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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 27/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
composta dai magistrati:
Maria Grazia d'Errico Presidente Gianfranco Placentino Consigliere
Marco Giacomo Ferrucci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 182/2019 R.G., avverso la sentenza n. 111/2019 pronunciata il 29.3.2019 dal Tribunale di Isernia (proc. n. 356/2013 R.G.), avente ad oggetto nullità e ripetizione di indebito;
TRA
Bper Banca s.p.a. (03830780361), in persona del l. r. in carica, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce all'atto di appello, dall'Avv.
Mario Davì, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
LL RI s.r.l. (00030240949), in persona del l. r. in carica, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di risposta, dagli
Avv.ti Fabio Pagano e Florindo Di Lucente, con domicilio digitale come da pec da
Registri di giustizia;
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Per l'appellante principale: nel merito, in accoglimento dell'esperito appello, e, nella specie, del motivo di
pag. 1 di 16 gravame di cui al punto 1, riformare la sentenza non definitiva n. 111/2019 emessa
e pubblicata in data 29.03.2019 nella parte in cui, in relazione alla domanda relativa ai rapporti di conto corrente n. 0536157, 0447540 e 0442777 “Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto dichiara nulla la pattuizione della commissione di massimo scoperto nei c/c n. 0536157, 0447540 e 0442777, dichiara che la banca ha applicato interessi usurari nei c/c 0536157, 0447540 e ridetermina i saldi di dei conti correnti nel seguente modo: c/c n. 0447540 saldo euro 49.531,89 a credito, cc n. 0442777 saldo euro 96.041,08 a credito e c/c n.
0436157 saldo euro 254.998,68 a credito;
Condanna la Bper Banca S.p.A. alla restituzione, in favore di parte attrice, delle somme a credito dei conti correnti estinti come su calcolate, oltre al pagamento degli interessi su tali somme dalla chiusura del conto alla restituzione” CON LA SEGUENTE MODIFICA “accertata la carenza probatoria della domanda esperita dal correntista afferente i rapporti di c/c
n. 0536157, 0447540 e 0442777, in relazione al quale non è stata prodotta la sequenza integrale degli estratti conto, in violazione dell'art 2697 c.c., dichiara inammissibile la domanda di accertamento dei saldi dei rapporti di c/c n. 0536157,
0447540 e 0442777 e la domanda di ripetizione di indebito relativamente ai conti correnti estinti”; in via subordinata, rispetto al 1 motivo di gravame, Voglia l'Ecc. ma Corte, in accoglimento dell'esperito appello, e, nella specie, del motivo di gravame di cui al punto 2, riformare la sentenza n. 111/2019 emessa e pubblicata in data
29.03.2019, nella parte in cui ha accertato e dichiarato i saldi dei rapporti di conto corrente n. 0536157, 0447540 e 0442777 mediante l'applicazione del cd saldo iniziale zero ed in particolare nella parte in cui “ridetermina i saldi dei conti correnti nel seguente modo: c/c n. 0447540 saldo euro 49.531,89 a credito, cc n. 0442777 saldo euro 96.041,08 a credito e c/c n. 0436157 saldo euro 254.998,68 a credito
CON LA SEGUENTE MODIFICA: ridetermina i saldi dei rapporti di conto corrente
n. 0536157, 0447540 e 0442777, con applicazione del saldo effettivo iniziale che, considerando l'ipotesi 1 (riportata a pagina 25 della relazione integrativa del
09.01.2017), ridetermina il saldo nel seguente modo: saldo finale a credito del c/c
n.0447540 euro 25.495,56, saldo a credito del c/c n. 0442777 euro 33,53 e saldo a credito del c/c n. 0436157 euro 195.569,42”; sempre nel merito, in via concorrente rispetto all'accoglimento del motivo di gravame di cui al capo 2, ed in accoglimento del motivo di gravame di cui al punto
3, riformare la sentenza non definitiva n. 111/2019 emessa e pubblicata in data
29.03.2019 nella parte in cui, in relazione alla domanda relativa ai rapporti di conto
pag. 2 di 16 corrente n. 0536157, 0447540 e 0442777 “Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto dichiara nulla la pattuizione della commissione di massimo scoperto nei c/c n. 0536157, 0447540 e 0442777, dichiara che la banca ha applicato interessi usurari nei c/c 0536157, 0447540 e ridetermina i saldi di dei conti correnti nel seguente modo: c/c n. 0447540 saldo euro 49.531,89 a credito, cc n. 0442777 saldo euro 96.041,08 a credito e c/c n. 0436157 saldo euro 254.998,68 a credito;
Condanna la Bper Banca S.p.A. alla restituzione, in favore di parte attrice, delle somme a credito dei conti correnti estinti come su calcolate, oltre al pagamento degli interessi su tali somme dalla chiusura del conto alla restituzione” CON LA SEGUENTE MODIFICA “Accoglie parzialmente la domanda di accertamento del saldo e per l'effetto dichiara nulla la pattuizione della commissione di massimo scoperto nei c/c n. 0536157, 0447540 e 0442777, dichiara che la banca ha applicato interessi usurari nei c/c 0536157, 0447540 e dichiara che il saldo del conto corrente ordinario c/c n 0436157 è a credito per la somma di euro 221.098,51 costituito dalla somma del saldo a credito del c/c anticipi n. 0447540 girocontata sul cc ordinari, per euro 25.495,56, del saldo a credito, cc n. 0442777 girocontata sul cc ordinari per euro 33,53 e del saldo a credito del c/c n. 0436157 per euro 195.569,42 a credito;
sempre nel merito, in via subordinata, ed in accoglimento del motivo di gravame di cui al punto 3, riformare la sentenza non definitiva n. 111/2019 emessa e pubblicata in data 29.03.2019 nella parte in cui, in relazione alla domanda relativa ai rapporti di conto corrente n. 0536157, 0447540 e 0442777 “Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto dichiara nulla la pattuizione della commissione di massimo scoperto nei c/c n. 0536157, 0447540 e 0442777, dichiara che la banca ha applicato interessi usurari nei c/c 0536157, 0447540 e ridetermina i saldi di dei conti correnti nel seguente modo: c/c n. 0447540 saldo euro 49.531,89 a credito, cc n. 0442777 saldo euro 96.041,08 a credito e c/c n.
