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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/12/2025, n. 3608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3608 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3316/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
NA Galioto Presidente Serena Baccolini Consigliere rel. Beatrice Siccardi Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3316/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Andrea Porcu ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Saronno, via Maurilio Bossi n. 27, giusta procura in atti APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI (C.F. e P.IVA ) – e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1
– rappresentata e difesa dall' avv. Leonardo Controparte_2
Patroni Griffi, con studio in Bari, alla Piazza L. Di Savoia 41/a, giusta delega in comparsa di Email_1 costituzione del nuovo difensore APPELLATA
E
[...]
C.F. ) Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
pagina 1 di 11 OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 7524/2023 del Tribunale di Milano pubblicata in data 3/10/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per : “ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma Parte_1 della sentenza impugnata, accertata e dichiarata l'inesistenza del contratto di fideiussione azionato a fini monitori, dichiarare inesistente l'obbligazione di garanzia in capo al sig. e per l'effetto revocare e comunque dichiarare Parte_1 inefficace il decreto ingiuntivo opposto n.21478/2019 (R.G. n. 32446/2019) emesso dal Tribunale Civile di Milano in data 08.10.2019 di cui si chiede la revoca e/o comunque respingere in quanto infondata in fatto e diritto e comunque non provata nel an e nel quantum la richiesta di pagamento. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio. In SUBORDINE Compensare in tutto o in parte le spese di giudizio o comunque ridurle al minimo previsto dal DM 55/14 IN VIA ISTRUTTORIA, disporre il rinnovo della consulenza tecnica grafologica per i motivi esposti nell'atto introduttivo.”
per – e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...]
“Voglia I'Ill.mo Tribunale adito: - in via preliminare dichiarare Controparte_2 inammissibile, in quanto carente dei presupposti ex lege previsti, il gravame proposto dal sig. avverso e per la riforma della sentenza n. 7524/2023 Parte_1 emessa dal Tribunale di Milano;
- in via principale e nel merito respingere, per le ragioni tutte esposte nella comparsa di costituzione in appello, i motivi di gravame proposti dal sig. e, per Parte_1
l'effetto, confermare i gravati capi e punti della sentenza n. 7524/2023 emessa dal Tribunale di Milano;
- In via istruttoria, per i motivi dedotti in narrativa, rigettare la richiesta di rinnovazione della CTU grafologica, nonché disporre lo stralcio del documento n. 2 allegato all'atto di appello e contenente la sentenza n. 3955/2022 emessa dal Tribunale di Milano all'esito del giudizio di opposizione introdotto dai fratelli del sig.
[...]
; Parte_1
Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
pagina 2 di 11 , in qualità di fideiussore di proponeva Parte_1 Controparte_4 opposizione avverso il D.I. n. 21478/2019 con il quale il Tribunale di Milano l'aveva condannato al pagamento, in favore di della somma di Controparte_5 euro 777.122,77, quale debito residuo di un contratto di mutuo fondiario, stipulato in data 15.06.2006 tra la ingiungente e la società debitrice principale. CP_6
L'opponente, disconosciuta la firma apposta sul contratto di fideiussione, deduceva:
- la nullità totale della garanzia per violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) L. n. 287/1990 perché riproducente clausole (in particolare le numero 2,6,8) conformi a quelle contenute nello schema ABI, dichiarato contrario alla normativa antitrust con provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005;
- in ogni caso, la nullità della sola clausola di deroga alla disciplina legale di cui all'art. 1957 c.c., con conseguente liberazione del fideiussore per non essersi la Banca attivata entro il termine semestrale di cui alla rma;
- il difetto di prova del credito ingiunto, essendosi la limitata a produrre in CP_6 giudizio un saldaconto, del tutto inidoneo a tire la ricostruzione
“dell'evoluzione delle operazioni attive e passive che l'hanno determinato” (testuale atto di opposizione pag. 10);
- la nullità del contratto di mutuo fondiario per violazione dell'art. 38 comma 2 TUB e della delibera CICR del 22.4.1995 (censura successivamente rinunciata a fronte dell'intervento della sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 33719/2022). Si costituiva in giudizio (incorporante per fusione di Controparte_3 CP_5
, proponendo istanza di verificazione delle firme disconosciute e Controparte_7 instando per il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. In data 22.02.2021, interveniva in giudizio ex art. 111 c.p.c. , – e per Controparte_1 essa, quale mandataria, - affermandosi titolare Controparte_2 del credito controverso in virtù di una cessione di crediti pro soluto intervenuta con
Controparte_5
A sostegno della propria legittimazione, produceva in giudizio l'avviso di cessione pubblicato in G.U.; quanto al merito, aderiva alle conclusioni di Controparte_3 instando per il rigetto dell'opposizione.
