla quale l'interveniente deve accettare il processo nello stato in cui si trova e, dunque, eventualmente anche nello stato risultante in esito alle preclusioni probatorie concernenti le altre parti ( cfr. con riferimento alla formulazione dell'art. 268 cpc ante riforma Cass., n. 20882/2018; Cass. n. 3186/2006, Cass. n.
25264/2008).
Ritenuta l'ammissibilità delle domande formulate da , nel Controparte_2
merito deve evidenziarsi che l'intervento è stato effettuato quando le preclusioni probatorie previste dall'art. 171 ter cpc erano già maturate, rendendo inammissibili le prove a sostegno della domanda.
Va, infatti, evidenziato che la preclusione per il terzo interveniente contenuta nell'art. 268, comma 2, c.p.c., deve ritenersi riferita sia alle prove costituende, sia alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti ( cfr. Cass., n. 12463 del 2023).
A fronte delle contestazioni specifiche formulate dalla convenuta , CP_1
deve, pertanto, ritenersi che la domanda principale formulata dall'interveniente, volta a dichiarare la prevalenza del proprio contratto rispetto a quello stipulato dalla convenuta e dall'attore, non risulti
Tribunale di Palermo II sez. civile
adeguatamente provata, essendo già scaduti, al momento dell'intervento, i termini previsti dall'art. 171 ter cpc.
Va, poi, evidenziato che la domanda principale formulata ai sensi dell'art. 2932 c.c. da parte attrice deve intendersi espressamente rinunciata.
Ed invero, alla prima udienza ex art. 183 cpc del 19.2.2025 il procuratore dell'attore ha dichiarato: “ è stato accertato che l'immobile oggetto di causa non è conferme dal punto di vista urbanistico e pertanto insiste nella richiesta subordinata di restituzione delle somme versate in esecuzione del contratto preliminare” ( cfr. verbale di udienza del 19.2.2025).
La domanda subordinata va accolta, atteso che non è in contestazione fra le parti il fatto che, in esecuzione di un accordo concluso fra le parti, parte attrice abbia versato in favore della convenuta l'importo di euro 20.000,00 e che, alla luce della non contestazione sulla non commerciabilità dell'immobile sito in Palermo, via Tommaso Natale 93/B e delle contestazioni sollevate dalla convenuta sulla mancata prova di un contratto avente forma scritta, tale attribuzione patrimoniale sia stata effettuata indebitamente.
Ai sensi dell'art. 2033 c.c. pertanto la convenuta va condannata a restituire l'importo di € 20.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda non essedo stata provata la mala fede dell'accipiens al momento del pagamento.
Non può essere invece riconosciuta la chiesta rivalutazione monetaria atteso che il credito relativo alla restituzione dell'importo versato in favore della ricorrente risulta fondato sulla disciplina dell'indebito oggettivo e non su un illecito ex art. 2043 c.c. o su una condotta di inadempimento e non risultando allegato, prima ancora che provato, un maggior danno ai sensi dell'art. 1224
c.c.
Tribunale di Palermo II sez. civile
Deve ritenersi assorbita la domanda formulata in via subordinata da parte interveniente, di restituzione e risarcimento del danno, non essendo intervenuta una pronuncia sulla domanda principale formulata in atto di citazione.
In applicazione del principio della soccombenza, parte convenuta essere condannata a rifondere nei confronti di parte attrice le spese di lite che si liquidano, ai sensi del dm 55 del 2014 in complessivi € 4500,00 (tenuto conto del valore dell'obbligazione restitoria riconosciuta) per onorari di difesa, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%.
In applicazione del principio della soccombenza, parte intervenuta essere condannata a rifondere nei confronti di parte convenuta le spese di lite che si liquidano, ai sensi del dm 55 del 2014, tenuto conto della fase in cui è avvenuto l'intervento e del valore indeterminabile della domanda, in complessivi € 4500,00 per onorari di difesa, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%.
P.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando;
respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa:
1. Dichiara rinunciata la domanda di pronuncia di sentenza ex art. 2932
c.c. formulata in citazione;
2. Accoglie la domanda di restituzione formulata in citazione in via subordinata e per l'effetto condanna la convenuta a restituire all'attore l'importo di € 20.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda;
3. Rigetta la domanda principale e dichiara assorbita la domanda subordinata formulate in atto di intervento;
Tribunale di Palermo II sez. civile
4. Condanna parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 4500,00 per onorari di difesa, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali al 15%.
