Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 12/02/2025, n. 3136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3136 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03136/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04792/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4792 del 2024, proposto da IC De AR, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza
al decreto emesso dalla Corte di appello di Roma il 25.09.2017 e depositato in data 22.03.2018, nel procedimento r.g.v.g. 55910/2012, notificato al Ministero della giustizia presso il domicilio eletto ope legis dell’Avvocatura di Stato a mezzo pec in data 23.02.2022 ed al Ministero della giustizia presso il domicilio reale a mezzo pec in data 23.02.2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;
Visto l’art. 114 c.p.a;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 la dott.ssa Virginia Giorgini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 29 aprile 2024 il sig. IC De AR ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto cron. n. 1523/18 del 22 marzo 2018, emesso ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. “legge Pinto”), con cui la Corte di appello di Roma, Sezione Equa riparazione, ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento in suo favore delle somme ivi liquidate.
Il ricorrente allega il mancato adempimento dell’Amministrazione e chiede che alla stessa venga assegnato il termine di trenta giorni per effettuare il pagamento “ della somma di €. 2.690,60, di cui €. 2.500,00 per sorte capitale ed €. 190,60 per interessi legali dal 22.03.2019 ad oggi, oltre interessi legali successivi alla notifica del presente ricorso ”, con nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento.
Chiede altresì che venga fissata “ ai sensi dell’art. 114 comma IV, lettera e) c.p.a., la somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per il ritardo nell’esecuzione del giudicato, nella misura che l’adito Tribunale riterrà di riconoscere anche alla luce di quanto statuito dalla giurisprudenza di codesto Ecc.mo AR (sentenza n. 04893/2022 del 18 luglio 2022) e, per l’effetto, condannare l’Amministrazione al pagamento di suddetta somma dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto con la sentenza di ottemperanza ”.
2. Il Ministero della giustizia si è costituito con atto di mero stile l’8 maggio 2024.
3. In data 20 gennaio 2025, la difesa erariale ha depositato una memoria recante istanza di sospensione ex art. 5- sexies , comma 12- bis , ultimo periodo, della legge n. 89 del 2001, introdotto dall’art. 1, comma 817, lett. m), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025).
4. Alla camera di consiglio del 21 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. In via pregiudiziale è opportuno precisare che non opera, per l’odierno giudizio, la sospensione prevista dal citato comma 12- bi s, ultimo periodo, dell’art. 5- sexies della legge n. 89 del 2001, introdotto dall’art. 1, comma 817, lett. m), della legge n. 207 del 2024, ai sensi del quale “ Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi ”. Considerato, infatti, che, ai sensi dell’art. 21, comma 1, della legge n. 207 del 2024 e in assenza di specifiche previsioni derogatorie, la disposizione è entrata in vigore il giorno 1° gennaio 2025, alla data in cui la presente causa è stata discussa e passata in decisione (21 gennaio 2025) non risultavano ancora decorsi i suddetti venti giorni.
6. Il ricorso è fondato e merita accoglimento ai sensi e nei limiti di seguito indicati.
6.1. Dalla documentazione in atti risulta, invero, il ricorrere dei seguenti presupposti: i) passaggio in giudicato del decreto della Corte d’appello, avverso il quale non è stata proposta impugnazione come da certificazione di cancelleria; ii) notifica del decreto medesimo, emesso secondo il c.d. “vecchio rito”, al Ministero della giustizia presso la sede reale nonché presso l’Avvocatura generale dello Stato, con distinte PEC in data 23 febbraio 2022; iii) invio all’amministrazione debitrice, mediante PEC in data 24 febbraio 2022, della dichiarazione prescritta, ai fini del pagamento, dall’art. 5- sexies della legge n. 89 del 2001, corredata della relativa documentazione e di copia del ridetto decreto; iv) decorso del termine dilatorio di sei mesi previsto dal comma 7 dello stesso art. 5- sexies della legge n. 89 del 2001.
6.2. Per quanto sopra, deve ordinarsi all’Amministrazione di provvedere al pagamento della somma indicata nel titolo azionato, oltre interessi legali dal 22 marzo 2019, come da domanda del ricorrente, fino all’effettivo soddisfo, nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
6.3. Non si ritiene, invece, di dover fissare l’ulteriore somma di denaro ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. (c.d. penalità di mora), tenuto conto della peculiarità della materia oltre che delle specifiche difficoltà nell’adempimento, collegate all’esistenza di vincoli normativi e di bilancio e, in generale, allo stato della finanza pubblica.
7. Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, si nomina, sin d’ora, il commissario ad acta nella persona di un dirigente del Ministero della giustizia munito dei requisiti di cui all’art. 5- sexies , comma 8, della legge n. 89 del 2001, il quale verrà individuato dal Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del medesimo Ministero e provvederà all’esecuzione del giudicato nei successivi 60 (sessanta) giorni.
8. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, in misura che tiene conto della serialità del contenzioso, con distrazione in favore dell’avv. Massimo Ferraro, dichiaratosi in atti procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, così dispone:
- ordina al Ministero della giustizia di provvedere al pagamento in favore del ricorrente della somma dovuta in base al titolo azionato, oltre interessi legali dal 22 marzo 2019 fino all’effettivo soddisfo, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina, per l’ipotesi di perdurante inadempimento, il commissario ad acta nella persona di un dirigente del Ministero della giustizia munito dei requisiti di cui all’art. 5- sexies , comma 8, della legge n. 89 del 2001, il quale verrà individuato dal Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del medesimo Ministero e provvederà all’esecuzione del giudicato nei successivi 60 (sessanta) giorni.
Condanna il Ministero della giustizia al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 200,00 (duecento/00), oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Referendario
Virginia Giorgini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Virginia Giorgini | Antonella Mangia |
IL SEGREARIO