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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 06/05/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3286/2020 del Registro Generale Contenzioso, introitata per la decisione all'udienza del 10.02.2025, con assegnazione dei termini di rito per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente tra
(C.F. , nato a Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria il 07.05.1963, rappresentato e difeso dall'avv. VA
Moschella,
- appellante -
e
(P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1
con sede legale in Milano, Corso Sempione n. 39, in persona della
Procuratrice avv. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
ANto Spagnolo;
- appellato – nonché
1 , domiciliato ex lege presso OP
l , con sede legale in Milano, Corso CP_4 Controparte_1
Sempione n. 39;
- appellato contumace –
e
domiciliato ex lege presso l CP_5 CP_4 Controparte_1
, con sede legale in Milano, Corso Sempione n. 39;
[...]
- appellato contumace - avente per oggetto: “lesione personale” (appello avverso sentenza n.
545/2020 del Giudice di Pace di Reggio Calabria);
Conclusioni delle parti
Come da verbale dell'udienza del 10.02.2025, in cui si dà atto che:
- l'avv. GIOVANNI MOSCHELLA, per l'appellante, ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle formulate nell'atto di appello;
- l'avv. GIUSEPPE MARINO, per delega dell'avv. SANTO Contro SPAGNOLO, nell'interesse dell ha preliminarmente insistito “nelle richieste formulate nella comparsa di costituzione e risposta e precisamente nella richiesta di acquisire al processo tutti i documenti offerti in comunicazione da questa difesa, ovvero, in subordine, ordinare a
[...]
l'esibizione di tutta la documentazione relativa al Parte_1
sinistro del 19/12/11 in cui è rimasto coinvolto ed in suo possesso;
nella richiesta di disporre la rinnovazione della CTU espletata in primo grado, a mezzo nomina di altro e diverso ausiliare, al fine di accertare la sussistenza del nesso causale tra le lesioni lamentate in questa sede ed il sinistro del
27/11/14, con esclusione dei danni sovrapponibili a quelli conseguenti al pregresso incidente del 19/12/11 nonché la congruità delle sole spese mediche idoneamente documentate ed eziologicamente riconducibili
2 all'incidente oggetto del presente giudizio”; in via gradata, ha insistito
“nella richiesta di riconvocare il dott. a chiarimenti e Controparte_6
integrazioni sui superiori quesiti”; in via subordinata, ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle già proposte nella comparsa di risposta in appello, con il rigetto di quelle avversarie.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con sentenza n. 545/2020, depositata in data 16.05.2020, il Giudice di
Pace di Reggio Calabria, pronunciandosi nell'ambito del procedimento R.G.
n. 3874/2015, ha rigettato la domanda giudiziale proposta da Parte_1
, volta ad ottenere la condanna in solido dei convenuti
[...] [...]
, ed , al Controparte_7 OP CP_8
risarcimento di tutti i danni da esso subiti in conseguenza di un sinistro stradale, verificatosi il 27.11.2014 alle ore 23.15 circa, lungo la S.S. 18 di
Scilla con direzione VI AN VA (quando l'attore, che stava attraversando la predetta strada a bordo dell'autovettura Mini OP targata
DR226DS, di proprietà di , sarebbe stato investito Controparte_9
dall'autovettura Wolkswagen PA targata E6787KM, condotta da CP_8
e di proprietà di , che in prossimità di una
[...] OP
curva stretta avrebbe urtato, con la parte anteriore sinistra, la fiancata posteriore sinistra del veicolo condotto dall'istante, il quale perdendo il controllo del mezzo sarebbe andato a sbattere con la parte anteriore contro un muro a destra della carreggiata), ponendo le spese di C.TU. a carico dell'attore e compensando tra le parti le altre spese di lite.
§2. Avverso tale pronuncia ha proposto appello Parte_1
affidandosi a quattro motivi e chiedendo di “riformare
[...]
integralmente la sentenza n. 545/2020, emessa in data 28.04.2020 dal
Giudice di Pace di Reggio Calabria, Dott.ssa Francesca Gratteri, depositata
3 in Cancelleria il 16.05.2020, perché errata ed ingiusta ed in palese violazione dei principi di diritto…” e di “accogliere le conclusioni già formulate in primo grado e che qui appresso si ritrascrivono: 1) Accertare
e dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto per fatto e colpa esclusivi del sig. conducente dell'autovettura Wolkswagen CP_8
PA tgt. e di proprietà del sig. e, per P.IVA_2 OP
l'effetto 2) Condannare il sig. , il sig. CP_8 OP
e l' in persona del Legale
[...] Controparte_7
rappresentante pro-tempore, in solido tra loro, al pagamento dei danni subiti sig. a seguito del sinistro per cui è causa, Parte_1
liquidandoli in complessivi euro 18.631,61, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso forfettario IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3) Condannare i convenuti appellati, in solido tra loro al pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria su tutte le somme liquidate, oltre pagamento dell'espletata CTU medico-legale;4) Condannare
i convenuti appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ne fa richiesta”.
