Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 19/03/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 527/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 527/2024 promossa congiuntamente da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. LAURA BERNINI Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio posto in San NN AL (AR), via
Roma n. 11/a e da
( ), rappresentato e Parte_2 C.F._2
difeso dall'avv. ROSA RITA GALLO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio posto in Firenze, via Domenico Cirillo, 1;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 24/02/2025 i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il
Tribunale si pronunci in conformità: “1) la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori;
2) La figlia è affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori, i quali assumeranno concordemente le decisioni di straordinaria importanza (ovvero le decisioni di ordine religioso, medico, di istruzione scolastica e formazione in genere) nel suo interesse;
le decisioni di ordinaria importanza verranno assunte dal genitore con il quale la minore si troverà nell'occasione; 3) La figlia sarà collocata presso la madre, nella sua residenza attualmente in San NN AL;
4) i rapporti tra il padre e la figlia minore, salvo diverso accordo che le parti potranno prendere, sono così disciplinati: Il padre terrà con sé la figlia, salvo diverse esigenze della minore, e salvo improrogabili esigenze di lavoro, − un pomeriggio alla settimana, di regola il mercoledì, prendendola da casa alle ore 18 e riportandola alle 21 dopo cena presso l'abitazione materna;
i genitori potranno congiuntamente stabilire un diverso giorno. − un fine settimana alternato con la madre, un fine settimana il padre prenderà la figlia il venerdì alle 18,00 (salvo diverso accordo con la madre che potrà prevedere di prenderla il sabato mattina) presso l'abitazione materna fino al lunedì mattina quando accompagnerà la figlia a scuola, un altro la prenderà il sabato alle ore 15, fino al lunedì mattina quando accompagnerà la figlia a scuola. − Il padre, inoltre, nel fine settimana in cui la figlia è con la madre, terrà con sé la figlia anche il lunedì pomeriggio, prendendola da casa alle ore 18 e riportandola presso l'abitazione materna la sera dopo cena alle ore 21. Quando arriverà in Italia il figlio di anni 19 del signor Pt_2
il signor dovrà prevedere una camera da dedicare alla figlia I genitori, Parte_3 Per_1
salvo diverso accordo, si alterneranno i giorni di Natale e Santo Stefano e il 31 dicembre col giorno di Capodanno. Nel periodo natalizio il padre prenderà con sé la figlia per almeno sette giorni consecutivi, alternando un anno dal giorno 24 al giorno 30 dicembre e un anno dal giorno 31 dicembre al giorno 6 gennaio. Nel periodo pasquale, la figlia trascorrerà tre giorni con la madre e tre con il padre. Dopo le vacanze estive 2025, ove avrà trascorso Per_1
un periodo continuativo con il padre nel mese di agosto, i genitori nell'interesse della minore e tenuto conto dell'esito del periodo estivo, valuteranno di comune accordo la possibilità per di andare con il padre durante le prossime festività natalizie per 10 giorni a Santo Per_1
Domingo dai nonni paterni. Il padre trascorrerà con la figlia durante il periodo estivo un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi;
i genitori concorderanno tale periodo entro il
31 maggio di ogni anno. 5) il padre contribuirà al mantenimento della figlia
[...]
corrispondendo alla madre € 600,00 mensili da versarsi entro il 5 di ogni Persona_2
mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le parti convengono che nel detto importo dovranno ritenersi incluse tutte le spese straordinarie con l'esclusione di quelle che superano la spesa complessiva di € 800,00, che invece saranno sostenute in pari misura da entrambi i genitori. La madre notizierà il padre delle spese straordinarie più significative;
quelle con importo pari o superiori ad euro 800,00, salvo quelle urgenti, saranno concordate preventivamente col padre. 6) i genitori convengono che l'assegno unico venga richiesto e percepito integralmente dalla madre e il padre si impegna a sottoscrivere, predisporre e/o consegnare alla madre ogni eventuale documentazione che si renda necessario a tal fine;
7)
I genitori si impegnano a comunicarsi vicendevolmente ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza;
8) i genitori si danno vicendevolmente l'autorizzazione alla sottoscrizione di ogni eventuale documento necessario per il passaporto. I documenti per l'espatrio di saranno tenuti dalla madre che li consegnerà al padre quando vi sarà la Per_1
necessità del documento;
8) le spese legali saranno per il signor a proprio Parte_2
carico e per la signora a carico dello stato per ammissione della stessa al gratuito Pt_1 patrocinio.”.
Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473-bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte.
Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità. Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 24/02/2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni