TRIB
Sentenza 30 agosto 2025
Sentenza 30 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/08/2025, n. 12051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12051 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 64320/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 64320/2018 promossa da:
, in persona del suo Commissario Parte_1
e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Emilio Ricci parte opponente contro in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Marzia CP_1
Azzella parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di trattazione autorizzate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato l' Parte_2
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo dell'intestato Tribunale n.
12866/2018 con il quale su ricorso monitorio di le era stato CP_1
ingiunto il pagamento della somma di € 161.160,49 (all'atto della notifica del decreto, riferiva essersi ridotto ad € 159.940,63, in conseguenza di un pagamento parziale intervenuto nelle more della procedura , oltre interessi come da domanda (interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002), e spese della procedura monitoria.
1.2.In particolare, parte opponente eccepiva l'incompetenza territoriale del
Tribunale adito, indicando come Tribunale competente, a mente delle norme di
Pag. 1 di 9 contabilità applicabili agli enti pubblici, il Tribunale di Pisa, in quanto sede della tesoreria dell'ente.
1.3.Nel merito contestava la sussistenza della pretesa creditoria fatta valere, atteso che le fatture azionate attenevano a crediti né certi, né liquidi, né esigibili ed, in taluni casi, erano state sospese dalla e, in altri casi, erano relative CP_2
ad importi non dovuti.
1.4.Contestava, inoltre, che l'atto con il quale parte opposta aveva intimato il pagamento di un importo invero ben più ingente potesse avere gli effetti di una vera e propria diffida, sottolineando altresì che, ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, tutti i contratti della Pubbliche Amministrazioni devono rivestire la forma scritta ad substantiam, a pena di nullità.
1.5. Contestava, infine, specificamente alcuni degli importi indicati nelle fatture.
Rassegnava, dunque, parte opponente le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Roma adito, ogni diversa istanza, eccezione, domanda e deduzione reietta e disattesa: -in via preliminare: accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, in luogo di quello di Pisa, con ogni conseguenza di legge, per i motivi esposti nel presente atto;
- sempre in via preliminare: respingere l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta, costituita da tutti documenti descritti e allegati al presente atto;
-in via principale e nel merito: (i) accertare e dichiarare l'inesistenza del credito e/o l'infondatezza in fatto e diritto del credito ex adverso azionato in sede monitoria (azionato in sede monitoria per euro 161.160,49, importo, poi, ridotto dalla stessa opposta nella minore somma di euro
159.940,63) per tutte le ragioni di cui al presente atto e, per l'effetto, accertare e dichiarare che l'ingiunzione di pagamento è illegittima, infondata e indimostrata e che nulla è dovuto alla dalla per le causali di cui alle CP_1 Controparte_3
fatture azionate e per il decreto ingiuntivo opposto;
(ii) rigettare la pretesa creditoria avversaria
e revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace e/o nullo in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 12866/2018 (n.r.g. 27428/2018), notificato all'esponente il 20 luglio 2018, in quanto nullo e/o illegittimo e/o ingiusto per le ragioni in atti dedotte, con condanna della
Pag. 2 di 9 al pagamento delle spese di lite, oltre accessori di legge, in favore dell'opponente; CP_1
-in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare e per l'effetto, ridurre il credito avversario nei limiti di quanto risulterà effettivamente dovuto per le causali di cui è causa, all'esito al presente giudizio e tenuto conto dell'estinzione del credito azionato in virtù di ogni pagamento di forniture medio tempore intervenuto”.
2.Si costituiva l'opposta, che così concludeva “Piaccia all'Onorevole Tribunale adito:
− respingere, perché infondata e comunque per irrituale e manchevole contestazione, l'eccezione di pretesa incompetenza territoriale del Tribunale di Roma ai fini della emissione del decreto ingiuntivo opposto;
− preliminarmente autorizzare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto quanto meno sulla non contestata somma capitale di € 26.832,90 oltre agli interessi ex D. Lgs.