§3. Si è costituito in giudizio l OP
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo
[...]
di “ritenere e dichiarare inammissibile e comunque infondata
l'impugnazione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
rigettarla, confermando la sentenza impugnata”; in via gradata, di “ridurre le avverse richieste entro i limiti del danno allegato e provato, nonché causalmente riconducibile al sinistro del 27/11/14, tenuto conto del
4 concorso di colpa dell'odierno appellante, ex art. 1227 c.c., e con esclusione dei pregiudizi derivanti dall'uscita di strada dello stesso”; in ogni caso, di
“contenere il risarcimento entro i limiti della domanda proposta
(€18.631,61)”; di “ritenere e dichiarare la nullità del cumulo degli interessi legali con la rivalutazione monetaria”.
§4. Non si sono costituiti in giudizio ed OP
, nonostante la rituale citazione in appello. CP_8
§5. Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, all'udienza del 10.02.2025 la causa è stata introitata per la decisione, previa assegnazione alle parti costituite dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§6. Con il primo motivo di impugnazione la sentenza viene censurata per
“Errata valutazione della prova testimoniale. Omessa motivazione circa la presunta genericità e inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali”, nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che l'originario attore non abbia adempiuto all'onere probatorio posto dall'art. 2967 c.c..
In sostanza, l'appellante si duole del fatto che il giudice di pace, nel motivare la decisione di rigetto, abbia reputato generiche ed inattendibili, oltre che incongruenti e contraddittorie, le dichiarazioni rese dai testimoni e evidenziando (tra l'altro) Testimone_1 Testimone_2
erroneamente che tali dichiarazioni contrasterebbero con il contenuto del documento, prodotto dal danneggiato, denominato “dichiarazioni testimoniali congiunte”.
§7. Con il secondo motivo di appello il censura la sentenza Parte_1
per “Arbitrario riferimento ad altra sentenza relativa alla richiesta danni promossa dal sig. , proprietario della Mini OP”, CP_11
sottolineando che anche tale pronuncia ha formato oggetto di appello
5 pendente dinnanzi all'intestato tribunale, con numero R.G. 2890/2019, e che, in ogni caso, proprio nell'ambito di quest'ultimo procedimento, la CTU tecnico-modale eseguita dall'ing. aveva stabilito la Persona_1
compatibilità dei danni riportati dalla con i punti d'urto rilevati. Parte_2
§8. Con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta la mancata valutazione, unitamente agli altri elementi, del modello CAI sottoscritto dal conducente.
§9. Con il quarto motivo di impugnazione il si duole della Parte_1
“Errata ed immotivata valutazione della espletata CTU medico-legale”, ossia della mancata adesione alle conclusioni del CTU (dott. CP_6
con riferimento al nesso di causalità, sull'assunto che a tale
[...]
valutazione medica non sarebbero seguiti altri elementi probatori tecnici e logici.
§10. L'appello è fondato per le ragioni (assorbenti) di seguito illustrate.
§11. Giova premettere ai fini della decisione che non sono ricevibili i Contro documenti nuovi prodotti in secondo grado dall rimasto contumace nel giudizio davanti al giudice di pace), avuto riguardo al disposto dell'art. 345
c.p.c., che, al terzo comma, prevede espressamente che nel giudizio di appello “non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio”.
Precisamente, il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, di cui al vigente art. 345, comma 3, c.p.c. - nel testo introdotto dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con l. n. 134 del 2012 - può essere superato solo ove si accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a
6 tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere, espressamene espunta dalla novella del 2012 (v. Cass. n. 16289 del 2024 e
Cass. n. 34 del 2025).
Nell'ipotesi che ci occupa, la produzione documentale dell'odierno appellato si fonda su documenti che ben potevano essere depositati nel
Contro
Contro giudizio di primo grado (ove l i fosse costituito). Del resto, l on ha anche neanche allegato che il mancato deposito in primo grado sia avvenuto per causa ad esso non imputabile.
Quanto poi all'istanza di rinnovazione della CTU medico-legale, è sufficiente rimarcare che il “giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, può anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio. Nel nostro ordinamento vige difatti il principio iudex peritus peritorum, in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca a esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche. In ambedue
i casi, l'unico onere incontrato dal giudice è quello di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto” (Cass. n. 18560 del
2024).
Nella specie, peraltro, come si vedrà di qui a poco, non vi è ragione di dissentire dall'elaborato peritale, nella versione corretta depositata dal CTU
7 in data 05.12.2019 (presentando quella depositata originariamente più refusi, così come rappresentato dal CTU in data 02.12.2019 ed evincibile chiaramente dalla lettura delle pagg. 4, 5, 7 e 8 della relazione depositata il
21.05.2018, in cui si menzionano le lesioni riportate in un sinistro del 15 luglio 2012 da tale “Signor ”). Per_2
§12. Tanto premesso, è da rilevare che dagli atti di causa emerge che l'odierno appellante ha assolto adeguatamente l'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., avendo fornito idonea prova dell'an e del quantum debeatur, oltre che del nesso di causalità.
In relazione al primo profilo, occorre mettere in evidenza che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, la dinamica del sinistro ha trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni rese dai testi Tes_1
e il cui tenore, anche alla luce delle
[...] Testimone_2
“dichiarazioni testimoniali congiunte” allegate in atti dal danneggiato, non risulta in alcun modo contraddittorio o inattendibile.
