Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/01/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
EPYBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace presso la Sezione Prima Civile del Tribunale di Catania, dottoressa
Giulia Camilleri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 8060/2024 R. G., avente ad oggetto: Riconoscimento della cittadinanza italiana promossa da:
1) Parte 1 nata a [...], Connecticut, il giorno 8 febbraio 1971
C.F. 1 2) Parte 2 nata a [...], Connecticut, il giorno 5 luglio 1975,
C.F. 2
nato a [...], Connecticut, il giorno 27 maggio 1969, 3) Parte 3
), per se e congiuntamente alla moglie Parte 4 nata C.F. 3
a Edmonton Provincia di Alberta, Canada, il 25 gennaio 1977, ( C.F. 4 ), quali esercenti la responsabilità genitoriale, nell'interesse dei figli minori: a Millcreek, Utah, il giorno 11 aprile nata Controparte 1
2009,
) e, C.F. 5 nato a Millcreek, Utah, il 24 luglio 2010, 5) Controparte_2
( 1) tutti residenti in [...]. C.F. 6
I ricorrenti sono rappresentati e difesi dall'Avv. Adriana Maria Ruggeri ( C.F. 7 ed elettivamente domiciliati presso lo studio del legale, sito in Cagliari, Via Tuveri, n. 52/54, come da procura in atti.
RICORRENTI
CONTRO
Controparte_3 (CF P.IVA 1 ), in persona del CP 4 pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici, in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149, è domiciliato;
RESISTENTE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti di Persona_1 nato a Siracusa contrada
Belvedere in data 20/01/1892, cittadino italiano, emigrato negli Stati Uniti d'America.
Il Controparte_3 si costituiva in giudizio;
premetteva che non intendeva contestare l'eventuale riconoscimento della cittadinanza italiana, non avendo ricevuto dalle Amministrazioni competenti alcun elemento in senso ostativo e chiedeva di: "Voglia Codesto On.le Tribunale, nel valutare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana, compensare le spese di lite". 66Il P.M. depositava le proprie memorie così concludendo: letta la sentenza della Corte di
Cassazione, Sezioni Unite civili, n. 25317/2022, in base alla quale, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione;
"
All'udienza del 29/11/2024 la causa veniva posta in decisione.
Ciò posto, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
In ordine alla competenza del Tribunale di Catania, va premesso che la legge n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che "all'articolo 4, comma 5, del decreto - legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, il seguente periodo: "Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani” in particolare, la competenza spetta alla Sezione specializzata competente per il comune di nascita dell'antenato.
Il comma n. 37 della citata legge prevede, inoltre, che “le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".
Pertanto a far data dal 22.06.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza è del
Tribunale in cui è ricompreso il Comune di nascita dell'avo italiano, o più precisamente del
Tribunale in cui ha sede la sezione in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie, l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo
Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione ..." (cfr. Tribunale di Venezia,
Sentenza n. 573/2024 del 22-02-2024).
Preliminarmente, va rilevato come il riconoscimento dello status civitatis spetti al [...]
CP 3
I richiedenti dovrebbero limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o, nel caso di richiedenti non residenti in Italia, a domandare il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui questi risiedono, sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani.
Deve pertanto affermarsi la legittimazione passiva del Controparte_3
I ricorrenti chiedono infatti la concessione della cittadinanza iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita.
In tutte le ipotesi, tra cui quella che ci occupa, diverse da quelle menzionate dal comma 2 dell'art. 16 D.P.R. n. 572/1993 ( e cioè degli articoli 2, commi 2 e 3, 3 comma 4, 4 comma 1 lett. c, 4 commi
2, 11, 13 comma 1 lett. c e d, 14 e 17 L. n. 91/92), competente, in ordine all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana è il Controparte_3 al quale l'Autorità Diplomatica o Consolare trasmette copia dell'istanza e della documentazione prodotta dall'interessato (art. 16 comma 4 D.P.R. cit).
