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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/05/2025, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16202/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Guernelli presidente dott. Antonio Costanzo giudice dott. Vittorio Serra giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 16202/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BARBERINI Parte_1 C.F._1 MARIO e dell'avv. TARALDSEN OLAV GIANMARIA ( ) VIA C.F._2
BENEDETTO MARCELLO N. 48 20124 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA BENEDETTO
MARCELLO 48 MILANO presso il difensore avv. BARBERINI MARIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOTASSO CP_1 C.F._3
PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA BAGNI 1/A 12037 SALUZZO presso il difensore avv.
BOTASSO PAOLO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 11 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I
Con atto di citazione datato 29.6.2020 conveniva in giudizio . Parte_1 CP_1
Esponeva l'attrice (riportiamo quasi alla lettera il contenuto dell'atto di citazione) che:
1) la aveva lavorato alle dipendenze del dal 20 marzo 2015 sino fine maggio 2016 Pt_1 CP_1
presso lo Hotel Splendid di Cesenatico. In particolare, ella era stata assunta dalla società Emtur Hotels
S.r.l., poi rinominata di cui il convenuto era amministratore unico. Il , Controparte_2 CP_1
nella predetta qualità, aveva il compito statutario di occuparsi di ogni aspetto della gestione societaria.
Pertanto, al medesimo competevano “tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione” e, conseguentemente, ogni potere datoriale, fra cui l'assunzione e il licenziamento del personale, il rinnovo dei contratti di lavoro, l'attribuzione delle mansioni e la retribuzione dei dipendenti. Inoltre il era socio della Sanino S.r.l., che deteneva il 33,33% delle quote di Emtur Hotels CP_1
S.r.l./Accoglienza Italia S.r.l.;
2) il convenuto aveva assunto l'attrice con un contratto di due mesi (inizio contratto 3 aprile 2015), il quale veniva periodicamente rinnovato, talvolta anche in forma orale, per periodi di analoga durata. Il
contratto di lavoro prevedeva: (i) 40 ore settimanali;
(ii) trattamento economico come da CCNL
Turismo per mansioni di cuoca, qualifica operaio, livello 5; (iii) 14 mensilità; (iv) 26 giorni di ferie annue;
3) le uniche buste paga che la lavoratrice era riuscita a reperire, successivamente ai fatti di causa, erano quelle da luglio 2015 ad aprile 2016 (mancava, tuttavia, quella di dicembre 2015). Leggendo le stesse,
si notava che:
a. quella relativa a luglio 2015 indicava uno stipendio netto di € 1.000,00, 18 giorni di lavoro ordinario,
12 ore di lavoro domenicale e 8 giorni di “sospensione concordata;
b. quella relativa ad agosto 2015 indicava uno stipendio netto di € 1.000,00, 18 giorni di lavoro ordinario, 3 ore di lavoro festivo, 7 ore di lavoro domenicale e 8 giorni di “sospensione concordata;
pagina 2 di 11 c. quella relativa a settembre 2015 indicava uno stipendio netto di € 1.000,00, 105 ore di lavoro ordinario e 28 ore di lavoro domenicale;
d. quella relativa a ottobre 2015 indicava uno stipendio netto di € 1.000,00, 104 ore di lavoro ordinario e 20 ore di lavoro domenicale;
e. quella relativa a novembre 2015 indicava uno stipendio netto di € 1.000,00 e 100 ore di lavoro ordinario;
f. quella relativa a gennaio 2016 indicava uno stipendio netto di € 1.000,00, 69 ore di lavoro ordinario,
4 giorni di ferie godute, 12 ore di lavoro domenicale, 3 ore di lavoro festivo;
g. quella relativa a febbraio 2016 indicava uno stipendio netto di € 1.000,00, 67 ore di lavoro ordinario e 15 ore di lavoro domenicale;
h. quella relativa a marzo 2016 indicava uno stipendio netto di € 1.000,00, 60 ore di lavoro ordinario, 9
ore di lavoro domenicale e 3 ore di lavoro festivo;
i. quella relativa ad aprile 2016 indicava uno stipendio netto di € 1.000,00, 37 ore di lavoro ordinario,
10 giorni di ferie godute, 1 giorno di festività godute e 11 ore di lavoro domenicale;
4) l'orario di lavoro riportato nelle predette buste paga era errato, in quanto l'orario effettivo, per tutti i periodi considerati, era dalle 7.30 alle 22/23/23.30, con pausa variabile da un'ora a un'ora e mezza,
sette giorni la settimana, senza il godimento di ferie. Ella svolgeva ogni mansione che si rendeva, di volta in volta, necessaria nella struttura in cui lavorava;
5) lo stipendio corrisposto alla era pari a € 1.000,00 mensili e veniva versato mediante Pt_1
bonifico bancario al conto corrente aperto dall'attrice presso Monte dei Paschi di Siena;
6) l'attrice aveva domandato ad il pagamento della differenza fra quanto Controparte_2
percepito e lo stipendio realmente spettante sulla base delle ore lavorate, senza, tuttavia, ottenere il pagamento del proprio credito;
7) la aveva provveduto a notificare, in relazione all'oggetto della presente controversia, Pt_1
l'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita con riferimento alla pagina 3 di 11 responsabilità dell'amministratore ex art. 2476 co. 6 c.c.. Tale invito, tuttavia, non aveva avuto riscontro positivo.