0436157 saldo euro 254.998,68 a credito;
Condanna la Bper Banca S.p.A. alla restituzione, in favore di parte attrice, delle somme a credito dei conti correnti estinti come su calcolate, oltre al pagamento degli interessi su tali somme dalla chiusura del conto alla restituzione” CON LA SEGUENTE MODIFICA “Accoglie parzialmente la domanda di accertamento del saldo e per l'effetto dichiara nulla la pattuizione della commissione di massimo scoperto nei c/c n. 0536157, 0447540 e
0442777, dichiara che la banca ha applicato interessi usurari nei c/c 0536157,
0447540 e dichiara il saldo del conto corrente ordinario c/c n 0436157 a credito per la somma di euro 400.571,65 costituito dalla somma del saldo a credito del c/c
pag. 3 di 16 anticipi n. 0447540 girocontata sul cc ordinari, per euro 49.531,89, del saldo a credito, cc n. 0442777 girocontata sul cc ordinari per euro 96.041,08 e del saldo a credito del c/c n. 0436157 per euro 254.998,68 a credito.
Per l'appellata e appellante incidentale:
Nel merito:
A) rigettare il proposto appello della Banca per la infondatezza dei motivi sui quali esso è fondato, con la conferma dei punti della sentenza di primo grado - oggetto del predetto appello, fatta eccezione per i punti della sentenza oggetto dell'appello incidentale e, pertanto,
B) in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza n. 111/2019 emessa dal Tribunale di Isernia in data 29.03.2019, accertando e determinando che, in relazione al rapporto n. 0436157, sul quale era regolata un'apertura di credito, ed ai rapporti anticipo n. 0442777 e n. 0447540, risultano pattuiti tassi effettivi debitori usurari in violazione della legge 108/1996;
C) accertare e dichiarare, in via gradata rispetto al punto B) la nullità, in relazione al rapporto n. 0436157 e dei rapporti anticipi n. 0442777 e n. 0447540, intestati alla società LL RI S.r.l., della clausola relativa agli interessi debitori ultra-legali corrispettivi per i motivi indicati in I grado e ribaditi con il presente atto;
D) accertare e dichiarare, sempre in via gradata rispetto al punto B), la nullità degli addebiti, sui suddetti conti, operati dall'Istituto di Credito convenuto a titolo di
“spese” e in applicazione del cd. “sistema dei giorni valuta”, in quanto nulle le eventuali pattuizioni per difetto di forma e, in ogni caso, per mancanza di causa, per i motivi indicati in I grado e ribaditi con il presente atto;
E) sempre in via gradata rispetto al punto B), accertare che la Banca ha capitalizzato trimestralmente sul c/c n. 0436157 le competenze del medesimo conto e dei rapporti n.
0442777 e n. 0447540 in violazione dell'art. 1283 c.c. per i motivi indicati in I grado
e ribaditi con il presente atto;
F) accertare e determinare, per l'effetto, la reale situazione contabile del conto corrente n. 0436157, nonché dei conti anticipi n. 0442777 e n. 0447540, nonché il reale saldo dei suddetti conti alla data del 10.06.2013 per il rapporto n. 436157 e alle date di estinzione per i conti anticipo, in relazione alle eccezioni ed ai rilievi proposti in I grado e con il presente atto, in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di CTU tecnico contabile secondo i criteri di cui al punto
8) della comparsa di costituzione con appello incidentale o, in via gradata, in base ai risultati del ricalcolo già effettuato dal CTU o da effettuarsi secondo i criteri che
pag. 4 di 16 verranno ritenuti di giustizia;
G) per l'effetto condannare la banca convenuta ad apportare ogni opportuna modifica alle risultanze contabili di tali conti, nei modi risultanti dalla determinazione di cui innanzi, e alla restituzione delle somme tutte che risulteranno
a credito – per tutti i rapporti di cui è causa - della LL RI S.r.l., con gli interessi come per legge ex art. 1284 c.c.;
H) condannare, altresì, la banca convenuta alle spese ed onorari del giudizio di I grado da quantificare, in modifica della sentenza di I grado sul punto, secondo i criteri di cui al punto 7) della comparsa di costituzione con appello incidentale, oltre rimborso spese generali, Iva e CPA, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori per dichiarazione di fattone anticipo.
