TRIB
Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/08/2025, n. 2170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2170 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N. 2399/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Bologna SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.SS Pierangela Congiu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2399/2020 r.g. promoSS da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Bologna, Via Parte_1 C.F._1
D'Azeglio n. 47, presso lo studio dell'Avv. Marco Dori (C.F. ) e dell'Avv. C.F._2
Manuela Marzari (C.F. , dai quali è rappresentata e difesa in virtù di C.F._3 procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE contro
(C.F./P. IVA ), elettivamente domiciliata in Bologna, Via Controparte_1 P.IVA_1
Sant'Isaia n. 27/2, presso lo studio dell'Avv. Mauro Pacilio (C.F. e C.F._4 dell'Avv. Giovanni Pacilio (C.F. ), dai quali è rappresentata e difesa in virtù C.F._5 di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
e con la chiamata in causa di
amministrativa (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Firenze, Viale Mazzini n. 18, presso lo studio dell'Avv. Lorenzo
Boccaccini (C.F. ), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura C.F._6 allegata alla comparsa di costituzione e risposta
TERZA CHIAMATA
(C.F./P. IVA ), Controparte_3 P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Erbusco (BS), alla Via Giuseppe Verdi n. 28, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Mondini, (C.F. ), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di CodiceFiscale_7 procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Parte attrice ha precisato le proprie conclusioni con note scritte depositate in data 20.01.2025:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale nonché la responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c. di , per aver venduto alla Dott.SS il posto auto CP Parte_1 pertinenziale all'appartamento di Via dell'Inferno totalmente inservibile, oltre agli ulteriori vizi dei beni descritti in atti di questa difesa;
- per l'effetto, richiamate le risultanze della CTU dell'Ing. , condannare Persona_1 CP
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare alla Dott.SS
[...] Pt_1
i € 44.000,00, a titolo di rimborso del prezzo versato per un posto auto inaffidabile
ii € 52.860,00, a titolo di deprezzamento del valore dell'immobile di proprietà dell'attrice
iii € 44.000,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale
- oltre al rimborso delle spese documentate in corso di causa, pari ad € 7.064,69;
- fatte salve quelle diverse somme, maggiori o minori, che risultassero dovute, anche con determinazione equitativa;
- con gli interessi moratori ex art. 1284 comma 4° c.c. e la rivalutazione monetaria sulle somme liquidande;
- con vittoria di spese e compensi professionali di causa, comprese le spese di CTU e CTP”.
In via istruttoria l'attrice ha insistito, in caso di eventuale ammissione delle prove testimoniali richieste dalle convenute, per l'ammissione delle prove testimoniali dedotte nelle note di trattazione scritta a verbale d'udienza del 09.12.2021 e nel foglio di precisazione delle conclusioni a verbale d'udienza del 22.06.2023.
Parte convenuta ha precisato le proprie conclusioni con note scritte Controparte_1 depositate in data 20.01.2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: RIGETTARE le domande tutte, avanzate nei confronti della
nella qualità di società di gestione del Fondo comune di investimento immobiliare di Controparte_1
- 2 - tipo chiuso denominato “Emilia Romagna Social Housing - FERSH”, in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi di cui in atti;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avanzate dall'attrice nei confronti della nella qualità di Controparte_1 società di gestione del Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso denominato “Emilia
Romagna Social Housing - FERSH”, accertare la responsabilità di la
[...]
e di per i vizi e difetti Controparte_4 Controparte_3 dell'impianto e dichiarare tenuta e conseguentemente condannare Controparte_3
n persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere indenne la
[...] CP
nella qualità di società di gestione del Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso
[...] denominato “Emilia Romagna Social Housing - FERSH” da ogni e qualsivoglia conseguenza di ordine patrimoniale derivante alla steSS a seguito della conclusione del presente giudizio, con particolare riferimento all'impianto monta-auto e a ogni questione conneSS al medesimo.
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e spettanze di causa, oltre accessori di legge;
si evidenzia che gli atti vengono redatti e depositati in forma c.d. “navigabile”, muniti, nel corpo dei medesimi, di collegamenti ipertestuali ai documenti richiamati, e che dunque si chiede che i compensi vengano liquidati con una maggiorazione del 30%, ai sensi di legge;
- con refusione delle spese di CTU e CTP.
IN VIA ISTRUTTORIA: insiste nelle istanze istruttorie non ammesse, ovvero prova orale per testi a prova diretta (seconda memoria 183 c.p.c.) e a prova contraria (terza memoria 183 cpc)”.
La terza chiamata ha precisato le Controparte_4 proprie conclusioni con note scritte depositate in data 20.01.2025:
“A ) In via pregiudiziale, rigetti la domanda di manleva introdotta da verso Controparte_1
stante l'improcedibilità della domanda Controparte_4 verso la Liquidatela per i motivi esposti nel presente atto.
B ) Nel merito rigetti la domanda introdotta dalla Signora per i motivi esposti nel Parte_1 presente atto.
B1 ) In ipotesi subordinata rigetti la domanda di manleva introdotta da verso Controparte_1
a fronte dell'intervenuta decadenza ex artt. Controparte_4
1495 e 1667 c.c. o in ogni caso per l'intervenuta prescrizione dell'azione ai sensi del termine di cui all'art. 1495 c.c..
- 3 - B2 ) In ipotesi ulteriormente subordinata, ove ritenuta sussistente una responsabilità di
[...] fatti oggetto del presente giudizio in solido con Controparte_5 la società dichiarare, nel rapporto interno, la esclusiva Controparte_6 responsabilità di quest'ultima e quindi con l'obbligo a carico della società Controparte_6 di rilevare indenne L' da
[...] Controparte_4 ogni domanda contro di questa svolta nel presente giudizio.
- In ogni caso con vittoria di spese di lite per compensi professionali”.
In via istruttoria per l'ammissione delle istanze formulate in atti e non ammesse.
La terza chiamata ha precisato le Controparte_3 proprie conclusioni con note scritte depositate in data 16.01.2025:
“- in via preliminare, accertato e dichiarato quanto in premeSS e in narrativa, dichiarare
l'intervenuta decadenza del diritto e prescrizione dell'azione esercitata da parte attrice;
- in via parimenti preliminare, accertato e dichiarato quanto in premeSS e in narrativa, dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione di garanzia esercitata dalla società
[...]
CP
- in via principale e nel merito, accertato e dichiarato quanto in premeSS ed in narrativa, rigettare le domande formulate dalla società poiché infondate in fatto e illegittime in Controparte_1 diritto;
- in ogni caso, con rifusione di spese e competenze di causa”.
In via istruttoria ha insistito per le istanze formulate in sede di memoria ex art. Controparte_3
183 comma 6 n. 2) c.p.c. non ammesse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 13.2.2020, la sig.ra ha citato Parte_1 in giudizio la società (d'ora in poi anche soltanto ”) per sentirla Controparte_1 CP condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da inadempimento, ovvero da fatto illecito ex art. 2043 c.c., consistito nell'avere venduto all'attrice un posto auto inutilizzabile.
In particolare, a sostegno delle proprie pretese l'attrice ha esposto che:
- in data 5.11.2018 ella aveva acquistato dalla convenuta un trilocale appena ristrutturato sito in
Bologna, Via dell'Inferno n. 4, con posto auto privato pertinenziale al piano seminterrato, per un importo complessivo d'acquisto (appartamento e posto auto) di € 525.200,00 IVA inclusa;
- 4 - - l'immobile era dotato, per raggiungere ciascuno dei posti auto ai piani interrati (uno di proprietà dell'attrice al piano -1 ed un altro di proprietà della convenuta al piano -2) di un c.d. monta-auto meccanizzato dotato di piattaforma elevatrice con accesso dalla strada (Via dell'Inferno);
- sin da subito il monta-auto aveva manifestato problematiche di funzionamento, comunicate dall'attrice alla venditrice a partire dal 7.11.2018 e successivamente protrattesi, nonostante gli interventi da parte della società fornitrice e installatrice del monta-auto ( . Controparte_3
2. In aggiunta a ciò l'attrice ha lamentato in giudizio ulteriori difetti dell'immobile vendutole dalla convenuta e, nello specifico, consistiti in: (i) malfunzionamento dell'impianto di condizionamento;
(ii) deterioramento precoce delle cerniere dei wc;
(iii) malfunzionamento dell'impianto fotovoltaico condominiale;
(iv) registrazione difettosa di alcune porte e finestre dell'appartamento; (v) inutilizzabilità del locale biciclette.
3. Alla luce di tali allegazioni l'attrice ha chiesto di accertare la responsabilità della venditrice con condanna della steSS al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
4. Si è costituita in giudizio la convenuta esponendo che: CP
- le opere di riqualificazione dell'immobile di Via dell'Inferno erano state da eSS appaltate alla società la quale aveva a sua volta subappaltato alla società Controparte_4 Controparte_3
Cont (d'ora in poi anche soltanto “ ) la fornitura e posa in opera del monta-auto;
[...]
- non sussistevano, in quanto inesistenti o comunque riparati, i vizi lamentati dall'attrice nell'impianto di condizionamento, nel locale biciclette, nelle cerniere di porte e finestre e nell'impianto fotovoltaico;
- tutti gli eventuali vizi collegati o collegabili al erano invece da addebitarsi alla società Parte_2
Cont
e/o a avendo quest'ultima eseguito i relativi lavori, dapprima, in subappalto Controparte_4
Co su commissione di , e successivamente anche in appalto su diretta commissione CP_4 della convenuta;
quest'ultima, pertanto, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in CP
Cont causa sia L sia per essere da queste ultime tenuta indenne in caso di condanna in CP_4 favore dell'attrice.
5. A seguito delle chiamate in causa autorizzate con decreto in data 21.5.2020, si sono costituite in giudizio sia sia Controparte_7 Controparte_8
[...
. In particolare, L' ha eccepito in via pregiudiziale l'improcedibilità delle CP_4 domande nei suoi confronti trovandosi la società in liquidazione coatta amministrativa, con la conseguenza che ogni credito nei suoi confronti avrebbe potuto essere fatto valere unicamente in sede concorsuale.
- 5 - In secondo luogo, L ha eccepito la decadenza e la prescrizione della domanda attorea e di CP_4 quella di manleva della convenuta nei suoi confronti, per non avere l'attrice e la convenuta rispettato i relativi termini decadenziali e prescrizionali previsti dall'art. 1495 c.c. e CP dall'art. 1667 c.c.
Nel merito L ha dedotto la propria estraneità rispetto a tutti i vizi, chiedendo di dichiarare, CP_4 in caso di accertamento degli stessi, l'esclusiva responsabilità di . Controparte_3
Cont 5.2. invece, ha eccepito la prescrizione della domanda attorea non avendo l'attrice rispettato il termine di un anno previsto dall'art. 1495 c.c., nonché, nel merito, l'infondatezza della domanda principale e, di conseguenza, di quelle di manleva svolte nei suoi confronti poiché il monta-auto sarebbe stato realizzato a regola d'arte ed i vizi, ove presenti, non dipenderebbero dai lavori Cont commissionati a da e, successivamente, dalla convenuta . CP_4 CP
6. È opportuno evidenziare sin d'ora che, contestualmente alla presente causa, innanzi al Tribunale Cont di Milano è stato avviato dalla società nei confronti de e di un CP Controparte_4 procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. (R.G. n. 10740/2020) volto ad accertare l'esistenza di vizi nell'impianto monta-auto di Via dell'Inferno a Bologna, nonché le relative cause e responsabilità.
In particolare, i vizi oggetto di ATP erano relativi a: a) pericoli da schiacciamento e/o da azionamenti imprevisti;
b) pericoli causati da rottura delle tubazioni idrauliche;
c) pericolo causato da finecorsa inadeguati (non di sicurezza); d) pericolo causato da mancanza di dispositivo di controllo tensionamento catene;
e) pericolo causato da mancata protezione di cablaggi elettrici, idraulici e parti meccaniche a rischio d'urto; f) istruzioni poco comprensibili.