Espletata la fase istruttoria mediante consulenza tecnica d'ufficio grafologica, il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata:
- accertava, aderendo sul punto alle conclusioni dell'espletata CTU, l'autografia delle firme apposte sulla fideiussione a nome di;
Parte_1
- rigettava la domanda di nullità integrale della fideiussione per violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) L. n. 287/1990, facendo applicazione del principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 41994/2021, a mente del quale i pagina 3 di 11 contratti di fideiussione "a valle", di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, sono nulli in relazione alle sole clausole che riproducono lo schema unilaterale costituente l'intesa vietata;
- rigettava, altresì, la doglianza relativa alla pretesa liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c., avendo la depositato il ricorso monitorio in data CP_6
2.7.2019 e, dunque, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, da individuarsi, alla luce del principio di unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei, nella data di notifica della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine (risalente al 25.3.2019);
- disattendeva, infine, la censura relativa l'asserito difetto di prova del credito, avendo la cedente prodotto in atti il contratto di mutuo indicante l'importo CP_6 mutuato, il numero e l'importo delle rate, il tasso di interesse e la tipologia di ammortamento, nonché la raccomandata del 25.2.2019 con la quale l'istituto di credito, nel comunicare la decadenza dal beneficio del termine, aveva puntualmente individuato le rate rimaste insolute e le relative scadenze;
- per queste ragioni, rigettava integralmente l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo n. 21478/2019, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Il giudizio di appello Avverso la predetta sentenza ha interposto appello , articolando tre Parte_1 motivi di impugnazione. Con il primo motivo, parte appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale, aderendo alle conclusioni dell'espletata CTU, ha ritenuto irrilevante la diversa velocità del tratto di firma tra le sottoscrizioni in verifica e quelle in comparazione, giungendo, per l'effetto, al rigetto dell'eccezione di disconoscimento. Nella prospettazione di parte appellante, al contrario, il movimento grafico sarebbe di per sé indice della falsità della firma, come d'altronde riconosciuto anche dal Tribunale di Milano nella parallela causa iscritta al n. RG 60094/19. In quel giudizio, avente ad oggetto il medesimo decreto ingiuntivo e incardinato da e (sorelle dell'odierno appellante, anch'esse risultanti garanti CP_8 Controparte_9 della in base al medesimo contratto di fideiussione), il Controparte_4
Tribunale di Milano aveva concluso per l'apocrifia delle sottoscrizioni apposte dalle attrici, provvedendo, quindi, alla revoca del decreto ingiuntivo nei loro confronti. Al di là della velocità del tratto di firma, vi sarebbero, in tesi, ulteriori elementi di difformità tra le sottoscrizioni oggetto di verifica e quelle comparative, debitamente valorizzati dal consulente di parte, ma del tutto obliterati dal CTU. In particolare: l'angolosità basale (maggiormente curva nelle firme in comparazione e più angolosa in quelle in verifica); la dimensione complessiva (maggiore in quelle in verifica e minore in quelle comparative); il tratto finale delle sottoscrizioni pagina 4 di 11 (maggiormente prolungato verso destra nelle firme in verifica e più contratto in quelle autografe); l'andamento del tratto (che nelle firme in verifica presenta una curva concava verso il basso, non presente in quelle comparative) e le variazioni pressorie (maggiormente frequenti nelle firme in comparazione). Nella prospettazione di parte appellante, le sottoscrizioni presenti sul contratto di fideiussione sarebbero state apposte da (padre dell'appellante e legale Persona_1 rappresentante della , che le avrebbe falsificate onde ottenere Controparte_4
l'erogazione del mutuo. D'altronde, prosegue l'appellante, né lui né le sorelle avrebbero potuto economicamente sopportare l'assunzione di un debito così ingente (il mutuo, infatti, era stato concesso per originari euro 950.000).
Con il secondo motivo, parte appellante si duole che il Tribunale di Milano abbia ritenuto debitamente provato il credito azionato in sede monitoria, ancorché controparte si fosse limitata a produrre in atti documentazione attestante l'an del credito (il contratto di mutuo, l'iscrizione ipotecaria e il contratto di fideiussione), ma non anche il quantum. La secondo la prospettazione del , aveva omesso di produrre in giudizio CP_6 Pt_1 sia la serie completa degli estratti conto che il piano di ammortamento, nonché qualsiasi altra documentazione idonea a consentire l'analitica ricostruzione dei rapporti dare/avere tra le parti.
Con il terzo motivo, parte appellante lamenta la violazione dell'art. 92 comma 2 c.p.c. per avere il Tribunale di Milano omesso di disporre la compensazione delle spese di lite, ancorché, al momento dell'introduzione del giudizio, sia la questione della nullità delle fideiussioni stipulate a valle di un'intesa anticoncorrenziale, sia quella relativa alle conseguenze della violazione dell'art. 38 comma 2 TUB fossero oggetto di acceso contrasto giurisprudenziale.
Si è costituita in giudizio la cessionaria eccependo l'inammissibilità del gravame avversario ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. nonché, in ogni caso, la sua infondatezza nel merito. In particolare, parte appellata ha dedotto:
- che il CTU aveva motivatamente e debitamente replicato alle osservazioni del CTP della controparte, fornendo adeguata giustificazione alle riscontrate difformità tra le firme in verificazione e quelle in comparazione;
- che gli accertamenti peritali compiuti nell'ambito del diverso giudizio sub RG Tribunale di Milano n. 60094/19 non potevano assumere rilevanza probatoria nel presente procedimento;
- che gli ulteriori elementi indiziari valorizzati da controparte erano del tutto congetturali e privi di adeguato riscontro probatorio;
pagina 5 di 11 - che, oltretutto, era inverosimile che la Banca cedente avesse accettato una fideius enza previa verifica dell'identità dei soggetti costituitisi garanti;
- che la aveva debitamente fornito prova del credito, producendo in atti il CP_6 contrat utuo, il saldaconto certificato ex art. 50 TUB e le comunicazioni inviate ai condebitori a seguito dell'inadempimento contrattuale;
- che l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB conservava la propria efficacia probatoria anche nel giudizio di opposizione in quanto l'opponente non aveva sollevato alcuna contestazione specifica in ordine al quantum del credito ingiunto;
- che, in ogni caso, il contratto di mutuo fondiario costituiva di per sé prova del credito vantato dalla banca mutuante;