I) condannare, altresì, in ogni caso la banca convenuta alle spese ed onorari del presente grado di giudizio oltre rimborso spese generali, Iva e CPA, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori per dichiarazione di fattone anticipo.
IN VIA ISTRUTTORIA: chiede riconvocazione del CTU per l'espletamento di nuove ipotesi di calcolo secondo i criteri di cui al punto 8 della comparsa di costituzione con appello incidentale.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Isernia, con sentenza n. 111 del 29.3.2019, ha accolto per quanto di ragione della domanda, proposta dalla LL RI s.r.l. (di seguito FV) nei confronti della Banca popolare di NO e SU s.p.a. (a cui è succeduta
Bper Banca s.p.a.), diretta ad ottenere l'accertamento della nullità, relativamente al contratto di conto corrente bancario n. 0436157 e ai due conti anticipi nn. 0442777
e 0437540, di: pattuizione e applicazione di tassi di interesse debitore usurari;
pattuizione e applicazione di tassi debitori ultralegali, commissione di massimo scoperto, interessi per cd. giorni-valuta, costi, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo addebitati;
capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito.
Ha quindi dichiarato nulla la pattuizione della commissione di massimo scoperto applicata in tutti i conti indicati e accertato l'usurarietà degli interessi applicati in alcuni periodi sui conti nn. 0436157 e 0437540, rideterminando i saldi nei seguenti termini;
c/c n. 0447540 saldo € 49.531,89 a credito, c/c n. 0442777 saldo € 96.041,08 a credito e c/c n. 0436157 saldo € 254.998,68 a credito;
ha condannato l'istituto di credito alla restituzione delle somme risultanti a credito nei conti correnti estinti, maggiorate di interessi.
pag. 5 di 16 2. Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello Bper Banca s.p.a., con atto di citazione notificato il 29.5.2019, chiedendone la riforma, previa sospensione della provvisoria esecutività, con accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Si è costituita in giudizio FV, con comparsa di risposta depositata il 25.9.2019, chiedendo il rigetto del gravame avverso e proponendo appello incidentale, con cui ha chiesto la riforma della sentenza impugnata nei termini indicati nelle conclusioni rassegnate, insistendo altresì nel rinnovo della c.t.u. svolta in primo grado.
Dopo plurimi rinvii richiesti concordemente dalle parti in relazione all'esistenza di trattative per la definizione bonaria della controversia, con ordinanza del
13.1.2022, preso atto della rinuncia alla richiesta di inibitoria avanzata dall'appellante principale, è stata disattesa la richiesta di rinnovo della c.t.u.
All'esito dell'udienza del 22.3.2023, di cui è stata disposta la trattazione scritta, la decisione è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Le impugnazioni proposte superano il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 342
c.p.c., fondandosi su critiche argomentate in termini congrui, tali da consentire la chiara individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali si fondano le richieste di riforma della sentenza appellata.
Secondo la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità (da ultimo
Cass., SU n. 36481/2022), è necessario e sufficiente che siano individuati i punti e le questioni contestate della sentenza impugnata, con esposizione di doglianze che affianchino alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, mentre non è richiesto l'utilizzo di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di sentenza.
2. L'appello principale è articolato in tre motivi, con cui si deduce: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. per mancata pronuncia di inammissibilità della domanda in relazione alla mancata produzione di tutti gli estratti conto da parte della società correntista;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e
116 c.p.c. per mancata considerazione del saldo zero in presenza della domanda di accertamento negativo proposta dal correntista;
3) violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. per errata considerazione dei due conti anticipi come conti autonomi.
3. Le censure dell'appello incidentale sono articolate in sette motivi, con cui si pag. 6 di 16 deduce: 1) omessa pronuncia sulla pattuizione di interessi usurari in tutti i rapporti di c/c oggetto di causa;
2) erronea valutazione circa l'esistenza di una valida pattuizione di interessi ultralegali;
3) erronea valutazione circa l'illegittimità delle variazioni in peius degli interessi debitori operate dalla banca;
4) erronea valutazione circa l'illegittimità delle spese addebitate e delle spese per cd. giorni valuta;
5) erronea valutazione circa la violazione dell'art. 1283 c.c.; 6) erronea valutazione circa l'ammissibilità dell'azione di ripetizione in riferimento al conto n.
