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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 20/10/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3806/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3806 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante “pro Parte_1 P.IVA_1 tempore”, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Meterangelo come da procura in atti
OPPONENTE
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Alessio Di Controparte_1 CodiceFiscale_1
Censo come da procura in atti OPPOSTO
NONCHE'
(P.I. – C.F. , in persona del procuratore speciale, Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Mario Davì come da procura in atti OPPOSTA
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del legale Parte_1 rappresentante “pro tempore”, conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, Controparte_1
e la in persona del legale rappresentante “pro tempore”, e proponeva Controparte_2 opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione del 28 giugno 2021 emessa dal G.E. del Tribunale di Pescara, con cui era stata disposta l'assegnazione della somma di euro 26.162,90 in favore del creditore . Controparte_1
Detto provvedimento era stato pronunciato nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi iscritta al n.509/21, azionata dal nei confronti della società debitrice e CP_1 Parte_1 che vedeva, quale terzo pignorato, la Controparte_2
A sostegno, l'opponente censurava l'ordinanza “de qua” relativamente al quantum oggetto di assegnazione, affermando che il credito del era inferiore e diverso da quello azionato;
CP_1
l'istante sosteneva, altresì, “l'illegittima liquidazione ultra petita, a fronte dell'effettivo ammontare del vincolo pignoratizio imposto al debitor debitoris , e chiedeva accertarsi e Controparte_2 dichiararsi l'esigibilità parziale del credito del limitandolo ad euro 7.500,00, con CP_1 conseguente adeguamento dell'assegnazione e con condanna del creditore, in solido con la CP_2
alla ripetizione delle somme “indebitamente sottratte”.
[...]
Si costituivano in giudizio entrambe le parti opposte, contestando ed impugnando per quanto di rispettiva ragione le avverse pretese, di cui chiedevano il rigetto, con vittoria di spese.
In corso di causa interveniva un accordo tra la società opponente e il a fronte del quale CP_1 gli stessi chiedevano, concordemente, pronunciarsi declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Il giudizio proseguiva con riferimento all'unica domanda proposta dalla nei Parte_1 confronti dell'istituto di credito, che avrebbe malamente gestito il conto corrente intestato alla stessa istante, così corrispondendo indebitamente in favore del somme di importo superiore a CP_1 quelle a lui spettanti;
di qui la richiesta di condanna della alla restituzione della differenza in CP_2 favore dell'opponente medesima.
Così compendiati i fatti di causa, l'intesa stragiudiziale intercorsa nelle more tra la Parte_1 ed il impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con spese CP_1 compensate, tra le suddette parti (come peraltro dalle stesse concordemente richiesto).
2 Quanto all'unica domanda avanzata nei confronti della (rimasta estranea al richiamato CP_2 accordo che, di fatto, non consente di quantificare l'esatto importo “da assegnare”), non si ravvisa alcuna responsabilità in ordine all'avvenuto pagamento, in favore del della somma di CP_1 euro 26.162,90.
La banca, infatti, ha dato esecuzione all'ordinanza di assegnazione del 28.06.2021, solo successivamente impugnata e, di seguito (provvedimento del 28.07.2021), sospesa nei limiti dell'importo eccedente la somma di euro 22.500,00; l'istituto di credito, in sostanza, si è limitato ad eseguire un provvedimento del Tribunale valido ed efficace al momento del pagamento, comportamento che non può essere contestato per il solo fatto che successivamente l'ordinanza di assegnazione è stata impugnata.
A tanto si aggiunga che la domanda di ripetizione avanzata nei confronti della presenta anche CP_2 un profilo di inammissibilità; infatti la banca, in conseguenza del versamento legittimamente eseguito, per quanto sopra, in favore del non ha beneficiato di alcuna somma, sicché la CP_1 stessa non può essere destinataria di una domanda di ripetizione di indebito, atteso che l'unico beneficiario del pagamento è stato il medesimo. CP_1
Sulla scorta di tali argomentazioni, assorbenti di ogni ulteriore questione, deve in definitiva concludersi per il rigetto della domanda in esame, con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla in persona del legale rappresentante “pro Parte_1 tempore”, nei confronti di e della in persona del procuratore Controparte_1 Controparte_2 speciale, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere tra la società opponente ed il;
CP_1
b) compensa integralmente le spese di lite tra le suddette parti;
c) rigetta la domanda avanzata dalla nei confronti della Parte_1 CP_2
[...]
d) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'istituto di credito, liquidate nella misura di euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.