In particolare, in sede di prova testimoniale, il ha riferito che il Tes_1
27.11.2014 verso le 23:00 si trovava a bordo del suo motociclo e, mentre percorreva la via Nazionale 18 da Scilla verso Villa AN VA, lo
“precedeva una Mini UP di colore azzurro/celeste e in prossimità di una semicurva una autovettura PA di colore scuro venendo da Villa verso
Scilla a velocità sostenuta, invadeva la corsia di marcia della Mini UP e la investiva alla parte posteriore sinistra […]A seguito dell'urto […] la Mini
UP sbatteva con la parte anteriore contro un muro al lato destro della strada”. Il teste ha, inoltre, precisato di essersi fermato e di aver sentito
“urlare il sig. all'interno della Mini UP e lamentare dolori alla Parte_1
spalla destra ed al braccio” e che “Il sig. è stato trasportato in Parte_1
Ospedale dal sig. ”. Tes_2
8 Il teste , a sua volta, ha dichiarato quanto segue: “Il 27.11.2014 Tes_2
verso le ore 23,00, mi trovavo alla guida della mia auto sulla SS 18 in direzione VI e ho notato che una PA di colore scuro che proveniva nel senso opposto di marcia all'altezza di una semicurva invadeva la corsia opposta e andava a sbattere contro una Mini UP che mi precedeva … Davanti a me prima della Mini UP vi era un motociclo … la Mini UP veniva investita alla parte laterale sinistra e dopo l'urto la
Mini UP sbatteva con la parte anteriore contro un muro posto sulla destra”.
Contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, dall'analisi delle
“dichiarazioni testimoniali congiunte” allegate in atti dall'originario attore non emergono elementi da cui desumere la contraddittorietà di quanto riferito dai testi in corso di causa. Infatti, all'interno di quest'ultimo documento i due testimoni hanno fornito una prima descrizione della dinamica del sinistro nei medesimi termini della deposizione testimoniale resa in giudizio, dichiarando di aver dato assistenza al e specificando, che, in seguito al Pt_1
sinistro, si è reso necessario l'intervento di un carro attrezzi per la rimozione della Mini OP. Diversamente da quanto si legge nella sentenza impugnata, non risulta oltretutto discordante il fatto che il teste Tes_1
abbia affermato che la Mini OP condotta dal sarebbe stata Parte_1
colpita “alla parte posteriore sinistra”, mentre il teste ha indicato Tes_2
come punto di impatto la “parte laterale sinistra”. Entrambe le dichiarazioni vanno, invero, nel senso che il veicolo è stato colpito nella parte sinistra e dalla lettura congiunta delle medesime può desumersi che la PA targata
E6787KM ha impattato contro la parte laterale posteriore sinistra della Mini
OP.
9 Allo stesso modo non risulta determinante neppure la parziale diversa indicazione del colore della Mini OP. Deve tenersi conto, difatti, in primo luogo, che il teste non ha errato ad indicare il colore Tes_1
primario, ma solo il colore secondario, ossia il sottotono, dell'autovettura; in secondo luogo, l'errore appare comunque giustificabile, atteso che, come affermato dallo stesso appellato, l'incidente è avvenuto alle 23:00 circa, ossia quando era già buio pesto.
Deve concludersi, quindi, che la dinamica del sinistro così come esposta dall'originario attore abbia trovato pieno riscontro probatorio.
A ciò deve aggiungersi che, diversamente da quanto assunto dall'appellato, non emergono elementi di fatto dai quali sia desumibile la sussistenza d'una condotta colposa del danneggiato, che abbia concausato il danno.
Quanto, poi, alla prova dei danni e del nesso causale tra essi e l'incidente per cui è causa, si legge nella CTU medico-legale depositata in data
05.12.2019 quanto segue: “Il Sig. in Parte_1
seguito al sinistro subito in data 27 del mese di novembre dell'anno 2014, alle ore 23.15 circa ha riportato un trauma al braccio e spalla dx. Per quanto attiene il Nesso di Causalità tra il Trauma subito e le Lesioni sofferte, valutata la dinamica del sinistro per come riferita dal periziando al momento della raccolta dei dati anamnestici, valutate le lesioni riportate dal periziando in occasione del sinistro de quo, in ragione dell'attenta lettura della documentazione sanitaria allegata agli atti, applicando i noti criteri voluti dalla logica medico-legale, è possibile affermare che nessun problema sussiste per il Trauma al braccio ed alla spalla dx ed al ginocchio sin Si può affermare che la modalità e la dinamica dell'evento sono
10 compatibili con le lesioni subite dal Sig. Parte_1
in seguito al sinistro occorsoGli in data 27 novembre 2014.
Le suddette lesioni sono la conseguenza di plurimi momenti lesivi, sia di tipo contusivo che traumatico subiti dal suddetto distretto osteoarticolare, qualitativamente e quantitativamente utili efficaci nel determinismo delle lesioni presentate dal periziando, agendo come forza vulnerante con conseguente lesione del braccio e della spalla dx e tumefazione del ginocchio sin.