5. Condanna parte intervenuta a rifondere nei confronti di parte convenuta le spese di lite che si liquidano, ai sensi del dm 55 del 2014, in complessivi € 4500,00 per onorari di difesa, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso in Palermo, in data 18/09/2025 .
Il Giudice
Monica Stocco
Tribunale di Palermo II sez. civile
IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Monica Stocco ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies e dell'art. 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10722 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. MAGGIO EMANUELE e , con elezione di domicilio in VIA M.SE
UGO 56 PALERMO, presso il medesimo difensore parte attrice
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. DI SALVO GIOVANNI, con elezione di domicilio in Via Marchese
Ugo, 56 90141 Palermopresso il medesimo difensore parte convenuta
e nei confronti di
(C.F. ), con il Controparte_2 C.F._3
patrocinio dell'avv. D'AFFRONTO SILVANA e , con elezione di domicilio
Tribunale di Palermo II sez. civile
in VIA NICOLO' GALLO 1 90139 PALERMO, presso il difensore avv.
D'AFFRONTO SILVANA parte terza intervenuta
OGGETTO: preliminare di vendita di cose immobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note ex art. 127 ter cpc quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in proprio e in Parte_1
qualità di amministratore unico della ha evocato in Controparte_3
giudizio la convenuta per ottenere l'adempimento in forma specifica del contratto preliminare sottoscritto in data 25 ottobre 2022 ai sensi dell'art. 2932 c.c. relativo alla villa sita in Palermo, via Tommaso Natale 93/B, deducendo di avere concordato originariamente il prezzo di € 940.000,00, e di avere poi modificato la misura del corrispettivo in € 750.000,00 con scrittura privata separata.
A sostegno della propria pretesa l'attore ha evidenziato di avere convocato, il
19 luglio 2024, la per la stipula del contratto definitivo e che la CP_1
convenuta, sottraendosi alle proprie obbligazioni, non solo non si era presentata ma aveva intrapreso trattative per la vendita dello stesso immobile con un terzo soggetto, Controparte_2
In via subordinata l'attore ha chiesto di condannare la convenuta alla restituzione di quanto dallo stesso corrisposto a titolo di acconto, pari a €
20.000,00 oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di avvenuto pagamento all'effettivo soddisfo.
Tribunale di Palermo II sez. civile
Costituendosi in giudizio ha chiesto il rigetto della domanda Controparte_1
disconoscendo, in primo luogo, la scrittura privata “pro veritate” prodotta dall'attore, affermando di non averla mai sottoscritta né siglata.
La convenuta ha inoltre evidenziato la mancata produzione in giudizio del contratto preliminare da parte del proprio avversario, sottolineando come ciò renda l'azione inammissibile o improcedibile per difetto di prova.
Nel merito, inoltre, ha eccepito la condotta di inadempimento di parte attrice che, fronte di un acconto pattuito di €190.000,00, ha versato solo la somma di
€20.000, suddivisa in tre bonifici effettuati tra il 25 e il 28 ottobre 2022, venendo meno all'obbligo di estinzione dei debiti per i quali era stata posta garanzia ipotecaria sull'immobile e, in particolare quelli relativi alla procedura esecutiva immobiliare e alle cartelle esattoriali dell'Agenzia delle Entrate.
In subordine si è dichiarata disponibile a trasferire la Controparte_1
proprietà dell'immobile, ma solo previo pagamento integrale del prezzo originariamente pattuito (€940.000), maggiorato degli interessi legali maturati fino alla data del 27 novembre 2024, per un totale di €987.284,26 chiedendo, quindi che, qualora il Tribunale ritenga sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 2932 c.c., il trasferimento sia subordinato al pagamento dell'intero importo residuo.
Con atto di intervento depositato il 9.4.2025 è intervenuto volontariamente in giudizio esponendo di aver stipulato con Controparte_2 [...]
un contratto preliminare di compravendita in data 18 aprile 2023, Parte_2
successivo a quello stipulato dall'attore. In base a tale accordo, l'immobile era stato promesso in vendita per un prezzo complessivo di €750.000,00 da corrispondere in parte mediante estinzione della procedura esecutiva
Tribunale di Palermo II sez. civile
immobiliare pendente sull'immobile (R.G. Es. 207/2020), e in parte con versamenti diretti e futuri.