0436157, ancora aperto ma non più assistito da apertura di credito;
7) erronea quantificazione delle spese di giudizio.
4. I primi due motivi dell'appello principale devono essere trattati congiuntamente, per la loro stretta connessione.
Sostiene l'istituto di credito che il tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda per difetto di prova, prendendo atto dell'impossibilità di ricostruire l'intero rapporto in quanto la società correntista, che agisce per la ripetizione dell'indebito, non ha adempiuto all'onere della prova sulla stessa incombente, producendo estratti conto incompleti relativi ai rapporti di conto corrente oggetto di causa e neppure formulando istanza di esibizione degli stessi ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
In via subordinata rispetto a tale prospettazione, l'appellante principale censura la decisione del primo giudice, che, a fronte della mancanza degli estratti conto iniziali (sono stati prodotti quelli a partire dal primo trimestre 2002), ha utilizzato il criterio del saldo zero, anziché quello del saldo effettivo iniziale risultante a debito del correntista;
il tribunale ha infatti ritenuto che in presenza di una domanda di accertamento negativo proposta dal correntista fosse onere della banca produrre in giudizio la serie continua di estratti conto a partire dall'apertura del conto e che, in mancanza di tale dimostrazione, dovesse utilizzarsi il cd. saldo zero come base di calcolo dei rapporti di dare e avere tra le parti.
4.1. La prima censura è infondata.
L'onere della prova che incombe sul correntista, che agisce in ripetizione sul presupposto della nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto, viene assolto attraverso la produzione degli estratti conto riferiti all'intera durata del rapporto;
da ciò consegue che, in presenza di una produzione solo parziale, l'onere della prova deve considerarsi non adempiuto per la parte del rapporto non documentata e che "tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato" (Cass., n.
35979/2022).
pag. 7 di 16 4.2. Escluso che la produzione parziale degli estratti conto debba condurre al totale rigetto della domanda proposta dal correntista, è invece fondata la seconda censura, dovendo riformarsi la decisione impugnata sulla base del principio, affermato in giurisprudenza, secondo cui, nell'ipotesi di produzione incompleta degli estratti conto, quando il primo presenta un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere a seconda che il correntista sia attore o convenuto.
Nel caso, come quello presente, in cui il correntista agisce in ripetizione, l'onere della prova del fondamento della sua pretesa comporta che la mancanza iniziale degli estratti conto può essere supplita da elementi di prova diversi atti a dimostrare che il debito iniziale del correntista risultante dal primo estratto conto sia inferiore o addirittura inesistente, in mancanza dei quali l'elaborazione dei conteggi deve avvenire dal primo saldo a debito documentato (Cass., n.
11543/2019; Cass., n. 35979/2022, cit.; Cass., n. 37800/2022), che costituisce il dato più sfavorevole al cliente emerso dal quadro delle risultanze probatorie e va quindi applicato proprio in conseguenza dell'incompleto adempimento all'onere probatorio da parte del correntista.
Dell'azzeramento del saldo iniziale il correntista può beneficiare soltanto nell'ipotesi, non ricorrente nella specie, di contrapposte domande della banca, che agisca per il pagamento dell'importo risultante a saldo passivo, e del correntista, che chieda, a sua volta, la rideterminazione del saldo (Cass., n. 1763/2024; Cass.,
n. 27362/2022).
Posto che FV non ha dedotto, né documentato, circostanze tali da consentire una ricostruzione dell'andamento dei rapporti in senso più favorevole rispetto a quello risultante dal saldo negativo risultante dai primi estratti conto prodotti, tale dato deve essere assunto a base del calcolo, con conseguente rideterminazione del saldo finale a credito dei conti correnti oggetto di causa nei seguenti termini: c/c n.0447540 € 25.495,56; c/c n. 0442777 € 33,53; c/c n. 0436157 € 195.569,42
(pagg. 25 e 26 e tabella 2 della relazione di c.t.u. del 9.1.2017, contenente, appunto, la rideterminazione effettuata a partire dal saldo iniziale a debito).
5. Con il terzo motivo l'appellante principale deduce che il tribunale non ha attribuito corretta natura e funzione ai conti anticipi oggetto di causa (nn. 447540 e
0442777), errando, quindi, nel disporre la restituzione delle somme sugli stessi risultanti a credito al momento della chiusura in base alla rideterminazione del saldo operata dal c.t.u.; a tale proposito ha richiamato l'interpretazione giurisprudenziale che esclude l'autonomo rilievo di tale tipologia di conti, la cui funzione sarebbe solo tecnica, essendo le relative competenze destinate a essere pag. 8 di 16 girocontate sul conto corrente di corrispondenza principale.
Chiede pertanto che, considerata la natura non autonoma di tali conti, anche per essi sia adottata una pronuncia dichiarativa del saldo a credito e non di condanna alla restituzione dello stesso.