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Nel caso di procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana e il rilascio della relativa certificazione, per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi incluso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa, il termine individuato dal D.P.R.
17/01/2014 n. 33 è di 730 giorni.
Appare giustificato il ricorso alla tutela giurisdizionale, in quanto appare inverosimile che l'Amministrazione competente possa rispettare il suddetto limite di 730 giorni.
Le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presso detta rappresentanza diplomatica hanno, per l'evasione, un tempo di attesa di circa 10 anni, che difficilmente potrà essere ridotto.
In secondo luogo, va osservato, con riferimento all'incidenza della c.d. grande naturalizzazione del
1889, nei casi di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, che la Corte di Cassazione,
Sezioni Unite Civili, con la sentenza 25318/2022 ha stabilito i seguenti principi:“ (i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 2012 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Argentina/Brasile/America alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11 n. 2 cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che "abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'avere stabilito all'estero la residenza, o anche l'avere stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(...)".
Nel merito, la domanda risulta fondata dalla documentazione in atti, tradotta e apostillata. È infatti stata prodotta dal ricorrente documentazione che prova la discendenza diretta dall'avo italiano che non è stata contestata dalla parte resistente, né è stata fornita prova in senso diverso.
Tale orientamento è stato recentemente confermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite che, ha sancito che: "(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del
1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva" (Cass. SSUU Sentenza n. 25317 del 24.08.2022 e Cass. SSUU Sentenza n.
25318 del 24.08.2022).
Risulta, quindi, dalla documentazione in atti, che l'avo italiano non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa iure sanguinis ai discendenti fino agli odierni ricorrenti.
Va precisato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983, ha dichiarato incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina, in violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, spianando la strada all'equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza.
Il principio di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza è stato affermato a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983, art. 5 (“E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina”), e successivamente dalla Legge n.
91/1992, che ha ulteriormente consolidato il detto principio, stabilendo che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”.
In base al principio dell'ius sanguinis, la cittadinanza italiana può essere trasmessa ai discendenti di una madre italiana, purché questi siano nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, e a condizione che la madre fosse cittadina italiana al momento della loro nascita.
Questa è la regola attualmente in vigore, secondo l'orientamento seguito dal Controparte_3 che, con circolare n. 9 del 04.07.2001, ritiene che possano usufruire della parità di posizione fra uomo e donna solo i soggetti nati dopo l'1/01/1948.
Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza del 2009, ha riconosciuto il diritto alla cittadinanza italiana anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948, che possono richiederla in sede giudiziaria. Come noto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, riformando con la nota sentenza n. 4466 del
2009 il proprio precedente orientamento, ha ritenuto che, per effetto delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 9 aprile 1975 e n. 30 del 9 febbraio 1983, possano ottenere il riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza italiana anche i figli o discendenti di donne che avevano perso il nostro status civitatis, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della previgente legge
555/1912, a seguito del matrimonio con cittadino straniero contratto antecedentemente al 1° gennaio 1948.
I discendenti da donna italiana nati prima del 1948, così come quelli nati da donna italiana che ha sposato uno straniero prima del 1948 (e che quindi aveva perso la cittadinanza per effetto della legge 555/1912 prima dell'entrata in vigore della Costituzione), possono dunque richiedere il riconoscimento della cittadinanza iuris sanguinis solo attraverso la c.d. “via giudiziale materna".
"Dalla ricostruzione storica emerge la linea diretta iure sanguinis dall'avo italiano Persona_1 il quale mai perse la cittadinanza italiana e, conseguentemente, la trasferiva a tutti i suoi discendenti sino agli odierni ricorrenti.
È dunque provata la discendenza diretta da cittadino italiano.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis e il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse stesso, equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto deve essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del Controparte 3 dei provvedimenti conseguenti.
In considerazione della novità e della peculiarità delle questioni trattate, appare opportuno disporre la compensazione delle spese di causa tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che le parti ricorrenti, sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano. 2. ordina al Controparte_3 e per esso all'ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
3. Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Catania 13/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Camilleri