3 Così deciso in Pescara, il 20 ottobre 2025
4
IL GIUDICE
dott.ssa Cleonice G. Cordisco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3806 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante “pro Parte_1 P.IVA_1 tempore”, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Meterangelo come da procura in atti
OPPONENTE
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Alessio Di Controparte_1 CodiceFiscale_1
Censo come da procura in atti OPPOSTO
NONCHE'
(P.I. – C.F. , in persona del procuratore speciale, Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Mario Davì come da procura in atti OPPOSTA
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del legale Parte_1 rappresentante “pro tempore”, conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, Controparte_1
e la in persona del legale rappresentante “pro tempore”, e proponeva Controparte_2 opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione del 28 giugno 2021 emessa dal G.E. del Tribunale di Pescara, con cui era stata disposta l'assegnazione della somma di euro 26.162,90 in favore del creditore . Controparte_1
Detto provvedimento era stato pronunciato nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi iscritta al n.509/21, azionata dal nei confronti della società debitrice e CP_1 Parte_1 che vedeva, quale terzo pignorato, la Controparte_2
A sostegno, l'opponente censurava l'ordinanza “de qua” relativamente al quantum oggetto di assegnazione, affermando che il credito del era inferiore e diverso da quello azionato;
CP_1
l'istante sosteneva, altresì, “l'illegittima liquidazione ultra petita, a fronte dell'effettivo ammontare del vincolo pignoratizio imposto al debitor debitoris , e chiedeva accertarsi e Controparte_2 dichiararsi l'esigibilità parziale del credito del limitandolo ad euro 7.500,00, con CP_1 conseguente adeguamento dell'assegnazione e con condanna del creditore, in solido con la CP_2
alla ripetizione delle somme “indebitamente sottratte”.
[...]
Si costituivano in giudizio entrambe le parti opposte, contestando ed impugnando per quanto di rispettiva ragione le avverse pretese, di cui chiedevano il rigetto, con vittoria di spese.
In corso di causa interveniva un accordo tra la società opponente e il a fronte del quale CP_1 gli stessi chiedevano, concordemente, pronunciarsi declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Il giudizio proseguiva con riferimento all'unica domanda proposta dalla nei Parte_1 confronti dell'istituto di credito, che avrebbe malamente gestito il conto corrente intestato alla stessa istante, così corrispondendo indebitamente in favore del somme di importo superiore a CP_1 quelle a lui spettanti;
di qui la richiesta di condanna della alla restituzione della differenza in CP_2 favore dell'opponente medesima.
Così compendiati i fatti di causa, l'intesa stragiudiziale intercorsa nelle more tra la Parte_1 ed il impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con spese CP_1 compensate, tra le suddette parti (come peraltro dalle stesse concordemente richiesto).
2 Quanto all'unica domanda avanzata nei confronti della (rimasta estranea al richiamato CP_2 accordo che, di fatto, non consente di quantificare l'esatto importo “da assegnare”), non si ravvisa alcuna responsabilità in ordine all'avvenuto pagamento, in favore del della somma di CP_1 euro 26.162,90.
La banca, infatti, ha dato esecuzione all'ordinanza di assegnazione del 28.06.2021, solo successivamente impugnata e, di seguito (provvedimento del 28.07.2021), sospesa nei limiti dell'importo eccedente la somma di euro 22.500,00; l'istituto di credito, in sostanza, si è limitato ad eseguire un provvedimento del Tribunale valido ed efficace al momento del pagamento, comportamento che non può essere contestato per il solo fatto che successivamente l'ordinanza di assegnazione è stata impugnata.
A tanto si aggiunga che la domanda di ripetizione avanzata nei confronti della presenta anche CP_2 un profilo di inammissibilità; infatti la banca, in conseguenza del versamento legittimamente eseguito, per quanto sopra, in favore del non ha beneficiato di alcuna somma, sicché la CP_1 stessa non può essere destinataria di una domanda di ripetizione di indebito, atteso che l'unico beneficiario del pagamento è stato il medesimo. CP_1
Sulla scorta di tali argomentazioni, assorbenti di ogni ulteriore questione, deve in definitiva concludersi per il rigetto della domanda in esame, con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla in persona del legale rappresentante “pro Parte_1 tempore”, nei confronti di e della in persona del procuratore Controparte_1 Controparte_2 speciale, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere tra la società opponente ed il;
CP_1
b) compensa integralmente le spese di lite tra le suddette parti;
c) rigetta la domanda avanzata dalla nei confronti della Parte_1 CP_2
[...]
d) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'istituto di credito, liquidate nella misura di euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.
3 Così deciso in Pescara, il 20 ottobre 2025
4
IL GIUDICE
dott.ssa Cleonice G. Cordisco