7. Nel presente giudizio, ritenuto all'esito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. che i vizi lamentati dall'attrice fossero anche ulteriori e diversi rispetto a quelli oggetto del precedente A.T.P. (di cui peraltro l'attrice non era nemmeno parte), il Giudice, con ordinanza in data 5.3.2021 ha disposto una nuova C.T.U. volta ad accertare il minor valore dell'immobile a causa dei vizi accertati in ATP nonché di quelli ulteriori lamentati dalla sig.ra nel presente giudizio, accertando altresì il Pt_1 costo per la riparazione dei vizi emendabili a cura della parte attrice.
8. Espletata la CTU, all'udienza di precisazione delle conclusioni in data 22.6.23 parte attrice ha chiesto di depositare ulteriore documentazione sopravvenuta rispetto alle precedenti preclusioni istruttorie ed attestante ulteriori interventi sul monta-auto resisi neceSSri a causa di nuovi malfunzionamenti successivi all'esito della precedente CTU.
- 6 - Verificata l'effettiva sopravvenienza della documentazione in questione ed autorizzatane, pertanto, la produzione, la scrivente, all'esito dell'udienza e del successivo deposito di comparse conclusionali e repliche, ha ritenuto neceSSrio rimettere la causa in istruttoria al fine di disporre una nuova CTU volta a:
1) verificare, alla luce anche degli ulteriori sopravvenuti malfunzionamenti documentati da parte attrice e verificatisi in epoca successiva alla precedente CTU, il corretto e regolare funzionamento del monta-auto;
2) determinare in quale misura l'eventuale accertato malfunzionamento incidesse sul valore del posto auto privato e sul complessivo valore dell'immobile.
9. All'esito del deposito della nuova CTU la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.1.2025 e, all'esito di quest'ultima, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
10. La domanda attorea nei confronti della convenuta è fondata per le ragioni che seguono.
10.1. L'azione risarcitoria da inadempimento promoSS dalla sig.ra fondandosi su pretesi Pt_1 vizi del bene vendutole dalla convenuta, si colloca nella disciplina specifica della compravendita, che, come chiarito a più riprese dalla Suprema Corte, a partire dalla pronuncia a Sezioni Unite n.
11748/2019, impone all'acquirente di dimostrare la sussistenza dei vizi lamentati al fine di far valere le relative tutele (azioni di garanzia di cui all'art. 1492 c.c. e, contestualmente o autonomamente, di risarcimento del danno ex art. 1494 c.c.).
10.2. La sig.ra in atto di citazione, ha lamentato l'inutilizzabilità del posto auto Pt_1 acquistato discendente dal pericolo di schiacciamento all'interno del monta-auto neceSSrio a raggiungerlo (vizi evidenziati alla venditrice da subito, immediatamente dopo il rogito), nonché ulteriori gravi malfunzionamenti dello stesso monta-auto emersi in seguito, nonostante i successivi Cont lavori commissionati dalla venditrice a
10.3. Le risultanze istruttorie hanno confermato le doglianze attoree.
10.3.1. La documentazione versata in atti da parte attrice ed attestante la sussistenza e la denuncia di vizi nel monta-auto neceSSrio a poter fruire del posteggio pertinenziale all'appartamento (si vedano docc. 3-15, 17, 21-24, 29-32, 40, 44, 46, 49, 69, 70-75, 77-83), hanno trovato piena conferma e riscontro nelle tre consulenze tecniche d'ufficio svoltesi in corso di causa.
- 7 - 10.3.2. In particolare, in sede di ATP esperito contestualmente al presente giudizio innanzi al Cont Tribunale di Milano tra , e (R.G. n. 10740/2020), sono emersi: “Pericoli CP CP_4 da schiacciamento e/o da azionamenti imprevisti;
[…] Pericoli causati da rottura delle tubazioni idrauliche;
[…] Pericolo causato da finecorsa inadeguati (non di sicurezza); […] Pericolo causato da mancanza di dispositivo di controllo tensionamento Catene;
[…] Pericolo causato da mancata protezione di cablaggi elettrici, idraulici e parti meccaniche a rischio d'urto; […] Istruzioni poco comprensibili” (doc. 37 convenuta, pagg. 22 e ss.).
10.3.3. A seguito dalla risoluzione di tali vizi – accertata in data 13.12.2021 nella successiva CTU disposta nel presente giudizio – grazie all'intervento di due imprese (Novarini.com e Nettuno) incaricate dalla convenuta (cfr. CTU depositata in data 9.11.2021, pag. 34, nonché CP successiva integrazione della steSS depositata in data 5.8.2022, pag. 25), sono tuttavia emersi, nelle fasi successive al deposito dalla CTU, ulteriori malfunzionamenti del monta-auto che, come già in precedenza illustrato (cfr. supra, Par. 8), hanno reso neceSSrio disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
Quest'ultima, a seguito di vari sopralluoghi e test sul monta-auto puntualmente riportati nella perizia finale, ha rilevato quanto segue: “In estrema sintesi ciò ha permesso all'intero collegio peritale di accertare che dal 03/11/2021 al 05/09/2023 (circa 24 mesi) la Ditta di Manutenzione e intervenuta 26 volte (da notare che per due interventi non sono stati rilasciati rapportini), ovvero ha eseguito poco più di 1 intervento al mese, per le seguenti motivazioni:
o Iniziale rodaggio dell'impianto a seguito dei lavori eseguiti dalla Ditta costruttrice e certificatrice dello stesso (Ditta Novarini);
o Vibrazioni prodotte dall'impianto durante l'uso;
o Regolazione del PLC (almeno n.2 interventi, compreso quello effettuato da Novarini in pendenza dell'odierna C.T.U.);
o Usura delle componentistiche dell'impianto (sensori, etc.);
o Regolazioni delle parti meccaniche e del PLC dovuto al cambio di temperature esterne durante
l'alternarsi delle stagioni;
o Pulizia dei binari della serranda posta al livello strada.
Si specifica che nel periodo tra i 12/10/2022 ed il 05/09/2023 la Ditta manutentrice ha eseguito 14 interventi, che poi sono quelli esaminati dall'intero collegio peritale, confermando comunque la tendenza sopracitata di circa n.1 intervento al mese” (pag. 59 della CTU depositata in data
20.11.2024).
- 8 - Al di là dell'esame degli interventi resisi neceSSri successivamente all'espletamento della precedente perizia, il CTU ha avuto modo di accertare anche direttamente precisi malfunzionamenti del monta-auto in occasione di alcuni test dallo stesso effettuati, sia usando il monta-auto con una sola autovettura sia, soprattutto, con due autovetture contemporaneamente.
Da tali ultimi test e prove, effettuati dal CTU in presenza dei CTP e, altresì, dei manutentori del monta-auto, il consulente d'ufficio ha tratto le seguenti conclusioni, dalle quali non emergono ragioni per discostarsi: “Orbene tutto ciò riferito si può affermare che le prove anzidette hanno permesso di determinare che il monta auto oggetto di causa, con due auto non ha funzionato correttamente, ovvero si sono manifestati errori e/o malfunzionamenti dell'impianto in pendenza di C.T.U.
Per le ragioni condivise con i C.T.P. e sopra riportate, solo a seguito dell'intervento sul PLC del costruttore e certificatore dell'impianto (Ditta Novarini) si è riusciti a farlo funzionare correttamente, almeno fino al settembre u.s., pur tuttavia senza risolvere il problema del “gradino di circa 5/7 cm misurato con due auto vetture.
Per quanto riferito al collegio peritale dal tecnico della Ditta di Manutenzione (Nettuno) durante
l'ultimo accesso, per far rifunzionare correttamente l'impianto a seguito dei problemi riscontrati nei mesi di settembre ed ottobre scorsi, occorre nuovamente l'intervento del costruttore.
È, quindi del tutto evidente che per far funzionare in modo corretto l'impianto è neceSSria la presenza del costruttore (il solo manutentore in pendenza della C.T.U., in più di una occasione non
è riuscito a risolvere i problemi sopra descritti).
Più in particolare le problematiche riscontrate sono a parere di chi scrive cagionate dall'aver voluto realizzare un monta auto per due auto, che serve due livelli e che prevede al livello più basso la possibilità di lasciare un auto sul monta auto ed una sul posto auto esterno.
Le condizioni “al contorno” (leggasi gli spazi fisici strutturali entro il quale è stato realizzato il monta auto), per quanto emerso in pendenza di C.T.U. e per quanto letto negli atti di causa, con particolare riferimento alle precedenti C.T.U. hanno evidenziato una sostanziale difficoltà a realizzare un impianto che garantisse con continuità un uso corretto dello stesso, inteso nella logica semplice definita dalla Treccani e che garantisse anche l'affidabilità nel tempo di tale uso.
Al riguardo vale la pena riferire al Giudice che il posto auto al piano -2 non risulta venduto dalla convenuta principale , e di conseguenza non viene usato”. CP
La circostanza che il secondo posto auto (quello al piano -2) non risultasse venduto da CP assume rilievo non solo per spiegare la causa degli accertati vizi del bene prospettata dal CTU, ma
- 9 - anche per prospettare un verosimile incremento di malfunzionamenti nell'ipotesi d'uso del monta- auto con due autovetture anziché una sola: come infatti rimarcato dallo stesso CTU, “[i] problemi riscontrati e di cui si è riferito sopra, sono emersi in modo evidente utilizzando due auto, ovvero provando l'uso del monta auto nella configurazione per la quale è stato realizzato. Tale ultimo aspetto, a parere di chi scrive non è insignificante, posto che nei circa 24 mesi di cui si è detto sopra, ovvero quelli durante i quali la Ditta di Manutenzione ha eseguito 26 interventi (senza considerare gli ulteriori interventi resisi neceSSri in pendenza di C.T.U.), l'uso del monta auto è avvenuto con una sola vettura e che gli ulteriori problemi riscontrati in pendenza dell'odierna
C.T.U. sono emersi utilizzando l'impianto oggetto di causa con due auto.
Ciò, a parere di chi scrive avvalora quanto riferito, ovvero, ed in estrema sintesi che non si sarebbe dovuto realizzare un monta auto che servisse due piani e che permettesse al proprietario del livello
-2 di avere due posti auto (uno sul monta auto e l'altro nello stallo antistante lo stesso al livello -2).
[…] In conclusione quanto emerso dagli atti di causa ed in pendenza di C.T.U. non consentono allo scrivente di poter definire l'uso del monta auto in parola corretto ed affidabile, sebbene sia possibile definirlo “regolare”, in quanto rispetta le norme che regolano la progettazione e realizzazione di tale impianto (Direttiva Macchine 2006/42/CE).
Su tale asserto va chiarito al Giudice che sebbene non siano riscontrate violazioni delle norme che regolano la progettazione e realizzazione dell'impianto in parola, come per altro acclarato anche nella precedente C.T.U., il solo rispetto delle stesse non è bastato ad evitare i problemi riscontrati e riportati in relazione, per le ragioni illustrate dallo scrivente” (pagg. 66-67 della CTU depositata in data 20.11.2024).
Il CTU, pertanto, alla luce delle riportate considerazioni ha concluso, con specifico riferimento al posto auto acquistato dall'attrice, confermandone i vizi dalla steSS lamentati: “[…] lo scrivente può affermare che la fruizione del posto auto oggetto di causa non è avvenuta, come avrebbe dovuto con quella continuità che ci si aspetta da un impianto che risponde ai requisiti di correttezza, regolarità ed affidabilità nel tempo di tali requisiti.
La documentazione in atti e quanto acclarato dallo scrivente nell'odierna C.T.U. hanno dimostrato, in estrema sintesi la mancanza di un uso corretto ed affidabile nel tempo dell'impianto” (pag. 67-68 della CTU depositata in data 20.11.2024).
10.3.3. Si rileva, infine, che la circostanza che la venditrice, a soli tre giorni dal rogito di vendita dell'immobile, abbia commissionato a consistenti lavori (per più di € 17.000) sul monta-auto, Cont
- 10 - rappresenta un evidente elemento confermativo della colpa circa la conoscenza dei vizi richiesta dall'art. 1494 c.c. per la condanna del venditore al risarcimento.
10.3.4. Quanto, infine, a tutti i dedotti vizi relativi a porzioni dell'immobile diverse dal posto auto e dal monta-auto neceSSrio per poterne fruire, essi risultano pacificamente superati già in sede di prima CTU disposta nel presente giudizio (cfr. CTU depositata in data 9.11.2021 come integrata con CTU depositata in data 5.8.2022); la steSS parte attrice, del resto, non formula in sede di precisazione delle conclusioni alcuna domanda risarcitoria rispetto a detti vizi, ma unicamente in relazione a quelli, già sopra esaminati, relativi al monta-auto riverberantisi sulla utilizzabilità del posto auto di sua proprietà.