Esponeva poi in diritto quanto segue.
1. La presente causa aveva a oggetto la responsabilità del convenuto, in qualità di amministratore unico della società all'epoca dei fatti, per aver cagionato, con la sua condotta, in via Controparte_2
diretta, danni alla quale dipendente della società, soggetto da qualificarsi necessariamente Pt_1
come terzo per gli effetti dell'art. 2476 c.c.. Nello specifico, il , in violazione dei propri obblighi CP_1
statutari e di legge, aveva posto in essere una condotta di intenso sfruttamento della lavoratrice, la quale si concretava:
a. nell'impiego della dipendente per mansioni ultronee rispetto a quanto previsto dal contratto di lavoro e per un numero di ore superiore, di oltre il doppio, rispetto a quanto pattuito;
b. nel riconoscimento, in busta paga, di un numero di ore lavorate notevolmente inferiore rispetto a quelle effettive;
c. nel pagamento di compensi notevolmente inferiori rispetto a quelli spettanti in relazione all'orario di lavoro svolto.
La era costretta a subire tale situazione, in quanto sottoposta alla minaccia di non rinnovare il Pt_1
contratto di lavoro, con gravissime ripercussioni in capo alla medesima. In caso di perdita dell'occupazione, infatti, ella non avrebbe avuto nemmeno il minimo sostentamento che il suo impiego le garantiva.
Il danno causato all'attrice dalla condotta posta in essere dal convenuto era quantificabile nella differenza fra la somma degli stipendi effettivamente percepiti e quanto spettante al lavoratore per le ore concretamente svolte. Il calcolo di tali spettanze era stato effettuato dalla Controparte_3
– Sede di Rimini, che aveva rilevato un danno pari a € 37.184,96, oltre a rivalutazione e
[...]
interessi legali dalla data dei mancati pagamenti al saldo.
2. La causa era di competenza della sezione specializzata in materia di impresa.
3. Il convenuto era responsabile anche ai sensi dell'art. 185 c.p..
pagina 4 di 11 La Suprema Corte aveva recentemente ritenuto che “Integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento,
ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, in particolare consentendo a sottoscrivere buste paga attestanti il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle effettivamente versate” (da ultimo, si veda Cass. Pen. sent. n. 11107/2017).
Sussisteva, pertanto, anche la responsabilità del convenuto ex art. 185 c.p., per un importo pari a quello indicato nel precedente paragrafo. Infatti, nel caso di specie erano integrati tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di cui all'art. 629 c.p..
Ciò premesso, l'attrice formulava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Imprese, accertati i fatti di cui in narrativa, ogni
contraria eccezione, domanda e istanza reietta:
1) condannare il sig. al pagamento della somma di € 37.184,96, oltre a rivalutazione e interessi legali CP_1
dalla data dei mancati pagamenti al saldo, in favore della sig.ra Parte_1
2) con vittoria di competenze, spese forfettarie al 15%, IVA e CPA in favore del difensore che si dichiara antistatario.”.
II
Si costituiva in giudizio . CP_1
Esponeva il convenuto quanto segue.
I. In via preliminare, doveva essere integrato il contradditorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c. nei confronti della società e di amministratore unico alla data del 13.5.2016. Controparte_2 CP_4
Invero, le condotte del avevano determinato (in ipotesi) un vantaggio diretto alla società che CP_1
avrebbe appunto dovuto risponderne;
inoltre il risultava essere amministratore unico al CP_4
momento della cessazione del rapporto di lavoro oggetto del presente giudizio, quindi la domanda non poteva che essere proposta anche nei suoi confronti.
pagina 5 di 11 II. Con riferimento alla invocata responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2476, c. 7, c.c., la pretesa era destituita di fondamento.
In particolare, non era dato comprendere sulla base di quali fatti o atti specifici il avrebbe CP_1
arrecato danni in via diretta all'attrice.
L'eventuale responsabilità risarcitoria dell'amministratore ai sensi dell'art. 2476, c. 7, c.c., avendo natura extracontrattuale, richiedeva la prova di una condotta dolosa o colposa dell'amministratore medesimo, allo stato mancante e neppure dedotta, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dall'attore, come si evinceva, fra l'altro, dall'utilizzazione nel testo della norma dell'avverbio
“direttamente”, il quale escludeva che l'inadempimento (neppure dimostrato) e la cattiva gestione della società (anche questa indimostrata) fossero sufficienti a dare ingresso all'azione di responsabilità.