231/02 maturati sul capitale ingiunto o sulla non contestata somma di € 26.832,90 e alle spese legali liquidati nel decreto ingiuntivo medesimo;
− respingere l'opposizione in ogni sua parte, perché infondata in fatto ed in diritto, confermando e dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando quindi applicabile del D. Lgs. 231/02 disapplicando e/o annullando, se necessario, normative e/o clausole contrattuali che dovessero risultare in contrasto con la disciplina di cui al D. Lgs.
231/02 o inique ai sensi del medesimo D. Lgs. 231/02, e per l'effetto condannare la
, in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1
pagamento della somma capitale dovuta in virtù delle fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto e non ancora saldate, nonché al pagamento di tutti gli interessi ex D. Lgs. 231/02 maturati e maturandi sulla sorta capitale ingiunta e al pagamento delle spese legali liquidati nel decreto ingiuntivo opposto;
− in ogni caso, condannare l'opponente al rimborso delle spese, competenze ed onorari di giudizio”.
2.1.Parte opposta chiedeva preliminarmente il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente, atteso che quest'ultima, come sarebbe stato suo onere, non aveva dimostrato l'eccezione era fondata
Pag. 3 di 9 con riferimento a qualunque criterio di collegamento previsto. Sosteneva, inoltre, parte opposta che l'individuazione come foro competente dell'intestato
Tribunale doveva ritenersi corretta ai sensi dell'art. 1182 c.c.
2.2.Contestava che il decreto ingiuntivo potesse ritenersi nullo o comunque emesso in assenza del credito, precisando che si trattava di importo relativo: 1) al pagamento dei canoni di locazione e assistenza tecnica fornita da CP_1
sugli strumenti di diagnostica “Architect” e “ ” in uso presso i presidi CP_4
ospedalieri facenti capo alla e 2) al pagamento dei reagenti e di CP_5
prodotti dalla stessa ordinati per l'utilizzo di tali macchinari, nel quadro della
“fornitura in locazione triennale di un sistema analitico di monitoraggio farmaci” da destinare alle , inclusa Controparte_6
l' . Controparte_7
2.3.Quanto alla richiesta di interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, parte opposta evidenziava come gli stessi decorressero senza necessità di messa in mora del debitore.
3.1.La causa veniva istruita documentalmente, d'altra parte le istanze istruttorie, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni da parte opponente, erano relative a circostanze da provarsi in via documentale e irrilevanti ai fini del decidere.
3.2. All'udienza di precisazione delle conclusioni sostituita dallo scambio di note scritte parte opponente concludeva come da atto da citazione in opposizione, dando atto che “il presunto debito residuo alla data del 5.12.2024 è pari a complessivi €
19.462,19, tenuto conto dei pagamenti effettuati dall' e dell'emissione di numerose Pt_1
note di credito intervenute in corso di causa, come da documentazione prodotta con nostre memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. e nel corso delle udienze ad oggi tenutesi, giusto documento contabile riepilogativo, allegato alle presenti note”, mentre parte opposta, riducendo l'entità della propria pretesa, concludeva: “Piaccia all'Onorevole
Tribunale adito: − respingere, perché infondata e comunque per irrituale e manchevole contestazione, l'eccezione di pretesa incompetenza territoriale del Tribunale di Roma ai fini
Pag. 4 di 9 della emissione del decreto ingiuntivo opposto;
− respingere l'opposizione in ogni sua parte, perché infondata in fatto ed in diritto, dichiarando quindi applicabile il D. Lgs. 231/02 con conseguente disapplicazione, ove ritenuto necessario, di normative e/o clausole contrattuali che dovessero risultare in contrasto con la disciplina di cui al D. Lgs. 231/02 o inique ai sensi del medesimo D. Lgs. 231/02, e, alla luce dei pagamenti parziali intervenuti nelle more del giudizio, revocare il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare la
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Parte_1
della residua somma capitale di € 24.726,71 (iva inclusa) e di tutti gli interessi ex D. Lgs.
231/02 maturati e maturandi sulla sorta capitale ingiunta nonché al pagamento delle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo opposto;
− in ogni caso, condannare l'opponente al rimborso delle spese e competenze del presente giudizio”.
4.1.Occorre preliminarmente vagliare l'eccezione di incompetenza dell'intestato
Tribunale sollevata da parte opponente.