L'interveniente ha rappresentato di aver già versato €199.484,57 mediante bonifici, pagamento di rate di rottamazione e spese per la sanatoria edilizia, oltre a ulteriori €10.000,00 su richiesta della venditrice.
Deducendo di aver adempiuto puntualmente ai propri obblighi contrattuali, sostenendo spese ingenti per evitare la vendita giudiziaria dell'immobile e per regolarizzare la situazione urbanistica, ha lamentato la Controparte_2
condotta di inadempimento della convenuta la quale non ha rispettato gli impegni assunti, omettendo di sottoscrivere la documentazione necessaria per la sanatoria, non garantendo il possesso parziale dell'immobile e generando un conflitto con altro promissario acquirente.
L'interveniente ha chiesto, sulla base di tali premesse, di dichiarare valido e prevalente il proprio contratto preliminare rispetto a quello stipulato con ed in subordine, qualora venga accolta la domanda di quest'ultimo, Pt_1
la condanna di alla restituzione delle somme versate e al CP_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, derivanti dallo stress, dalle spese sostenute e dalla perdita del godimento dell'immobile.
Fallito il tentativo di conciliazione promosso dal Giudice, la convenuta ha contestato la tardività dell'intervento di , ritenendolo Controparte_2
precluso ai sensi dell'art. 268 c.p.c.
Nel merito ha evidenziato che la domanda di adempimento formulata da
è priva di supporto probatorio ed anche contraddittoria, CP_2
avendo l'interveniente già promosso un procedimento cautelare di sequestro conservativo (R.G. n. 13999/2024), nel quale ha chiesto la risoluzione del
Tribunale di Palermo II sez. civile
medesimo contratto preliminare.
La convenuta ha contestato anche la quantificazione delle somme che afferma di aver versato, osservando che tra queste Controparte_2
figurano costi non dimostrati né documentati.
Così riassunti i termini della controversia, deve, in via preliminare, esaminarsi l'eccezione di inammissibilità delle domande formulate da
[...]
in sede di intervento. CP_2
In punto di fatto, occorre rilevare che l'atto di intervento è stato depositato il
9.4.2025, e cioè successivamente alla scadenza dei termini previsti dall'art. 171 ter cpc e alla celebrazione dell'udienza prevista dall'art. 183 cpc.
Ciò posto, va richiamato il disposto dell'art. 268 cod. proc. civ., comma 2
(nella formulazione risultante dalla novella introdotta con il D.Lgs. n.
149/2022), secondo cui “il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio".
Tale disposizione deve essere interpretata alla luce del comma I, in forza del quale “l'intervento può aver luogo sino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione ".
Il coordinamento tra le due disposizioni non può prescindere dalla considerazione che la norma in oggetto riguarda, nella sua portata generale, anche l'intervento volontario autonomo;
e che, in tale fattispecie processuale, la formulazione da parte del terzo di domande autonome rispetto a quelle già formulate dalle parti originariamente costituitesi in giudizio deve ritenersi coessenziale all'intervento stesso.
Sicché estendere al terzo interveniente gli effetti della preclusione sulle
Tribunale di Palermo II sez. civile
domande, eventualmente già verificatasi per le altre parti, equivarrebbe in pratica a negare il suo diritto di intervento autonomo entro il termine ultimo della precisazione delle conclusioni definitive, così come invece consentitogli dalla legge.
Su tale presupposto, il divieto di compiere atti che al momento dell'intervento non siano più permessi alle altre parti (salva la peculiare ipotesi della comparizione volontaria per la necessaria integrazione del contraddittorio) deve riferirsi unicamente all'attività istruttoria;
con riguardo alla quale l'interveniente deve accettare il processo nello stato in cui si trova e, dunque, eventualmente anche nello stato risultante in esito alle preclusioni probatorie concernenti le altre parti ( cfr. con riferimento alla formulazione dell'art. 268 cpc ante riforma Cass., n. 20882/2018; Cass. n. 3186/2006, Cass. n.
25264/2008).
