Versione
4 agosto 1932
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Versione
3 giugno 1985
3 giugno 1985
Art. 8.
I Comuni e le Provincie, a cui siano stati conceduti i fabbricati dei conventi soppressi in virtu' dell' art. 20 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 , o di disposizioni analoghe, e che ne siano ancora proprietari, ne rilasceranno senza indennita' una congrua parte, se non sia stata gia' riservata all'atto della cessione o rilasciata posteriormente, da destinarsi a rettoria della chiesa annessa, quando questa sia stata conservata al pubblico culto.
((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 20 maggio 1985, n. 222 ha disposto (con l'art. 74, comma 1) che "Sono abrogate, se non espressamente richiamate, le disposizioni della legge 27 maggio 1929, n. 848 , e successive modificazioni, e delle leggi 18 dicembre 1952, n. 2522, 18 aprile 1962, n. 168 , e successive modifiche e integrazioni, e le altre disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con le presenti norme".
I Comuni e le Provincie, a cui siano stati conceduti i fabbricati dei conventi soppressi in virtu' dell' art. 20 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 , o di disposizioni analoghe, e che ne siano ancora proprietari, ne rilasceranno senza indennita' una congrua parte, se non sia stata gia' riservata all'atto della cessione o rilasciata posteriormente, da destinarsi a rettoria della chiesa annessa, quando questa sia stata conservata al pubblico culto.
((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 20 maggio 1985, n. 222 ha disposto (con l'art. 74, comma 1) che "Sono abrogate, se non espressamente richiamate, le disposizioni della legge 27 maggio 1929, n. 848 , e successive modificazioni, e delle leggi 18 dicembre 1952, n. 2522, 18 aprile 1962, n. 168 , e successive modifiche e integrazioni, e le altre disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con le presenti norme".
Giurisprudenza • 14
- 1. TAR Firenze, sez. III, sentenza 26/04/2012, n. 839Provvedimento: […] - del diritto della ricorrente ad ottenere la retrocessione di una congrua parte dei beni in questione ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, Concordato tra Stato e Chiesa Cattolica del 1929; art. 8 della legge n. 848/1929; art. 15, r.d. 2262/1929; art. 73, […] 2) violazione dell'art. 7, comma 2, della Costituzione e dell'art. 27 del Concordato con la Santa Sede del 1929, nonché degli artt. 8 della legge n. 848/1929, 15 del R.D. n. 2262/1929, 73, allegato, […]Leggi di più...
- diritto di proprietà·
- giurisdizione amministrativa·
- art. 23 del d.p.r. n. 296/2005·
- art. 2, comma 4, della legge n. 136/2001·
- violazione degli artt. 3 e 5 della legge n. 241/1990·
- eccesso di potere·
- indennità di occupazione·
- spese di giudizio·
- retrocessione dei beni·
- occupazione senza titolo·
- art. 27 del Concordato con la Santa Sede del 1929·
- concessione gratuita degli immobili statali