4.2.Come rilevato da parte opposta, l'opponente non ha assolto sull'onere sulla stessa gravante di prospettare l'assenza di tutti i possibili criteri di collegamento in rapporto al radicamento della controversia presso questo Tribunale.
4.3.Come sostenuto da costante giurisprudenza di legittimità “ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il "forum destinatae solutionis” eventualmente in deroga all'art. 1182 cod. civ.
(cfr. Cass. (ord.) 12.1.2015, n. 270; Cass. 8.2.2007, n. 2758)” e “la P.A. convenuta che intenda eccepire la incompetenza del giudice adito, diverso da quello della sede della tesoreria, ha l'onere di contestare specificamente tutti i possibili fori, indicando le ragioni giustificative dell'esclusione di ogni momento di collegamento idoneo a radicare la competenza (cfr. Cass.
(ord.) 12.1.2015, n. 270; Cass. 8.2.2007, n. 2758)”. (Cass. sez. VI, n. 11781/2020).
Infatti, “nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18,19 e 20 c.p.c. con l'indicazione
Pag. 5 di 9 specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno dei predetti criteri, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili d'incompetenza non prospettati, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito in base al profilo non (o non efficacemente) contestato” (Cass.,
Sez. VI, n. 17020/2011; conformi anche Cass., n. 3989/2011; Cass., Sez. III, n.
12121/2005; Cass., Sez. VI, n. 25969/2021).
4.4.L'eccezione di incompetenza deve, pertanto, essere respinta.
5.Ciò premesso, deve vagliarsi l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per insussistenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. e ss.
5.1.Invero, posto che la documentazione prodotta dall'opposta nella fase monitoria è stata ritenuta sufficiente ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo, va osservato che, come anche da ultimo ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “Il procedimento monitorio è un ordinario giudizio di cognizione caratterizzato dal carattere eventuale e differito del contraddittorio, il quale si instaura soltanto nella fase dell'opposizione, ma deve essere rapportato al momento iniziale dell'intero procedimento costituito dalla presentazione del ricorso, sicché il potere cognitivo del giudice dell'opposizione non si limita ad un mero controllo circa la ricorrenza o meno dei presupposti richiesti dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, e in particolare della prova a ciò sufficiente, ma si estende al pieno accertamento delle condizioni dell'azione dedotta in giudizio, e specificamente dell'esistenza o meno della prova del credito fornita dal preteso creditore nel corso di entrambe le fasi dell'iter processuale, indipendentemente dalla valutazione sommaria già compiuta dal giudice nel decreto ingiuntivo, senza il contraddittorio dell'altra parte;
a tal fine non è necessario che la parte richiedente l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo invece sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda conferma del decreto opposto: v. Cass., 28/05/2019, n. 14486). A tale stregua, la plena cognitio caratterizzante il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove integranti con efficacia retroattiva quelle prodotte in sede monitoria, dovendo il giudice del merito procedere all'autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per
Pag. 6 di 9 dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestare la pretesa stessa
(v. Cass. 28/05/2019, n.14473)”.
6.Venendo al merito della pretesa, ritiene questo Giudice che l'opposizione sia fondata nei termini che seguono.
6.1.Va dato atto che nel corso del giudizio l'opponente ha provveduto ad alcuni pagamenti per l'importo di € 90.985,78 nonché al pagamento parziale di altre fatture per l'importo complessivo di € 38.865,41, mentre l'opposta ha emesso nel corso del giudizio 5 note di credito per l'importo complessivo di € 7.167,68.
6.2.Il decreto ingiuntivo n. 12866/2018, emesso per l'importo complessivo in sorte capitale di € 161.160,49, deve essere revocato, essendo in ogni caso mutata la situazione di fatto.
6.3.Con riferimento al credito residuo parte opponente contestava il saldo debitore di € 23.643,16, oltre interessi moratori sulla predetta somma oltre che su quelle corrisposte in corso di causa, indicato dall'opposta, ritenendo che l'importo consistesse in minor somma ovvero in € 19.462,19 come indicato nella note di trattazione scritta per l'udienza del 10.12.2024, giusto prospetto del dato contabile depositato.