Pertanto, si può concludere affermando che, valutate le lesioni riportate dal periziando in occasione del sinistro de quo, valutata la dinamica del sinistro per come riferita, non ci sono dubbi nell'accertamento del Nesso
Causale tra il sinistro in oggetto e le lesioni riportate dal periziando poiché
i classici criteri di giudizio medico-legale in tema dì causalità materiale sono tutti soddisfatti, a cominciare dal criterio di possibilità scientifìca
(idoneità lesiva), in quanto non vi è dubbio che la tipologia di trauma ha in se gli elementi occorrenti nel determinismo delle suddette lesioni, così come risultano soddisfatti il criterio topografico e modale, di adeguatezza qualitativa e di efficienza quantitativa che indicano l'esistenza del rapporto di causa-effetto tra evento lesivo e lesioni derivatene”.
Sulla base delle risultanze peritali, che non sono superate da elementi di segno contrario, può allora ritenersi che i postumi permanenti, accertati dal
C.T.U. all'esito di un'analisi approfondita e con motivazione esente da vizi logici od argomentativi, sono causalmente correlati al sinistro e che l'originario attore ha subito un danno biologico permanente (DBP) pari al
9% del valore della sua persona.
11 Può riconoscersi, altresì, sulla base della documentazione clinica in atti, un danno biologico temporaneo (DBT) della durata complessiva di 98 gg., di cui:
a) 50 gg. di DBT assoluto (comprendente il periodo che va dal giorno del ricovero in ospedale al giorno della certificazione ortopedica del 23.02.2015 rilasciata dal dott. ); Persona_3
b) 30 gg. di DBT parziale al 75% (comprendente il successivo periodo che va dal 23.02.2015 al 24.03.2015 quando, persistendo la sintomatologia dolorosa e l'impotenza funzionale, il necessitò di riposo, di ciclo di Pt_1
terapia con ultrasuoni, ionoforesi e magnetoterapia);
c) 30 gg. di DBT parziale al 50% (comprendente il successivo periodo che va dal 24.03.2015 al 24.04.2015);
d) 38 gg. di DBT parziale al 25% (comprendente il periodo durante il quale si è protratta la convalescenza).
Ai fini della liquidazione del danno e trattandosi di lesioni pari alla percentuale del 9%, ossia di cosiddette micropermanenti, può essere utilizzato, ai fini del calcolo della somma spettante a titolo risarcitorio, il
D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del
25/07/2024. Per l'effetto, in base ai parametri indicati e considerata l'età dell'attore al momento del sinistro (51 anni), appare equo liquidare la somma complessiva, in valori attuali, di €20.947,52, di cui €15.589,24 a titolo di
DBP ed €5.358,28 a titolo di danno biologico temporaneo.
Non è dovuto alcunché, invece, per danno morale.
In proposito, va richiamato il recente e condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 25164 del 2020, §4.1), secondo il quale l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
se, cioè, per la prova
12 del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei “fatti” in cui si esplica e manifesta il pregiudizio morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.).
Nel caso in esame, il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato, nei termini dianzi indicati, dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU medico legale (v. supra).
Manca invece qualunque allegazione di sofferenze interiori, eziologicamente connesse all'evento di danno per cui è causa, e foriere di danno morale risarcibile;
nulla ha dedotto, infatti, l'originario attore in primo grado in ordine a propri turbamenti d'animo connessi alle lesioni subite.
Mancando tout court l'allegazione tempestiva di un danno morale patito dal deve escludersi pertanto il riconoscimento di tale voce Parte_1
di danno, potendosi liquidare il solo danno biologico, con riferimento al quale non va riconosciuta la rivalutazione monetaria, essendo stata effettuata la quantificazione all'attualità, ovvero sulla base dei valori aggiornati ad oggi.
Quanto poi al danno patrimoniale, occorre considerare che emergono spese già sostenute per l'importo di €30,00.
Concludendo, dunque, il danno subito dall'odierno appellante a seguito del sinistro va quantificato nella somma già determinata all'attualità di
€20.977,52 (che è inferiore al chiesto importo di 18.631,61 oltre rivalutazione monetaria).
Sulla somma così liquidata sono dovuti gli interessi al tasso legale, che, secondo la giurisprudenza consolidata della S.C. (Cass., sez. un., n. 1712 del
1995; Cass. n. 21396 del 2014), al fine di evitare ingiuste locupletazioni in
13 favore delle danneggiate, non possono essere liquidati sulla somma rivalutata, ma vanno computati sulla somma devalutata all'epoca del fatto, ovvero al 27 novembre 2014, e poi rivalutata anno per anno sino alla data della presente pronuncia.
Dalla pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (cfr., in tal senso, Cass. n. 13470 del 1999; Cass. n. 4030 del 1998).
§13. Atteso l'esito del gravame, gli appellati in solido devono essere condannati a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al d.m. n.
55/2014, come modificati dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre
2022, con distrazione in favore dell'avv. VA Moschella.
Vanno poste, infine, nei rapporti tra le parti, a carico degli appellati le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando come giudice d'appello nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
14 1) accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, condanna gli appellati in solido al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di €20.977,52, oltre interessi legali calcolati come in parte motiva;
2) condanna gli appellati in solido al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente, per il primo grado, in
€1.046,00 e, per l'appello, in €2.540,00, il tutto oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. VA
Moschella;
3) pone in via definitiva, nei rapporti tra le parti, le spese della CTU medico-legale a carico degli appellati in solido.
