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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/12/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I Sezione civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai
Magistrati:
1) Dott.ssa Enrica de Sire - Presidente.
2) Dott. Aurelia Cuomo - Giudice est
3) Dott.ssa Jone Galasso - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di R.G. V.G. n.679/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale ex art. 473-
c.p.c.
PROMOSSO DA
nata a [...] inferiore (SA) il 18.01.1972, (C.F ) e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], (C.F ) rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2
dall'avv. Gaetano De Blasio
RICORRENTI
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica Italiana presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Come da udienza del 02.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.05.2025 i ricorrenti chiedevano che fosse pronunciata la loro separazione personale ai patti e condizioni concordate.
A sostegno della domanda deducevano di aver contratto matrimonio concordatario in San LE
IO (Sa), il 26.09.1996 e dalla cui unione sono nati i figli: , nato a [...] il Persona_1
14.09.1997 e nata a [...] il [...]. Persona_2
All'udienza del 02.12.2025, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, le parti confermavano la loro volontà di volersi separare secondo i patti e condizioni di cui al ricorso introduttivo;
il GI delegato rimetteva dunque la causa al Collegio per la decisione. ***
La domanda è fondata e va accolta.
Ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la separazione dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, oltre che dal loro comportamento processuale (mancata conciliazione), il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità a quanto le parti hanno concordato nel ricorso introduttivo depositato il 21.05.2025 risultando adeguati a regolare i rapporti tra le parti e soprattutto a tutelare l'interesse della prole.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da e Parte_1 Pt_2
in data 21.05.2025 così provvede:
[...]
1) Pronuncia la separazione consensuale dei coniugi nata a [...] inferiore (SA) Parte_1
il 18.01.1972 e nato a [...] il [...], che contrassero matrimonio in San Parte_2
LE IO (Sa), il 26.09.1996 (Atto n.36 Parte II SERIE A del Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune, anno 1996);
2) Omologa i patti e condizioni di cui al ricorso introduttivo da intendersi qui richiamati;
3) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'
Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
4) Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Nocera Inferiore nella Camera di Consiglio del 06.12.2025
IL GIUDICE EST. LA PRESIDENTE
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica de Ssire