6.4.Invero, il creditore opposto, dimostrato il titolo, a mente del criterio di riparto dell'onere probatorio dettato dall'art. 2697 c.c., può limitarsi ad allegare l'inadempimento, spettando, invece, al debitore dimostrare eventuali fatti estintivi (tra i quali, in primis, l'adempimento), modificativi o impeditivi (Cass.
Sez. Un. 13533/2001).
6.5.Nel caso di specie, parte opposta ha dimostrato la fondatezza del proprio credito di € 23.643,16 (risultante dalla somma di diverse fatture rimaste impagate, cfr. note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del da parte opposta), dal quale però deve essere detratta l'Iva inclusa.
6.6.Deve osservarsi, infatti, che l'art. 1, comma 629, lettera b), della c.d. Legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014) ha introdotto per le cessioni di beni e
Pag. 7 di 9 prestazioni di servizi effettuate nei confronti della pubblica amministrazione il metodo della scissione dei pagamenti dell'Iva.
6.7.Tale metodo, denominato split payment prevede che, ricorrendone i presupposti, l'Iva non sia incassata direttamente dal fornitore, ma dalla Pubblica
Amministrazione che ha ricevuto la prestazione, pertanto, gli importi relativi all'Iva non devono essere computati nel complessivo importo dovuto, essendo poi un preciso obbligo dell'opponente provvedere al versamento diretto dell'IVA.
6.8.Nello stesso si è espressa la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del
13 aprile 2015, laddove ha precisato con statuizione - non vincolante, ma comunque condivisibile - che “In base al meccanismo della scissione dei pagamenti le
PA, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'Erario, l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.
Ne consegue, sotto il profilo degli adempimenti, che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, i fornitori, ai sensi dell'articolo 2 del DM “emettono la fattura secondo quanto previsto dall'articolo 21 del decreto n. 633 del 1972 con l'annotazione scissione dei pagamenti” ovvero split payment ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n.633 del 1972”.
6.9. Pertanto, l'importo dovuto dall'opponente, in disparte ciò che si dirà in seguito con riferimento all'applicabilità della disciplina degli interessi sulle transazioni commerciali, dovrà essere corrisposto epurato dagli importi dovuti a titolo di Iva – pure correttamente indicati in fattura – che dovranno essere versati all'Erario direttamente dall'opponente. Sul punto vale la pena precisare che la circostanza che il fornitore, anche in caso di scissione dei pagamenti rivesta in ogni caso la qualità di “soggetto passivo dell'Iva”, statuizione che, questo Tribunale pure, come già detto, condivide, non vale ad elidere il meccanismo per cui l'importo sarà versato direttamente dall'opponente, vale solo a determinare in capo al fornitore tutte le conseguenze che dalla ridetta qualifica derivano.
Pag. 8 di 9 6.10. All'importo dovuto così come calcolato da dovranno, CP_1
dunque, essere sottratti gli importi che l'opponente dovrà versare direttamente all'Erario e che pure risultano indicati in fattura, pervenendosi così al minor importo di € 19.553,62, fermo restando il già richiamato obbligo (estraneo però all'odierno giudizio) dell'opponente di versare l'Iva all'Erario per le corrispondenti fatture.
7.Su tale importo dovranno essere altresì applicati gli interessi moratori ex d.lgs.
231/2002, trattandosi di prestazioni commerciali ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del medesimo decreto legislativo, anche a mente del testo applicabile ratione temporis.
7.1. Le prestazioni di cui si tratta, rientrano, infatti, a pieno titolo nel campo di applicazione della predetta normativa e, a mente dell'art. 4, decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza per il pagamento.
8. Quanto alla regolazione delle spese di lite, considerato il comportamento delle parti in corso di causa (pagamenti dell'opponente ed emissione di note di credito da parte dell'opposta) nonché l'accoglimento solo parziale dell'opposizione, sussistono giusti motivi per la loro compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 12866/2018 dell'intestato Tribunale e condanna parte opponente al pagamento a parte opposta dell'importo di 19.553,62, oltre interessi moratori calcolati ex d.lgs. 231/2002 sia sulla predetta somma che sulle somme già corrisposte sino al saldo;
spese compensate;
Così è deciso in data 28.08.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 64320/2018 promossa da:
, in persona del suo Commissario Parte_1
e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Emilio Ricci parte opponente contro in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Marzia CP_1
Azzella parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di trattazione autorizzate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato l' Parte_2
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo dell'intestato Tribunale n.