Sentenza redatta e trasmessa in Cancelleria con l'applicativo Consolle del magistrato il 06/05/2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3286/2020 del Registro Generale Contenzioso, introitata per la decisione all'udienza del 10.02.2025, con assegnazione dei termini di rito per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente tra
(C.F. , nato a Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria il 07.05.1963, rappresentato e difeso dall'avv. VA
Moschella,
- appellante -
e
(P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1
con sede legale in Milano, Corso Sempione n. 39, in persona della
Procuratrice avv. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
ANto Spagnolo;
- appellato – nonché
1 , domiciliato ex lege presso OP
l , con sede legale in Milano, Corso CP_4 Controparte_1
Sempione n. 39;
- appellato contumace –
e
domiciliato ex lege presso l CP_5 CP_4 Controparte_1
, con sede legale in Milano, Corso Sempione n. 39;
[...]
- appellato contumace - avente per oggetto: “lesione personale” (appello avverso sentenza n.
545/2020 del Giudice di Pace di Reggio Calabria);
Conclusioni delle parti
Come da verbale dell'udienza del 10.02.2025, in cui si dà atto che:
- l'avv. GIOVANNI MOSCHELLA, per l'appellante, ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle formulate nell'atto di appello;
- l'avv. GIUSEPPE MARINO, per delega dell'avv. SANTO Contro SPAGNOLO, nell'interesse dell ha preliminarmente insistito “nelle richieste formulate nella comparsa di costituzione e risposta e precisamente nella richiesta di acquisire al processo tutti i documenti offerti in comunicazione da questa difesa, ovvero, in subordine, ordinare a
[...]
l'esibizione di tutta la documentazione relativa al Parte_1
sinistro del 19/12/11 in cui è rimasto coinvolto ed in suo possesso;
nella richiesta di disporre la rinnovazione della CTU espletata in primo grado, a mezzo nomina di altro e diverso ausiliare, al fine di accertare la sussistenza del nesso causale tra le lesioni lamentate in questa sede ed il sinistro del
27/11/14, con esclusione dei danni sovrapponibili a quelli conseguenti al pregresso incidente del 19/12/11 nonché la congruità delle sole spese mediche idoneamente documentate ed eziologicamente riconducibili
2 all'incidente oggetto del presente giudizio”; in via gradata, ha insistito
“nella richiesta di riconvocare il dott. a chiarimenti e Controparte_6
integrazioni sui superiori quesiti”; in via subordinata, ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle già proposte nella comparsa di risposta in appello, con il rigetto di quelle avversarie.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con sentenza n. 545/2020, depositata in data 16.05.2020, il Giudice di
Pace di Reggio Calabria, pronunciandosi nell'ambito del procedimento R.G.
n. 3874/2015, ha rigettato la domanda giudiziale proposta da Parte_1
, volta ad ottenere la condanna in solido dei convenuti
[...] [...]
, ed , al Controparte_7 OP CP_8
risarcimento di tutti i danni da esso subiti in conseguenza di un sinistro stradale, verificatosi il 27.11.2014 alle ore 23.15 circa, lungo la S.S. 18 di
Scilla con direzione VI AN VA (quando l'attore, che stava attraversando la predetta strada a bordo dell'autovettura Mini OP targata
DR226DS, di proprietà di , sarebbe stato investito Controparte_9
dall'autovettura Wolkswagen PA targata E6787KM, condotta da CP_8
e di proprietà di , che in prossimità di una
[...] OP
curva stretta avrebbe urtato, con la parte anteriore sinistra, la fiancata posteriore sinistra del veicolo condotto dall'istante, il quale perdendo il controllo del mezzo sarebbe andato a sbattere con la parte anteriore contro un muro a destra della carreggiata), ponendo le spese di C.TU. a carico dell'attore e compensando tra le parti le altre spese di lite.
§2. Avverso tale pronuncia ha proposto appello Parte_1
affidandosi a quattro motivi e chiedendo di “riformare
[...]
integralmente la sentenza n. 545/2020, emessa in data 28.04.2020 dal
Giudice di Pace di Reggio Calabria, Dott.ssa Francesca Gratteri, depositata
3 in Cancelleria il 16.05.2020, perché errata ed ingiusta ed in palese violazione dei principi di diritto…” e di “accogliere le conclusioni già formulate in primo grado e che qui appresso si ritrascrivono: 1) Accertare
e dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto per fatto e colpa esclusivi del sig. conducente dell'autovettura Wolkswagen CP_8
PA tgt. e di proprietà del sig. e, per P.IVA_2 OP
l'effetto 2) Condannare il sig. , il sig. CP_8 OP
e l' in persona del Legale
[...] Controparte_7
rappresentante pro-tempore, in solido tra loro, al pagamento dei danni subiti sig. a seguito del sinistro per cui è causa, Parte_1
liquidandoli in complessivi euro 18.631,61, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso forfettario IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3) Condannare i convenuti appellati, in solido tra loro al pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria su tutte le somme liquidate, oltre pagamento dell'espletata CTU medico-legale;4) Condannare
i convenuti appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ne fa richiesta”.