10.4. PaSSndo, dunque, al quantum della domanda attorea, il CTU ha risposto allo specifico quesito formulato in ordine a quanto l'accertato malfunzionamento del monta-auto incida sul complessivo valore dell'immobile, ha anzitutto individuato in € 44.000,00 il valore medio di mercato di un posto auto con caratteristiche analoghe a quello per cui è causa e con le difficoltà derivanti dai vizi riscontrati (posto che in sede di rogito d'acquisto dell'immobile non era stato attribuito un valore specifico e separato al posto auto).
10.4.1. Dopodiché, al fine di quantificare il deprezzamento complessivo dell'immobile, il CTU ha operato il seguente calcolo: “differenza tra il valore dell'appartamento pagato a suo tempo da parte attrice ed il valore medio di mercato del posto auto soprariportato (posto che il prezzo del solo posto auto non e valorizzato nel rogito), a cui sottrarre il deprezzamento dell'immobile dato dalla mancata disponibilità del posto auto, valutato da parte attrice in non meno del 6% come da documentazione in atti (percentuale ritenuta congrua anche dallo scrivente).
In sintesi […]: € 525.000,00 - 44.000,00= € 481.000,00 – 0,06*481.000,00= € 452.140,00 arrotondato ad € 452.000,00, per un deprezzamento totale dato da:
(525.000 €-452.000 €)/525.000 € = 0,139 pari al 13.9% ” (pag. 71 della CTU).
10.4.2. Pur condividendo il metodo di calcolo utilizzato dal CTU, non si condivide tuttavia la sottrazione, dal valore complessivo di vendita dell'immobile (€ 525.000), dell'intero valore di mercato attribuito dal CTU al posto auto dell'attrice (€ 44.000), posto che ciò presupporrebbe l'assenza (data anche dalla totale inservibilità) di detto posto auto: il che, tuttavia, viene escluso dallo stesso CTU, che in sede di perizia dà chiaramente atto che “[…] corre l'obbligo riferire che la
Dr.SS ha usufruito ed usufruisce del posto auto, sebbene con le limitazioni e le Pt_1 problematiche accertate in pendenza di C.T.U.” (pag. 71 della CTU depositata in data 20.11.2024).
- 11 - In effetti è proprio il CTU a precisare che il calcolo del deprezzamento dal medesimo prospettato si riferisce alla “[…] ipotesi proposta dal C.T.U. [durante il tentativo di conciliazione operato in sede di consulenza tecnica, n.d.r.], ovvero che il posto auto venga restituito all'odierna convenuta”. Ciò che, tuttavia, non è avvenuto in sede conciliativa né potrebbe avvenire in sentenza, atteso che l'attrice non ha formulato alcuna domanda redibitoria ex art. 1492 c.c. per ottenere la risoluzione del contratto di compravendita.
10.4.3. Pertanto, tenuto conto che, ad ogni modo, i vizi e malfunzionamenti del monta-auto riscontrati dal CTU sono presenti e devono essere valorizzati nel deprezzamento complessivo dell'immobile, si ritiene equo, ai fini del calcolo del deprezzamento dell'immobile:
1) sottrarre, dal valore complessivo di vendita dell'immobile (€ 525.000), un importo per il posto auto di € 25.000,00 (in luogo di € 44.000, ossia il valore medio di mercato); detto importo consente di contemperare, da un lato, la persistente possibilità di usufruire del posto auto (non del tutto inservibile) e, dall'altro, la circostanza che ciò avvenga “a singhiozzo” a causa dei summenzionati vizi e malfunzionamenti, che peraltro non sono risultati contenuti e limitati, ma numerosi, ripetuti e del tutto imprevedibili, come accertato dal CTU;
a ciò si aggiunga che detti malfunzionamento potrebbero aumentare nell'ipotesi in cui il secondo posto auto venisse venduto da e, così, CP il monta-auto iniziasse ad essere utilizzato per due autovetture;
2) per le stesse ragioni, si ritiene equo applicare, altresì, sull'importo ottenuto dalla sottrazione sopra indicata (€ 525.000 - € 25.000 = € 500.000), un coefficiente di deprezzamento pari non al 6% applicato dal CTU (posto che detto indice presuppone l'indisponibilità assoluta del posto auto, che come visto non si attaglia al caso di specie), ma pari al 4%.
In conclusione, il deprezzamento complessivo dell'immobile dovuto all'attrice dalla convenuta è così quantificabile: € 525.000,00 – 25.000,00 = € 500.000,00 – 0,04*500.000,00 = € 480.000,00, per un deprezzamento totale dato da:
(€ 525.000 – € 480.000) / 525.000 € = 0,085 pari al 8,5% di € 525.000, ossia € 44.625,00 (rif. calcolo: pag. 71 della CTU depositata in data 20.11.2024).
10.5. Riconosciuto il suddetto importo a titolo di deprezzamento, non è invece dovuto alcun importo a titolo risarcitorio per i costi di riparazione dei vizi, trattandosi di voce di danno che, come rimarcato in più occasioni dalla Suprema Corte, risulta già compensata dalla riduzione del prezzo, e ciò sia nel caso in cui detta riduzione consegua all'esercizio dell'actio quanti minoris ex art. 1492
c.c., sia nel caso di azione risarcitoria pura (come nel caso di specie), esercitata indipendentemente dalle azioni di garanzia di cui all'art. 1492 c.c.
- 12 - In entrambi i casi, infatti, il riconoscimento del risarcimento dei costi di riparazione su un importo già oggetto di riduzione / deprezzamento darebbe luogo ad un'indebita locupletazione in favore dell'acquirente: “Sicuramente non vanno rimborsate le spese neceSSrie per eliminare i vizi: a tal riguardo il compratore è già compensato dalla riduzione (Cass. n. 13717/2014)” (Cass. Civ., Sez.
II, 26/08/2020, n. 17769).
10.6. Ciò non significa che ogni altra pretesa risarcitoria sia esclusa.
L'attrice, in sede di precisazione delle conclusioni, oltre alla domanda di condanna al pagamento del deprezzamento dell'immobile sopra esaminata ed a quella di risarcimento del danno non patrimoniale (di cui si dirà infra, v. Par. 10.7.), formula genericamente domanda di condanna al pagamento di € 44.000,00 “a titolo di rimborso del prezzo versato per un posto auto inaffidabile”.
Fermo restando che la restituzione del valore del posto auto in sé e per sé considerata non può essere riconosciuta, in assenza di domanda di risoluzione del contratto e mantenendo l'attrice la disponibilità del posto auto in questione, cionondimeno si ritiene che detta generica formulazione della domanda – proprio perché non accompagnata dalla preliminare richiesta di risoluzione del contratto che la giustificherebbe – sia più propriamente qualificabile come domanda risarcitoria.
A tale ultimo riguardo viene in rilievo, in particolare, la parziale inutilizzabilità del posto auto che, fin dall'atto introduttivo del giudizio, l'attrice ha allegato e che, in effetti, è risultata confermata dalla CTU nella parte in cui ha accertato i numerosissimi interventi manutentivi e/o riparativi che si
è reso neceSSrio operare a fronte -appunto- di malfunzionamenti od impossibilità di utilizzare il monta-auto e, di conseguenza, il posto auto di proprietà dell'attrice.
Ebbene, come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, si tratta di un danno – quello da mancata o anche solo parziale utilizzazione di un bene in quanto viziato – che ben può aggiungersi al deprezzamento dello stesso e non configura un'illegittima locupletazione, rappresentando una voce di danno diversa ed autonoma: “[…] quando l'azione di risarcimento del danno sia esercitata insieme all'azione di riduzione del prezzo, vanno riconosciuti i danni che residuino dopo la riduzione, ad esempio il danno relativo alla mancata o parziale utilizzazione della cosa […] (Cass. n. 26852/2013; n. 5202/2007; n. 7718/2000)” (Cass. Civ., n. 17769/2020 cit.).
Tale principio, espresso nell'ipotesi di azione risarcitoria esercitata insieme a quella estimatoria, vale identicamente in casi, come quello di specie, in cui sia esercitata unicamente l'azione risarcitoria allegando sia il deprezzamento del bene sia la mancata o parziale utilizzazione del medesimo, al fine di ottenere due poste risarcitorie distinte.
- 13 - Ciò premesso, trattandosi di una voce di danno – il mancato/parziale godimento dell'immobile – la cui esatta quantificazione non è, evidentemente, possibile, non resta che procedere ad una quantificazione equitativa, che si ritiene congruo determinare in € 10.000,00, tenuto conto del valore di mercato del posto auto determinato dal CTU (€ 44.000,00) e della circostanza che il mancato godimento non sia stato, né sia ad oggi, assoluto, ma solo parziale.
A ciò devono aggiungersi € 5.400,00 documentati per le spese di posteggio presso il Parcheggio
“San Martino” di Via Oberdan (doc. 33, 37 e 38 attrice).
Non si ritengono invece accoglibili le domande di risarcimento: (i) dell'IMU legata al posto auto
(docc. 35-36 attrice), trattandosi di un'imposta comunale legata alla proprietà di immobili, che tuttavia, nella fattispecie, è sempre rimasta in capo all'attrice, nulla pertanto essendole dovuto come risarcimento a tale titolo;
(ii) della per le stesse ragioni di cui al precedente punto (i); (iii) Pt_3 delle ricevute di taxi, non essendo evincibile una connessione tra la necessità di utilizzo del taxi e l'indisponibilità del posto auto.
10.7. È invece infondata la domanda attorea di risarcimento del danno non patrimoniale consistente nel preteso danno esistenziale/psicologico causato dall'inutilizzabilità del posto auto.
In materia di danno esistenziale, infatti, è onere dell'intereSSto fornire la prova delle specifiche conseguenze dannose rappresentate dalle incisioni negative sulla sua sfera dinamico-relazionale, prova che, nel caso di specie, parte attrice non ha fornito, limitandosi ad allegare incertezze, inquietudini, patimenti, peggioramento della qualità della quotidianità asseritamente derivati dalla necessità di posteggiare la macchina in luoghi diversi, senza tuttavia dimostrare alcunché in sede istruttoria.
In definitiva, siffatta domanda, priva di ogni ulteriore precisazione, anche in punto di allegazione, nel corso del processo, è destinata al rigetto.
Costituisce ius receptum il principio per il quale “l'attore che agisce per il risarcimento del danno ha il dovere di indicare analiticamente e con rigore i fatti materiali che assume essere stati fonte di danno. E dunque in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale;
in cosa è consistito il pregiudizio patrimoniale;
con quali criteri di calcolo dovrà essere computato. Questo essendo
l'onere imposto dalla legge all'attore che domanda il risarcimento del danno, ne discende che una richiesta di risarcimento dei «danni subiti e subendi», quando non sia accompagnata dalla concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro, va qualificata generica ed inutile.
Generica, perché non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto
- 14 - pregiudizio si chieda il ristoro;
inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere-dovere di provvedere” (CaSSzione civile sez. III, 30/06/2015, n.13328).
10.8. Sugli importi riconosciuti in favore dell'attrice a titolo risarcitorio sono dovuti altresì, trattandosi di debito di valore, la rivalutazione e gli interessi al saggio legale sulle somme devalutate al dì dell'evento (5.11.2018, data di stipula del rogito di vendita e consegna dell'immobile) e via via rivalutate (principio ribadito a più riprese dalla Suprema Corte, cfr. Cass. Civ., Sez. I, 6.9.2022, n.
26202, che richiama Cass. n. 1627 del 2022; Cass. n. 7948 del 2020; Cass. n. 9517 del 2002; Cass.
n. 11937 del 1997).