12866/2018 con il quale su ricorso monitorio di le era stato CP_1
ingiunto il pagamento della somma di € 161.160,49 (all'atto della notifica del decreto, riferiva essersi ridotto ad € 159.940,63, in conseguenza di un pagamento parziale intervenuto nelle more della procedura , oltre interessi come da domanda (interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002), e spese della procedura monitoria.
1.2.In particolare, parte opponente eccepiva l'incompetenza territoriale del
Tribunale adito, indicando come Tribunale competente, a mente delle norme di
Pag. 1 di 9 contabilità applicabili agli enti pubblici, il Tribunale di Pisa, in quanto sede della tesoreria dell'ente.
1.3.Nel merito contestava la sussistenza della pretesa creditoria fatta valere, atteso che le fatture azionate attenevano a crediti né certi, né liquidi, né esigibili ed, in taluni casi, erano state sospese dalla e, in altri casi, erano relative CP_2
ad importi non dovuti.
1.4.Contestava, inoltre, che l'atto con il quale parte opposta aveva intimato il pagamento di un importo invero ben più ingente potesse avere gli effetti di una vera e propria diffida, sottolineando altresì che, ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, tutti i contratti della Pubbliche Amministrazioni devono rivestire la forma scritta ad substantiam, a pena di nullità.
1.5. Contestava, infine, specificamente alcuni degli importi indicati nelle fatture.
Rassegnava, dunque, parte opponente le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Roma adito, ogni diversa istanza, eccezione, domanda e deduzione reietta e disattesa: -in via preliminare: accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, in luogo di quello di Pisa, con ogni conseguenza di legge, per i motivi esposti nel presente atto;
- sempre in via preliminare: respingere l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta, costituita da tutti documenti descritti e allegati al presente atto;
-in via principale e nel merito: (i) accertare e dichiarare l'inesistenza del credito e/o l'infondatezza in fatto e diritto del credito ex adverso azionato in sede monitoria (azionato in sede monitoria per euro 161.160,49, importo, poi, ridotto dalla stessa opposta nella minore somma di euro
159.940,63) per tutte le ragioni di cui al presente atto e, per l'effetto, accertare e dichiarare che l'ingiunzione di pagamento è illegittima, infondata e indimostrata e che nulla è dovuto alla dalla per le causali di cui alle CP_1 Controparte_3
fatture azionate e per il decreto ingiuntivo opposto;
(ii) rigettare la pretesa creditoria avversaria
e revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace e/o nullo in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 12866/2018 (n.r.g. 27428/2018), notificato all'esponente il 20 luglio 2018, in quanto nullo e/o illegittimo e/o ingiusto per le ragioni in atti dedotte, con condanna della
Pag. 2 di 9 al pagamento delle spese di lite, oltre accessori di legge, in favore dell'opponente; CP_1
-in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare e per l'effetto, ridurre il credito avversario nei limiti di quanto risulterà effettivamente dovuto per le causali di cui è causa, all'esito al presente giudizio e tenuto conto dell'estinzione del credito azionato in virtù di ogni pagamento di forniture medio tempore intervenuto”.
2.Si costituiva l'opposta, che così concludeva “Piaccia all'Onorevole Tribunale adito:
− respingere, perché infondata e comunque per irrituale e manchevole contestazione, l'eccezione di pretesa incompetenza territoriale del Tribunale di Roma ai fini della emissione del decreto ingiuntivo opposto;
− preliminarmente autorizzare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto quanto meno sulla non contestata somma capitale di € 26.832,90 oltre agli interessi ex D. Lgs.
231/02 maturati sul capitale ingiunto o sulla non contestata somma di € 26.832,90 e alle spese legali liquidati nel decreto ingiuntivo medesimo;
− respingere l'opposizione in ogni sua parte, perché infondata in fatto ed in diritto, confermando e dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando quindi applicabile del D. Lgs. 231/02 disapplicando e/o annullando, se necessario, normative e/o clausole contrattuali che dovessero risultare in contrasto con la disciplina di cui al D. Lgs.