- che il Tribunale di Milano aveva correttamente condannato l'opponente al pagamento integrale delle spese di lite, essendo il risultato, all'esito del Pt_1 giudizio, totalmente soccombente. Dopo la prima udienza, la causa è stata rinviata ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 17.12.2025, con concessione dei termini perentori per il deposito degli atti difensivi conclusionali, ed in quella sede è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe. In pari data, la causa è stata discussa in Camera di Consiglio e decisa dalla Corte nella composizione in epigrafe trascritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, verificata la regolarità della notifica e la ritualità della vocatio in jus, deve essere dichiarata la contumacia di non costituitasi nel Controparte_3 presente giudizio. Per quanto concerne, l'eccezione di inammissibilità sollevata ex art. 348 bis c.p.c. deve anzitutto osservarsi che la mancanza, secondo un giudizio ex ante, della ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello, non è più contemplata, nella nuova versione dell'art. 348 bis c.p.c., applicabile al caso di specie, essendo unicamente previsto che, sia in caso di inammissibilità, che di manifesta infondatezza, il Giudice disponga la discussione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. In ogni caso, l'eccezione relativa alla manifesta infondatezza dell'appello – oramai di marginale rilevanza– deve ritenersi superata e implicitamente respinta con il rinvio della causa ex art. 352 c.p.c., disposto alla prima udienza. Sempre in via preliminare, deve darsi atto che risultano coperti da giudicato interno i capi di sentenza con i quali il Tribunale di Milano ha rigettato l'eccezione di nullità totale della fideiussione, nonché disatteso la censura afferente alla pretesa violazione dell'art. 1957 c.c. L' appellante, infatti, ha prestato acquiescenza rispetto a siffatte statuizioni, non avendo formulato sul punto alcuno specifico motivo di impugnazione. pagina 6 di 11 Passando al merito della controversia, si osserva quanto segue. Il primo motivo di gravame, avente ad oggetto la pretesa erroneità della consulenza grafologica espletata in primo grado, non può trovare accoglimento. Il CTU ha concluso per l'autografia della firma, dopo aver riscontrato plurime corrispondenze formali, costruttive e gestuali tra le firme in verifica e quelle in comparazione. In particolare, il CTU ha individuato, pur nella variabilità dei modelli esecutivi, una serie di analogie tra le firme verificande e quelle autografe quanto a collocazione spaziale delle angolosità (site in sede apicale e in sede basale), quanto a orientamento assiale (“costantemente pendente verso la destra del foglio”), quanto a velocità di esecuzione (“accentuata soprattutto sul finire del cognome “ ”), quanto a Pt_1 distanziamento delle due inziali tra loro e tra queste e la restante parte del cognome (“senza collegamento alcuno”), quanto a modalità realizzativa del bilittero “ar” (caratterizzata da un'asola orientata in senso opposto all'occhiello), quanto a costruzione del bilittero “ro” (caratterizzato da un collegamento realizzato attraverso un movimento antiorario e da una maggior altezza della prima lettera), quanto al rapporto tra le iniziali
“ff” e le restanti lettere del cognome (“le iniziali risultano sempre di dimensione maggiore in altezza”), quanto a rapporti dimensionali tra le lettere ( la “a” presenta dimensioni maggiori rispetto alla lettera precedente e l'occhiello “o” finale del cognome assume dimensioni ridotte rispetto a tutte le altre lettere), quanto a modalità realizzativa l'occhiello “o” (caratterizzato da “interessanti contrazioni del gesto”), quanto a costruzione delle lettere con occhiello (orientate in modo opposto all'orientamento dell'occhiello), quanto a costruzione dell'occhiello “o” (caratterizzato da contrazioni del gesto grafico formanti angoli) e quanto a modalità di distribuzione della forza pressoria (“può notarsi come nella “e” il tratto discendente sia più leggero, finanche pallido, rispetto al tratto ascendente, più scuro”). Ancora, il CTU ha individuato ulteriori similitudini tra le firme in verificazione e quelle in comparazione, debitamente elencate a pag. 38 della consulenza e relative all'
“addossamento” tra la “e” nel cognome e la “F” inziale del cognome, alla collocazione degli occhielli, all'andamento del tratto conclusivo della “F” del cognome (che assume una concavità verso l'alto), alla gestualità introduttiva della “e” e della “F” del cognome (contraddistinta per una particolare vezione da destra verso sinistra) e alla tendenza a sovrapporre tra loro parti di una stessa lettera e parti di lettere attigue. Il CTU ha replicato in modo puntuale e motivato a tutti i rilievi critici sollevati dal CTP di parte opponente. In particolare, ha osservato come le difformità evidenziate dal consulente di parte opponente trovassero la loro giustificazione nella diversa velocità di esecuzione, determinata da fattori contingenti, emotivi, patologici, cronologici o strumentali e che pagina 7 di 11 conduceva a differenze solo “apparenti”, cioè “non qualificanti da sé una diversa mano” (consulenza pag. 45). Il CTU, altresì, ha confutato la critica del consulente di parte opponente in ordine alla differenza esistente nell' estensione del tracciato conclusivo tra alcune sottoscrizioni verificande e alcune autografe, evidenziando come tale estensione non potesse assurgere ad elemento di comparazione, non essendo il tracciato mai identico neanche tra le firme autografe. Per le medesime ragioni il CTU ha ritenuto irrilevanti le differenze attinenti al rapporto delle firme rispetto al rigo sottostante. Si legge, infatti, a pag. 46 della consulenza: “Nel quadro delle autografe vi sono sia firme, come Doc.X4, che, salvo la “e”, “proseguono verso destra in maniera pedissequa rispetto al rigo”, sia autografe, come le altre verificande qui sotto riportate, che presentano una curva concava verso il basso.” Quanto, infine, alla censura relativa alle pretese difformità in punto di distribuzione della forza pressoria, il CTU ha evidenziato come, al contrario, la modalità di marcamento tra le verificande e le autografe sia espressione “di un valore altamente individualizzante una medesima mano.” (consulenza pag. 47). Tali considerazioni, ampiamente motivate e stese in esito al raffronto con uno spettro sufficientemente ampio di scritture comparative, a giudizio della Corte appaiono esenti da vizi logici e, pertanto, merita condivisione la scelta del Giudice di primo grado di porle a fondamento della propria decisione. Né in senso contrario depone la sentenza n.3955/2022 con la quale il Tribunale di Milano, nel definire il parallelo giudizio di opposizione incardinato dalle sorelle dell'odierno appellante avverso il medesimo decreto ingiuntivo per cui è causa, ha accertato l'apocrifia delle sottoscrizioni apposte sulla fideiussione a nome delle attrici. L'accertamento contenuto in tale pronuncia – di cui oltretutto non è provata la definitività – ha riguardato sottoscrizioni diverse da quelle oggetto di contestazione nel presente giudizio: la citata sentenza si è occupata unicamente delle firme apposte a nome di e . CP_8 Controparte_9
L'accertata apocrifia di siffatte sottoscrizioni, dunque, non può di per sé costituire prova della non genuinità della firma rilasciata a nome di , firma, si Parte_1 ribadisce, che non è stata oggetto di indagine in quel giudizio. E' solo il caso di ulteriormente osservare che quella consulenza tecnica d'ufficio neppure è stata prodotta nel presente giudizio, rimanendo così preclusa a questa Corte qualsivoglia indagine circa le motivazioni che hanno condotto, in quel procedimento, al giudizio di apocrifia delle sottoscrizioni esaminate. Parimenti irrilevanti si appalesano gli ulteriori elementi indiziari valorizzati da parte appellante. In particolare, sarebbe inverosimile che il abbia inteso addossarsi, considerate le Pt_1 relative condizioni patrimoniali, un onere economico tanto gravoso, come quello derivante dal contratto di mutuo relativo al presente contenzioso. pagina 8 di 11 L'allegazione, oltre che sfornita di supporto probatorio, appare del tutto inidonea a scalfire le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di primo grado. Per queste ragioni si ritiene che meriti condivisione il giudizio di autografia delle sottoscrizioni, cui è pervenuto il Tribunale di Milano.
Parimenti infondato si rileva il secondo motivo, con il quale parte appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale di Milano ha ritenuto debitamente provato il credito azionato dall'ingiungente in sede monitoria. Nella prospettazione di parte appellante, al contrario, la Banca cedente non avrebbe adeguatamente dimostrato il quantum della pretesa creditoria, stante l'omessa produzione in giudizio della serie completa degli estratti del conto corrente sul quale era regolato il rapporto di mutuo e del piano di ammortamento, documenti, in tesi, necessari ai fini di una puntuale ricostruzione dello sviluppo dei rapporti dare- avere tra le parti. La censura è infondata per le ragioni di seguito illustrate. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. (cfr. ex multis Cass sez. VI civ. ord. n. 25584/18). Più in particolare, in tema di contratto di mutuo, l'onere della prova dell'erogazione della somma data a mutuo è assolto dall'istituto di credito mutuante mediante la produzione in giudizio dell'atto pubblico notarile di erogazione e quietanza, spettando, in tal caso, al debitore che si opponga all'azione esecutiva del creditore dare la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria. Ebbene, nel caso di specie, la a sostegno della propria pretesa monitoria ha CP_6 prodotto in giudizio il contratto di mutuo fondiario stipulato per atto pubblico in data 15.6.2006, contenente l'atto di erogazione e quietanza rilasciato dalla mutuataria in relazione all'intera somma mutuata (euro 950.000). A pag. 2 del contratto di mutuo, prodotto dalla banca in sede monitoria quale sub doc. 1, si legge: “la parte mutuataria dichiara di ricevere dalla Banca la predetta somma mutuata, rilasciandone ampia quietanza con il presente atto”. La quindi, ha assolto al proprio onere probatorio, dimostrando il titolo e CP_6
l'effettiva erogazione della somma. Gravava, dunque, sul mutuatario (ovvero nel caso di specie sul fideiussore) dimostrare di aver integralmente adempiuto all'obbligazione restitutoria o, comunque, di averla adempiuta in misura maggiore rispetto a quanto indicato dalla cedente. CP_6
pagina 9 di 11 Ma nulla di tutto questo è avvenuto nel caso di specie. L'appellante, infatti, non ha in alcun modo dimostrato, e invero neanche allegato, di aver adempiuto almeno parzialmente il credito vantato dalla banca in sede monitoria. Il si è limitato ad una contestazione generica in ordine all'omessa produzione Pt_1 della serie completa degli estratti conto. Ma la non era in alcun modo tenuta all'adempimento di un siffatto onere CP_6 probatorio. Costituisce, infatti, principio di diritto consolidato, quello per cui “richiedere alla Banca l'esame dettagliato dello svolgimento del rapporto di mutuo bancario, in presenza del titolo costituito dal contratto di mutuo e degli atti di erogazione debitamente quietanzati […] viola il principio dell'onere della prova, secondo il quale, una volta che la banca creditrice [ha] dimostrato il titolo (contratto di mutuo, stipulato per atto pubblico) e l'effettiva erogazione del denaro (atto di erogazione e quietanza anch'esso stipulato per atto pubblico), [..] spetta al [debitore] dimostrare che aveva restituito l'importo ricevuto a mutuo in tutto in parte” ((cfr. Cass. sez. I civ. ord. n. 10507/2019). Né alcuna rilevanza può assumere la mancata produzione del piano di ammortamento. La redazione di un tale atto non è necessaria ai fini della liquidità del credito laddove, come nella fattispecie oggetto di esame, nel contratto sia chiaramente ed inequivocabilmente indicato l'importo erogato (euro 950.000), la durata del prestito (180 mesi), la periodicità del rimborso (semestrale) e il tasso di interesse (4,10% indicizzato al tasso Euribor). Correttamente, quindi, il Tribunale di Milano ha ritenuto la documentazione in atti sufficiente a fornire prova del credito controverso.
Quanto al terzo e ultimo motivo di gravame, si osserva quanto segue. Parte appellante si duole che il Tribunale di Milano non abbia operato la compensazione delle spese di lite, ancorché due delle questioni oggetto del giudizio (id est le conseguenze della stipula di contratti di fideiussione conformi al modello ABI censurato dalla Banca d'Italia, nonché della violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 co.2 TUB) fossero, al momento dell'introduzione del procedimento, oggetto di contrasto giurisprudenziale. La censura deve essere disattesa. Il Tribunale di Milano ha disposto la condanna integrale dell'opponente al pagamento delle spese di lite facendo corretta applicazione del principio della soccombenza, essendosi il giudizio concluso con il totale rigetto delle domande attoree. Né sussistevano gli estremi per una compensazione ex art. 92 comma 2 c.p.c., considerato, da un lato, che la censura relativa alla pretesa nullità del contratto di mutuo per violazione dell'art. 38 comma 2 TUB era fuoriuscita dal thema decidendum del giudizio a seguito della rinuncia operata dall'allora opponente in sede di comparsa conclusionale;
e, dall'altro, che la pronuncia a Sezioni Unite n. 41994 /2021 (che ha pagina 10 di 11 risolto definitamente il contrasto in materia di fideiussioni omnibus) è stata pubblicata in data 30.12.2021 e, dunque, antecedentemente all'udienza di precisazione delle conclusioni. Alla luce delle ampie considerazioni sin qui svolte, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano a carico di parte appellante come da dispositivo, tenuto conto del valore della lite, dell'impegno difensivo profuso e dei parametri di cui al DM 55/2004 e ss.mm. ( parametri medi per tutte le fasi, con esclusione di quella istruttoria non tenutasi), in favore dell'appellata e per essa, quale mandataria, Controparte_1 Controparte_2
[...]
