Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 24/03/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00202/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00145/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 145 del 2024, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Bari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.; Questura Reggio Calabria, in persona del Questore p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento:
- del decreto prot. n.-OMISSIS-/Ric.2023 del 23.11.2023, notificato il 10/01/2024, con cui il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha riconosciuto al ricorrente la ricompensa dell’encomio solenne;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2025 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, il ricorrente, all’epoca dei fatti assistente capo della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di P.S. di Gioia Tauro, ha impugnato decreto prot. n. -OMISSIS-/Ric.2023 del 23.11.2023, con cui il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in accoglimento della proposta formulata dal Questore di Reggio Calabria, gli ha riconosciuto l’encomio solenne, in luogo di altra e più gratificante ricompensa. Ciò a fronte dell’impavido e risolutivo intervento di salvataggio dallo stesso effettuato, unitamente ad altri colleghi, nelle prime ore della mattina dell’8 febbraio 2016, in soccorso di una donna in stato di gravidanza la quale, allontanatasi il precedente 6 febbraio dall’ospedale di Polistena, nonostante le avverse condizioni metereologiche ed in evidente stato confusionale, si era rifugiata in una impervia zona di campagna del territorio comunale di Rosarno.
2. Ad avviso di parte ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe affetto da grave deficit istruttorio e motivazionale.
La brillante operazione di polizia relativa all’attività di soccorso pubblico posta in essere dal ricorrente, in condizioni spazio-temporale avverse, ne avrebbe evidenziato la straordinaria professionalità e l’alto senso del dovere, culminata con il salvataggio di una vita umana. Tali circostanze paleserebbero la capacità dell’istante di adempiere a funzioni proprie della qualifica superiore rispetto a quella illo tempore ricoperta, con ciò meritando la ricompensa della promozione per meriti straordinari, secondo quanto previsto dall’art. 72 D.P.R. n. 335/82.
L’amministrazione avrebbe, quindi, dovuto meglio valutare gli atti istruttori – esaminati nel corso di una seduta del Consiglio delle Ricompense durata 3 ore, in occasione della quale sono state esaminate 88 richieste – e, dunque, compiutamente esternare le ragioni per le quali ha riconosciuto al ricorrente l’encomio solenne in luogo della più gratificante ricompensa sopra indicata, non essendo sufficiente il mero rinvio alla proposta all’uopo formulata dal Questore di Reggio Calabria.
3. Il Ministero dell’Interno e la Questura di Reggio Calabria hanno resistito al gravame mediante articolate e documentate deduzioni difensive, chiedendone il rigetto.
4. In occasione della pubblica udienza del 5 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
6. L’apprezzamento dell’infondatezza del gravame passa dalla necessaria ricognizione della normativa di riferimento in tema di ricompense attribuibili al personale della Polizia di Stato per meriti straordinari e speciali, per come interpretata dalla giurisprudenza amministrativa, anche di questa Sezione.
10. Soccorrono, in proposito, le disposizioni di cui agli articoli:
- 72 D.P.R. N. 335/82 secondo cui « La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario agli assistenti capo, ai vice sovrintendenti e ai sovrintendenti, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacità e dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica ”;
- 75 citato D.P.R., secondo cui: « La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre dodici mesi dal verificarsi dei fatti, dal questore della provincia in cui sono avvenuti, d'iniziativa o su rapporto del dirigente dell'ufficio, dell'istituto o del reparto, ovvero, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e le articolazioni da esso direttamente dipendenti, dal Direttore centrale per le risorse umane, d'iniziativa o su rapporto dei Direttori centrali e degli Uffici di pari livello del medesimo Dipartimento. Sulla proposta decidono, secondo le rispettive competenze, gli organi di cui agli articoli 68 e 69, previo parere, per le promozioni dei funzionari alle qualifiche dirigenziali, della commissione per la progressione in carriera, secondo le rispettive competenze, salvo che la proposta relativa all'assistente capo, sulla quale il parere viene espresso dalla Commissione per i sovrintendenti ».
La valutazione circa la proposta del Questore di concessione delle ricompense è affidata alla apposita Commissione, incaricata di esprimere il proprio parere sulla consistenza e validità della proposta. La Commissione esamina i fatti rappresentati nelle proposte di ricompensa premiale, alla luce della richiamata normativa e sulla base delle risultanze documentali, nonché dell'entità e qualità dell'operato degli appartenenti alla Polizia di Stato rispetto all'ordinarietà dei compiti istituzionali loro affidati.
Esperita tale fase propositiva del procedimento, la fase decisionale è rimessa al Capo della Polizia.
I presupposti per il riconoscimento di dette ricompense al personale della Polizia di Stato sono, dunque, ex lege ricollegati ad episodi di straordinaria rilevanza sotto il profilo dei risultati conseguiti nonché alla dimostrazione, da parte degli interessati, del possesso di risorse personali e professionali fuori del comune e assolutamente eccezionali, il cui apprezzamento è rimesso all’ampia discrezionalità dell’amministrazione, sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, se non per abnormità dell'iter logico, macroscopica illogicità, manifesta illogicità ed irragionevolezza, travisamento della realtà fattuale (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 11/01/2022, n. 222; Cons. Stato sez. III, 26 novembre 2018 n. 2018; T.A.R. Lombardia, Milano sez. III, 6 novembre 2018 n. 2517;T.A.R. Lazio-Roma sez. I, 2 aprile 2013 n. 3263).
11. Ebbene, nel caso in esame, a fronte della brillante operazione di polizia posta in essere anche dal ricorrente, il Questore di Reggio Calabria ha proposto non già l’ambita promozione per merito straordinario di cui all’art. 72 citato D.P.R. bensì l’assegnazione del cd. encomio solenne e ciò tenuto conto della “ costante abnegazione, l’alto senso del dovere, il servizio protratto per due turni, durante i quali gli Agenti si sono prodigati nelle ricerche della donna in grave pericolo di vita ”.
Il Ministero dell’Interno ha, quindi, condiviso le motivazioni poste a base della proposta, assegnando la ricompensa dell’encomio solenne.
12. Trattasi, per come sopra chiarito, di valutazioni ampiamente discrezionali, scevre da manifesta illogicità, irragionevolezza ovvero travisamento dei fatti e, come tali, non sindacabili dal Tribunale, pena l’indebita ingerenza nel merito dell’azione amministrativa (cfr. T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 03/03/2022, n. 636).
13. Il provvedimento finale risulta, quindi, adeguatamente istruito e compiutamente motivato per relationem, non potendo condividersi l’assunto ricorsuale secondo cui, a fronte di una proposta del Questore in termini di assegnazione dell’encomio solenne, il Consiglio delle ricompense avesse l’obbligo di motivare in ordine all’insussistenza delle ragioni per l’assegnazione di una ricompensa più gratificante, che nessuno ha mai prospettato.
14. In conclusione, il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
15. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Ministero dell’Interno della complessiva somma di € 1.600,00, a titolo di spese di lite, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Roberta Mazzulla, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Mazzulla | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.