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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 14/04/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2209/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2209/2024 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato, difeso e Parte_1 C.F._1 domiciliato da/presso avv. MARCO MONTANARI per procura speciale in atti;
RICORRENTE contro
C.F.: ); Controparte_1 C.F._2
(C.F.: ); Controparte_2 C.F._3
RESISTENTI CONTUMACI
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO – Sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: MODIFICA CONDIZIONI DI DIVORZIO;
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, precisate come da note scritte depositate ex art. 473-bis.28, co. 1, lett. a), c.p.c.: “in accoglimento della presente istanza di revisione, previo accertamento che il figlio , nato il [...] dal matrimonio tra i sigg.ri e Controparte_2 Parte_1 raggiunto la piena capacità lavorativa ed una a Controparte_1 indipendenza economica, in parziale modifica della sentenza n. 410/2010 del Tribunale di Ancona, voglia revocare l'assegno di concorso al mantenimento del figlio Controparte_2 posto a carico dell'odierno ricorrente, esonerando, altresì, il sig. dal rimborso a Parte_1 del 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive del figlio Controparte_1
. Controparte_2
pagina 1 di 3 In via istruttoria, qualora il Tribunale ritenesse non raggiunta la prova dell'indipendenza economica del figlio maggiorenne si insiste per l'ammissione Controparte_2 dell'interrogatorio formale di e e della prova per testi Controparte_1 Controparte_2 dedotta con il ricorso introduttivo del presente giudizio”;
IN FATTO e IN DIRITTO
1. Con il ricorso in atti, chiedeva la modifica delle condizioni di Parte_1 divorzio stabilite dalla sentenza del Tribunale di Ancona n. 410/2010 del 25/02-03/03/2010, nella parte in cui era disposto che egli versasse alla ex coniuge un Controparte_1 assegno mensile pari a Euro 423,60 (così rideterminato per effetto della rivalutazione dell'importo stabilito in sede di separazione come pari a Euro 400,00), a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio , all'epoca minorenne. CP_2
In particolare, allegava che il figlio, ormai quasi trentenne, una volta laureatosi in
“Fisioterapia” all'Università di Ancona in data 21/11/2018 - ergo, posto già nelle condizioni di essere economicamente indipendente -, già nel corso dell'anno 2021 aveva iniziato a lavorare per la società KOS CARE s.r.l. di Milano, eminentemente presso la struttura Istituto Santo Stefano di Filottrano, conseguendo un reddito lordo di Euro 22.000 c.a. anche per il successivo 2022. Aggiungeva che dal mese di dicembre 2023, il figlio veniva assunto CP_2 dalla medesima società con contratto a tempo indeterminato, continuando a lavorare principalmente presso l'Istituto di Filottrano, percependo un reddito mensile netto di circa Euro 1.400 (come da busta paga del mese di febbraio 2024 in atti).
A ulteriore supporto delle sue richieste, adduceva sopravvenute modifiche rispetto alla sua situazione patrimoniale esistente all'epoca della pronuncia del divorzio, avendo, nelle more, avuto un altro figlio dalla nuova compagna, nato in data [...]. Per_1
Per tali motivi, il ricorrente chiedeva che fosse disposta la revoca dell'assegno di contributo al mantenimento del figlio, divenuto economicamente indipendente, posto a suo carico, nonché della previsione della sua partecipazione paritaria alle spese straordinarie sempre in favore del figlio.
2. Ritualmente notificati il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione a CP_1
e a questi non si costituivano in giudizio.
[...] Controparte_2
3. Il procedimento, istruito con le sole produzioni documentali, veniva rimesso in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
4. Ritiene il Collegio che l'odierno resistente, quale genitore onerato, abbia provato che il figlio ha raggiunto un'autosufficienza economica, lavorando peraltro in un settore CP_2 perfettamente coerente con il suo percorso scolastico ovvero adeguato rispetto alle sue aspirazioni e professionalità.
