Corte d'Appello Milano, sentenza 28/12/2025, n. 3608
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Sentenza 28 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Autografia delle firme apposte sulla fideiussione

    La Corte ha ritenuto che il CTU abbia adeguatamente motivato l'autografia delle firme, riscontrando plurime corrispondenze formali, costruttive e gestuali tra le firme in verifica e quelle autografe, e replicando puntualmente alle critiche del consulente di parte. Le difformità riscontrate sono state giustificate dalla diversa velocità di esecuzione. La sentenza di un altro giudizio, relativa a sottoscrizioni diverse, non è probante.

  • Rigettato
    Nullità della fideiussione per violazione antitrust

    Il Tribunale di primo grado ha rigettato la domanda di nullità integrale della fideiussione per violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) L. n. 287/1990, facendo applicazione del principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 41994/2021, a mente del quale i contratti di fideiussione "a valle", di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, sono nulli in relazione alle sole clausole che riproducono lo schema unilaterale costituente l'intesa vietata. Questo capo di sentenza è coperto da giudicato interno.

  • Rigettato
    Nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c.

    Il Tribunale di primo grado ha rigettato la doglianza relativa alla pretesa liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c., avendo la banca depositato il ricorso monitorio entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione. Questo capo di sentenza è coperto da giudicato interno.

  • Rigettato
    Difetto di prova del credito ingiunto nel quantum

    La Corte ha ritenuto infondata la censura, affermando che il creditore deve provare la fonte del diritto e il termine di scadenza, mentre il debitore deve dimostrare l'adempimento. Nel caso di mutuo, la banca ha assolto il proprio onere probatorio producendo il contratto di mutuo con atto di erogazione e quietanza. Non è necessaria la produzione del piano di ammortamento se il contratto indica chiaramente importo, durata, periodicità e tasso di interesse. La documentazione in atti è stata ritenuta sufficiente a fornire prova del credito.

  • Rigettato
    Rinuncia alla censura sulla nullità del mutuo per violazione art. 38 TUB

    La censura è stata disattesa. Il Tribunale ha applicato correttamente il principio della soccombenza. La censura relativa alla nullità del mutuo per violazione dell'art. 38 comma 2 TUB era fuoriuscita dal thema decidendum a seguito di rinuncia. La pronuncia a Sezioni Unite sulla nullità delle fideiussioni era antecedente all'udienza di precisazione delle conclusioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Milano, sentenza 28/12/2025, n. 3608
    Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
    Numero : 3608
    Data del deposito : 28 dicembre 2025

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