§3. Si è costituito in giudizio l OP
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo
[...]
di “ritenere e dichiarare inammissibile e comunque infondata
l'impugnazione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
rigettarla, confermando la sentenza impugnata”; in via gradata, di “ridurre le avverse richieste entro i limiti del danno allegato e provato, nonché causalmente riconducibile al sinistro del 27/11/14, tenuto conto del
4 concorso di colpa dell'odierno appellante, ex art. 1227 c.c., e con esclusione dei pregiudizi derivanti dall'uscita di strada dello stesso”; in ogni caso, di
“contenere il risarcimento entro i limiti della domanda proposta
(€18.631,61)”; di “ritenere e dichiarare la nullità del cumulo degli interessi legali con la rivalutazione monetaria”.
§4. Non si sono costituiti in giudizio ed OP
, nonostante la rituale citazione in appello. CP_8
§5. Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, all'udienza del 10.02.2025 la causa è stata introitata per la decisione, previa assegnazione alle parti costituite dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§6. Con il primo motivo di impugnazione la sentenza viene censurata per
“Errata valutazione della prova testimoniale. Omessa motivazione circa la presunta genericità e inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali”, nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che l'originario attore non abbia adempiuto all'onere probatorio posto dall'art. 2967 c.c..
In sostanza, l'appellante si duole del fatto che il giudice di pace, nel motivare la decisione di rigetto, abbia reputato generiche ed inattendibili, oltre che incongruenti e contraddittorie, le dichiarazioni rese dai testimoni e evidenziando (tra l'altro) Testimone_1 Testimone_2
erroneamente che tali dichiarazioni contrasterebbero con il contenuto del documento, prodotto dal danneggiato, denominato “dichiarazioni testimoniali congiunte”.
§7. Con il secondo motivo di appello il censura la sentenza Parte_1
per “Arbitrario riferimento ad altra sentenza relativa alla richiesta danni promossa dal sig. , proprietario della Mini OP”, CP_11
sottolineando che anche tale pronuncia ha formato oggetto di appello
5 pendente dinnanzi all'intestato tribunale, con numero R.G. 2890/2019, e che, in ogni caso, proprio nell'ambito di quest'ultimo procedimento, la CTU tecnico-modale eseguita dall'ing. aveva stabilito la Persona_1
compatibilità dei danni riportati dalla con i punti d'urto rilevati. Parte_2
§8. Con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta la mancata valutazione, unitamente agli altri elementi, del modello CAI sottoscritto dal conducente.
§9. Con il quarto motivo di impugnazione il si duole della Parte_1
“Errata ed immotivata valutazione della espletata CTU medico-legale”, ossia della mancata adesione alle conclusioni del CTU (dott. CP_6
con riferimento al nesso di causalità, sull'assunto che a tale
[...]
valutazione medica non sarebbero seguiti altri elementi probatori tecnici e logici.
§10. L'appello è fondato per le ragioni (assorbenti) di seguito illustrate.
§11. Giova premettere ai fini della decisione che non sono ricevibili i Contro documenti nuovi prodotti in secondo grado dall rimasto contumace nel giudizio davanti al giudice di pace), avuto riguardo al disposto dell'art. 345
c.p.c., che, al terzo comma, prevede espressamente che nel giudizio di appello “non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio”.
Precisamente, il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, di cui al vigente art. 345, comma 3, c.p.c. - nel testo introdotto dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con l. n. 134 del 2012 - può essere superato solo ove si accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a
6 tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere, espressamene espunta dalla novella del 2012 (v. Cass. n. 16289 del 2024 e
Cass. n. 34 del 2025).
Nell'ipotesi che ci occupa, la produzione documentale dell'odierno appellato si fonda su documenti che ben potevano essere depositati nel
Contro
Contro giudizio di primo grado (ove l i fosse costituito). Del resto, l on ha anche neanche allegato che il mancato deposito in primo grado sia avvenuto per causa ad esso non imputabile.
Quanto poi all'istanza di rinnovazione della CTU medico-legale, è sufficiente rimarcare che il “giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, può anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio. Nel nostro ordinamento vige difatti il principio iudex peritus peritorum, in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca a esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche. In ambedue
i casi, l'unico onere incontrato dal giudice è quello di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto” (Cass. n. 18560 del
2024).
Nella specie, peraltro, come si vedrà di qui a poco, non vi è ragione di dissentire dall'elaborato peritale, nella versione corretta depositata dal CTU
7 in data 05.12.2019 (presentando quella depositata originariamente più refusi, così come rappresentato dal CTU in data 02.12.2019 ed evincibile chiaramente dalla lettura delle pagg. 4, 5, 7 e 8 della relazione depositata il
21.05.2018, in cui si menzionano le lesioni riportate in un sinistro del 15 luglio 2012 da tale “Signor ”). Per_2
§12. Tanto premesso, è da rilevare che dagli atti di causa emerge che l'odierno appellante ha assolto adeguatamente l'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., avendo fornito idonea prova dell'an e del quantum debeatur, oltre che del nesso di causalità.
In relazione al primo profilo, occorre mettere in evidenza che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, la dinamica del sinistro ha trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni rese dai testi Tes_1
e il cui tenore, anche alla luce delle
[...] Testimone_2
“dichiarazioni testimoniali congiunte” allegate in atti dal danneggiato, non risulta in alcun modo contraddittorio o inattendibile.