III. Analoghe considerazioni potevano essere fatte con riferimento all'invocata responsabilità del convenuto ex art. 185 c.p..
Anche in questo caso l'assunto si fondava su mere e asserite petizioni di principio senza neppure argomentare circa le ragioni per cui i fatti dedotti sarebbero riconducibili alla fattispecie penale richiamata.
Ciò premesso, il convenuto formulava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale:
- In via preliminare disporre ai sensi dell'art. 102 c.p.c. l'integrazione del contradditorio nei confronti della società
con sede legale in Colli Al ME (PS) Via Ponte ME Villanova n. 40/A Montemaggiore al Controparte_2
ME e del signor;
CP_4
- In via principale e nel merito respingere tutte le domande proposte dalla parte attrice;
…”.
III
La causa, respinte le richieste di prove orali, era istruita mediante c.t.u. (diretta a quantificare la retribuzione spettante all'attrice e a determinare le eventuali differenze retributive) e all'udienza del
16.7.2024 era posta in decisione.
pagina 6 di 11 In tale sede il difensore dell'attrice precisava le conclusioni come atto di citazione, con la precisazione che si trattava di domanda di risarcimento del danno ai sensi degli artt. 2476 comma 7 c.c. e 185 c.p. e che era chiesto il risarcimento della somma complessiva nell'importo indicato in citazione.
Il difensore del convenuto precisava le conclusioni come in comparsa di costituzione e risposta;
nulla osservava in ordine alle precisazioni riportate a verbale;
insisteva nelle istanze istruttorie dedotte e non ammesse e anche nella chiamata in causa della società.
Il difensore dell'attrice insisteva a sua volta nelle istanze istruttorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Preliminarmente deve essere respinta la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti della società datrice su cui in sede di precisazione delle conclusioni il Parte_2
convenuto ha insistito (non riproponendo invece la richiesta di integrare il contraddittorio nei confronti dell'amministratore unico al momento della cessazione del rapporto di lavoro).
La richiesta non può essere accolta, dal momento che l'eventuale vantaggio conseguito da
[...]
per effetto delle condotte imputate al , non determina una situazione di litisconsorzio CP_2 CP_1
necessario.
Sempre preliminarmente devono essere dichiarati inammissibili i documenti prodotti dal convenuto con la comparsa conclusionale, non potendo essere svolta attività istruttoria dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, quando non è più possibile il pieno rispetto del principio del contradditorio.
II. Nel merito, la domanda dell'attrice non può essere accolta.
1. La ha chiesto che il fosse condannato a risarcirle il danno, cagionatole Pt_1 CP_1
costringendola a eseguire una prestazione di lavoro subordinato molto più gravosa di quella prevista nel contratto scritto stipulato dalle parti, senza nulla corrispondere per le ore di straordinario e per le ferie mai godute.
Secondo l'attrice, il l'avrebbe costretta a lavorare in parte senza retribuzione minacciandola, CP_1
nella sua veste di amministratore unico della società datrice di lavoro, di non rinnovarle il contratto, di cui la aveva assoluto bisogno. Pt_1
pagina 7 di 11 Sempre secondo l'attrice i fatti sarebbero astrattamente idonei a integrare il delitto di cui all'art. 629
c.p. (estorsione) o quello (come indicato in conclusionale) di cui all'art. 603 bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).
2. Non vi sono precise allegazioni in ordine alle condotte di minaccia imputate al . CP_1
In citazione la si è limitata ad affermare che il convenuto, in quanto amministratore unico Pt_1
della società datrice di lavoro, aveva il potere assumere, di licenziare e di rinnovare o non rinnovare i contratti di lavoro, e che lei era stata costretta a subire la situazione, in quanto sottoposta alla minaccia di non vedersi rinnovato il contratto.
Non emergono ulteriori dettagli in ordine alle condotte del neppure dai capitoli della prova CP_1
testimoniale (non ammessi dal giudice istruttore), che descrivono unicamente la prestazione effettivamente resa (in tesi) dall'attrice, senza alcun riferimento alle minacce che avrebbe subito e alla situazione di bisogno che l'avrebbe costretta a sopportarle.
Non vi sono dunque concrete allegazioni in ordine alle condotte estorsive, che non sono collocabili in uno specifico contesto di tempo e di luogo.
Le condotte, inoltre, vengono imputate al sul solo presupposto che il convenuto avesse il CP_1
potere (che certo aveva, quale amministratore) di non rinnovare (lecitamente) il contratto alla dipendente, cosa che tuttavia non implica che di fatto il abbia illecitamente abusato di tale CP_1
potere (per quanto si desume dai capitoli di prova testimoniale dedotti dal convenuto, il CP_1
sostiene che all'epoca dei fatti amministrava anche un'altra società, che gestiva circa venti strutture alberghiere, e che non era mai presente presso l'Hotel Splendid dove lavorava la . Pt_1
3. In difetto di precise allegazioni, le condotte di estorsione e di sfruttamento non posso ritenersi provate per effetto del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c..