Il motivo va disatteso.
Va dato atto che la questione della mancanza di autonomia dei due conti anticipi rispetto al conto corrente ordinario n. 0436157 viene posta per la prima volta con l'impugnazione, essendo state svolte dalla banca in primo grado difese piuttosto in senso contrario a quanto prospettato nel presente grado: è stata, infatti, eccepita
(v. conclusioni rassegnate con la comparsa di risposta dinanzi al tribunale)
l'inammissibilità della domanda di ripetizione con riferimento al solo conto n.
0436157, sul presupposto che lo stesso fosse ancora in corso, mentre nulla è stato dedotto con riferimento agli altri conti.
A prescindere da tale rilievo, la natura del conto anticipi non può essere definita in astratto, occorrendo prendere in considerazione le sue caratteristiche concrete e, in particolare, l'esistenza di un collegamento con altro o altri conti intestati allo stesso cliente.
È possibile, infatti, che il conto anticipi costituisca un conto separato a sé stante o abbia le caratteristiche di conto transitorio, con la sola funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate nel conto corrente di corrispondenza mediante operazioni di giroconto.
Solo in quest'ultimo caso il saldo del conto anticipi è giuridicamente inscindibile dal saldo del conto corrente di corrispondenza a cui è collegato, in quanto le contabilizzazioni bancarie fatte in ciascuno dei conti sono collegate in modo tale da costituire un'unica operazione economica funzionale al raggiungimento della stessa unitaria funzione negoziale;
in questo senso Cass., n. 14321/2022, che, nell'individuare le diverse possibili caratteristiche del conto anticipi, precisa che la determinazione del saldo a debito o a credito del correntista deve essere preceduta dall'accertamento relativo alla natura autonoma o meno del conto.
Posto che la sentenza impugnata, nel pronunciare la condanna alla restituzione delle somme risultanti a credito nei due conti anticipi oggetto di causa, ha implicitamente ritenuto l'autonomia degli stessi conti, costituiva onere dell'istituto di credito appellante dedurre elementi tali da dimostrare l'erroneità di tale valutazione, non essendo certamente sufficiente in tale direzione la semplice indicazione della natura dei conti, che, per quanto detto, non impedisce che gli stessi possano essere a sé stanti.
pag. 9 di 16 Dagli elementi acquisiti in istruttoria emergono, poi, elementi indicativi di una reale operatività dei conti in questione, tali da escludere, quindi, una loro funzione esclusivamente contabile e da attribuire agli stessi una autonomia rispetto al conto principale.
Come emerso dalle analisi compiute dal c.t.u., sul conto n. 0436157 non venivano girocontate tutte le operazioni registrate sui conti anticipi n. 0447540 e 0442777: in particolare, solo in alcuni periodi il saldo a debito periodico trimestrale registrato sui predetti conti risultava azzerato in quanto erano girocontati sul c/c n. 0436157 tutti gli addebiti delle spese periodiche ivi rilevati, tanto che il c.t.u. ha dato atto dell'esistenza di una differenza tra competenze addebitate su detto conto e su ciascuno dei conti anticipi (pagg. 25-26 e 29-31 della relazione di c.t.u.).
Inoltre, se è vero che sui conti anticipi confluivano le anticipazioni riconosciute dalla banca sui documenti forniti dalla FV (anticipi su fatture per il conto n.
0447540 e anticipi su ordini e contratti per il conto n. 0442777), anche sul conto corrente n. 0436157 era stata concessa una distinta apertura di credito, a ulteriore dimostrazione dell'autonomia dei conti in esame anche sotto il profilo degli affidamenti di cui la società correntista poteva beneficiare.
Alla luce di tali rilievi, corretta deve ritenersi la considerazione di ciascuno dei conti oggetto di causa come rapporto autonomo e, quindi, la pronuncia di condanna alla restituzione degli importi risultati a credito della società correntista sui conti chiusi nn. 0447540 e 0442777.
6. Con il primo motivo dell'appello incidentale FV censura la sentenza impugnata per non aver valutato la domanda di nullità dei contratti per pattuizione di interessi usurari, limitando l'indagine alla verifica del superamento del tasso soglia degli interessi applicati in corso di rapporto.
Il motivo è privo di fondamento.
Come risulta dalla relazione di c.t.u. integrativa del 9.1.2017 la verifica di cui parte appellata lamenta l'omissione è stata fatta (v. in particolare pagg. da 26 a 29), risultando escluso, all'esito della stessa, che il tasso effettivo pattuito nei singoli contratti di conto corrente sia superiore al t.e.g.m. rilevato dalla Banca d'Italia per il trimestre di interesse, aumentato della metà ai fini della determinazione degli interessi usurari ex art. 2 l. n. 108/1996.