231/02 o inique ai sensi del medesimo D. Lgs. 231/02, e per l'effetto condannare la
, in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1
pagamento della somma capitale dovuta in virtù delle fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto e non ancora saldate, nonché al pagamento di tutti gli interessi ex D. Lgs. 231/02 maturati e maturandi sulla sorta capitale ingiunta e al pagamento delle spese legali liquidati nel decreto ingiuntivo opposto;
− in ogni caso, condannare l'opponente al rimborso delle spese, competenze ed onorari di giudizio”.
2.1.Parte opposta chiedeva preliminarmente il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente, atteso che quest'ultima, come sarebbe stato suo onere, non aveva dimostrato l'eccezione era fondata
Pag. 3 di 9 con riferimento a qualunque criterio di collegamento previsto. Sosteneva, inoltre, parte opposta che l'individuazione come foro competente dell'intestato
Tribunale doveva ritenersi corretta ai sensi dell'art. 1182 c.c.
2.2.Contestava che il decreto ingiuntivo potesse ritenersi nullo o comunque emesso in assenza del credito, precisando che si trattava di importo relativo: 1) al pagamento dei canoni di locazione e assistenza tecnica fornita da CP_1
sugli strumenti di diagnostica “Architect” e “ ” in uso presso i presidi CP_4
ospedalieri facenti capo alla e 2) al pagamento dei reagenti e di CP_5
prodotti dalla stessa ordinati per l'utilizzo di tali macchinari, nel quadro della
“fornitura in locazione triennale di un sistema analitico di monitoraggio farmaci” da destinare alle , inclusa Controparte_6
l' . Controparte_7
2.3.Quanto alla richiesta di interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, parte opposta evidenziava come gli stessi decorressero senza necessità di messa in mora del debitore.
3.1.La causa veniva istruita documentalmente, d'altra parte le istanze istruttorie, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni da parte opponente, erano relative a circostanze da provarsi in via documentale e irrilevanti ai fini del decidere.
3.2. All'udienza di precisazione delle conclusioni sostituita dallo scambio di note scritte parte opponente concludeva come da atto da citazione in opposizione, dando atto che “il presunto debito residuo alla data del 5.12.2024 è pari a complessivi €
19.462,19, tenuto conto dei pagamenti effettuati dall' e dell'emissione di numerose Pt_1
note di credito intervenute in corso di causa, come da documentazione prodotta con nostre memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. e nel corso delle udienze ad oggi tenutesi, giusto documento contabile riepilogativo, allegato alle presenti note”, mentre parte opposta, riducendo l'entità della propria pretesa, concludeva: “Piaccia all'Onorevole
Tribunale adito: − respingere, perché infondata e comunque per irrituale e manchevole contestazione, l'eccezione di pretesa incompetenza territoriale del Tribunale di Roma ai fini
Pag. 4 di 9 della emissione del decreto ingiuntivo opposto;
− respingere l'opposizione in ogni sua parte, perché infondata in fatto ed in diritto, dichiarando quindi applicabile il D. Lgs. 231/02 con conseguente disapplicazione, ove ritenuto necessario, di normative e/o clausole contrattuali che dovessero risultare in contrasto con la disciplina di cui al D. Lgs. 231/02 o inique ai sensi del medesimo D. Lgs. 231/02, e, alla luce dei pagamenti parziali intervenuti nelle more del giudizio, revocare il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare la
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Parte_1
della residua somma capitale di € 24.726,71 (iva inclusa) e di tutti gli interessi ex D. Lgs.
231/02 maturati e maturandi sulla sorta capitale ingiunta nonché al pagamento delle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo opposto;
− in ogni caso, condannare l'opponente al rimborso delle spese e competenze del presente giudizio”.
4.1.Occorre preliminarmente vagliare l'eccezione di incompetenza dell'intestato
Tribunale sollevata da parte opponente.