Secondo la giurisprudenza, invero, l'onere di contestazione è correlato a quello di allegazione e a fronte di una deduzione generica la difesa della parte avversaria non può che essere altrettanto generica (cfr.
Cass. 10629/2024: “In tema di principio di non contestazione, il relativo onere, in ordine ai fatti
costitutivi del diritto, si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del
pagina 8 di 11 tema della decisione dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative
contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del thema
decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una
generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere
altrettanto generica e, dunque, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in sede di opposizione ad ingiunzione
della P.A. ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910, a fronte di documenti dimostrativi del credito non prodotti
in sede di costituzione dall'amministrazione, attrice in senso sostanziale, ma depositati con la memoria
istruttoria di cui all'art. 183,comma 6, n. 2 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, aveva ritenuto
temporalmente non esaurito il potere di contestazione da parte dell'opponente, attore solo in senso
formale, seppure rilevando come lo stesso avesse però un contenuto generico e, quindi, inidoneo a
contrastare la richiesta di pagamento).”.
Nel caso di specie il convenuto ha sostenuto che “non è dato comprendere sulla base di quali fatti o atti specifici, il signor avrebbe arrecato danni in via diretta al convenuto”; che “vengono CP_1
elencate in modo del tutto generico una serie di circostanze a cui la signora allo stato, non si Pt_1
offre neppure di dare prova”; che “… l'eventuale responsabilità risarcitoria dell'amministratore ai sensi dell'art. 2476, c. 7, c.c., avendo natura extracontrattuale, richiede la prova di una condotta dolosa o colposa dell'amministratore medesimo, come detto allo stato mancante e neppure dedotta, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dall'attore,...”.
Il convenuto ha dunque chiaramente lamentato la genericità degli addebiti e ne ha contestato,
genericamente, la fondatezza.
4. Esclusa l'operatività del principio di non contestazione, le condotte illecite imputate al convenuto non risultano provate.
5. Non può dirsi neppure che sia provata la sussistenza di un danno da risarcire.
In citazione si legge che “Il danno causato all'attrice dalla condotta posta in essere dal convenuto è
quantificabile nella differenza fra la somma degli stipendi effettivamente percepiti e quanto spettante al lavoratore per le ore concretamente svolte.”.
pagina 9 di 11 Le differenze retributive, tuttavia, non sono un danno, ma il corrispettivo della prestazione, e al loro pagamento è tenuto il datore di lavoro.
In comparsa conclusionale si legge poi che “… l'illecito civile commesso dal sig. ha CP_1
comportato un danno in capo alla sig.ra Esso ha natura sia patrimoniale che non Pt_1
patrimoniale, in quanto è rappresentato, oltre che dalla lesione della dignità umana della lavoratrice,
dalla forzosa privazione del suo tempo, che avrebbe potuto essere impiegato dal medesimo per fini
lavorativi, ovvero di sviluppo personale, di svago e di riposo.
Nell'atto introduttivo la quantificazione del danno è stata parametrata sulla base delle differenze
retributive, al solo fine di fornire un parametro oggettivo al Giudicante. Trattasi, peraltro, di una
valutazione estremamente conservativa, in quanto non tiene pienamente in considerazione il danno subito dall'attrice per effetto dello sfruttamento lavorativo. Tale danno, infatti, include non solo
l'esproprio delle ore di lavoro, ma anche lo stress, l'esaurimento delle energie, la privazione della
libertà e della possibilità di autodeterminare la propria vita, la violazione della dignità umana. Esso è analogo a quello patito per la sottoposizione ai lavori forzati.”.
Come si vede, tuttavia, in questa seconda prospettiva si è in presenza di profili di danno alla persona,
che in citazione non erano stati allegati e che non possono costituite oggetto di giudizio.
6. Mancando la prova delle condotte illecite e del danno, la domanda dell'attrice deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 4659,00 per compensi professionali (€ 1701,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1453,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Le spese di c.t.u., come già liquidate, devono esser definitivamente poste a carico dell'attrice.