La mancata costituzione della Banca cedente esime la Corte da ogni ulteriore valutazione. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa sub RG Tribunale di Milano n. 3316/2023, promossa in grado d'appello da nei confronti di Parte_1
e per essa, quale mandataria, Controparte_1 Controparte_2
e di così dispone:
[...] Controparte_3
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 7524/2023 del Tribunale di Milano;
2. condanna a rifondere in favore di Parte_1 CP_1
e per essa, quale mandataria,
[...] Controparte_2 le spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 18.511,00 per
[...] compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento a carico di di un Parte_1 ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso nella Camera di Consiglio del 17.12.2025
Il Consigliere est. Serena Baccolini
Il Presidente
NA Galioto pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
NA Galioto Presidente Serena Baccolini Consigliere rel. Beatrice Siccardi Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3316/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Andrea Porcu ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Saronno, via Maurilio Bossi n. 27, giusta procura in atti APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI (C.F. e P.IVA ) – e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1
– rappresentata e difesa dall' avv. Leonardo Controparte_2
Patroni Griffi, con studio in Bari, alla Piazza L. Di Savoia 41/a, giusta delega in comparsa di Email_1 costituzione del nuovo difensore APPELLATA
E
[...]
C.F. ) Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
pagina 1 di 11 OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 7524/2023 del Tribunale di Milano pubblicata in data 3/10/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per : “ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma Parte_1 della sentenza impugnata, accertata e dichiarata l'inesistenza del contratto di fideiussione azionato a fini monitori, dichiarare inesistente l'obbligazione di garanzia in capo al sig. e per l'effetto revocare e comunque dichiarare Parte_1 inefficace il decreto ingiuntivo opposto n.21478/2019 (R.G. n. 32446/2019) emesso dal Tribunale Civile di Milano in data 08.10.2019 di cui si chiede la revoca e/o comunque respingere in quanto infondata in fatto e diritto e comunque non provata nel an e nel quantum la richiesta di pagamento. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio. In SUBORDINE Compensare in tutto o in parte le spese di giudizio o comunque ridurle al minimo previsto dal DM 55/14 IN VIA ISTRUTTORIA, disporre il rinnovo della consulenza tecnica grafologica per i motivi esposti nell'atto introduttivo.”
per – e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...]
“Voglia I'Ill.mo Tribunale adito: - in via preliminare dichiarare Controparte_2 inammissibile, in quanto carente dei presupposti ex lege previsti, il gravame proposto dal sig. avverso e per la riforma della sentenza n. 7524/2023 Parte_1 emessa dal Tribunale di Milano;
- in via principale e nel merito respingere, per le ragioni tutte esposte nella comparsa di costituzione in appello, i motivi di gravame proposti dal sig. e, per Parte_1
l'effetto, confermare i gravati capi e punti della sentenza n. 7524/2023 emessa dal Tribunale di Milano;
- In via istruttoria, per i motivi dedotti in narrativa, rigettare la richiesta di rinnovazione della CTU grafologica, nonché disporre lo stralcio del documento n. 2 allegato all'atto di appello e contenente la sentenza n. 3955/2022 emessa dal Tribunale di Milano all'esito del giudizio di opposizione introdotto dai fratelli del sig.
[...]
; Parte_1
Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
pagina 2 di 11 , in qualità di fideiussore di proponeva Parte_1 Controparte_4 opposizione avverso il D.I. n. 21478/2019 con il quale il Tribunale di Milano l'aveva condannato al pagamento, in favore di della somma di Controparte_5 euro 777.122,77, quale debito residuo di un contratto di mutuo fondiario, stipulato in data 15.06.2006 tra la ingiungente e la società debitrice principale. CP_6
L'opponente, disconosciuta la firma apposta sul contratto di fideiussione, deduceva:
- la nullità totale della garanzia per violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) L. n. 287/1990 perché riproducente clausole (in particolare le numero 2,6,8) conformi a quelle contenute nello schema ABI, dichiarato contrario alla normativa antitrust con provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005;
- in ogni caso, la nullità della sola clausola di deroga alla disciplina legale di cui all'art. 1957 c.c., con conseguente liberazione del fideiussore per non essersi la Banca attivata entro il termine semestrale di cui alla rma;
- il difetto di prova del credito ingiunto, essendosi la limitata a produrre in CP_6 giudizio un saldaconto, del tutto inidoneo a tire la ricostruzione
“dell'evoluzione delle operazioni attive e passive che l'hanno determinato” (testuale atto di opposizione pag. 10);
- la nullità del contratto di mutuo fondiario per violazione dell'art. 38 comma 2 TUB e della delibera CICR del 22.4.1995 (censura successivamente rinunciata a fronte dell'intervento della sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 33719/2022). Si costituiva in giudizio (incorporante per fusione di Controparte_3 CP_5
, proponendo istanza di verificazione delle firme disconosciute e Controparte_7 instando per il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. In data 22.02.2021, interveniva in giudizio ex art. 111 c.p.c. , – e per Controparte_1 essa, quale mandataria, - affermandosi titolare Controparte_2 del credito controverso in virtù di una cessione di crediti pro soluto intervenuta con
Controparte_5
A sostegno della propria legittimazione, produceva in giudizio l'avviso di cessione pubblicato in G.U.; quanto al merito, aderiva alle conclusioni di Controparte_3 instando per il rigetto dell'opposizione.