Nel rimandare alle considerazioni del tecnico, deve rilevarsi che la metodologia indicata dall'appellata per il calcolo del tasso effettivo pattuito per i conti oggetto di causa, consistente nell'aggiunta al tasso indicato in contratto della percentuale della c.m.s. rapportata al periodo di un anno, non è conforme all'insegnamento pag. 10 di 16 delle Sezioni Unite, pure invocato dalla stessa parte (Cass., SU n. 16303/2018), che, in riferimento al disposto dell'art. 2 bis del d. l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009 (per effetto del quale, a partire dal 1 gennaio
2010, la c.m.s. entra nel calcolo del t.e.g.m. rilevato dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996), stabilisce che per i rapporti bancari svoltisi, in tutto o in parte, prima del 1°.1.2010 (tutti i e tre i rapporti oggetto di causa, fondati su contratti stipulati nel 2000 e nel 2001) la comparazione ai fini della verifica del superamento della soglia antiusura va operata separatamente per il tasso effettivo degli interessi praticati in concreto e per la c.m.s. eventualmente applicata, rispettivamente con il tasso soglia e con la c.m.s. soglia, senza, quindi cumulare le due voci, come prospettato dall'appellata.
Ciò posto, dalla comparazione tra il tasso effettivo indicato nei tre contratti e il tasso soglia risulta che questo non è stato superato.
A tale proposito va anche chiarito che il t.e.g.m. da utilizzare è quello rilevato in relazione alle operazioni di apertura di credito (trimestre luglio – settembre 2000 per il conto n. 0436157; trimestre gennaio – marzo 2001 per il contro n. 0442777; trimestre luglio – settembre 2011 per il conto n. 0447540), con la conseguente che il tasso soglia è del 14,73% per il conto n. 0436157, 15,63% per il n. 0442777 e del
15,23% per il conto n. 0447540.
Non può farsi applicazione per i conti nn. 0442777 e 0447540 del diverso t.e.g.m. rilevato dai decreti ministeriali per le operazioni di sconto e anticipo su crediti – la cui applicazione, secondo quanto indicato dal c.t.u., comunque non porterebbe a conclusioni diverse – in quanto i predetti conti non sono stati destinati esclusivamente ad operazioni di sconto, presentando, come si è visto nell'esame dell'appello principale, una reale operatività e una sostanziale autonomia rispetto al conto n. 0436157, nel quale non sempre venivano girocontate le relative operazioni;
conferma di tanto si trae anche dai contratti sottoscritti dal legale rappresentante della società appellata, in cui i conti predetti sono indicati come
"conti correnti di corrispondenza" e le condizioni economiche sono regolamentate con l'utilizzo di moduli identici rispetto al conto principale.
Deve, pertanto, confermarsi la valutazione del primo giudice, che, recependo le risultanze della c.t.u. integrativa, ha rilevato il superamento del tasso soglia soltanto per alcuni periodi nei conti nn. 0436157 e 0447540, eliminando i relativi addebiti.
Quanto alla separato verifica per la c.m.s., da compiere rispetto alla c.m.s. soglia, va rilevato l'inutilità dell'indagine sul punto, alla luce della decisione, assunta dal pag. 11 di 16 tribunale e non appellata, di dichiarare nulla la pattuizione della c.m.s.
7. Il secondo motivo dell'appello incidentale, subordinato al mancato accoglimento del motivo sub 1), è in parte infondato, in parte inammissibile per difetto di interesse.
L'appellata deduce l'invalidità delle pattuizioni nei contratti in oggetto relative agli interessi ultralegali, sotto un duplice profilo.
In primo luogo sostiene l'inidoneità del contratto sottoscritto dal solo correntista a integrare la forma scritta richiesta ex art. 117 t.u.b. per regolamentare i tassi in misura superiore a quella legale, richiamando l'interpretazione delle Sezioni Unite in tema di contratti cd. monofirma relativi alla prestazione di servizi di investimento
(Cass., Su n. 898/2018).
In secondo luogo evidenzia, con riferimento ai contratti nn. 442777 e 447540,
l'invalidità della pattuizione in quanto recante l'indicazione di due tassi diversi.
7.1. La prima delle due doglianze è infondata.
Posto che la banca ha prodotto copia sottoscritta dal legale rappresentante di FV di tutti e tre i contratti di conto corrente oggetto di causa (produzione allegata sia alla comparsa di risposta in primo grado sia alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.), tale circostanza esclude la necessità della sottoscrizione anche da parte della banca che ha prodotto i relativi documenti contrattuali, potendo il suo consenso desumersi dal comportamento concludente successivamente tenuto, consistito nel dar corso ai rapporti sin dal momento della stipula dei contratti
(Cass., n. 28500/2024).
7.2. Considerato, quindi, che le pattuizioni relative ai contratti oggetto di causa sono intervenute in forma scritta, l'appellata difetta di interesse in ordine alla richiesta di accertamento della indeterminatezza dei tasso di interesse indicato nei moduli sottoscritti relativamente ai contratti nn. 442777 e 447540, sul presupposto che in essi il tasso debitore è stabilito in due misure (primo tasso debitore e secondo tasso debitore), senza indicazione dei casi di applicazione dell'una o dell'altra.
