Sentenza 15 dicembre 1975
Massime • 1
A norma dell'art 1937 cod civ, la manifestazione di volonta di prestare fideiussione deve essere espressa; occorre,cioe, che risulti chiaramente enunciato ogni elemento necessario a precisare il contenuto del volere, sia per quanto attiene al debito garantito, sia per quel che attiene ai limiti oggettivi della garanzia. L'esistenza della fideiussione va quindi riconosciuta soltanto in presenza di dichiarazioni di volonta o di comportamento che, se pur non richiedono lo scritto o l'uso di formule solenni e sacramentali, tuttavia non devono, per la loro precisione ed inequivocita, lasciar dubbio alcuno sull'effettiva intenzione del dichiarante di assumere la garanzia personale per l'obbligazione altrui. (nella specie, il giudice del merito aveva escluso che, in occasione di un contratto di compravendita, l'aver dichiarato, su richiesta di informazioni da parte del compratore: 'che il venditore era persona onesta e di stare tranquillo perche egli garantiva questa onesta e la consegna della merce', potesse essere interpretato come volonta di prestare garanzia fideiussoria. La suprema Corte respingendo il ricorso, ha ritenuto la decisione impugnata esattamente ispirata al principio di cui in massima).*
Commentario • 1
- 1. I delitti contro la pubblica amministrazionePerrotta Giulio · https://www.diritto.it/ · 10 maggio 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/12/1975, n. 4132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4132 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 1975 |
Testo completo
A norma dell'art 1937 cod civ, la manifestazione di volonta di prestare fideiussione deve essere espressa;
occorre,cioe, che risulti chiaramente enunciato ogni elemento necessario a precisare il contenuto del volere, sia per quanto attiene al debito garantito, sia per quel che attiene ai limiti oggettivi della garanzia. L'esistenza della fideiussione va quindi riconosciuta soltanto in presenza di dichiarazioni di volonta o di comportamento che, se pur non richiedono lo scritto o l'uso di formule solenni e sacramentali, tuttavia non devono, per la loro precisione ed inequivocita, lasciar dubbio alcuno sull'effettiva intenzione del dichiarante di assumere la garanzia personale per l'obbligazione altrui. (nella specie, il giudice del merito aveva escluso che, in occasione di un contratto di compravendita, l'aver dichiarato, su richiesta di informazioni da parte del compratore: 'che il venditore era persona onesta e di stare tranquillo perche egli garantiva questa onesta e la consegna della merce', potesse essere interpretato come volonta di prestare garanzia fideiussoria. La suprema Corte respingendo il ricorso, ha ritenuto la decisione impugnata esattamente ispirata al principio di cui in massima).*