Espletata la fase istruttoria mediante consulenza tecnica d'ufficio grafologica, il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata:
- accertava, aderendo sul punto alle conclusioni dell'espletata CTU, l'autografia delle firme apposte sulla fideiussione a nome di;
Parte_1
- rigettava la domanda di nullità integrale della fideiussione per violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) L. n. 287/1990, facendo applicazione del principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 41994/2021, a mente del quale i pagina 3 di 11 contratti di fideiussione "a valle", di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, sono nulli in relazione alle sole clausole che riproducono lo schema unilaterale costituente l'intesa vietata;
- rigettava, altresì, la doglianza relativa alla pretesa liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c., avendo la depositato il ricorso monitorio in data CP_6
2.7.2019 e, dunque, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, da individuarsi, alla luce del principio di unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei, nella data di notifica della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine (risalente al 25.3.2019);
- disattendeva, infine, la censura relativa l'asserito difetto di prova del credito, avendo la cedente prodotto in atti il contratto di mutuo indicante l'importo CP_6 mutuato, il numero e l'importo delle rate, il tasso di interesse e la tipologia di ammortamento, nonché la raccomandata del 25.2.2019 con la quale l'istituto di credito, nel comunicare la decadenza dal beneficio del termine, aveva puntualmente individuato le rate rimaste insolute e le relative scadenze;
- per queste ragioni, rigettava integralmente l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo n. 21478/2019, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Il giudizio di appello Avverso la predetta sentenza ha interposto appello , articolando tre Parte_1 motivi di impugnazione. Con il primo motivo, parte appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale, aderendo alle conclusioni dell'espletata CTU, ha ritenuto irrilevante la diversa velocità del tratto di firma tra le sottoscrizioni in verifica e quelle in comparazione, giungendo, per l'effetto, al rigetto dell'eccezione di disconoscimento. Nella prospettazione di parte appellante, al contrario, il movimento grafico sarebbe di per sé indice della falsità della firma, come d'altronde riconosciuto anche dal Tribunale di Milano nella parallela causa iscritta al n. RG 60094/19. In quel giudizio, avente ad oggetto il medesimo decreto ingiuntivo e incardinato da e (sorelle dell'odierno appellante, anch'esse risultanti garanti CP_8 Controparte_9 della in base al medesimo contratto di fideiussione), il Controparte_4
Tribunale di Milano aveva concluso per l'apocrifia delle sottoscrizioni apposte dalle attrici, provvedendo, quindi, alla revoca del decreto ingiuntivo nei loro confronti. Al di là della velocità del tratto di firma, vi sarebbero, in tesi, ulteriori elementi di difformità tra le sottoscrizioni oggetto di verifica e quelle comparative, debitamente valorizzati dal consulente di parte, ma del tutto obliterati dal CTU. In particolare: l'angolosità basale (maggiormente curva nelle firme in comparazione e più angolosa in quelle in verifica); la dimensione complessiva (maggiore in quelle in verifica e minore in quelle comparative); il tratto finale delle sottoscrizioni pagina 4 di 11 (maggiormente prolungato verso destra nelle firme in verifica e più contratto in quelle autografe); l'andamento del tratto (che nelle firme in verifica presenta una curva concava verso il basso, non presente in quelle comparative) e le variazioni pressorie (maggiormente frequenti nelle firme in comparazione). Nella prospettazione di parte appellante, le sottoscrizioni presenti sul contratto di fideiussione sarebbero state apposte da (padre dell'appellante e legale Persona_1 rappresentante della , che le avrebbe falsificate onde ottenere Controparte_4
l'erogazione del mutuo. D'altronde, prosegue l'appellante, né lui né le sorelle avrebbero potuto economicamente sopportare l'assunzione di un debito così ingente (il mutuo, infatti, era stato concesso per originari euro 950.000).
Con il secondo motivo, parte appellante si duole che il Tribunale di Milano abbia ritenuto debitamente provato il credito azionato in sede monitoria, ancorché controparte si fosse limitata a produrre in atti documentazione attestante l'an del credito (il contratto di mutuo, l'iscrizione ipotecaria e il contratto di fideiussione), ma non anche il quantum. La secondo la prospettazione del , aveva omesso di produrre in giudizio CP_6 Pt_1 sia la serie completa degli estratti conto che il piano di ammortamento, nonché qualsiasi altra documentazione idonea a consentire l'analitica ricostruzione dei rapporti dare/avere tra le parti.
Con il terzo motivo, parte appellante lamenta la violazione dell'art. 92 comma 2 c.p.c. per avere il Tribunale di Milano omesso di disporre la compensazione delle spese di lite, ancorché, al momento dell'introduzione del giudizio, sia la questione della nullità delle fideiussioni stipulate a valle di un'intesa anticoncorrenziale, sia quella relativa alle conseguenze della violazione dell'art. 38 comma 2 TUB fossero oggetto di acceso contrasto giurisprudenziale.
Si è costituita in giudizio la cessionaria eccependo l'inammissibilità del gravame avversario ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. nonché, in ogni caso, la sua infondatezza nel merito. In particolare, parte appellata ha dedotto:
- che il CTU aveva motivatamente e debitamente replicato alle osservazioni del CTP della controparte, fornendo adeguata giustificazione alle riscontrate difformità tra le firme in verificazione e quelle in comparazione;
- che gli accertamenti peritali compiuti nell'ambito del diverso giudizio sub RG Tribunale di Milano n. 60094/19 non potevano assumere rilevanza probatoria nel presente procedimento;
- che gli ulteriori elementi indiziari valorizzati da controparte erano del tutto congetturali e privi di adeguato riscontro probatorio;
pagina 5 di 11 - che, oltretutto, era inverosimile che la Banca cedente avesse accettato una fideius enza previa verifica dell'identità dei soggetti costituitisi garanti;
- che la aveva debitamente fornito prova del credito, producendo in atti il CP_6 contrat utuo, il saldaconto certificato ex art. 50 TUB e le comunicazioni inviate ai condebitori a seguito dell'inadempimento contrattuale;
- che l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB conservava la propria efficacia probatoria anche nel giudizio di opposizione in quanto l'opponente non aveva sollevato alcuna contestazione specifica in ordine al quantum del credito ingiunto;
- che, in ogni caso, il contratto di mutuo fondiario costituiva di per sé prova del credito vantato dalla banca mutuante;