4.2.Come rilevato da parte opposta, l'opponente non ha assolto sull'onere sulla stessa gravante di prospettare l'assenza di tutti i possibili criteri di collegamento in rapporto al radicamento della controversia presso questo Tribunale.
4.3.Come sostenuto da costante giurisprudenza di legittimità “ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il "forum destinatae solutionis” eventualmente in deroga all'art. 1182 cod. civ.
(cfr. Cass. (ord.) 12.1.2015, n. 270; Cass. 8.2.2007, n. 2758)” e “la P.A. convenuta che intenda eccepire la incompetenza del giudice adito, diverso da quello della sede della tesoreria, ha l'onere di contestare specificamente tutti i possibili fori, indicando le ragioni giustificative dell'esclusione di ogni momento di collegamento idoneo a radicare la competenza (cfr. Cass.
(ord.) 12.1.2015, n. 270; Cass. 8.2.2007, n. 2758)”. (Cass. sez. VI, n. 11781/2020).
Infatti, “nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18,19 e 20 c.p.c. con l'indicazione
Pag. 5 di 9 specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno dei predetti criteri, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili d'incompetenza non prospettati, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito in base al profilo non (o non efficacemente) contestato” (Cass.,
Sez. VI, n. 17020/2011; conformi anche Cass., n. 3989/2011; Cass., Sez. III, n.
12121/2005; Cass., Sez. VI, n. 25969/2021).
4.4.L'eccezione di incompetenza deve, pertanto, essere respinta.
5.Ciò premesso, deve vagliarsi l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per insussistenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. e ss.
5.1.Invero, posto che la documentazione prodotta dall'opposta nella fase monitoria è stata ritenuta sufficiente ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo, va osservato che, come anche da ultimo ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “Il procedimento monitorio è un ordinario giudizio di cognizione caratterizzato dal carattere eventuale e differito del contraddittorio, il quale si instaura soltanto nella fase dell'opposizione, ma deve essere rapportato al momento iniziale dell'intero procedimento costituito dalla presentazione del ricorso, sicché il potere cognitivo del giudice dell'opposizione non si limita ad un mero controllo circa la ricorrenza o meno dei presupposti richiesti dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, e in particolare della prova a ciò sufficiente, ma si estende al pieno accertamento delle condizioni dell'azione dedotta in giudizio, e specificamente dell'esistenza o meno della prova del credito fornita dal preteso creditore nel corso di entrambe le fasi dell'iter processuale, indipendentemente dalla valutazione sommaria già compiuta dal giudice nel decreto ingiuntivo, senza il contraddittorio dell'altra parte;
a tal fine non è necessario che la parte richiedente l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo invece sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda conferma del decreto opposto: v. Cass., 28/05/2019, n. 14486). A tale stregua, la plena cognitio caratterizzante il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove integranti con efficacia retroattiva quelle prodotte in sede monitoria, dovendo il giudice del merito procedere all'autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per
Pag. 6 di 9 dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestare la pretesa stessa
(v. Cass. 28/05/2019, n.14473)”.
6.Venendo al merito della pretesa, ritiene questo Giudice che l'opposizione sia fondata nei termini che seguono.
6.1.Va dato atto che nel corso del giudizio l'opponente ha provveduto ad alcuni pagamenti per l'importo di € 90.985,78 nonché al pagamento parziale di altre fatture per l'importo complessivo di € 38.865,41, mentre l'opposta ha emesso nel corso del giudizio 5 note di credito per l'importo complessivo di € 7.167,68.
6.2.Il decreto ingiuntivo n. 12866/2018, emesso per l'importo complessivo in sorte capitale di € 161.160,49, deve essere revocato, essendo in ogni caso mutata la situazione di fatto.
6.3.Con riferimento al credito residuo parte opponente contestava il saldo debitore di € 23.643,16, oltre interessi moratori sulla predetta somma oltre che su quelle corrisposte in corso di causa, indicato dall'opposta, ritenendo che l'importo consistesse in minor somma ovvero in € 19.462,19 come indicato nella note di trattazione scritta per l'udienza del 10.12.2024, giusto prospetto del dato contabile depositato.