Ritenuta l'ammissibilità delle domande formulate da , nel Controparte_2
merito deve evidenziarsi che l'intervento è stato effettuato quando le preclusioni probatorie previste dall'art. 171 ter cpc erano già maturate, rendendo inammissibili le prove a sostegno della domanda.
Va, infatti, evidenziato che la preclusione per il terzo interveniente contenuta nell'art. 268, comma 2, c.p.c., deve ritenersi riferita sia alle prove costituende, sia alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti ( cfr. Cass., n. 12463 del 2023).
A fronte delle contestazioni specifiche formulate dalla convenuta , CP_1
deve, pertanto, ritenersi che la domanda principale formulata dall'interveniente, volta a dichiarare la prevalenza del proprio contratto rispetto a quello stipulato dalla convenuta e dall'attore, non risulti
Tribunale di Palermo II sez. civile
adeguatamente provata, essendo già scaduti, al momento dell'intervento, i termini previsti dall'art. 171 ter cpc.
Va, poi, evidenziato che la domanda principale formulata ai sensi dell'art. 2932 c.c. da parte attrice deve intendersi espressamente rinunciata.
Ed invero, alla prima udienza ex art. 183 cpc del 19.2.2025 il procuratore dell'attore ha dichiarato: “ è stato accertato che l'immobile oggetto di causa non è conferme dal punto di vista urbanistico e pertanto insiste nella richiesta subordinata di restituzione delle somme versate in esecuzione del contratto preliminare” ( cfr. verbale di udienza del 19.2.2025).
La domanda subordinata va accolta, atteso che non è in contestazione fra le parti il fatto che, in esecuzione di un accordo concluso fra le parti, parte attrice abbia versato in favore della convenuta l'importo di euro 20.000,00 e che, alla luce della non contestazione sulla non commerciabilità dell'immobile sito in Palermo, via Tommaso Natale 93/B e delle contestazioni sollevate dalla convenuta sulla mancata prova di un contratto avente forma scritta, tale attribuzione patrimoniale sia stata effettuata indebitamente.
Ai sensi dell'art. 2033 c.c. pertanto la convenuta va condannata a restituire l'importo di € 20.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda non essedo stata provata la mala fede dell'accipiens al momento del pagamento.
Non può essere invece riconosciuta la chiesta rivalutazione monetaria atteso che il credito relativo alla restituzione dell'importo versato in favore della ricorrente risulta fondato sulla disciplina dell'indebito oggettivo e non su un illecito ex art. 2043 c.c. o su una condotta di inadempimento e non risultando allegato, prima ancora che provato, un maggior danno ai sensi dell'art. 1224
c.c.
Tribunale di Palermo II sez. civile
Deve ritenersi assorbita la domanda formulata in via subordinata da parte interveniente, di restituzione e risarcimento del danno, non essendo intervenuta una pronuncia sulla domanda principale formulata in atto di citazione.
In applicazione del principio della soccombenza, parte convenuta essere condannata a rifondere nei confronti di parte attrice le spese di lite che si liquidano, ai sensi del dm 55 del 2014 in complessivi € 4500,00 (tenuto conto del valore dell'obbligazione restitoria riconosciuta) per onorari di difesa, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%.
In applicazione del principio della soccombenza, parte intervenuta essere condannata a rifondere nei confronti di parte convenuta le spese di lite che si liquidano, ai sensi del dm 55 del 2014, tenuto conto della fase in cui è avvenuto l'intervento e del valore indeterminabile della domanda, in complessivi € 4500,00 per onorari di difesa, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%.
P.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando;
respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa:
1. Dichiara rinunciata la domanda di pronuncia di sentenza ex art. 2932
c.c. formulata in citazione;
2. Accoglie la domanda di restituzione formulata in citazione in via subordinata e per l'effetto condanna la convenuta a restituire all'attore l'importo di € 20.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda;
3. Rigetta la domanda principale e dichiara assorbita la domanda subordinata formulate in atto di intervento;
Tribunale di Palermo II sez. civile
4. Condanna parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 4500,00 per onorari di difesa, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali al 15%.
5. Condanna parte intervenuta a rifondere nei confronti di parte convenuta le spese di lite che si liquidano, ai sensi del dm 55 del 2014, in complessivi € 4500,00 per onorari di difesa, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso in Palermo, in data 18/09/2025 .
Il Giudice
Monica Stocco
Tribunale di Palermo II sez. civile