11. A fronte dell'accoglimento della domanda attorea nei termini che precedono, s'impone l'esame delle domande di manleva ritualmente proposte dalla convenuta nei confronti delle terze chiamate Cont ( e , per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea nei suoi confronti. Controparte_4
11.1. In particolare, la domanda di manleva di nei confronti di ” è CP Controparte_4 inammissibile poiché quest'ultima risulta in liquidazione coatta amministrativa a far data dal
15.5.2018 (cfr. d.m. 15.5.2018 sub doc. 1 . CP_4
Pertanto, in ossequio al principio della par condicio creditorum, tutti i crediti nei suoi confronti possono essere fatti valere unicamente in sede concorsuale, risultando conseguentemente inammissibile ogni eventuale azione separatamente proposta in sede di cognizione ordinaria, non solo a fini di condanna, ma, come statuito a più riprese dalla Suprema Corte, anche di mero accertamento: “[…] qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commiSSrio liquidatore, mentre il giudice può conoscerne in sede ordinaria solo in un momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, sicché la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diventa improcedibile in virtù di norme inderogabilmente poste a tutela del principio della par condicio creditorum (v. Cass., Cass.,
9/3/2010, n. 5662)” (Cass. Civ., Sez. III, 20.03.2017, n. 7037).
11.2. Resta dunque da esaminare la domanda di manleva della convenuta nei confronti CP dell'altra chiamata in causa, . Controparte_3
11.2.1. Anzitutto occorre chiarire che l'azione diretta dalla convenuta nei confronti di CP
Cont è ammissibile, nonostante i lavori di fornitura e posa in opera del fossero stati Parte_2
Cont originariamente appaltati da a e poi da quest'ultima subappaltati a CP CP_4
- 15 - perché, successivamente a detti lavori iniziali ed all'ammissione di a l.c.a. il CP_4
Cont 15.12.18, ha commissionato direttamente a già in data 8.11.2018 e dunque CP immediatamente dopo il rogito di vendita (doc. 12 convenuta), ulteriori notevoli lavori di installazione e completamento dei di cui si discute. Parte_2
Cont Pertanto, alla luce del suddetto rapporto negoziale di appalto direttamente intercorso con l'azione diretta nei confronti di quest'ultima per i vizi discendenti dall'esecuzione del contratto in questione è, come detto, senza dubbio ammissibile. Cont 11.2.2. Ciò chiarito, la domanda della convenuta nei confronti di è fondata. Cont 11.2.3. Le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate da sia rispetto alle domande dell'attrice sia rispetto a quella di manleva della convenuta nei suoi confronti risultano smentite documentalmente.
Quanto, in particolare, alla denuncia dei vizi da parte dell'attrice, si è già dato atto delle molteplici comunicazioni versate in atti (cfr. supra, Par. 10.3.1.) da cui risultano le plurime denunce di vizi effettuate dalla sig.ra alla convenuta a partire dal 7.11.2018, ossia appena due giorni dopo Pt_1
l'acquisto dell'immobile in data 5.11.2018. Cont Allo stesso modo era ben consapevole da subito, e nel corso dei successivi interventi commissionati da , della presenza dei lamentati vizi del bene, come risulta dimostrato da CP vari documenti in atti (cfr. doc. 21 convenuta;
doc. 14 attrice verbale di mancata consegna in data Cont 14.7.2019, dal quale comunque risulta anche la presenza del rappresentante di .
Sia le comunicazioni dell'attrice sia quelle della convenuta misero senza dubbio, illo tempore, tanto la venditrice quanto l'appaltatrice di quest'ultima nelle condizioni di conoscere la presenza di vizi e di verificarne la veridicità.
Dette comunicazioni, in altri termini, integrarono appieno le caratteristiche neceSSrie affinché una denuncia soddisfi il proprio scopo, come confermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità:
“La denunzia dei vizi della cosa venduta ai sensi degli art. 1492 e 1495 c.c. non deve consistere neceSSriamente in una esposizione dettagliata dei vizi che presenta la res venduta, poiché in considerazione della finalità della denunzia consistente nel mettere il venditore sull'avviso in ordine alle intenzioni del compratore e contemporaneamente in condizione di verificare tempestivamente la veridicità della doglianza, una denuncia generica può essere idonea allo scopo, sempreché con eSS il venditore sia reso edotto che il compratore ha riscontrato, seppure in maniera non ancora chiara e completa, che la cosa è affetta da vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore” (Cass. Civ., Sez. II, 11.12.2015, n. 25027).
- 16 - Cont 11.2.4. Del pari infondate sono le eccezioni di prescrizione sollevate da
Con riferimento, infatti, a parte attrice, risulta depositata in atti (doc. 17 attrice) comunicazione in data 25.10.2019 con cui la sig.ra tramite il proprio legale, costituì in mora la convenuta Pt_1 in relazione ai vizi per cui è causa.
Tale lettera di costituzione in mora ex art. 1219 co. 1 c.c., depositata unitamente alle ricevute di avvenuta accettazione e consegna della PEC di trasmissione alla convenuta, rappresenta un valido atto interruttivo della prescrizione poiché intervenuto entro l'anno dalla consegna del bene ai sensi dell'art. 1495 comma 3 c.c.
A tal riguardo si evidenzia che la piena idoneità interruttiva anche di atti stragiudiziali di costituzione in mora è stata definitivamente chiarita dalla Suprema Corte a Sezioni Unite: “nel contratto di compravendita, costituiscono - ai sensi dell'art. 2943 c.c., comma 4, - idonei atti interruttivi della prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, prevista dall'art. 1495 c.c., comma 3, le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore compiute nelle forme di cui all'art. 1219
c.c., comma 1, con la produzione dell'effetto generale contemplato dall'art. 2945 c.c., comma 1”
(Cass. Civ., SS.UU., 11.7.2019, n. 18672).
Pertanto, tenuto conto che la prescrizione è stata validamente interrotta dall'attrice in data
25.10.2019 e che, successivamente, il presente giudizio è stato introdotto in data 13.2.2020, l'azione attorea non risulta prescritta (anche a volere considerare l'azione risarcitoria da vizi ex art. 1494 c.c. sottoposta al medesimo termine di prescrizione annuale delle azioni di garanzia). Cont Lo stesso è a dirsi con riferimento all'azione della convenuta nei confronti dell'appaltatrice di tenuto conto che eSS è stata effettuata dalla convenuta in data 21.5.2020 (cfr. ricevute di accettazione e di consegna depositate da parte convenuta in data 22.5.2020), e, dunque, ampiamente all'interno del termine prescrizionale di due anni dalla consegna del bene previsto dall'art. 1667 comma 3 c.c.
Ciò, anche a voler individuare come momento della consegna del bene la data del rogito di vendita del bene stesso all'attrice (5.11.2018), e senza considerare che plurimi lavori ulteriori furono Cont commissionati dalla convenuta a successivamente, in data 8.11.2018 (cfr. doc. 12 convenuta) e che nel mese di settembre 2019 la consegna di essi non risultava ancora avvenuta (cfr. doc. 38 parte convenuta). Cont 11.2.5. Chiarito quanto sopra, l'azione della convenuta nei confronti di è fondata per tutti i motivi sopra illustrati in ordine ai vizi del monta-auto acclarati nelle tre CTU effettuate in corso di causa (cfr. supra Par. 10.3. e relativi sottoparagrafi): è del tutto evidente, infatti, che i suddetti vizi
- 17 - (fondanti il risarcimento riconosciuto in favore dell'attrice acquirente nei confronti della venditrice convenuta), giustificano di conseguenza il diritto di quest'ultima di essere tenuta indenne dall'impresa (BSP) cui l'esecuzione dell'opera rivelatasi viziata era stata appaltata. Cont 11.2.6. Tutti gli argomenti e le deduzioni di volti a sostenere il preteso corretto funzionamento del monta-auto di cui si discute, nonché la corretta esecuzione, da parte sua, dei lavori sul medesimo, risultano smentiti documentalmente ed in sede di CTU dalle valutazioni poc'anzi riportate.
In particolare, l'effettiva sussistenza dei rischi di schiacciamento già al momento del rogito di vendita trova piena confermata già nell'ATP svoltosi innanzi al Tribunale di Milano (cfr. doc. 37 convenuta).
Inoltre, ed in via del tutto assorbente, l'ultima CTU ha definitivamente chiarito la persistenza di ulteriori gravi vizi – evidentemente addebitabili alla fornitrice e realizzatrice dei successivi lavori sul monta-auto (BSP) – che ad oggi persistono e persisteranno in futuro (a meno che il monta-auto esistente non venga eliminato e sostituito da uno nuovo), con conseguente deprezzamento dell'immobile, oltre agli ulteriori danni riconosciuti in favore dell'attrice. Cont Pertanto, la convenuta ha diritto di essere tenuta integralmente indenne, da parte di CP di tutti gli importi che la steSS è stata condannata a risarcire all'attrice. Cont sostiene che da tali importi dovrebbero essere decurtati i costi per parcheggiare la propria autovettura presso il “Posteggio San Martino” di Via Guglielmo Oberdan, civico n. 25, poiché tale possibilità è stata prospettata all'attrice dalla convenuta , la quale avrebbe dovuto offrire CP all'attrice di mantenere la propria auto, senza costi, in un altro garage meccanizzato realizzato da Cont in Vicolo Tubertini.
La tesi non è condivisibile poiché, una volta accertati i vizi ed il conseguente diritto risarcitorio
(anche) per il mancato godimento di un bene, allora il conseguente danno emergente rappresentato dalle spese per ovviare a detto mancato godimento (ad esempio le spese per un parcheggio alternativo) devono comunque essere sostenute dal responsabile, restando del tutto irrilevante che un soggetto terzo avrebbe eventualmente potuto offrire un rimedio alternativo per evitare o ridurre detto costo.
***
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo applicando il d.m. n.
55/2014 s.m.i. nei valori di riferimento (v., in particolare, Tab. 2 allegata al d.m. n. 147/2022) per controversie di valore pari a quello della presente causa (compreso tra € 52.000,01 e € 260.000,00).
- 18 - Ciò premesso le spese di lite vengono liquidate nell'importo di € 14.103,00 oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, con conseguente: a) condanna della convenuta a Cont rifondere detti importi in favore dell'attrice e condanna della terza chiamata a tenere indenne la convenuta dal pagamento in questione;
b) condanna della convenuta a rifondere detti importi in favore della terza chiamata ” in liquidazione coatta amministrativa. Controparte_4
In secondo luogo, sempre in virtù del principio di soccombenza, l'attrice ha diritto alla rifusione delle spese di CTU anticipate in corso di causa e già precedentemente liquidate dal Giudice.
Ad esse si aggiungono le spese per il proprio CTP: € 6.090,24 (doc. 90) unico importo di cui risulta la prova di pagamento, non risultando invece documentato l'effettivo versamento, da parte dell'attrice delle due ulteriori fatture per € 2.312 (doc. 66) ed € 2.081,00 (doc. 70), non potendo pertanto esserne riconosciuto il rimborso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) dichiara inammissibile la domanda svolta dalla convenuta nei confronti de CP
; Controparte_4
2) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la convenuta a risarcire all'attrice l'importo complessivo di € 60.025,00 oltre rivalutazione e interessi come in motivazione;
3) accoglie la domanda della convenuta nei confronti di e, per l'effetto, condanna Controparte_3 quest'ultima a tenere indenne la convenuta dal pagamento in favore dell'attrice CP dell'importo di cui al precedente punto 2);
4) pone tutte le spese di CTU svolte in corso di causa definitivamente a carico di , CP condannandola, per l'effetto, a rifondere all'attrice tutte le anticipazioni sostenute, nonché le spese di CTP documentate (€ 6.090,24);
5) condanna la terza chiamata a tenere indenne la convenuta dal Controparte_3 CP pagamento in favore dell'attrice delle spese di cui al precedente punto 4), nonché a rifondere alla steSS le spese di saldo dell'ultima CTU provvisoriamente poste a suo carico con decreto di liquidazione in data 4.1.2025;
6) condanna la convenuta alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che CP liquida in € 14.103,00 oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge;
7) condanna la terza chiamata a tenere indenne la convenuta dal Controparte_3 CP pagamento in favore dell'attrice delle spese di cui al precedente punto 6);
- 19 - 8) condanna la convenuta alla rifusione, in favore della terza chiamata CP CP_4
”, delle spese di lite, che liquida in € 14.103,00 oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e
[...]
IVA come per legge.
