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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 21/01/2026, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 862/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FERRANTI DONATELLA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13023/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250079908631000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 246/2026 depositato il
16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Difensore_1 riceveva in data 19 giugno 2025, plico postale a mezzo Raccomandata A.R. n. 674216419898, cartella di pagamento avente ad oggetto “crediti giudiziari anno
2025, contributo unificato Giudice di Pace di Civitavecchia,”, a cura e firma del Funzionario
Agente della Riscossione, Dott. Nominativo_1; con il provvedimento di cui sopra avente numero 09720250079908631000 oggi impugnato, l'Ufficio recupero Crediti del Giudice di pace di Civitavecchia, per mezzo dell'Agente della Riscossione, intimava il pagamento della somma pari a Euro 52,89
(cinquantadue/89) di cui Euro 47,01 (quarantasette/01) per “omesso pagamento del contributo unificato” ed ulteriori Euro5,88 (cinque/88) per Diritti di notifica per un totale generale pari ad Euro 52,89
(cinquantadue/89);l'Ente Impositore era ad asserire che il provvedimento di cui è causa per l'iscrizione a ruolo n. 2025/007993 è dovuto per presunti crediti giudiziari vantati dal Giudice di Pace di
Civitavecchia.
Il ricorrente lamenta che il provvedimento avente n. 09720250079908631000 emesso per il mancato pagamento “crediti giudiziari anno 2025, contributo unificato Giudice di Pace di Civitavecchia”
(doc. 1), è illegittimo e che chiede l'annullamento previa sopsensiva cautelare stante il pagamento documentato dellle somme ivi richieste.
Si costituiva l'Agenzia entrate riscossione che on riguardo alle doglianze proposte dal contribuente, l'ente della riscossione eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva, indicando l'ente impositore
GIUDICE DI PACE DI CIVITAVECCHIA UFFICIO RECUPERO quale litisconsorte, unico ed esclusivo destinatario delle doglianze;
provvedeva pertanto avendone interesse a chiamarlo in causa per estendergli il contraddittorio e permetterne la costituzione in giudizio.
L'Ente impositore non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento. Le deduzioni difensive del ricorrente adguatamente documentate e non contestate rappresentanto quanto segue: in data 10 settembre 2021 fu notificato verbale n. 99751 (88163/2021) emesso in data 08 giugno
2021 dal Corpo dI Polizia Locale della Città di Fiumicino (RM), con il quale gli era richiesto il pagamento della somma pari ad Euro 167,00 (centossessantasette/00) oltre Euro 21,35 (ventuno/35), per un totale complessivo di Euro 188,35 (centoottantotto/35),a titolo di sanzioni amministrative e spese di procedimento e notifica, per la violazione di cui all'art. 145 c. 5 e c. 10, c.d.s..
Il verbale di cui sopra fu impugnato presso il Giudice di Pace di Civitavecchia (n.r.g.4056/2021) (doc. 2) e definito con sentenza di totale accoglimento (con condanna alle spese in capo al Comune) n. 1032/2022. In data 28 ottobre 2021 il Funzionario Giudiziario responsabile dell'Ufficio recupero crediti del giudice di pace di Civita-vecchia, inviava comunicazione a mezzo MAIL del 04 novembre 2021, con cui richiedeva l'importo del contributo (doc. 3), cui rispondeva la difesa con relativa MAIL all'in-dirizzo indicato e peraltro nei termini;
Email_3, (doc. 4) allegando quanto corrisposto dal Ricorrente con modello F23, in data 04.11.2021, ovvero l'importo del contributo unificato per un totale pari ad Euro 43,00 (quarantatre/00) (doc.5).
In data 13 dicembre 2023, riceveva a mezzo PEC comunicazione da parte di “Equitalia Giustizia S.p.A.”, avente ad oggetto e nuovamente, la richiesta di pagamento contributo (doc. 6), cui rispondeva, allo stesso indirizzo del mittente con comunicazione del 13 dicembre 2023, allegando nuovamente la copia del modello F23 come fatto nella precedente occasione(doc. 7).La difesa inviava, in data 15 dicembre
2023, la stessa comunicazione e la relativa quietanza di pagamento a n c h e a d u n a l t r o i n d i r i z z o P E C d e l l ' A g e n z i a e s p e c i f i c a t a m e n t e infospesedigiustizia@pec. equitaliagiustizia.it, avente ad oggetto;
“ricevuta pagamento contributo unificato Ricorrente_1 318/2023”, al fine di risolvere definitivamente la questione.
Da quanto premesso alla luce della documentazione in atti l'atto impugnato numero
09720250079908631000 deve essere annullato.