E' stato acquisito in atti il contratto di assunzione a tempo indeterminato full time (38 ore settimanali medie) stipulato tra e la società KOS Care S.r.l., con Controparte_2 decorrenza 29/12/2023, con mansione di fisioterapista (si ricorda, in proposito che il ragazzo si è laureato proprio in “Fisioterapia” all'Università di Ancona), e con retribuzione lorda annua di Euro 20.176,00, distribuita su tredici mensilità, oltre a maggiorazioni e indennità secondo il CCNL applicato.
pagina 2 di 3 Ancora, dalle buste paga versate in atti dal ricorrente (per i mesi di febbraio1, giugno2, luglio3 e agosto 20244) – che, in quanto relative al periodo successivo ai sei mesi di prova, compravano il protrarsi del rapporto di lavoro oltre tale periodo, con conseguente conferma del rapporto di lavoro full time (cfr. art. 9 del contratto di lavoro in atti) -, si evince la percezione di un reddito medio pari a circa 1.650/1.700 Euro mensili, che può ritenersi sufficienti affinché possa provvedere in autonomia alle sue esigenze Controparte_2 di vita. Il figlio ha, dunque, raggiunto un'adeguata capacità di sostentamento per cui si estingue l'obbligo di sostentamento da parte dei genitori.
5. La mancata opposizione dei resistenti, che sono rimasti contumaci, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella superiore composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) a parziale modifica di quanto previsto nella sentenza del Tribunale di Ancona n. 410/2010, revoca l'assegno di concorso al mantenimento del figlio CP_2
posto a carico del ricorrente e la previsione del
[...] Parte_1 contributo di questi alle spese straordinarie del predetto figlio stabilito nella misura del 50%;
b) spese compensate.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 19/III/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Netto in busta, Euro 1.678,00. 2 Netto in busta, Euro 1.649,00. 3 Netto in busta, Euro 1.708,00. 4 Netto in busta, Euro 1.697,00. pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2209/2024 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato, difeso e Parte_1 C.F._1 domiciliato da/presso avv. MARCO MONTANARI per procura speciale in atti;
RICORRENTE contro
C.F.: ); Controparte_1 C.F._2
(C.F.: ); Controparte_2 C.F._3
RESISTENTI CONTUMACI
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO – Sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: MODIFICA CONDIZIONI DI DIVORZIO;
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, precisate come da note scritte depositate ex art. 473-bis.28, co. 1, lett. a), c.p.c.: “in accoglimento della presente istanza di revisione, previo accertamento che il figlio , nato il [...] dal matrimonio tra i sigg.ri e Controparte_2 Parte_1 raggiunto la piena capacità lavorativa ed una a Controparte_1 indipendenza economica, in parziale modifica della sentenza n. 410/2010 del Tribunale di Ancona, voglia revocare l'assegno di concorso al mantenimento del figlio Controparte_2 posto a carico dell'odierno ricorrente, esonerando, altresì, il sig. dal rimborso a Parte_1 del 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive del figlio Controparte_1
. Controparte_2
pagina 1 di 3 In via istruttoria, qualora il Tribunale ritenesse non raggiunta la prova dell'indipendenza economica del figlio maggiorenne si insiste per l'ammissione Controparte_2 dell'interrogatorio formale di e e della prova per testi Controparte_1 Controparte_2 dedotta con il ricorso introduttivo del presente giudizio”;
IN FATTO e IN DIRITTO
1. Con il ricorso in atti, chiedeva la modifica delle condizioni di Parte_1 divorzio stabilite dalla sentenza del Tribunale di Ancona n. 410/2010 del 25/02-03/03/2010, nella parte in cui era disposto che egli versasse alla ex coniuge un Controparte_1 assegno mensile pari a Euro 423,60 (così rideterminato per effetto della rivalutazione dell'importo stabilito in sede di separazione come pari a Euro 400,00), a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio , all'epoca minorenne. CP_2
In particolare, allegava che il figlio, ormai quasi trentenne, una volta laureatosi in
“Fisioterapia” all'Università di Ancona in data 21/11/2018 - ergo, posto già nelle condizioni di essere economicamente indipendente -, già nel corso dell'anno 2021 aveva iniziato a lavorare per la società KOS CARE s.r.l. di Milano, eminentemente presso la struttura Istituto Santo Stefano di Filottrano, conseguendo un reddito lordo di Euro 22.000 c.a. anche per il successivo 2022. Aggiungeva che dal mese di dicembre 2023, il figlio veniva assunto CP_2 dalla medesima società con contratto a tempo indeterminato, continuando a lavorare principalmente presso l'Istituto di Filottrano, percependo un reddito mensile netto di circa Euro 1.400 (come da busta paga del mese di febbraio 2024 in atti).