Bologna, 25 agosto 2025
La Giudice
dott.SS Pierangela Congiu
- 20 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Bologna SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.SS Pierangela Congiu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2399/2020 r.g. promoSS da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Bologna, Via Parte_1 C.F._1
D'Azeglio n. 47, presso lo studio dell'Avv. Marco Dori (C.F. ) e dell'Avv. C.F._2
Manuela Marzari (C.F. , dai quali è rappresentata e difesa in virtù di C.F._3 procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE contro
(C.F./P. IVA ), elettivamente domiciliata in Bologna, Via Controparte_1 P.IVA_1
Sant'Isaia n. 27/2, presso lo studio dell'Avv. Mauro Pacilio (C.F. e C.F._4 dell'Avv. Giovanni Pacilio (C.F. ), dai quali è rappresentata e difesa in virtù C.F._5 di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
e con la chiamata in causa di
amministrativa (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Firenze, Viale Mazzini n. 18, presso lo studio dell'Avv. Lorenzo
Boccaccini (C.F. ), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura C.F._6 allegata alla comparsa di costituzione e risposta
TERZA CHIAMATA
(C.F./P. IVA ), Controparte_3 P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Erbusco (BS), alla Via Giuseppe Verdi n. 28, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Mondini, (C.F. ), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di CodiceFiscale_7 procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Parte attrice ha precisato le proprie conclusioni con note scritte depositate in data 20.01.2025:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale nonché la responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c. di , per aver venduto alla Dott.SS il posto auto CP Parte_1 pertinenziale all'appartamento di Via dell'Inferno totalmente inservibile, oltre agli ulteriori vizi dei beni descritti in atti di questa difesa;
- per l'effetto, richiamate le risultanze della CTU dell'Ing. , condannare Persona_1 CP
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare alla Dott.SS
[...] Pt_1
i € 44.000,00, a titolo di rimborso del prezzo versato per un posto auto inaffidabile
ii € 52.860,00, a titolo di deprezzamento del valore dell'immobile di proprietà dell'attrice
iii € 44.000,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale
- oltre al rimborso delle spese documentate in corso di causa, pari ad € 7.064,69;
- fatte salve quelle diverse somme, maggiori o minori, che risultassero dovute, anche con determinazione equitativa;
- con gli interessi moratori ex art. 1284 comma 4° c.c. e la rivalutazione monetaria sulle somme liquidande;
- con vittoria di spese e compensi professionali di causa, comprese le spese di CTU e CTP”.
In via istruttoria l'attrice ha insistito, in caso di eventuale ammissione delle prove testimoniali richieste dalle convenute, per l'ammissione delle prove testimoniali dedotte nelle note di trattazione scritta a verbale d'udienza del 09.12.2021 e nel foglio di precisazione delle conclusioni a verbale d'udienza del 22.06.2023.
Parte convenuta ha precisato le proprie conclusioni con note scritte Controparte_1 depositate in data 20.01.2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: RIGETTARE le domande tutte, avanzate nei confronti della
nella qualità di società di gestione del Fondo comune di investimento immobiliare di Controparte_1
- 2 - tipo chiuso denominato “Emilia Romagna Social Housing - FERSH”, in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi di cui in atti;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avanzate dall'attrice nei confronti della nella qualità di Controparte_1 società di gestione del Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso denominato “Emilia
Romagna Social Housing - FERSH”, accertare la responsabilità di la
[...]
e di per i vizi e difetti Controparte_4 Controparte_3 dell'impianto e dichiarare tenuta e conseguentemente condannare Controparte_3
n persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere indenne la
[...] CP
nella qualità di società di gestione del Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso
[...] denominato “Emilia Romagna Social Housing - FERSH” da ogni e qualsivoglia conseguenza di ordine patrimoniale derivante alla steSS a seguito della conclusione del presente giudizio, con particolare riferimento all'impianto monta-auto e a ogni questione conneSS al medesimo.
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e spettanze di causa, oltre accessori di legge;
si evidenzia che gli atti vengono redatti e depositati in forma c.d. “navigabile”, muniti, nel corpo dei medesimi, di collegamenti ipertestuali ai documenti richiamati, e che dunque si chiede che i compensi vengano liquidati con una maggiorazione del 30%, ai sensi di legge;
- con refusione delle spese di CTU e CTP.
IN VIA ISTRUTTORIA: insiste nelle istanze istruttorie non ammesse, ovvero prova orale per testi a prova diretta (seconda memoria 183 c.p.c.) e a prova contraria (terza memoria 183 cpc)”.
La terza chiamata ha precisato le Controparte_4 proprie conclusioni con note scritte depositate in data 20.01.2025:
“A ) In via pregiudiziale, rigetti la domanda di manleva introdotta da verso Controparte_1
stante l'improcedibilità della domanda Controparte_4 verso la Liquidatela per i motivi esposti nel presente atto.
B ) Nel merito rigetti la domanda introdotta dalla Signora per i motivi esposti nel Parte_1 presente atto.
B1 ) In ipotesi subordinata rigetti la domanda di manleva introdotta da verso Controparte_1
a fronte dell'intervenuta decadenza ex artt. Controparte_4
1495 e 1667 c.c. o in ogni caso per l'intervenuta prescrizione dell'azione ai sensi del termine di cui all'art. 1495 c.c..
- 3 - B2 ) In ipotesi ulteriormente subordinata, ove ritenuta sussistente una responsabilità di
[...] fatti oggetto del presente giudizio in solido con Controparte_5 la società dichiarare, nel rapporto interno, la esclusiva Controparte_6 responsabilità di quest'ultima e quindi con l'obbligo a carico della società Controparte_6 di rilevare indenne L' da
[...] Controparte_4 ogni domanda contro di questa svolta nel presente giudizio.
- In ogni caso con vittoria di spese di lite per compensi professionali”.
In via istruttoria per l'ammissione delle istanze formulate in atti e non ammesse.
La terza chiamata ha precisato le Controparte_3 proprie conclusioni con note scritte depositate in data 16.01.2025:
“- in via preliminare, accertato e dichiarato quanto in premeSS e in narrativa, dichiarare
l'intervenuta decadenza del diritto e prescrizione dell'azione esercitata da parte attrice;
- in via parimenti preliminare, accertato e dichiarato quanto in premeSS e in narrativa, dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione di garanzia esercitata dalla società
[...]
CP
- in via principale e nel merito, accertato e dichiarato quanto in premeSS ed in narrativa, rigettare le domande formulate dalla società poiché infondate in fatto e illegittime in Controparte_1 diritto;
- in ogni caso, con rifusione di spese e competenze di causa”.
In via istruttoria ha insistito per le istanze formulate in sede di memoria ex art. Controparte_3
183 comma 6 n. 2) c.p.c. non ammesse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 13.2.2020, la sig.ra ha citato Parte_1 in giudizio la società (d'ora in poi anche soltanto ”) per sentirla Controparte_1 CP condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da inadempimento, ovvero da fatto illecito ex art. 2043 c.c., consistito nell'avere venduto all'attrice un posto auto inutilizzabile.
In particolare, a sostegno delle proprie pretese l'attrice ha esposto che:
- in data 5.11.2018 ella aveva acquistato dalla convenuta un trilocale appena ristrutturato sito in
Bologna, Via dell'Inferno n. 4, con posto auto privato pertinenziale al piano seminterrato, per un importo complessivo d'acquisto (appartamento e posto auto) di € 525.200,00 IVA inclusa;
- 4 - - l'immobile era dotato, per raggiungere ciascuno dei posti auto ai piani interrati (uno di proprietà dell'attrice al piano -1 ed un altro di proprietà della convenuta al piano -2) di un c.d. monta-auto meccanizzato dotato di piattaforma elevatrice con accesso dalla strada (Via dell'Inferno);
- sin da subito il monta-auto aveva manifestato problematiche di funzionamento, comunicate dall'attrice alla venditrice a partire dal 7.11.2018 e successivamente protrattesi, nonostante gli interventi da parte della società fornitrice e installatrice del monta-auto ( . Controparte_3
2. In aggiunta a ciò l'attrice ha lamentato in giudizio ulteriori difetti dell'immobile vendutole dalla convenuta e, nello specifico, consistiti in: (i) malfunzionamento dell'impianto di condizionamento;
(ii) deterioramento precoce delle cerniere dei wc;
(iii) malfunzionamento dell'impianto fotovoltaico condominiale;
(iv) registrazione difettosa di alcune porte e finestre dell'appartamento; (v) inutilizzabilità del locale biciclette.
3. Alla luce di tali allegazioni l'attrice ha chiesto di accertare la responsabilità della venditrice con condanna della steSS al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
4. Si è costituita in giudizio la convenuta esponendo che: CP
- le opere di riqualificazione dell'immobile di Via dell'Inferno erano state da eSS appaltate alla società la quale aveva a sua volta subappaltato alla società Controparte_4 Controparte_3
Cont (d'ora in poi anche soltanto “ ) la fornitura e posa in opera del monta-auto;
[...]
- non sussistevano, in quanto inesistenti o comunque riparati, i vizi lamentati dall'attrice nell'impianto di condizionamento, nel locale biciclette, nelle cerniere di porte e finestre e nell'impianto fotovoltaico;
- tutti gli eventuali vizi collegati o collegabili al erano invece da addebitarsi alla società Parte_2
Cont
e/o a avendo quest'ultima eseguito i relativi lavori, dapprima, in subappalto Controparte_4
Co su commissione di , e successivamente anche in appalto su diretta commissione CP_4 della convenuta;
quest'ultima, pertanto, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in CP
Cont causa sia L sia per essere da queste ultime tenuta indenne in caso di condanna in CP_4 favore dell'attrice.
5. A seguito delle chiamate in causa autorizzate con decreto in data 21.5.2020, si sono costituite in giudizio sia sia Controparte_7 Controparte_8
[...
. In particolare, L' ha eccepito in via pregiudiziale l'improcedibilità delle CP_4 domande nei suoi confronti trovandosi la società in liquidazione coatta amministrativa, con la conseguenza che ogni credito nei suoi confronti avrebbe potuto essere fatto valere unicamente in sede concorsuale.
- 5 - In secondo luogo, L ha eccepito la decadenza e la prescrizione della domanda attorea e di CP_4 quella di manleva della convenuta nei suoi confronti, per non avere l'attrice e la convenuta rispettato i relativi termini decadenziali e prescrizionali previsti dall'art. 1495 c.c. e CP dall'art. 1667 c.c.
Nel merito L ha dedotto la propria estraneità rispetto a tutti i vizi, chiedendo di dichiarare, CP_4 in caso di accertamento degli stessi, l'esclusiva responsabilità di . Controparte_3
Cont 5.2. invece, ha eccepito la prescrizione della domanda attorea non avendo l'attrice rispettato il termine di un anno previsto dall'art. 1495 c.c., nonché, nel merito, l'infondatezza della domanda principale e, di conseguenza, di quelle di manleva svolte nei suoi confronti poiché il monta-auto sarebbe stato realizzato a regola d'arte ed i vizi, ove presenti, non dipenderebbero dai lavori Cont commissionati a da e, successivamente, dalla convenuta . CP_4 CP
6. È opportuno evidenziare sin d'ora che, contestualmente alla presente causa, innanzi al Tribunale Cont di Milano è stato avviato dalla società nei confronti de e di un CP Controparte_4 procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. (R.G. n. 10740/2020) volto ad accertare l'esistenza di vizi nell'impianto monta-auto di Via dell'Inferno a Bologna, nonché le relative cause e responsabilità.
In particolare, i vizi oggetto di ATP erano relativi a: a) pericoli da schiacciamento e/o da azionamenti imprevisti;
b) pericoli causati da rottura delle tubazioni idrauliche;
c) pericolo causato da finecorsa inadeguati (non di sicurezza); d) pericolo causato da mancanza di dispositivo di controllo tensionamento catene;
e) pericolo causato da mancata protezione di cablaggi elettrici, idraulici e parti meccaniche a rischio d'urto; f) istruzioni poco comprensibili.