P.Q.M.
il tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando nella causa tra
Parte_1
contro pagina 10 di 11 CP_1
così provvede:
- respinge la domanda proposta da Parte_1
- dichiara tenuta e condanna al pagamento delle spese processuali, che liquida in € Parte_1
4659,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge;
- pone le spese di c.t.u., come già liquidate, definitivamente a carico dell'attrice.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del 14.5.2025
l'estensore il presidente dott. Vittorio Serra dott. Michele Guernelli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Guernelli presidente dott. Antonio Costanzo giudice dott. Vittorio Serra giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 16202/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BARBERINI Parte_1 C.F._1 MARIO e dell'avv. TARALDSEN OLAV GIANMARIA ( ) VIA C.F._2
BENEDETTO MARCELLO N. 48 20124 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA BENEDETTO
MARCELLO 48 MILANO presso il difensore avv. BARBERINI MARIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOTASSO CP_1 C.F._3
PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA BAGNI 1/A 12037 SALUZZO presso il difensore avv.
BOTASSO PAOLO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 11 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I
Con atto di citazione datato 29.6.2020 conveniva in giudizio . Parte_1 CP_1
Esponeva l'attrice (riportiamo quasi alla lettera il contenuto dell'atto di citazione) che:
1) la aveva lavorato alle dipendenze del dal 20 marzo 2015 sino fine maggio 2016 Pt_1 CP_1
presso lo Hotel Splendid di Cesenatico. In particolare, ella era stata assunta dalla società Emtur Hotels
S.r.l., poi rinominata di cui il convenuto era amministratore unico. Il , Controparte_2 CP_1
nella predetta qualità, aveva il compito statutario di occuparsi di ogni aspetto della gestione societaria.
Pertanto, al medesimo competevano “tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione” e, conseguentemente, ogni potere datoriale, fra cui l'assunzione e il licenziamento del personale, il rinnovo dei contratti di lavoro, l'attribuzione delle mansioni e la retribuzione dei dipendenti. Inoltre il era socio della Sanino S.r.l., che deteneva il 33,33% delle quote di Emtur Hotels CP_1
S.r.l./Accoglienza Italia S.r.l.;
2) il convenuto aveva assunto l'attrice con un contratto di due mesi (inizio contratto 3 aprile 2015), il quale veniva periodicamente rinnovato, talvolta anche in forma orale, per periodi di analoga durata. Il
contratto di lavoro prevedeva: (i) 40 ore settimanali;
(ii) trattamento economico come da CCNL
Turismo per mansioni di cuoca, qualifica operaio, livello 5; (iii) 14 mensilità; (iv) 26 giorni di ferie annue;
3) le uniche buste paga che la lavoratrice era riuscita a reperire, successivamente ai fatti di causa, erano quelle da luglio 2015 ad aprile 2016 (mancava, tuttavia, quella di dicembre 2015). Leggendo le stesse,
si notava che:
a. quella relativa a luglio 2015 indicava uno stipendio netto di € 1.000,00, 18 giorni di lavoro ordinario,
12 ore di lavoro domenicale e 8 giorni di “sospensione concordata;
b. quella relativa ad agosto 2015 indicava uno stipendio netto di € 1.000,00, 18 giorni di lavoro ordinario, 3 ore di lavoro festivo, 7 ore di lavoro domenicale e 8 giorni di “sospensione concordata;
pagina 2 di 11 c. quella relativa a settembre 2015 indicava uno stipendio netto di € 1.000,00, 105 ore di lavoro ordinario e 28 ore di lavoro domenicale;
d. quella relativa a ottobre 2015 indicava uno stipendio netto di € 1.000,00, 104 ore di lavoro ordinario e 20 ore di lavoro domenicale;
e. quella relativa a novembre 2015 indicava uno stipendio netto di € 1.000,00 e 100 ore di lavoro ordinario;
f. quella relativa a gennaio 2016 indicava uno stipendio netto di € 1.000,00, 69 ore di lavoro ordinario,
4 giorni di ferie godute, 12 ore di lavoro domenicale, 3 ore di lavoro festivo;
g. quella relativa a febbraio 2016 indicava uno stipendio netto di € 1.000,00, 67 ore di lavoro ordinario e 15 ore di lavoro domenicale;
h. quella relativa a marzo 2016 indicava uno stipendio netto di € 1.000,00, 60 ore di lavoro ordinario, 9
ore di lavoro domenicale e 3 ore di lavoro festivo;
i. quella relativa ad aprile 2016 indicava uno stipendio netto di € 1.000,00, 37 ore di lavoro ordinario,
10 giorni di ferie godute, 1 giorno di festività godute e 11 ore di lavoro domenicale;
4) l'orario di lavoro riportato nelle predette buste paga era errato, in quanto l'orario effettivo, per tutti i periodi considerati, era dalle 7.30 alle 22/23/23.30, con pausa variabile da un'ora a un'ora e mezza,
sette giorni la settimana, senza il godimento di ferie. Ella svolgeva ogni mansione che si rendeva, di volta in volta, necessaria nella struttura in cui lavorava;
5) lo stipendio corrisposto alla era pari a € 1.000,00 mensili e veniva versato mediante Pt_1
bonifico bancario al conto corrente aperto dall'attrice presso Monte dei Paschi di Siena;
6) l'attrice aveva domandato ad il pagamento della differenza fra quanto Controparte_2
percepito e lo stipendio realmente spettante sulla base delle ore lavorate, senza, tuttavia, ottenere il pagamento del proprio credito;
7) la aveva provveduto a notificare, in relazione all'oggetto della presente controversia, Pt_1
l'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita con riferimento alla pagina 3 di 11 responsabilità dell'amministratore ex art. 2476 co. 6 c.c.. Tale invito, tuttavia, non aveva avuto riscontro positivo.
Esponeva poi in diritto quanto segue.
1. La presente causa aveva a oggetto la responsabilità del convenuto, in qualità di amministratore unico della società all'epoca dei fatti, per aver cagionato, con la sua condotta, in via Controparte_2
diretta, danni alla quale dipendente della società, soggetto da qualificarsi necessariamente Pt_1
come terzo per gli effetti dell'art. 2476 c.c.. Nello specifico, il , in violazione dei propri obblighi CP_1
statutari e di legge, aveva posto in essere una condotta di intenso sfruttamento della lavoratrice, la quale si concretava:
a. nell'impiego della dipendente per mansioni ultronee rispetto a quanto previsto dal contratto di lavoro e per un numero di ore superiore, di oltre il doppio, rispetto a quanto pattuito;
b. nel riconoscimento, in busta paga, di un numero di ore lavorate notevolmente inferiore rispetto a quelle effettive;
c. nel pagamento di compensi notevolmente inferiori rispetto a quelli spettanti in relazione all'orario di lavoro svolto.
La era costretta a subire tale situazione, in quanto sottoposta alla minaccia di non rinnovare il Pt_1
contratto di lavoro, con gravissime ripercussioni in capo alla medesima. In caso di perdita dell'occupazione, infatti, ella non avrebbe avuto nemmeno il minimo sostentamento che il suo impiego le garantiva.
Il danno causato all'attrice dalla condotta posta in essere dal convenuto era quantificabile nella differenza fra la somma degli stipendi effettivamente percepiti e quanto spettante al lavoratore per le ore concretamente svolte. Il calcolo di tali spettanze era stato effettuato dalla Controparte_3
– Sede di Rimini, che aveva rilevato un danno pari a € 37.184,96, oltre a rivalutazione e
[...]
interessi legali dalla data dei mancati pagamenti al saldo.
2. La causa era di competenza della sezione specializzata in materia di impresa.
3. Il convenuto era responsabile anche ai sensi dell'art. 185 c.p..
pagina 4 di 11 La Suprema Corte aveva recentemente ritenuto che “Integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento,
ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, in particolare consentendo a sottoscrivere buste paga attestanti il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle effettivamente versate” (da ultimo, si veda Cass. Pen. sent. n. 11107/2017).
Sussisteva, pertanto, anche la responsabilità del convenuto ex art. 185 c.p., per un importo pari a quello indicato nel precedente paragrafo. Infatti, nel caso di specie erano integrati tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di cui all'art. 629 c.p..
Ciò premesso, l'attrice formulava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Imprese, accertati i fatti di cui in narrativa, ogni
contraria eccezione, domanda e istanza reietta:
1) condannare il sig. al pagamento della somma di € 37.184,96, oltre a rivalutazione e interessi legali CP_1
dalla data dei mancati pagamenti al saldo, in favore della sig.ra Parte_1
2) con vittoria di competenze, spese forfettarie al 15%, IVA e CPA in favore del difensore che si dichiara antistatario.”.
II
Si costituiva in giudizio . CP_1
Esponeva il convenuto quanto segue.
I. In via preliminare, doveva essere integrato il contradditorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c. nei confronti della società e di amministratore unico alla data del 13.5.2016. Controparte_2 CP_4
Invero, le condotte del avevano determinato (in ipotesi) un vantaggio diretto alla società che CP_1
avrebbe appunto dovuto risponderne;
inoltre il risultava essere amministratore unico al CP_4
momento della cessazione del rapporto di lavoro oggetto del presente giudizio, quindi la domanda non poteva che essere proposta anche nei suoi confronti.
pagina 5 di 11 II. Con riferimento alla invocata responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2476, c. 7, c.c., la pretesa era destituita di fondamento.
In particolare, non era dato comprendere sulla base di quali fatti o atti specifici il avrebbe CP_1
arrecato danni in via diretta all'attrice.
L'eventuale responsabilità risarcitoria dell'amministratore ai sensi dell'art. 2476, c. 7, c.c., avendo natura extracontrattuale, richiedeva la prova di una condotta dolosa o colposa dell'amministratore medesimo, allo stato mancante e neppure dedotta, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dall'attore, come si evinceva, fra l'altro, dall'utilizzazione nel testo della norma dell'avverbio
“direttamente”, il quale escludeva che l'inadempimento (neppure dimostrato) e la cattiva gestione della società (anche questa indimostrata) fossero sufficienti a dare ingresso all'azione di responsabilità.