- che il Tribunale di Milano aveva correttamente condannato l'opponente al pagamento integrale delle spese di lite, essendo il risultato, all'esito del Pt_1 giudizio, totalmente soccombente. Dopo la prima udienza, la causa è stata rinviata ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 17.12.2025, con concessione dei termini perentori per il deposito degli atti difensivi conclusionali, ed in quella sede è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe. In pari data, la causa è stata discussa in Camera di Consiglio e decisa dalla Corte nella composizione in epigrafe trascritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, verificata la regolarità della notifica e la ritualità della vocatio in jus, deve essere dichiarata la contumacia di non costituitasi nel Controparte_3 presente giudizio. Per quanto concerne, l'eccezione di inammissibilità sollevata ex art. 348 bis c.p.c. deve anzitutto osservarsi che la mancanza, secondo un giudizio ex ante, della ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello, non è più contemplata, nella nuova versione dell'art. 348 bis c.p.c., applicabile al caso di specie, essendo unicamente previsto che, sia in caso di inammissibilità, che di manifesta infondatezza, il Giudice disponga la discussione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. In ogni caso, l'eccezione relativa alla manifesta infondatezza dell'appello – oramai di marginale rilevanza– deve ritenersi superata e implicitamente respinta con il rinvio della causa ex art. 352 c.p.c., disposto alla prima udienza. Sempre in via preliminare, deve darsi atto che risultano coperti da giudicato interno i capi di sentenza con i quali il Tribunale di Milano ha rigettato l'eccezione di nullità totale della fideiussione, nonché disatteso la censura afferente alla pretesa violazione dell'art. 1957 c.c. L' appellante, infatti, ha prestato acquiescenza rispetto a siffatte statuizioni, non avendo formulato sul punto alcuno specifico motivo di impugnazione. pagina 6 di 11 Passando al merito della controversia, si osserva quanto segue. Il primo motivo di gravame, avente ad oggetto la pretesa erroneità della consulenza grafologica espletata in primo grado, non può trovare accoglimento. Il CTU ha concluso per l'autografia della firma, dopo aver riscontrato plurime corrispondenze formali, costruttive e gestuali tra le firme in verifica e quelle in comparazione. In particolare, il CTU ha individuato, pur nella variabilità dei modelli esecutivi, una serie di analogie tra le firme verificande e quelle autografe quanto a collocazione spaziale delle angolosità (site in sede apicale e in sede basale), quanto a orientamento assiale (“costantemente pendente verso la destra del foglio”), quanto a velocità di esecuzione (“accentuata soprattutto sul finire del cognome “ ”), quanto a Pt_1 distanziamento delle due inziali tra loro e tra queste e la restante parte del cognome (“senza collegamento alcuno”), quanto a modalità realizzativa del bilittero “ar” (caratterizzata da un'asola orientata in senso opposto all'occhiello), quanto a costruzione del bilittero “ro” (caratterizzato da un collegamento realizzato attraverso un movimento antiorario e da una maggior altezza della prima lettera), quanto al rapporto tra le iniziali
“ff” e le restanti lettere del cognome (“le iniziali risultano sempre di dimensione maggiore in altezza”), quanto a rapporti dimensionali tra le lettere ( la “a” presenta dimensioni maggiori rispetto alla lettera precedente e l'occhiello “o” finale del cognome assume dimensioni ridotte rispetto a tutte le altre lettere), quanto a modalità realizzativa l'occhiello “o” (caratterizzato da “interessanti contrazioni del gesto”), quanto a costruzione delle lettere con occhiello (orientate in modo opposto all'orientamento dell'occhiello), quanto a costruzione dell'occhiello “o” (caratterizzato da contrazioni del gesto grafico formanti angoli) e quanto a modalità di distribuzione della forza pressoria (“può notarsi come nella “e” il tratto discendente sia più leggero, finanche pallido, rispetto al tratto ascendente, più scuro”). Ancora, il CTU ha individuato ulteriori similitudini tra le firme in verificazione e quelle in comparazione, debitamente elencate a pag. 38 della consulenza e relative all'
“addossamento” tra la “e” nel cognome e la “F” inziale del cognome, alla collocazione degli occhielli, all'andamento del tratto conclusivo della “F” del cognome (che assume una concavità verso l'alto), alla gestualità introduttiva della “e” e della “F” del cognome (contraddistinta per una particolare vezione da destra verso sinistra) e alla tendenza a sovrapporre tra loro parti di una stessa lettera e parti di lettere attigue. Il CTU ha replicato in modo puntuale e motivato a tutti i rilievi critici sollevati dal CTP di parte opponente. In particolare, ha osservato come le difformità evidenziate dal consulente di parte opponente trovassero la loro giustificazione nella diversa velocità di esecuzione, determinata da fattori contingenti, emotivi, patologici, cronologici o strumentali e che pagina 7 di 11 conduceva a differenze solo “apparenti”, cioè “non qualificanti da sé una diversa mano” (consulenza pag. 45). Il CTU, altresì, ha confutato la critica del consulente di parte opponente in ordine alla differenza esistente nell' estensione del tracciato conclusivo tra alcune sottoscrizioni verificande e alcune autografe, evidenziando come tale estensione non potesse assurgere ad elemento di comparazione, non essendo il tracciato mai identico neanche tra le firme autografe. Per le medesime ragioni il CTU ha ritenuto irrilevanti le differenze attinenti al rapporto delle firme rispetto al rigo sottostante. Si legge, infatti, a pag. 46 della consulenza: “Nel quadro delle autografe vi sono sia firme, come Doc.X4, che, salvo la “e”, “proseguono verso destra in maniera pedissequa rispetto al rigo”, sia autografe, come le altre verificande qui sotto riportate, che presentano una curva concava verso il basso.” Quanto, infine, alla censura relativa alle pretese difformità in punto di distribuzione della forza pressoria, il CTU ha evidenziato come, al contrario, la modalità di marcamento tra le verificande e le autografe sia espressione “di un valore altamente individualizzante una medesima mano.” (consulenza pag. 47). Tali considerazioni, ampiamente motivate e stese in esito al raffronto con uno spettro sufficientemente ampio di scritture comparative, a giudizio della Corte appaiono esenti da vizi logici e, pertanto, merita condivisione la scelta del Giudice di primo grado di porle a fondamento della propria decisione. Né in senso contrario depone la sentenza n.3955/2022 con la quale il Tribunale di Milano, nel definire il parallelo giudizio di opposizione incardinato dalle sorelle dell'odierno appellante avverso il medesimo decreto ingiuntivo per cui è causa, ha accertato l'apocrifia delle sottoscrizioni apposte sulla fideiussione a nome delle attrici. L'accertamento contenuto in tale pronuncia – di cui oltretutto non è provata la definitività – ha riguardato sottoscrizioni diverse da quelle oggetto di contestazione nel presente giudizio: la citata sentenza si è occupata unicamente delle firme apposte a nome di e . CP_8 Controparte_9
L'accertata apocrifia di siffatte sottoscrizioni, dunque, non può di per sé costituire prova della non genuinità della firma rilasciata a nome di , firma, si Parte_1 ribadisce, che non è stata oggetto di indagine in quel giudizio. E' solo il caso di ulteriormente osservare che quella consulenza tecnica d'ufficio neppure è stata prodotta nel presente giudizio, rimanendo così preclusa a questa Corte qualsivoglia indagine circa le motivazioni che hanno condotto, in quel procedimento, al giudizio di apocrifia delle sottoscrizioni esaminate. Parimenti irrilevanti si appalesano gli ulteriori elementi indiziari valorizzati da parte appellante. In particolare, sarebbe inverosimile che il abbia inteso addossarsi, considerate le Pt_1 relative condizioni patrimoniali, un onere economico tanto gravoso, come quello derivante dal contratto di mutuo relativo al presente contenzioso. pagina 8 di 11 L'allegazione, oltre che sfornita di supporto probatorio, appare del tutto inidonea a scalfire le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di primo grado. Per queste ragioni si ritiene che meriti condivisione il giudizio di autografia delle sottoscrizioni, cui è pervenuto il Tribunale di Milano.