7. Nel presente giudizio, ritenuto all'esito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. che i vizi lamentati dall'attrice fossero anche ulteriori e diversi rispetto a quelli oggetto del precedente A.T.P. (di cui peraltro l'attrice non era nemmeno parte), il Giudice, con ordinanza in data 5.3.2021 ha disposto una nuova C.T.U. volta ad accertare il minor valore dell'immobile a causa dei vizi accertati in ATP nonché di quelli ulteriori lamentati dalla sig.ra nel presente giudizio, accertando altresì il Pt_1 costo per la riparazione dei vizi emendabili a cura della parte attrice.
8. Espletata la CTU, all'udienza di precisazione delle conclusioni in data 22.6.23 parte attrice ha chiesto di depositare ulteriore documentazione sopravvenuta rispetto alle precedenti preclusioni istruttorie ed attestante ulteriori interventi sul monta-auto resisi neceSSri a causa di nuovi malfunzionamenti successivi all'esito della precedente CTU.
- 6 - Verificata l'effettiva sopravvenienza della documentazione in questione ed autorizzatane, pertanto, la produzione, la scrivente, all'esito dell'udienza e del successivo deposito di comparse conclusionali e repliche, ha ritenuto neceSSrio rimettere la causa in istruttoria al fine di disporre una nuova CTU volta a:
1) verificare, alla luce anche degli ulteriori sopravvenuti malfunzionamenti documentati da parte attrice e verificatisi in epoca successiva alla precedente CTU, il corretto e regolare funzionamento del monta-auto;
2) determinare in quale misura l'eventuale accertato malfunzionamento incidesse sul valore del posto auto privato e sul complessivo valore dell'immobile.
9. All'esito del deposito della nuova CTU la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.1.2025 e, all'esito di quest'ultima, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
10. La domanda attorea nei confronti della convenuta è fondata per le ragioni che seguono.
10.1. L'azione risarcitoria da inadempimento promoSS dalla sig.ra fondandosi su pretesi Pt_1 vizi del bene vendutole dalla convenuta, si colloca nella disciplina specifica della compravendita, che, come chiarito a più riprese dalla Suprema Corte, a partire dalla pronuncia a Sezioni Unite n.
11748/2019, impone all'acquirente di dimostrare la sussistenza dei vizi lamentati al fine di far valere le relative tutele (azioni di garanzia di cui all'art. 1492 c.c. e, contestualmente o autonomamente, di risarcimento del danno ex art. 1494 c.c.).
10.2. La sig.ra in atto di citazione, ha lamentato l'inutilizzabilità del posto auto Pt_1 acquistato discendente dal pericolo di schiacciamento all'interno del monta-auto neceSSrio a raggiungerlo (vizi evidenziati alla venditrice da subito, immediatamente dopo il rogito), nonché ulteriori gravi malfunzionamenti dello stesso monta-auto emersi in seguito, nonostante i successivi Cont lavori commissionati dalla venditrice a
10.3. Le risultanze istruttorie hanno confermato le doglianze attoree.
10.3.1. La documentazione versata in atti da parte attrice ed attestante la sussistenza e la denuncia di vizi nel monta-auto neceSSrio a poter fruire del posteggio pertinenziale all'appartamento (si vedano docc. 3-15, 17, 21-24, 29-32, 40, 44, 46, 49, 69, 70-75, 77-83), hanno trovato piena conferma e riscontro nelle tre consulenze tecniche d'ufficio svoltesi in corso di causa.
- 7 - 10.3.2. In particolare, in sede di ATP esperito contestualmente al presente giudizio innanzi al Cont Tribunale di Milano tra , e (R.G. n. 10740/2020), sono emersi: “Pericoli CP CP_4 da schiacciamento e/o da azionamenti imprevisti;
[…] Pericoli causati da rottura delle tubazioni idrauliche;
[…] Pericolo causato da finecorsa inadeguati (non di sicurezza); […] Pericolo causato da mancanza di dispositivo di controllo tensionamento Catene;
[…] Pericolo causato da mancata protezione di cablaggi elettrici, idraulici e parti meccaniche a rischio d'urto; […] Istruzioni poco comprensibili” (doc. 37 convenuta, pagg. 22 e ss.).
10.3.3. A seguito dalla risoluzione di tali vizi – accertata in data 13.12.2021 nella successiva CTU disposta nel presente giudizio – grazie all'intervento di due imprese (Novarini.com e Nettuno) incaricate dalla convenuta (cfr. CTU depositata in data 9.11.2021, pag. 34, nonché CP successiva integrazione della steSS depositata in data 5.8.2022, pag. 25), sono tuttavia emersi, nelle fasi successive al deposito dalla CTU, ulteriori malfunzionamenti del monta-auto che, come già in precedenza illustrato (cfr. supra, Par. 8), hanno reso neceSSrio disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
Quest'ultima, a seguito di vari sopralluoghi e test sul monta-auto puntualmente riportati nella perizia finale, ha rilevato quanto segue: “In estrema sintesi ciò ha permesso all'intero collegio peritale di accertare che dal 03/11/2021 al 05/09/2023 (circa 24 mesi) la Ditta di Manutenzione e intervenuta 26 volte (da notare che per due interventi non sono stati rilasciati rapportini), ovvero ha eseguito poco più di 1 intervento al mese, per le seguenti motivazioni:
o Iniziale rodaggio dell'impianto a seguito dei lavori eseguiti dalla Ditta costruttrice e certificatrice dello stesso (Ditta Novarini);
o Vibrazioni prodotte dall'impianto durante l'uso;
o Regolazione del PLC (almeno n.2 interventi, compreso quello effettuato da Novarini in pendenza dell'odierna C.T.U.);
o Usura delle componentistiche dell'impianto (sensori, etc.);
o Regolazioni delle parti meccaniche e del PLC dovuto al cambio di temperature esterne durante
l'alternarsi delle stagioni;
o Pulizia dei binari della serranda posta al livello strada.
Si specifica che nel periodo tra i 12/10/2022 ed il 05/09/2023 la Ditta manutentrice ha eseguito 14 interventi, che poi sono quelli esaminati dall'intero collegio peritale, confermando comunque la tendenza sopracitata di circa n.1 intervento al mese” (pag. 59 della CTU depositata in data
20.11.2024).
- 8 - Al di là dell'esame degli interventi resisi neceSSri successivamente all'espletamento della precedente perizia, il CTU ha avuto modo di accertare anche direttamente precisi malfunzionamenti del monta-auto in occasione di alcuni test dallo stesso effettuati, sia usando il monta-auto con una sola autovettura sia, soprattutto, con due autovetture contemporaneamente.
Da tali ultimi test e prove, effettuati dal CTU in presenza dei CTP e, altresì, dei manutentori del monta-auto, il consulente d'ufficio ha tratto le seguenti conclusioni, dalle quali non emergono ragioni per discostarsi: “Orbene tutto ciò riferito si può affermare che le prove anzidette hanno permesso di determinare che il monta auto oggetto di causa, con due auto non ha funzionato correttamente, ovvero si sono manifestati errori e/o malfunzionamenti dell'impianto in pendenza di C.T.U.
Per le ragioni condivise con i C.T.P. e sopra riportate, solo a seguito dell'intervento sul PLC del costruttore e certificatore dell'impianto (Ditta Novarini) si è riusciti a farlo funzionare correttamente, almeno fino al settembre u.s., pur tuttavia senza risolvere il problema del “gradino di circa 5/7 cm misurato con due auto vetture.
Per quanto riferito al collegio peritale dal tecnico della Ditta di Manutenzione (Nettuno) durante
l'ultimo accesso, per far rifunzionare correttamente l'impianto a seguito dei problemi riscontrati nei mesi di settembre ed ottobre scorsi, occorre nuovamente l'intervento del costruttore.
È, quindi del tutto evidente che per far funzionare in modo corretto l'impianto è neceSSria la presenza del costruttore (il solo manutentore in pendenza della C.T.U., in più di una occasione non
è riuscito a risolvere i problemi sopra descritti).
Più in particolare le problematiche riscontrate sono a parere di chi scrive cagionate dall'aver voluto realizzare un monta auto per due auto, che serve due livelli e che prevede al livello più basso la possibilità di lasciare un auto sul monta auto ed una sul posto auto esterno.
Le condizioni “al contorno” (leggasi gli spazi fisici strutturali entro il quale è stato realizzato il monta auto), per quanto emerso in pendenza di C.T.U. e per quanto letto negli atti di causa, con particolare riferimento alle precedenti C.T.U. hanno evidenziato una sostanziale difficoltà a realizzare un impianto che garantisse con continuità un uso corretto dello stesso, inteso nella logica semplice definita dalla Treccani e che garantisse anche l'affidabilità nel tempo di tale uso.
Al riguardo vale la pena riferire al Giudice che il posto auto al piano -2 non risulta venduto dalla convenuta principale , e di conseguenza non viene usato”. CP
La circostanza che il secondo posto auto (quello al piano -2) non risultasse venduto da CP assume rilievo non solo per spiegare la causa degli accertati vizi del bene prospettata dal CTU, ma
- 9 - anche per prospettare un verosimile incremento di malfunzionamenti nell'ipotesi d'uso del monta- auto con due autovetture anziché una sola: come infatti rimarcato dallo stesso CTU, “[i] problemi riscontrati e di cui si è riferito sopra, sono emersi in modo evidente utilizzando due auto, ovvero provando l'uso del monta auto nella configurazione per la quale è stato realizzato. Tale ultimo aspetto, a parere di chi scrive non è insignificante, posto che nei circa 24 mesi di cui si è detto sopra, ovvero quelli durante i quali la Ditta di Manutenzione ha eseguito 26 interventi (senza considerare gli ulteriori interventi resisi neceSSri in pendenza di C.T.U.), l'uso del monta auto è avvenuto con una sola vettura e che gli ulteriori problemi riscontrati in pendenza dell'odierna
C.T.U. sono emersi utilizzando l'impianto oggetto di causa con due auto.
Ciò, a parere di chi scrive avvalora quanto riferito, ovvero, ed in estrema sintesi che non si sarebbe dovuto realizzare un monta auto che servisse due piani e che permettesse al proprietario del livello
-2 di avere due posti auto (uno sul monta auto e l'altro nello stallo antistante lo stesso al livello -2).
[…] In conclusione quanto emerso dagli atti di causa ed in pendenza di C.T.U. non consentono allo scrivente di poter definire l'uso del monta auto in parola corretto ed affidabile, sebbene sia possibile definirlo “regolare”, in quanto rispetta le norme che regolano la progettazione e realizzazione di tale impianto (Direttiva Macchine 2006/42/CE).
Su tale asserto va chiarito al Giudice che sebbene non siano riscontrate violazioni delle norme che regolano la progettazione e realizzazione dell'impianto in parola, come per altro acclarato anche nella precedente C.T.U., il solo rispetto delle stesse non è bastato ad evitare i problemi riscontrati e riportati in relazione, per le ragioni illustrate dallo scrivente” (pagg. 66-67 della CTU depositata in data 20.11.2024).
Il CTU, pertanto, alla luce delle riportate considerazioni ha concluso, con specifico riferimento al posto auto acquistato dall'attrice, confermandone i vizi dalla steSS lamentati: “[…] lo scrivente può affermare che la fruizione del posto auto oggetto di causa non è avvenuta, come avrebbe dovuto con quella continuità che ci si aspetta da un impianto che risponde ai requisiti di correttezza, regolarità ed affidabilità nel tempo di tali requisiti.
La documentazione in atti e quanto acclarato dallo scrivente nell'odierna C.T.U. hanno dimostrato, in estrema sintesi la mancanza di un uso corretto ed affidabile nel tempo dell'impianto” (pag. 67-68 della CTU depositata in data 20.11.2024).
10.3.3. Si rileva, infine, che la circostanza che la venditrice, a soli tre giorni dal rogito di vendita dell'immobile, abbia commissionato a consistenti lavori (per più di € 17.000) sul monta-auto, Cont
- 10 - rappresenta un evidente elemento confermativo della colpa circa la conoscenza dei vizi richiesta dall'art. 1494 c.c. per la condanna del venditore al risarcimento.
10.3.4. Quanto, infine, a tutti i dedotti vizi relativi a porzioni dell'immobile diverse dal posto auto e dal monta-auto neceSSrio per poterne fruire, essi risultano pacificamente superati già in sede di prima CTU disposta nel presente giudizio (cfr. CTU depositata in data 9.11.2021 come integrata con CTU depositata in data 5.8.2022); la steSS parte attrice, del resto, non formula in sede di precisazione delle conclusioni alcuna domanda risarcitoria rispetto a detti vizi, ma unicamente in relazione a quelli, già sopra esaminati, relativi al monta-auto riverberantisi sulla utilizzabilità del posto auto di sua proprietà.