In particolare, in sede di prova testimoniale, il ha riferito che il Tes_1
27.11.2014 verso le 23:00 si trovava a bordo del suo motociclo e, mentre percorreva la via Nazionale 18 da Scilla verso Villa AN VA, lo
“precedeva una Mini UP di colore azzurro/celeste e in prossimità di una semicurva una autovettura PA di colore scuro venendo da Villa verso
Scilla a velocità sostenuta, invadeva la corsia di marcia della Mini UP e la investiva alla parte posteriore sinistra […]A seguito dell'urto […] la Mini
UP sbatteva con la parte anteriore contro un muro al lato destro della strada”. Il teste ha, inoltre, precisato di essersi fermato e di aver sentito
“urlare il sig. all'interno della Mini UP e lamentare dolori alla Parte_1
spalla destra ed al braccio” e che “Il sig. è stato trasportato in Parte_1
Ospedale dal sig. ”. Tes_2
8 Il teste , a sua volta, ha dichiarato quanto segue: “Il 27.11.2014 Tes_2
verso le ore 23,00, mi trovavo alla guida della mia auto sulla SS 18 in direzione VI e ho notato che una PA di colore scuro che proveniva nel senso opposto di marcia all'altezza di una semicurva invadeva la corsia opposta e andava a sbattere contro una Mini UP che mi precedeva … Davanti a me prima della Mini UP vi era un motociclo … la Mini UP veniva investita alla parte laterale sinistra e dopo l'urto la
Mini UP sbatteva con la parte anteriore contro un muro posto sulla destra”.
Contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, dall'analisi delle
“dichiarazioni testimoniali congiunte” allegate in atti dall'originario attore non emergono elementi da cui desumere la contraddittorietà di quanto riferito dai testi in corso di causa. Infatti, all'interno di quest'ultimo documento i due testimoni hanno fornito una prima descrizione della dinamica del sinistro nei medesimi termini della deposizione testimoniale resa in giudizio, dichiarando di aver dato assistenza al e specificando, che, in seguito al Pt_1
sinistro, si è reso necessario l'intervento di un carro attrezzi per la rimozione della Mini OP. Diversamente da quanto si legge nella sentenza impugnata, non risulta oltretutto discordante il fatto che il teste Tes_1
abbia affermato che la Mini OP condotta dal sarebbe stata Parte_1
colpita “alla parte posteriore sinistra”, mentre il teste ha indicato Tes_2
come punto di impatto la “parte laterale sinistra”. Entrambe le dichiarazioni vanno, invero, nel senso che il veicolo è stato colpito nella parte sinistra e dalla lettura congiunta delle medesime può desumersi che la PA targata
E6787KM ha impattato contro la parte laterale posteriore sinistra della Mini
OP.
9 Allo stesso modo non risulta determinante neppure la parziale diversa indicazione del colore della Mini OP. Deve tenersi conto, difatti, in primo luogo, che il teste non ha errato ad indicare il colore Tes_1
primario, ma solo il colore secondario, ossia il sottotono, dell'autovettura; in secondo luogo, l'errore appare comunque giustificabile, atteso che, come affermato dallo stesso appellato, l'incidente è avvenuto alle 23:00 circa, ossia quando era già buio pesto.
Deve concludersi, quindi, che la dinamica del sinistro così come esposta dall'originario attore abbia trovato pieno riscontro probatorio.
A ciò deve aggiungersi che, diversamente da quanto assunto dall'appellato, non emergono elementi di fatto dai quali sia desumibile la sussistenza d'una condotta colposa del danneggiato, che abbia concausato il danno.
Quanto, poi, alla prova dei danni e del nesso causale tra essi e l'incidente per cui è causa, si legge nella CTU medico-legale depositata in data
05.12.2019 quanto segue: “Il Sig. in Parte_1
seguito al sinistro subito in data 27 del mese di novembre dell'anno 2014, alle ore 23.15 circa ha riportato un trauma al braccio e spalla dx. Per quanto attiene il Nesso di Causalità tra il Trauma subito e le Lesioni sofferte, valutata la dinamica del sinistro per come riferita dal periziando al momento della raccolta dei dati anamnestici, valutate le lesioni riportate dal periziando in occasione del sinistro de quo, in ragione dell'attenta lettura della documentazione sanitaria allegata agli atti, applicando i noti criteri voluti dalla logica medico-legale, è possibile affermare che nessun problema sussiste per il Trauma al braccio ed alla spalla dx ed al ginocchio sin Si può affermare che la modalità e la dinamica dell'evento sono
10 compatibili con le lesioni subite dal Sig. Parte_1
in seguito al sinistro occorsoGli in data 27 novembre 2014.
Le suddette lesioni sono la conseguenza di plurimi momenti lesivi, sia di tipo contusivo che traumatico subiti dal suddetto distretto osteoarticolare, qualitativamente e quantitativamente utili efficaci nel determinismo delle lesioni presentate dal periziando, agendo come forza vulnerante con conseguente lesione del braccio e della spalla dx e tumefazione del ginocchio sin.