La peculiarità della vicenda giustifica anche dal punto di vista processuale la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese di lite. Così deciso il 15.01.2026 La Giudice Donatella Ferranti
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FERRANTI DONATELLA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13023/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250079908631000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 246/2026 depositato il
16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Difensore_1 riceveva in data 19 giugno 2025, plico postale a mezzo Raccomandata A.R. n. 674216419898, cartella di pagamento avente ad oggetto “crediti giudiziari anno
2025, contributo unificato Giudice di Pace di Civitavecchia,”, a cura e firma del Funzionario
Agente della Riscossione, Dott. Nominativo_1; con il provvedimento di cui sopra avente numero 09720250079908631000 oggi impugnato, l'Ufficio recupero Crediti del Giudice di pace di Civitavecchia, per mezzo dell'Agente della Riscossione, intimava il pagamento della somma pari a Euro 52,89
(cinquantadue/89) di cui Euro 47,01 (quarantasette/01) per “omesso pagamento del contributo unificato” ed ulteriori Euro5,88 (cinque/88) per Diritti di notifica per un totale generale pari ad Euro 52,89
(cinquantadue/89);l'Ente Impositore era ad asserire che il provvedimento di cui è causa per l'iscrizione a ruolo n. 2025/007993 è dovuto per presunti crediti giudiziari vantati dal Giudice di Pace di
Civitavecchia.
Il ricorrente lamenta che il provvedimento avente n. 09720250079908631000 emesso per il mancato pagamento “crediti giudiziari anno 2025, contributo unificato Giudice di Pace di Civitavecchia”
(doc. 1), è illegittimo e che chiede l'annullamento previa sopsensiva cautelare stante il pagamento documentato dellle somme ivi richieste.
Si costituiva l'Agenzia entrate riscossione che on riguardo alle doglianze proposte dal contribuente, l'ente della riscossione eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva, indicando l'ente impositore
GIUDICE DI PACE DI CIVITAVECCHIA UFFICIO RECUPERO quale litisconsorte, unico ed esclusivo destinatario delle doglianze;
provvedeva pertanto avendone interesse a chiamarlo in causa per estendergli il contraddittorio e permetterne la costituzione in giudizio.
L'Ente impositore non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento. Le deduzioni difensive del ricorrente adguatamente documentate e non contestate rappresentanto quanto segue: in data 10 settembre 2021 fu notificato verbale n. 99751 (88163/2021) emesso in data 08 giugno
2021 dal Corpo dI Polizia Locale della Città di Fiumicino (RM), con il quale gli era richiesto il pagamento della somma pari ad Euro 167,00 (centossessantasette/00) oltre Euro 21,35 (ventuno/35), per un totale complessivo di Euro 188,35 (centoottantotto/35),a titolo di sanzioni amministrative e spese di procedimento e notifica, per la violazione di cui all'art. 145 c. 5 e c. 10, c.d.s..
Il verbale di cui sopra fu impugnato presso il Giudice di Pace di Civitavecchia (n.r.g.4056/2021) (doc. 2) e definito con sentenza di totale accoglimento (con condanna alle spese in capo al Comune) n. 1032/2022. In data 28 ottobre 2021 il Funzionario Giudiziario responsabile dell'Ufficio recupero crediti del giudice di pace di Civita-vecchia, inviava comunicazione a mezzo MAIL del 04 novembre 2021, con cui richiedeva l'importo del contributo (doc. 3), cui rispondeva la difesa con relativa MAIL all'in-dirizzo indicato e peraltro nei termini;
Email_3, (doc. 4) allegando quanto corrisposto dal Ricorrente con modello F23, in data 04.11.2021, ovvero l'importo del contributo unificato per un totale pari ad Euro 43,00 (quarantatre/00) (doc.5).
In data 13 dicembre 2023, riceveva a mezzo PEC comunicazione da parte di “Equitalia Giustizia S.p.A.”, avente ad oggetto e nuovamente, la richiesta di pagamento contributo (doc. 6), cui rispondeva, allo stesso indirizzo del mittente con comunicazione del 13 dicembre 2023, allegando nuovamente la copia del modello F23 come fatto nella precedente occasione(doc. 7).La difesa inviava, in data 15 dicembre
2023, la stessa comunicazione e la relativa quietanza di pagamento a n c h e a d u n a l t r o i n d i r i z z o P E C d e l l ' A g e n z i a e s p e c i f i c a t a m e n t e infospesedigiustizia@pec. equitaliagiustizia.it, avente ad oggetto;
“ricevuta pagamento contributo unificato Ricorrente_1 318/2023”, al fine di risolvere definitivamente la questione.
Da quanto premesso alla luce della documentazione in atti l'atto impugnato numero
09720250079908631000 deve essere annullato.
La peculiarità della vicenda giustifica anche dal punto di vista processuale la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese di lite. Così deciso il 15.01.2026 La Giudice Donatella Ferranti