10.4. PaSSndo, dunque, al quantum della domanda attorea, il CTU ha risposto allo specifico quesito formulato in ordine a quanto l'accertato malfunzionamento del monta-auto incida sul complessivo valore dell'immobile, ha anzitutto individuato in € 44.000,00 il valore medio di mercato di un posto auto con caratteristiche analoghe a quello per cui è causa e con le difficoltà derivanti dai vizi riscontrati (posto che in sede di rogito d'acquisto dell'immobile non era stato attribuito un valore specifico e separato al posto auto).
10.4.1. Dopodiché, al fine di quantificare il deprezzamento complessivo dell'immobile, il CTU ha operato il seguente calcolo: “differenza tra il valore dell'appartamento pagato a suo tempo da parte attrice ed il valore medio di mercato del posto auto soprariportato (posto che il prezzo del solo posto auto non e valorizzato nel rogito), a cui sottrarre il deprezzamento dell'immobile dato dalla mancata disponibilità del posto auto, valutato da parte attrice in non meno del 6% come da documentazione in atti (percentuale ritenuta congrua anche dallo scrivente).
In sintesi […]: € 525.000,00 - 44.000,00= € 481.000,00 – 0,06*481.000,00= € 452.140,00 arrotondato ad € 452.000,00, per un deprezzamento totale dato da:
(525.000 €-452.000 €)/525.000 € = 0,139 pari al 13.9% ” (pag. 71 della CTU).
10.4.2. Pur condividendo il metodo di calcolo utilizzato dal CTU, non si condivide tuttavia la sottrazione, dal valore complessivo di vendita dell'immobile (€ 525.000), dell'intero valore di mercato attribuito dal CTU al posto auto dell'attrice (€ 44.000), posto che ciò presupporrebbe l'assenza (data anche dalla totale inservibilità) di detto posto auto: il che, tuttavia, viene escluso dallo stesso CTU, che in sede di perizia dà chiaramente atto che “[…] corre l'obbligo riferire che la
Dr.SS ha usufruito ed usufruisce del posto auto, sebbene con le limitazioni e le Pt_1 problematiche accertate in pendenza di C.T.U.” (pag. 71 della CTU depositata in data 20.11.2024).
- 11 - In effetti è proprio il CTU a precisare che il calcolo del deprezzamento dal medesimo prospettato si riferisce alla “[…] ipotesi proposta dal C.T.U. [durante il tentativo di conciliazione operato in sede di consulenza tecnica, n.d.r.], ovvero che il posto auto venga restituito all'odierna convenuta”. Ciò che, tuttavia, non è avvenuto in sede conciliativa né potrebbe avvenire in sentenza, atteso che l'attrice non ha formulato alcuna domanda redibitoria ex art. 1492 c.c. per ottenere la risoluzione del contratto di compravendita.
10.4.3. Pertanto, tenuto conto che, ad ogni modo, i vizi e malfunzionamenti del monta-auto riscontrati dal CTU sono presenti e devono essere valorizzati nel deprezzamento complessivo dell'immobile, si ritiene equo, ai fini del calcolo del deprezzamento dell'immobile:
1) sottrarre, dal valore complessivo di vendita dell'immobile (€ 525.000), un importo per il posto auto di € 25.000,00 (in luogo di € 44.000, ossia il valore medio di mercato); detto importo consente di contemperare, da un lato, la persistente possibilità di usufruire del posto auto (non del tutto inservibile) e, dall'altro, la circostanza che ciò avvenga “a singhiozzo” a causa dei summenzionati vizi e malfunzionamenti, che peraltro non sono risultati contenuti e limitati, ma numerosi, ripetuti e del tutto imprevedibili, come accertato dal CTU;
a ciò si aggiunga che detti malfunzionamento potrebbero aumentare nell'ipotesi in cui il secondo posto auto venisse venduto da e, così, CP il monta-auto iniziasse ad essere utilizzato per due autovetture;
2) per le stesse ragioni, si ritiene equo applicare, altresì, sull'importo ottenuto dalla sottrazione sopra indicata (€ 525.000 - € 25.000 = € 500.000), un coefficiente di deprezzamento pari non al 6% applicato dal CTU (posto che detto indice presuppone l'indisponibilità assoluta del posto auto, che come visto non si attaglia al caso di specie), ma pari al 4%.
In conclusione, il deprezzamento complessivo dell'immobile dovuto all'attrice dalla convenuta è così quantificabile: € 525.000,00 – 25.000,00 = € 500.000,00 – 0,04*500.000,00 = € 480.000,00, per un deprezzamento totale dato da:
(€ 525.000 – € 480.000) / 525.000 € = 0,085 pari al 8,5% di € 525.000, ossia € 44.625,00 (rif. calcolo: pag. 71 della CTU depositata in data 20.11.2024).
10.5. Riconosciuto il suddetto importo a titolo di deprezzamento, non è invece dovuto alcun importo a titolo risarcitorio per i costi di riparazione dei vizi, trattandosi di voce di danno che, come rimarcato in più occasioni dalla Suprema Corte, risulta già compensata dalla riduzione del prezzo, e ciò sia nel caso in cui detta riduzione consegua all'esercizio dell'actio quanti minoris ex art. 1492
c.c., sia nel caso di azione risarcitoria pura (come nel caso di specie), esercitata indipendentemente dalle azioni di garanzia di cui all'art. 1492 c.c.
- 12 - In entrambi i casi, infatti, il riconoscimento del risarcimento dei costi di riparazione su un importo già oggetto di riduzione / deprezzamento darebbe luogo ad un'indebita locupletazione in favore dell'acquirente: “Sicuramente non vanno rimborsate le spese neceSSrie per eliminare i vizi: a tal riguardo il compratore è già compensato dalla riduzione (Cass. n. 13717/2014)” (Cass. Civ., Sez.
II, 26/08/2020, n. 17769).
10.6. Ciò non significa che ogni altra pretesa risarcitoria sia esclusa.
L'attrice, in sede di precisazione delle conclusioni, oltre alla domanda di condanna al pagamento del deprezzamento dell'immobile sopra esaminata ed a quella di risarcimento del danno non patrimoniale (di cui si dirà infra, v. Par. 10.7.), formula genericamente domanda di condanna al pagamento di € 44.000,00 “a titolo di rimborso del prezzo versato per un posto auto inaffidabile”.
Fermo restando che la restituzione del valore del posto auto in sé e per sé considerata non può essere riconosciuta, in assenza di domanda di risoluzione del contratto e mantenendo l'attrice la disponibilità del posto auto in questione, cionondimeno si ritiene che detta generica formulazione della domanda – proprio perché non accompagnata dalla preliminare richiesta di risoluzione del contratto che la giustificherebbe – sia più propriamente qualificabile come domanda risarcitoria.
A tale ultimo riguardo viene in rilievo, in particolare, la parziale inutilizzabilità del posto auto che, fin dall'atto introduttivo del giudizio, l'attrice ha allegato e che, in effetti, è risultata confermata dalla CTU nella parte in cui ha accertato i numerosissimi interventi manutentivi e/o riparativi che si
è reso neceSSrio operare a fronte -appunto- di malfunzionamenti od impossibilità di utilizzare il monta-auto e, di conseguenza, il posto auto di proprietà dell'attrice.
Ebbene, come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, si tratta di un danno – quello da mancata o anche solo parziale utilizzazione di un bene in quanto viziato – che ben può aggiungersi al deprezzamento dello stesso e non configura un'illegittima locupletazione, rappresentando una voce di danno diversa ed autonoma: “[…] quando l'azione di risarcimento del danno sia esercitata insieme all'azione di riduzione del prezzo, vanno riconosciuti i danni che residuino dopo la riduzione, ad esempio il danno relativo alla mancata o parziale utilizzazione della cosa […] (Cass. n. 26852/2013; n. 5202/2007; n. 7718/2000)” (Cass. Civ., n. 17769/2020 cit.).
Tale principio, espresso nell'ipotesi di azione risarcitoria esercitata insieme a quella estimatoria, vale identicamente in casi, come quello di specie, in cui sia esercitata unicamente l'azione risarcitoria allegando sia il deprezzamento del bene sia la mancata o parziale utilizzazione del medesimo, al fine di ottenere due poste risarcitorie distinte.
- 13 - Ciò premesso, trattandosi di una voce di danno – il mancato/parziale godimento dell'immobile – la cui esatta quantificazione non è, evidentemente, possibile, non resta che procedere ad una quantificazione equitativa, che si ritiene congruo determinare in € 10.000,00, tenuto conto del valore di mercato del posto auto determinato dal CTU (€ 44.000,00) e della circostanza che il mancato godimento non sia stato, né sia ad oggi, assoluto, ma solo parziale.
A ciò devono aggiungersi € 5.400,00 documentati per le spese di posteggio presso il Parcheggio
“San Martino” di Via Oberdan (doc. 33, 37 e 38 attrice).
Non si ritengono invece accoglibili le domande di risarcimento: (i) dell'IMU legata al posto auto
(docc. 35-36 attrice), trattandosi di un'imposta comunale legata alla proprietà di immobili, che tuttavia, nella fattispecie, è sempre rimasta in capo all'attrice, nulla pertanto essendole dovuto come risarcimento a tale titolo;
(ii) della per le stesse ragioni di cui al precedente punto (i); (iii) Pt_3 delle ricevute di taxi, non essendo evincibile una connessione tra la necessità di utilizzo del taxi e l'indisponibilità del posto auto.
10.7. È invece infondata la domanda attorea di risarcimento del danno non patrimoniale consistente nel preteso danno esistenziale/psicologico causato dall'inutilizzabilità del posto auto.
In materia di danno esistenziale, infatti, è onere dell'intereSSto fornire la prova delle specifiche conseguenze dannose rappresentate dalle incisioni negative sulla sua sfera dinamico-relazionale, prova che, nel caso di specie, parte attrice non ha fornito, limitandosi ad allegare incertezze, inquietudini, patimenti, peggioramento della qualità della quotidianità asseritamente derivati dalla necessità di posteggiare la macchina in luoghi diversi, senza tuttavia dimostrare alcunché in sede istruttoria.
In definitiva, siffatta domanda, priva di ogni ulteriore precisazione, anche in punto di allegazione, nel corso del processo, è destinata al rigetto.
Costituisce ius receptum il principio per il quale “l'attore che agisce per il risarcimento del danno ha il dovere di indicare analiticamente e con rigore i fatti materiali che assume essere stati fonte di danno. E dunque in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale;
in cosa è consistito il pregiudizio patrimoniale;
con quali criteri di calcolo dovrà essere computato. Questo essendo
l'onere imposto dalla legge all'attore che domanda il risarcimento del danno, ne discende che una richiesta di risarcimento dei «danni subiti e subendi», quando non sia accompagnata dalla concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro, va qualificata generica ed inutile.
Generica, perché non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto
- 14 - pregiudizio si chieda il ristoro;
inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere-dovere di provvedere” (CaSSzione civile sez. III, 30/06/2015, n.13328).
10.8. Sugli importi riconosciuti in favore dell'attrice a titolo risarcitorio sono dovuti altresì, trattandosi di debito di valore, la rivalutazione e gli interessi al saggio legale sulle somme devalutate al dì dell'evento (5.11.2018, data di stipula del rogito di vendita e consegna dell'immobile) e via via rivalutate (principio ribadito a più riprese dalla Suprema Corte, cfr. Cass. Civ., Sez. I, 6.9.2022, n.
26202, che richiama Cass. n. 1627 del 2022; Cass. n. 7948 del 2020; Cass. n. 9517 del 2002; Cass.
n. 11937 del 1997).