6.4.Invero, il creditore opposto, dimostrato il titolo, a mente del criterio di riparto dell'onere probatorio dettato dall'art. 2697 c.c., può limitarsi ad allegare l'inadempimento, spettando, invece, al debitore dimostrare eventuali fatti estintivi (tra i quali, in primis, l'adempimento), modificativi o impeditivi (Cass.
Sez. Un. 13533/2001).
6.5.Nel caso di specie, parte opposta ha dimostrato la fondatezza del proprio credito di € 23.643,16 (risultante dalla somma di diverse fatture rimaste impagate, cfr. note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del da parte opposta), dal quale però deve essere detratta l'Iva inclusa.
6.6.Deve osservarsi, infatti, che l'art. 1, comma 629, lettera b), della c.d. Legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014) ha introdotto per le cessioni di beni e
Pag. 7 di 9 prestazioni di servizi effettuate nei confronti della pubblica amministrazione il metodo della scissione dei pagamenti dell'Iva.
6.7.Tale metodo, denominato split payment prevede che, ricorrendone i presupposti, l'Iva non sia incassata direttamente dal fornitore, ma dalla Pubblica
Amministrazione che ha ricevuto la prestazione, pertanto, gli importi relativi all'Iva non devono essere computati nel complessivo importo dovuto, essendo poi un preciso obbligo dell'opponente provvedere al versamento diretto dell'IVA.
6.8.Nello stesso si è espressa la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del
13 aprile 2015, laddove ha precisato con statuizione - non vincolante, ma comunque condivisibile - che “In base al meccanismo della scissione dei pagamenti le
PA, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'Erario, l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.
Ne consegue, sotto il profilo degli adempimenti, che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, i fornitori, ai sensi dell'articolo 2 del DM “emettono la fattura secondo quanto previsto dall'articolo 21 del decreto n. 633 del 1972 con l'annotazione scissione dei pagamenti” ovvero split payment ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n.633 del 1972”.
6.9. Pertanto, l'importo dovuto dall'opponente, in disparte ciò che si dirà in seguito con riferimento all'applicabilità della disciplina degli interessi sulle transazioni commerciali, dovrà essere corrisposto epurato dagli importi dovuti a titolo di Iva – pure correttamente indicati in fattura – che dovranno essere versati all'Erario direttamente dall'opponente. Sul punto vale la pena precisare che la circostanza che il fornitore, anche in caso di scissione dei pagamenti rivesta in ogni caso la qualità di “soggetto passivo dell'Iva”, statuizione che, questo Tribunale pure, come già detto, condivide, non vale ad elidere il meccanismo per cui l'importo sarà versato direttamente dall'opponente, vale solo a determinare in capo al fornitore tutte le conseguenze che dalla ridetta qualifica derivano.
Pag. 8 di 9 6.10. All'importo dovuto così come calcolato da dovranno, CP_1
dunque, essere sottratti gli importi che l'opponente dovrà versare direttamente all'Erario e che pure risultano indicati in fattura, pervenendosi così al minor importo di € 19.553,62, fermo restando il già richiamato obbligo (estraneo però all'odierno giudizio) dell'opponente di versare l'Iva all'Erario per le corrispondenti fatture.
7.Su tale importo dovranno essere altresì applicati gli interessi moratori ex d.lgs.
231/2002, trattandosi di prestazioni commerciali ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del medesimo decreto legislativo, anche a mente del testo applicabile ratione temporis.
7.1. Le prestazioni di cui si tratta, rientrano, infatti, a pieno titolo nel campo di applicazione della predetta normativa e, a mente dell'art. 4, decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza per il pagamento.
8. Quanto alla regolazione delle spese di lite, considerato il comportamento delle parti in corso di causa (pagamenti dell'opponente ed emissione di note di credito da parte dell'opposta) nonché l'accoglimento solo parziale dell'opposizione, sussistono giusti motivi per la loro compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 12866/2018 dell'intestato Tribunale e condanna parte opponente al pagamento a parte opposta dell'importo di 19.553,62, oltre interessi moratori calcolati ex d.lgs. 231/2002 sia sulla predetta somma che sulle somme già corrisposte sino al saldo;
spese compensate;
Così è deciso in data 28.08.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
Pag. 9 di 9