La conseguenza di tale accertamento sarebbe, a detta dell'appellata, l'applicazione del tasso legale e, quindi, la necessità di recepire le relative ricostruzioni dei rapporti fatte dal c.t.u.
Ma tali ricostruzioni sono state già recepite dal tribunale, che ha richiamato il saldo a credito dei tre rapporti di conto corrente indicati nell'ipotesi 2 della relazione integrativa del 9.1.2017; si tratta dei valori risultanti dalle rielaborazioni di cui alla tabella 3 allegata alla relazione integrativa, da cui risultano i saldi finali indicati pag. 12 di 16 nella pronuncia impugnata: per il c/c n. 0447540 € 49.531,89 a credito, per il c/c n. 0442777 € 96.041,08 a credito, per il c/c n. 0436157 € 254.998,68 a credito, rielaborazioni fatte con "quantificazione interessi al tasso di interesse nella misura legale di volta in volta vigente nel periodo di computo - capitalizzazione trimestrale
- saldo inziale di c/c pari a zero", come confermato dai valori riportati nella colonna
"tasso interessi a debito" (a seconda dei periodi 3%, 2,5%, 1,5% e 1%).
Sul recepimento, non motivato, da parte del primo giudice del calcolo fatto con applicazione degli interessi legali, invece di quelli convenzionali, l'istituto di credito non ha proposto appello, ragion per cui il relativo accertamento è coperto da giudicato, salvo l'accoglimento del secondo motivo dell'appello principale in ordine alla correzione della base di calcolo (saldo iniziale a debito del correntista, anziché saldo zero), che, tuttavia, lascia impregiudicata l'applicazione degli interessi legali, venendo recepita la tabella 2 che fa sempre applicazione del tasso legale e della capitalizzazione trimestrale, con l'unica differenza, rispetto alla tabella 3, del non azzeramento del saldo iniziale.
Difetta, quindi, l'interesse di FV a ottenere l'accertamento della nullità per indeterminatezza dei tassi di interesse legale pattuiti per i conti nn. 442777 e
447540, poiché a tale accertamento non potrebbe conseguire una rideterminazione del saldo diversa da quella recepita del tribunale e corretta in questa sede in parziale accoglimento dell'appello principale.
8. Le stesse considerazioni vanno fatte per il terzo motivo dell'appello incidentale, con cui FV lamenta l'illegittimità della variazione in peius degli interessi debitori operata dalla banca, per violazione del disposto dell'art. 118 t.u.b.
Anche a prescindere dal rilievo che tale violazione viene dedotta per la prima volta con l'atto di impugnazione, il recepimento del ricalcolo fatto dal c.t.u. con applicazione degli interessi legali e la mancata proposizione di appello su tale decisione, rende evidente il difetto di interesse a ottenere l'accertamento della violazione dedotta, al quale non conseguirebbe alcuna statuizione favorevole all'appellata.
9. Con il quarto motivo dell'appello incidentale, con cui si deduce l'illegittimità delle spese addebitate e degli interessi per cd. giorni valuta, per mancata previsione in un valido contratto scritto, si ripropongono le considerazioni già svolte con il secondo motivo in relazione alla validità del contratto cd. monofirma.
A fondamento dell'infondatezza del motivo vanno, quindi, richiamate le medesime argomentazioni già svolte a proposito dell'esame del motivo sub 2).
10. È infondato anche il quinto motivo con cui si censura la decisione del tribunale pag. 13 di 16 di ritenere legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, in forza di pattuizione conforme alla delibera Cicr del 9.2.2000 e, quindi, alla garanzia di reciprocità con essa prevista.
Il primo profilo di illegittimità sollevato (essere la clausola contenuta in un contratto cd. monofirma) è privo di fondamento per le ragioni già illustrate in precedenza.
Non ha fondamento neppure la deduzione relativa alla mancanza effettiva di reciprocità per essere gli interessi creditori pressoché nulli, in particolare nei conti anticipi nn. 0442777 e 0447540.
Il requisito della reciprocità, indicato dalla delibera Cicr del 9.2.2000 quale presupposto di liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, sussiste in presenza della relativa pattuizione e non per la comparabilità delle poste addebitate e accreditate a titolo di interessi passivi e attivi, quindi non è condizionato né dalla circostanza che l'andamento del rapporto di conto corrente sia caratterizzato dalla prevalenza dei periodi in cui il conto è in passivo rispetto a quelli in cui è in attivo né dalla pattuizione di tassi di interesse asimmetrici (Cass.,
n. 11014/2024, che ha ritenuto rispettato il requisito di reciprocità in presenza di un tasso debitore del 6,25% e di un tasso creditore dello 0.01%).