Pertanto, si può concludere affermando che, valutate le lesioni riportate dal periziando in occasione del sinistro de quo, valutata la dinamica del sinistro per come riferita, non ci sono dubbi nell'accertamento del Nesso
Causale tra il sinistro in oggetto e le lesioni riportate dal periziando poiché
i classici criteri di giudizio medico-legale in tema dì causalità materiale sono tutti soddisfatti, a cominciare dal criterio di possibilità scientifìca
(idoneità lesiva), in quanto non vi è dubbio che la tipologia di trauma ha in se gli elementi occorrenti nel determinismo delle suddette lesioni, così come risultano soddisfatti il criterio topografico e modale, di adeguatezza qualitativa e di efficienza quantitativa che indicano l'esistenza del rapporto di causa-effetto tra evento lesivo e lesioni derivatene”.
Sulla base delle risultanze peritali, che non sono superate da elementi di segno contrario, può allora ritenersi che i postumi permanenti, accertati dal
C.T.U. all'esito di un'analisi approfondita e con motivazione esente da vizi logici od argomentativi, sono causalmente correlati al sinistro e che l'originario attore ha subito un danno biologico permanente (DBP) pari al
9% del valore della sua persona.
11 Può riconoscersi, altresì, sulla base della documentazione clinica in atti, un danno biologico temporaneo (DBT) della durata complessiva di 98 gg., di cui:
a) 50 gg. di DBT assoluto (comprendente il periodo che va dal giorno del ricovero in ospedale al giorno della certificazione ortopedica del 23.02.2015 rilasciata dal dott. ); Persona_3
b) 30 gg. di DBT parziale al 75% (comprendente il successivo periodo che va dal 23.02.2015 al 24.03.2015 quando, persistendo la sintomatologia dolorosa e l'impotenza funzionale, il necessitò di riposo, di ciclo di Pt_1
terapia con ultrasuoni, ionoforesi e magnetoterapia);
c) 30 gg. di DBT parziale al 50% (comprendente il successivo periodo che va dal 24.03.2015 al 24.04.2015);
d) 38 gg. di DBT parziale al 25% (comprendente il periodo durante il quale si è protratta la convalescenza).
Ai fini della liquidazione del danno e trattandosi di lesioni pari alla percentuale del 9%, ossia di cosiddette micropermanenti, può essere utilizzato, ai fini del calcolo della somma spettante a titolo risarcitorio, il
D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del
25/07/2024. Per l'effetto, in base ai parametri indicati e considerata l'età dell'attore al momento del sinistro (51 anni), appare equo liquidare la somma complessiva, in valori attuali, di €20.947,52, di cui €15.589,24 a titolo di
DBP ed €5.358,28 a titolo di danno biologico temporaneo.
Non è dovuto alcunché, invece, per danno morale.
In proposito, va richiamato il recente e condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 25164 del 2020, §4.1), secondo il quale l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
se, cioè, per la prova
12 del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei “fatti” in cui si esplica e manifesta il pregiudizio morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.).
Nel caso in esame, il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato, nei termini dianzi indicati, dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU medico legale (v. supra).
Manca invece qualunque allegazione di sofferenze interiori, eziologicamente connesse all'evento di danno per cui è causa, e foriere di danno morale risarcibile;
nulla ha dedotto, infatti, l'originario attore in primo grado in ordine a propri turbamenti d'animo connessi alle lesioni subite.
Mancando tout court l'allegazione tempestiva di un danno morale patito dal deve escludersi pertanto il riconoscimento di tale voce Parte_1
di danno, potendosi liquidare il solo danno biologico, con riferimento al quale non va riconosciuta la rivalutazione monetaria, essendo stata effettuata la quantificazione all'attualità, ovvero sulla base dei valori aggiornati ad oggi.
Quanto poi al danno patrimoniale, occorre considerare che emergono spese già sostenute per l'importo di €30,00.
Concludendo, dunque, il danno subito dall'odierno appellante a seguito del sinistro va quantificato nella somma già determinata all'attualità di
€20.977,52 (che è inferiore al chiesto importo di 18.631,61 oltre rivalutazione monetaria).
Sulla somma così liquidata sono dovuti gli interessi al tasso legale, che, secondo la giurisprudenza consolidata della S.C. (Cass., sez. un., n. 1712 del
1995; Cass. n. 21396 del 2014), al fine di evitare ingiuste locupletazioni in
13 favore delle danneggiate, non possono essere liquidati sulla somma rivalutata, ma vanno computati sulla somma devalutata all'epoca del fatto, ovvero al 27 novembre 2014, e poi rivalutata anno per anno sino alla data della presente pronuncia.
Dalla pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (cfr., in tal senso, Cass. n. 13470 del 1999; Cass. n. 4030 del 1998).
§13. Atteso l'esito del gravame, gli appellati in solido devono essere condannati a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al d.m. n.
55/2014, come modificati dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre
2022, con distrazione in favore dell'avv. VA Moschella.
Vanno poste, infine, nei rapporti tra le parti, a carico degli appellati le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando come giudice d'appello nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
14 1) accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, condanna gli appellati in solido al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di €20.977,52, oltre interessi legali calcolati come in parte motiva;
2) condanna gli appellati in solido al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente, per il primo grado, in
€1.046,00 e, per l'appello, in €2.540,00, il tutto oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. VA
Moschella;
3) pone in via definitiva, nei rapporti tra le parti, le spese della CTU medico-legale a carico degli appellati in solido.
Sentenza redatta e trasmessa in Cancelleria con l'applicativo Consolle del magistrato il 06/05/2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
15