11. A fronte dell'accoglimento della domanda attorea nei termini che precedono, s'impone l'esame delle domande di manleva ritualmente proposte dalla convenuta nei confronti delle terze chiamate Cont ( e , per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea nei suoi confronti. Controparte_4
11.1. In particolare, la domanda di manleva di nei confronti di ” è CP Controparte_4 inammissibile poiché quest'ultima risulta in liquidazione coatta amministrativa a far data dal
15.5.2018 (cfr. d.m. 15.5.2018 sub doc. 1 . CP_4
Pertanto, in ossequio al principio della par condicio creditorum, tutti i crediti nei suoi confronti possono essere fatti valere unicamente in sede concorsuale, risultando conseguentemente inammissibile ogni eventuale azione separatamente proposta in sede di cognizione ordinaria, non solo a fini di condanna, ma, come statuito a più riprese dalla Suprema Corte, anche di mero accertamento: “[…] qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commiSSrio liquidatore, mentre il giudice può conoscerne in sede ordinaria solo in un momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, sicché la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diventa improcedibile in virtù di norme inderogabilmente poste a tutela del principio della par condicio creditorum (v. Cass., Cass.,
9/3/2010, n. 5662)” (Cass. Civ., Sez. III, 20.03.2017, n. 7037).
11.2. Resta dunque da esaminare la domanda di manleva della convenuta nei confronti CP dell'altra chiamata in causa, . Controparte_3
11.2.1. Anzitutto occorre chiarire che l'azione diretta dalla convenuta nei confronti di CP
Cont è ammissibile, nonostante i lavori di fornitura e posa in opera del fossero stati Parte_2
Cont originariamente appaltati da a e poi da quest'ultima subappaltati a CP CP_4
- 15 - perché, successivamente a detti lavori iniziali ed all'ammissione di a l.c.a. il CP_4
Cont 15.12.18, ha commissionato direttamente a già in data 8.11.2018 e dunque CP immediatamente dopo il rogito di vendita (doc. 12 convenuta), ulteriori notevoli lavori di installazione e completamento dei di cui si discute. Parte_2
Cont Pertanto, alla luce del suddetto rapporto negoziale di appalto direttamente intercorso con l'azione diretta nei confronti di quest'ultima per i vizi discendenti dall'esecuzione del contratto in questione è, come detto, senza dubbio ammissibile. Cont 11.2.2. Ciò chiarito, la domanda della convenuta nei confronti di è fondata. Cont 11.2.3. Le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate da sia rispetto alle domande dell'attrice sia rispetto a quella di manleva della convenuta nei suoi confronti risultano smentite documentalmente.
Quanto, in particolare, alla denuncia dei vizi da parte dell'attrice, si è già dato atto delle molteplici comunicazioni versate in atti (cfr. supra, Par. 10.3.1.) da cui risultano le plurime denunce di vizi effettuate dalla sig.ra alla convenuta a partire dal 7.11.2018, ossia appena due giorni dopo Pt_1
l'acquisto dell'immobile in data 5.11.2018. Cont Allo stesso modo era ben consapevole da subito, e nel corso dei successivi interventi commissionati da , della presenza dei lamentati vizi del bene, come risulta dimostrato da CP vari documenti in atti (cfr. doc. 21 convenuta;
doc. 14 attrice verbale di mancata consegna in data Cont 14.7.2019, dal quale comunque risulta anche la presenza del rappresentante di .
Sia le comunicazioni dell'attrice sia quelle della convenuta misero senza dubbio, illo tempore, tanto la venditrice quanto l'appaltatrice di quest'ultima nelle condizioni di conoscere la presenza di vizi e di verificarne la veridicità.
Dette comunicazioni, in altri termini, integrarono appieno le caratteristiche neceSSrie affinché una denuncia soddisfi il proprio scopo, come confermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità:
“La denunzia dei vizi della cosa venduta ai sensi degli art. 1492 e 1495 c.c. non deve consistere neceSSriamente in una esposizione dettagliata dei vizi che presenta la res venduta, poiché in considerazione della finalità della denunzia consistente nel mettere il venditore sull'avviso in ordine alle intenzioni del compratore e contemporaneamente in condizione di verificare tempestivamente la veridicità della doglianza, una denuncia generica può essere idonea allo scopo, sempreché con eSS il venditore sia reso edotto che il compratore ha riscontrato, seppure in maniera non ancora chiara e completa, che la cosa è affetta da vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore” (Cass. Civ., Sez. II, 11.12.2015, n. 25027).
- 16 - Cont 11.2.4. Del pari infondate sono le eccezioni di prescrizione sollevate da
Con riferimento, infatti, a parte attrice, risulta depositata in atti (doc. 17 attrice) comunicazione in data 25.10.2019 con cui la sig.ra tramite il proprio legale, costituì in mora la convenuta Pt_1 in relazione ai vizi per cui è causa.
Tale lettera di costituzione in mora ex art. 1219 co. 1 c.c., depositata unitamente alle ricevute di avvenuta accettazione e consegna della PEC di trasmissione alla convenuta, rappresenta un valido atto interruttivo della prescrizione poiché intervenuto entro l'anno dalla consegna del bene ai sensi dell'art. 1495 comma 3 c.c.
A tal riguardo si evidenzia che la piena idoneità interruttiva anche di atti stragiudiziali di costituzione in mora è stata definitivamente chiarita dalla Suprema Corte a Sezioni Unite: “nel contratto di compravendita, costituiscono - ai sensi dell'art. 2943 c.c., comma 4, - idonei atti interruttivi della prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, prevista dall'art. 1495 c.c., comma 3, le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore compiute nelle forme di cui all'art. 1219
c.c., comma 1, con la produzione dell'effetto generale contemplato dall'art. 2945 c.c., comma 1”
(Cass. Civ., SS.UU., 11.7.2019, n. 18672).
Pertanto, tenuto conto che la prescrizione è stata validamente interrotta dall'attrice in data
25.10.2019 e che, successivamente, il presente giudizio è stato introdotto in data 13.2.2020, l'azione attorea non risulta prescritta (anche a volere considerare l'azione risarcitoria da vizi ex art. 1494 c.c. sottoposta al medesimo termine di prescrizione annuale delle azioni di garanzia). Cont Lo stesso è a dirsi con riferimento all'azione della convenuta nei confronti dell'appaltatrice di tenuto conto che eSS è stata effettuata dalla convenuta in data 21.5.2020 (cfr. ricevute di accettazione e di consegna depositate da parte convenuta in data 22.5.2020), e, dunque, ampiamente all'interno del termine prescrizionale di due anni dalla consegna del bene previsto dall'art. 1667 comma 3 c.c.
Ciò, anche a voler individuare come momento della consegna del bene la data del rogito di vendita del bene stesso all'attrice (5.11.2018), e senza considerare che plurimi lavori ulteriori furono Cont commissionati dalla convenuta a successivamente, in data 8.11.2018 (cfr. doc. 12 convenuta) e che nel mese di settembre 2019 la consegna di essi non risultava ancora avvenuta (cfr. doc. 38 parte convenuta). Cont 11.2.5. Chiarito quanto sopra, l'azione della convenuta nei confronti di è fondata per tutti i motivi sopra illustrati in ordine ai vizi del monta-auto acclarati nelle tre CTU effettuate in corso di causa (cfr. supra Par. 10.3. e relativi sottoparagrafi): è del tutto evidente, infatti, che i suddetti vizi
- 17 - (fondanti il risarcimento riconosciuto in favore dell'attrice acquirente nei confronti della venditrice convenuta), giustificano di conseguenza il diritto di quest'ultima di essere tenuta indenne dall'impresa (BSP) cui l'esecuzione dell'opera rivelatasi viziata era stata appaltata. Cont 11.2.6. Tutti gli argomenti e le deduzioni di volti a sostenere il preteso corretto funzionamento del monta-auto di cui si discute, nonché la corretta esecuzione, da parte sua, dei lavori sul medesimo, risultano smentiti documentalmente ed in sede di CTU dalle valutazioni poc'anzi riportate.
In particolare, l'effettiva sussistenza dei rischi di schiacciamento già al momento del rogito di vendita trova piena confermata già nell'ATP svoltosi innanzi al Tribunale di Milano (cfr. doc. 37 convenuta).
Inoltre, ed in via del tutto assorbente, l'ultima CTU ha definitivamente chiarito la persistenza di ulteriori gravi vizi – evidentemente addebitabili alla fornitrice e realizzatrice dei successivi lavori sul monta-auto (BSP) – che ad oggi persistono e persisteranno in futuro (a meno che il monta-auto esistente non venga eliminato e sostituito da uno nuovo), con conseguente deprezzamento dell'immobile, oltre agli ulteriori danni riconosciuti in favore dell'attrice. Cont Pertanto, la convenuta ha diritto di essere tenuta integralmente indenne, da parte di CP di tutti gli importi che la steSS è stata condannata a risarcire all'attrice. Cont sostiene che da tali importi dovrebbero essere decurtati i costi per parcheggiare la propria autovettura presso il “Posteggio San Martino” di Via Guglielmo Oberdan, civico n. 25, poiché tale possibilità è stata prospettata all'attrice dalla convenuta , la quale avrebbe dovuto offrire CP all'attrice di mantenere la propria auto, senza costi, in un altro garage meccanizzato realizzato da Cont in Vicolo Tubertini.
La tesi non è condivisibile poiché, una volta accertati i vizi ed il conseguente diritto risarcitorio
(anche) per il mancato godimento di un bene, allora il conseguente danno emergente rappresentato dalle spese per ovviare a detto mancato godimento (ad esempio le spese per un parcheggio alternativo) devono comunque essere sostenute dal responsabile, restando del tutto irrilevante che un soggetto terzo avrebbe eventualmente potuto offrire un rimedio alternativo per evitare o ridurre detto costo.
***
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo applicando il d.m. n.
55/2014 s.m.i. nei valori di riferimento (v., in particolare, Tab. 2 allegata al d.m. n. 147/2022) per controversie di valore pari a quello della presente causa (compreso tra € 52.000,01 e € 260.000,00).
- 18 - Ciò premesso le spese di lite vengono liquidate nell'importo di € 14.103,00 oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, con conseguente: a) condanna della convenuta a Cont rifondere detti importi in favore dell'attrice e condanna della terza chiamata a tenere indenne la convenuta dal pagamento in questione;
b) condanna della convenuta a rifondere detti importi in favore della terza chiamata ” in liquidazione coatta amministrativa. Controparte_4
In secondo luogo, sempre in virtù del principio di soccombenza, l'attrice ha diritto alla rifusione delle spese di CTU anticipate in corso di causa e già precedentemente liquidate dal Giudice.
Ad esse si aggiungono le spese per il proprio CTP: € 6.090,24 (doc. 90) unico importo di cui risulta la prova di pagamento, non risultando invece documentato l'effettivo versamento, da parte dell'attrice delle due ulteriori fatture per € 2.312 (doc. 66) ed € 2.081,00 (doc. 70), non potendo pertanto esserne riconosciuto il rimborso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) dichiara inammissibile la domanda svolta dalla convenuta nei confronti de CP
; Controparte_4
2) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la convenuta a risarcire all'attrice l'importo complessivo di € 60.025,00 oltre rivalutazione e interessi come in motivazione;
3) accoglie la domanda della convenuta nei confronti di e, per l'effetto, condanna Controparte_3 quest'ultima a tenere indenne la convenuta dal pagamento in favore dell'attrice CP dell'importo di cui al precedente punto 2);
4) pone tutte le spese di CTU svolte in corso di causa definitivamente a carico di , CP condannandola, per l'effetto, a rifondere all'attrice tutte le anticipazioni sostenute, nonché le spese di CTP documentate (€ 6.090,24);
5) condanna la terza chiamata a tenere indenne la convenuta dal Controparte_3 CP pagamento in favore dell'attrice delle spese di cui al precedente punto 4), nonché a rifondere alla steSS le spese di saldo dell'ultima CTU provvisoriamente poste a suo carico con decreto di liquidazione in data 4.1.2025;
6) condanna la convenuta alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che CP liquida in € 14.103,00 oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge;
7) condanna la terza chiamata a tenere indenne la convenuta dal Controparte_3 CP pagamento in favore dell'attrice delle spese di cui al precedente punto 6);
- 19 - 8) condanna la convenuta alla rifusione, in favore della terza chiamata CP CP_4
”, delle spese di lite, che liquida in € 14.103,00 oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e
[...]
IVA come per legge.
Bologna, 25 agosto 2025
La Giudice
dott.SS Pierangela Congiu
- 20 -