A ulteriore supporto delle sue richieste, adduceva sopravvenute modifiche rispetto alla sua situazione patrimoniale esistente all'epoca della pronuncia del divorzio, avendo, nelle more, avuto un altro figlio dalla nuova compagna, nato in data [...]. Per_1
Per tali motivi, il ricorrente chiedeva che fosse disposta la revoca dell'assegno di contributo al mantenimento del figlio, divenuto economicamente indipendente, posto a suo carico, nonché della previsione della sua partecipazione paritaria alle spese straordinarie sempre in favore del figlio.
2. Ritualmente notificati il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione a CP_1
e a questi non si costituivano in giudizio.
[...] Controparte_2
3. Il procedimento, istruito con le sole produzioni documentali, veniva rimesso in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
4. Ritiene il Collegio che l'odierno resistente, quale genitore onerato, abbia provato che il figlio ha raggiunto un'autosufficienza economica, lavorando peraltro in un settore CP_2 perfettamente coerente con il suo percorso scolastico ovvero adeguato rispetto alle sue aspirazioni e professionalità.
E' stato acquisito in atti il contratto di assunzione a tempo indeterminato full time (38 ore settimanali medie) stipulato tra e la società KOS Care S.r.l., con Controparte_2 decorrenza 29/12/2023, con mansione di fisioterapista (si ricorda, in proposito che il ragazzo si è laureato proprio in “Fisioterapia” all'Università di Ancona), e con retribuzione lorda annua di Euro 20.176,00, distribuita su tredici mensilità, oltre a maggiorazioni e indennità secondo il CCNL applicato.
pagina 2 di 3 Ancora, dalle buste paga versate in atti dal ricorrente (per i mesi di febbraio1, giugno2, luglio3 e agosto 20244) – che, in quanto relative al periodo successivo ai sei mesi di prova, compravano il protrarsi del rapporto di lavoro oltre tale periodo, con conseguente conferma del rapporto di lavoro full time (cfr. art. 9 del contratto di lavoro in atti) -, si evince la percezione di un reddito medio pari a circa 1.650/1.700 Euro mensili, che può ritenersi sufficienti affinché possa provvedere in autonomia alle sue esigenze Controparte_2 di vita. Il figlio ha, dunque, raggiunto un'adeguata capacità di sostentamento per cui si estingue l'obbligo di sostentamento da parte dei genitori.
5. La mancata opposizione dei resistenti, che sono rimasti contumaci, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella superiore composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) a parziale modifica di quanto previsto nella sentenza del Tribunale di Ancona n. 410/2010, revoca l'assegno di concorso al mantenimento del figlio CP_2
posto a carico del ricorrente e la previsione del
[...] Parte_1 contributo di questi alle spese straordinarie del predetto figlio stabilito nella misura del 50%;
b) spese compensate.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 19/III/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Netto in busta, Euro 1.678,00. 2 Netto in busta, Euro 1.649,00. 3 Netto in busta, Euro 1.708,00. 4 Netto in busta, Euro 1.697,00. pagina 3 di 3