III. Analoghe considerazioni potevano essere fatte con riferimento all'invocata responsabilità del convenuto ex art. 185 c.p..
Anche in questo caso l'assunto si fondava su mere e asserite petizioni di principio senza neppure argomentare circa le ragioni per cui i fatti dedotti sarebbero riconducibili alla fattispecie penale richiamata.
Ciò premesso, il convenuto formulava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale:
- In via preliminare disporre ai sensi dell'art. 102 c.p.c. l'integrazione del contradditorio nei confronti della società
con sede legale in Colli Al ME (PS) Via Ponte ME Villanova n. 40/A Montemaggiore al Controparte_2
ME e del signor;
CP_4
- In via principale e nel merito respingere tutte le domande proposte dalla parte attrice;
…”.
III
La causa, respinte le richieste di prove orali, era istruita mediante c.t.u. (diretta a quantificare la retribuzione spettante all'attrice e a determinare le eventuali differenze retributive) e all'udienza del
16.7.2024 era posta in decisione.
pagina 6 di 11 In tale sede il difensore dell'attrice precisava le conclusioni come atto di citazione, con la precisazione che si trattava di domanda di risarcimento del danno ai sensi degli artt. 2476 comma 7 c.c. e 185 c.p. e che era chiesto il risarcimento della somma complessiva nell'importo indicato in citazione.
Il difensore del convenuto precisava le conclusioni come in comparsa di costituzione e risposta;
nulla osservava in ordine alle precisazioni riportate a verbale;
insisteva nelle istanze istruttorie dedotte e non ammesse e anche nella chiamata in causa della società.
Il difensore dell'attrice insisteva a sua volta nelle istanze istruttorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Preliminarmente deve essere respinta la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti della società datrice su cui in sede di precisazione delle conclusioni il Parte_2
convenuto ha insistito (non riproponendo invece la richiesta di integrare il contraddittorio nei confronti dell'amministratore unico al momento della cessazione del rapporto di lavoro).
La richiesta non può essere accolta, dal momento che l'eventuale vantaggio conseguito da
[...]
per effetto delle condotte imputate al , non determina una situazione di litisconsorzio CP_2 CP_1
necessario.
Sempre preliminarmente devono essere dichiarati inammissibili i documenti prodotti dal convenuto con la comparsa conclusionale, non potendo essere svolta attività istruttoria dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, quando non è più possibile il pieno rispetto del principio del contradditorio.
II. Nel merito, la domanda dell'attrice non può essere accolta.
1. La ha chiesto che il fosse condannato a risarcirle il danno, cagionatole Pt_1 CP_1
costringendola a eseguire una prestazione di lavoro subordinato molto più gravosa di quella prevista nel contratto scritto stipulato dalle parti, senza nulla corrispondere per le ore di straordinario e per le ferie mai godute.
Secondo l'attrice, il l'avrebbe costretta a lavorare in parte senza retribuzione minacciandola, CP_1
nella sua veste di amministratore unico della società datrice di lavoro, di non rinnovarle il contratto, di cui la aveva assoluto bisogno. Pt_1
pagina 7 di 11 Sempre secondo l'attrice i fatti sarebbero astrattamente idonei a integrare il delitto di cui all'art. 629
c.p. (estorsione) o quello (come indicato in conclusionale) di cui all'art. 603 bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).
2. Non vi sono precise allegazioni in ordine alle condotte di minaccia imputate al . CP_1
In citazione la si è limitata ad affermare che il convenuto, in quanto amministratore unico Pt_1
della società datrice di lavoro, aveva il potere assumere, di licenziare e di rinnovare o non rinnovare i contratti di lavoro, e che lei era stata costretta a subire la situazione, in quanto sottoposta alla minaccia di non vedersi rinnovato il contratto.
Non emergono ulteriori dettagli in ordine alle condotte del neppure dai capitoli della prova CP_1
testimoniale (non ammessi dal giudice istruttore), che descrivono unicamente la prestazione effettivamente resa (in tesi) dall'attrice, senza alcun riferimento alle minacce che avrebbe subito e alla situazione di bisogno che l'avrebbe costretta a sopportarle.
Non vi sono dunque concrete allegazioni in ordine alle condotte estorsive, che non sono collocabili in uno specifico contesto di tempo e di luogo.
Le condotte, inoltre, vengono imputate al sul solo presupposto che il convenuto avesse il CP_1
potere (che certo aveva, quale amministratore) di non rinnovare (lecitamente) il contratto alla dipendente, cosa che tuttavia non implica che di fatto il abbia illecitamente abusato di tale CP_1
potere (per quanto si desume dai capitoli di prova testimoniale dedotti dal convenuto, il CP_1
sostiene che all'epoca dei fatti amministrava anche un'altra società, che gestiva circa venti strutture alberghiere, e che non era mai presente presso l'Hotel Splendid dove lavorava la . Pt_1
3. In difetto di precise allegazioni, le condotte di estorsione e di sfruttamento non posso ritenersi provate per effetto del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c..
