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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 12/02/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1374/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1374/2021 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. CAROSELLI OSCAR, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORE; contro
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. CONFORTI ANDREA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
CONVENUTO.
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.11.2024, le parti hanno concluso come da note autorizzate, depositate per via telematica.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio il , al fine di ottenere il risarcimento del Parte_1 Controparte_1 danno riportato a seguito della caduta patita in via Volontari del Sangue n. 2, imputata alla instabile tenuta di una grata posta sul marciapiede.
Costituitosi in giudizio, il convenuto ha contestato il fatto storico;
ha contestato i criteri CP_1 normativi che ispirano la pretesa risarcitoria;
ha contestato il concorso di colpa del danneggiato e la quantificazione del danno operato.
La prova del fatto storico risulta affidata alle dichiarazioni dei testi – marito della vittima – e Tes_1
Tes_2
L'anomalia – fortemente contestata dalla difesa del – sta in ciò, che i due soggetti (in uno con CP_1 il terzo teste Consigli, poi non citato a testimoniare) che sono stati sentiti non erano stati indicati sin dal primo momento come testi nella denuncia di sinistro presentata dall'attrice.
Ciò che colpisce è il divario tra le versioni rese, che non possono, quindi, essere ritenute attendibili.
In particolare, il marito dell'attrice ha dichiarato di essere stato presente il giorno della caduta, anche se procedeva ad alcuni metri (15 o 20 metri) di distanza dalla moglie. Alcune altre persone, che si trovavano sull'opposto lato del marciapiede, sarebbero arrivate a soccorrere l'attrice.
Il teste ha, invece, riferito in aula che era presente al momento della caduta e procedeva circa 20 o Tes_2
30 metri dietro la che non vi erano altre persone presenti (che sarebbero arrivate dopo la Pt_1 caduta).
Nella dichiarazione prodotta sub documento n. 9 il teste non ha tuttavia fatto riferimento al marito dell'attrice. Dalle dichiarazioni rese in aula i due testi non si sono visti, pur essendo entrambi presenti, uno davanti, uno dietro all'attrice.
Tale imprecisione, che condanna la ricostruzione del fatto ad una nebulosa non districabile con gli elementi raccolti in aula, impone il rigetto della domanda, in quanto non vi è prova certa del fattore di innesco della caduta, se cioè lo stesso sia riferibile allo stato della cosa, alla mera disattenzione dell'attrice (che potrebbe semplicemente essere caduta da sola), o ad un ulteriore e diverso fattore causale (come una qualsiasi forma di distrazione sollecitata da un evento imprevisto).
Anche adottando la tesi ricostruttiva che riconduce la responsabilità dell'ente a un rapporto di preposizione istituzionale, idoneo a fondare un'aspettativa qualificata dell'utente circa lo stato di buona manutenzione della corsia di transito pedonale (della strada, et cetera…), l'onere della prova sul fatto storico che ingenera l'addebito della responsabilità (vale a dire: l'anomalia nella corsia di transito) grava sull'attore.
pagina 2 di 3 Per tutto quanto detto, la domanda va rigettata.
Ragioni di equità suggeriscono di compensare le spese di lite: rimangono a carico dell'attrice le spese della fase peritale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1374/21 RG, così decide: rigetta la domanda;
compensa tra le parti le spese di lite, salvo le spese di CTU, che si pongono a carico dell'attrice.
Parma, 12/02/2025
Il Giudice
Dott. Marco Vittoria
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1374/2021 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. CAROSELLI OSCAR, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORE; contro
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. CONFORTI ANDREA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
CONVENUTO.
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.11.2024, le parti hanno concluso come da note autorizzate, depositate per via telematica.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio il , al fine di ottenere il risarcimento del Parte_1 Controparte_1 danno riportato a seguito della caduta patita in via Volontari del Sangue n. 2, imputata alla instabile tenuta di una grata posta sul marciapiede.
Costituitosi in giudizio, il convenuto ha contestato il fatto storico;
ha contestato i criteri CP_1 normativi che ispirano la pretesa risarcitoria;
ha contestato il concorso di colpa del danneggiato e la quantificazione del danno operato.
La prova del fatto storico risulta affidata alle dichiarazioni dei testi – marito della vittima – e Tes_1
Tes_2
L'anomalia – fortemente contestata dalla difesa del – sta in ciò, che i due soggetti (in uno con CP_1 il terzo teste Consigli, poi non citato a testimoniare) che sono stati sentiti non erano stati indicati sin dal primo momento come testi nella denuncia di sinistro presentata dall'attrice.
Ciò che colpisce è il divario tra le versioni rese, che non possono, quindi, essere ritenute attendibili.
In particolare, il marito dell'attrice ha dichiarato di essere stato presente il giorno della caduta, anche se procedeva ad alcuni metri (15 o 20 metri) di distanza dalla moglie. Alcune altre persone, che si trovavano sull'opposto lato del marciapiede, sarebbero arrivate a soccorrere l'attrice.
Il teste ha, invece, riferito in aula che era presente al momento della caduta e procedeva circa 20 o Tes_2
30 metri dietro la che non vi erano altre persone presenti (che sarebbero arrivate dopo la Pt_1 caduta).
Nella dichiarazione prodotta sub documento n. 9 il teste non ha tuttavia fatto riferimento al marito dell'attrice. Dalle dichiarazioni rese in aula i due testi non si sono visti, pur essendo entrambi presenti, uno davanti, uno dietro all'attrice.
Tale imprecisione, che condanna la ricostruzione del fatto ad una nebulosa non districabile con gli elementi raccolti in aula, impone il rigetto della domanda, in quanto non vi è prova certa del fattore di innesco della caduta, se cioè lo stesso sia riferibile allo stato della cosa, alla mera disattenzione dell'attrice (che potrebbe semplicemente essere caduta da sola), o ad un ulteriore e diverso fattore causale (come una qualsiasi forma di distrazione sollecitata da un evento imprevisto).
Anche adottando la tesi ricostruttiva che riconduce la responsabilità dell'ente a un rapporto di preposizione istituzionale, idoneo a fondare un'aspettativa qualificata dell'utente circa lo stato di buona manutenzione della corsia di transito pedonale (della strada, et cetera…), l'onere della prova sul fatto storico che ingenera l'addebito della responsabilità (vale a dire: l'anomalia nella corsia di transito) grava sull'attore.
pagina 2 di 3 Per tutto quanto detto, la domanda va rigettata.
Ragioni di equità suggeriscono di compensare le spese di lite: rimangono a carico dell'attrice le spese della fase peritale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1374/21 RG, così decide: rigetta la domanda;
compensa tra le parti le spese di lite, salvo le spese di CTU, che si pongono a carico dell'attrice.
Parma, 12/02/2025
Il Giudice
Dott. Marco Vittoria
pagina 3 di 3