Neppure può ritenersi che i conti nn. 0442777 e 0447540 fossero destinati, per la loro specifica funzione, a rimanere sempre passivi, ostandovi la loro concreta operatività e la loro accertata autonomia rispetto al conto n. 0436157, per le ragioni in precedenza esposte, autonomia che, peraltro, costituisce il presupposto che ha legittimato la pronuncia di condanna alla restituzione delle somme risultate a credito del correntista.
11. Con il sesto motivo l'appellante incidentale si duole del fatto che il tribunale non abbia condannato la banca alla restituzione delle somme risultanti a suo credito sul conto corrente principale n. 0436157, sostenendo che il fatto che il conto sia ancora in essere è di ostacolo alla pronuncia di condanna alla restituzione solo se esso è assistito da apertura di credito, ipotesi non ricorrente nel caso in esame, in cui al momento della pronuncia non esisteva più alcun affidamento.
Il motivo è infondato.
Dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 24418/2010 non può essere desunto il principio secondo cui i conti correnti aperti non possono essere oggetto di azione di ripetizione solo se assistiti da apertura di credito.
La distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, valorizzata dalle
Sezioni Unite allo scopo di individuare un diverso termine di decorrenza della prescrizione, comporta che si possa parlare di pagamenti anche prima della pag. 14 di 16 chiusura del conto, per i versamenti eseguiti su conto scoperto, cioè non affidato o nel quale vi sia stato uno sconfinamento oltre il fido concesso (rimesse solutorie).
Da ciò discende che l'azione di ripetizione è certamente esperibile per le rimesse solutorie anche a conto aperto, ma essa si risolve "solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca", in quanto "solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, cod. civ., quando il saldo diverrà, cioè, esigibile, l'azione di indebito potrà determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate, non essendovi a quel punto più alcun diritto al saldo che assorba ogni pretesa" (Cass., n. 13586/2024, che chiarisce la giurisprudenza precedente sul tema).
Corretta è, quindi, l'adozione della pronuncia restitutoria da parte del primo giudice con esclusivo riferimento ai conti chiusi nn. 0442777 e 0447540, per i quali soltanto non è più operativo il disposto dell'art. 1823 comma 1 c.c., che obbliga le parti del contratto di conto corrente a considerare inesigibili e indisponibili fino a chiusura del conto i crediti derivanti dalle reciproche rimesse effettuate.
12. Il settimo motivo dell'appello incidentale ha ad oggetto la liquidazione delle spese giudiziali operata dal tribunale, ritenuta non in linea con le disposizioni di legge, in quanto non ha preso in considerazione il valore effettivo della controversia.
La censura è fondata nei termini di seguito esposti.
Il valore effettivo della controversia, da determinare il base al decisum, è pari a €
221.098,51, dato dalla somma dei saldi a credito dei tre conti oggetto di causa, € 25.495,56, € 33,53 ed € 195.569,42.
Deve, quindi, farsi applicazione dello scaglione da 52 a 260 mila euro, con conseguente rideterminazione dell'importo liquidato a titolo di spese giudiziali relative al primo grado di giudizio in € 13.430,00, pari ai valori medi della tariffa di cui al d. m. n. 55/2014 nella versione vigente all'epoca della conclusione del primo grado.
13. L'accoglimento per quanto di ragione dell'appello principale e di quello incidentale comporta la necessità di una nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che, in base a una valutazione globale dell'esito della lite, devono essere poste a carico dell'appellante principale, quasi totalmente soccombente, con la previsione della compensazione nella misura di 1/5, in relazione alla riduzione del quantum conseguente al parziale accoglimento dell'appello principale.
pag. 15 di 16 L'ammontare complessivo delle spese del giudizio di primo grado va liquidato nella misura sopra indicata, in riforma sul punto della sentenza impugnata;
per il presente grado, previa applicazione della tariffa aggiornata, le spese vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo, con esclusione della fase istruttoria.
Le spese di c.t.u. restano interamente a carico dell'appellante principale.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 111/2019 pronunciata il 19.3.2019 dal Tribunale di Isernia, proposto da Bper Banca s.p.a., con citazione notificata il 29.5.2019, nei confronti di LL RI s.r.l., nonché sull'appello incidentale proposto da questa società con comparsa di risposta del
25.9.2019, così provvede:
1) accoglie l'appello principale e l'appello incidentale per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata: ridetermina i saldi dei conti correnti oggetto di causa nel seguente modo: c/c n.0447540 saldo € 25.495,56 a credito, c/c n. 0442777 saldo € 33,53 a credito e c/c n. 0436157 saldo € 195.569,42 a credito;
mantiene ferme le altre statuizioni adottate;
2) condanna l'appellante principale al pagamento, in favore dell'appellata, di 4/5 delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che per il primo grado liquida, per l'intero, in € 458,00 per esborsi ed € 13.430,00 per compensi e per il presente grado, sempre per l'intero, in € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e Cpa come per legge;
dichiara compensate tra le parti il restante 1/5.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Consigliere estensore La Presidente
Marco Giacomo Ferrucci Maria Grazia d'Errico
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