Secondo la giurisprudenza, invero, l'onere di contestazione è correlato a quello di allegazione e a fronte di una deduzione generica la difesa della parte avversaria non può che essere altrettanto generica (cfr.
Cass. 10629/2024: “In tema di principio di non contestazione, il relativo onere, in ordine ai fatti
costitutivi del diritto, si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del
pagina 8 di 11 tema della decisione dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative
contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del thema
decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una
generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere
altrettanto generica e, dunque, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in sede di opposizione ad ingiunzione
della P.A. ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910, a fronte di documenti dimostrativi del credito non prodotti
in sede di costituzione dall'amministrazione, attrice in senso sostanziale, ma depositati con la memoria
istruttoria di cui all'art. 183,comma 6, n. 2 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, aveva ritenuto
temporalmente non esaurito il potere di contestazione da parte dell'opponente, attore solo in senso
formale, seppure rilevando come lo stesso avesse però un contenuto generico e, quindi, inidoneo a
contrastare la richiesta di pagamento).”.
Nel caso di specie il convenuto ha sostenuto che “non è dato comprendere sulla base di quali fatti o atti specifici, il signor avrebbe arrecato danni in via diretta al convenuto”; che “vengono CP_1
elencate in modo del tutto generico una serie di circostanze a cui la signora allo stato, non si Pt_1
offre neppure di dare prova”; che “… l'eventuale responsabilità risarcitoria dell'amministratore ai sensi dell'art. 2476, c. 7, c.c., avendo natura extracontrattuale, richiede la prova di una condotta dolosa o colposa dell'amministratore medesimo, come detto allo stato mancante e neppure dedotta, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dall'attore,...”.
Il convenuto ha dunque chiaramente lamentato la genericità degli addebiti e ne ha contestato,
genericamente, la fondatezza.
4. Esclusa l'operatività del principio di non contestazione, le condotte illecite imputate al convenuto non risultano provate.
5. Non può dirsi neppure che sia provata la sussistenza di un danno da risarcire.
In citazione si legge che “Il danno causato all'attrice dalla condotta posta in essere dal convenuto è
quantificabile nella differenza fra la somma degli stipendi effettivamente percepiti e quanto spettante al lavoratore per le ore concretamente svolte.”.
pagina 9 di 11 Le differenze retributive, tuttavia, non sono un danno, ma il corrispettivo della prestazione, e al loro pagamento è tenuto il datore di lavoro.
In comparsa conclusionale si legge poi che “… l'illecito civile commesso dal sig. ha CP_1
comportato un danno in capo alla sig.ra Esso ha natura sia patrimoniale che non Pt_1
patrimoniale, in quanto è rappresentato, oltre che dalla lesione della dignità umana della lavoratrice,
dalla forzosa privazione del suo tempo, che avrebbe potuto essere impiegato dal medesimo per fini
lavorativi, ovvero di sviluppo personale, di svago e di riposo.
Nell'atto introduttivo la quantificazione del danno è stata parametrata sulla base delle differenze
retributive, al solo fine di fornire un parametro oggettivo al Giudicante. Trattasi, peraltro, di una
valutazione estremamente conservativa, in quanto non tiene pienamente in considerazione il danno subito dall'attrice per effetto dello sfruttamento lavorativo. Tale danno, infatti, include non solo
l'esproprio delle ore di lavoro, ma anche lo stress, l'esaurimento delle energie, la privazione della
libertà e della possibilità di autodeterminare la propria vita, la violazione della dignità umana. Esso è analogo a quello patito per la sottoposizione ai lavori forzati.”.
Come si vede, tuttavia, in questa seconda prospettiva si è in presenza di profili di danno alla persona,
che in citazione non erano stati allegati e che non possono costituite oggetto di giudizio.
6. Mancando la prova delle condotte illecite e del danno, la domanda dell'attrice deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 4659,00 per compensi professionali (€ 1701,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1453,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Le spese di c.t.u., come già liquidate, devono esser definitivamente poste a carico dell'attrice.
P.Q.M.
il tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando nella causa tra
Parte_1
contro pagina 10 di 11 CP_1
così provvede:
- respinge la domanda proposta da Parte_1
- dichiara tenuta e condanna al pagamento delle spese processuali, che liquida in € Parte_1
4659,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge;
- pone le spese di c.t.u., come già liquidate, definitivamente a carico dell'attrice.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del 14.5.2025
l'estensore il presidente dott. Vittorio Serra dott. Michele Guernelli
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