Parimenti infondato si rileva il secondo motivo, con il quale parte appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale di Milano ha ritenuto debitamente provato il credito azionato dall'ingiungente in sede monitoria. Nella prospettazione di parte appellante, al contrario, la Banca cedente non avrebbe adeguatamente dimostrato il quantum della pretesa creditoria, stante l'omessa produzione in giudizio della serie completa degli estratti del conto corrente sul quale era regolato il rapporto di mutuo e del piano di ammortamento, documenti, in tesi, necessari ai fini di una puntuale ricostruzione dello sviluppo dei rapporti dare- avere tra le parti. La censura è infondata per le ragioni di seguito illustrate. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. (cfr. ex multis Cass sez. VI civ. ord. n. 25584/18). Più in particolare, in tema di contratto di mutuo, l'onere della prova dell'erogazione della somma data a mutuo è assolto dall'istituto di credito mutuante mediante la produzione in giudizio dell'atto pubblico notarile di erogazione e quietanza, spettando, in tal caso, al debitore che si opponga all'azione esecutiva del creditore dare la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria. Ebbene, nel caso di specie, la a sostegno della propria pretesa monitoria ha CP_6 prodotto in giudizio il contratto di mutuo fondiario stipulato per atto pubblico in data 15.6.2006, contenente l'atto di erogazione e quietanza rilasciato dalla mutuataria in relazione all'intera somma mutuata (euro 950.000). A pag. 2 del contratto di mutuo, prodotto dalla banca in sede monitoria quale sub doc. 1, si legge: “la parte mutuataria dichiara di ricevere dalla Banca la predetta somma mutuata, rilasciandone ampia quietanza con il presente atto”. La quindi, ha assolto al proprio onere probatorio, dimostrando il titolo e CP_6
l'effettiva erogazione della somma. Gravava, dunque, sul mutuatario (ovvero nel caso di specie sul fideiussore) dimostrare di aver integralmente adempiuto all'obbligazione restitutoria o, comunque, di averla adempiuta in misura maggiore rispetto a quanto indicato dalla cedente. CP_6
pagina 9 di 11 Ma nulla di tutto questo è avvenuto nel caso di specie. L'appellante, infatti, non ha in alcun modo dimostrato, e invero neanche allegato, di aver adempiuto almeno parzialmente il credito vantato dalla banca in sede monitoria. Il si è limitato ad una contestazione generica in ordine all'omessa produzione Pt_1 della serie completa degli estratti conto. Ma la non era in alcun modo tenuta all'adempimento di un siffatto onere CP_6 probatorio. Costituisce, infatti, principio di diritto consolidato, quello per cui “richiedere alla Banca l'esame dettagliato dello svolgimento del rapporto di mutuo bancario, in presenza del titolo costituito dal contratto di mutuo e degli atti di erogazione debitamente quietanzati […] viola il principio dell'onere della prova, secondo il quale, una volta che la banca creditrice [ha] dimostrato il titolo (contratto di mutuo, stipulato per atto pubblico) e l'effettiva erogazione del denaro (atto di erogazione e quietanza anch'esso stipulato per atto pubblico), [..] spetta al [debitore] dimostrare che aveva restituito l'importo ricevuto a mutuo in tutto in parte” ((cfr. Cass. sez. I civ. ord. n. 10507/2019). Né alcuna rilevanza può assumere la mancata produzione del piano di ammortamento. La redazione di un tale atto non è necessaria ai fini della liquidità del credito laddove, come nella fattispecie oggetto di esame, nel contratto sia chiaramente ed inequivocabilmente indicato l'importo erogato (euro 950.000), la durata del prestito (180 mesi), la periodicità del rimborso (semestrale) e il tasso di interesse (4,10% indicizzato al tasso Euribor). Correttamente, quindi, il Tribunale di Milano ha ritenuto la documentazione in atti sufficiente a fornire prova del credito controverso.
Quanto al terzo e ultimo motivo di gravame, si osserva quanto segue. Parte appellante si duole che il Tribunale di Milano non abbia operato la compensazione delle spese di lite, ancorché due delle questioni oggetto del giudizio (id est le conseguenze della stipula di contratti di fideiussione conformi al modello ABI censurato dalla Banca d'Italia, nonché della violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 co.2 TUB) fossero, al momento dell'introduzione del procedimento, oggetto di contrasto giurisprudenziale. La censura deve essere disattesa. Il Tribunale di Milano ha disposto la condanna integrale dell'opponente al pagamento delle spese di lite facendo corretta applicazione del principio della soccombenza, essendosi il giudizio concluso con il totale rigetto delle domande attoree. Né sussistevano gli estremi per una compensazione ex art. 92 comma 2 c.p.c., considerato, da un lato, che la censura relativa alla pretesa nullità del contratto di mutuo per violazione dell'art. 38 comma 2 TUB era fuoriuscita dal thema decidendum del giudizio a seguito della rinuncia operata dall'allora opponente in sede di comparsa conclusionale;
e, dall'altro, che la pronuncia a Sezioni Unite n. 41994 /2021 (che ha pagina 10 di 11 risolto definitamente il contrasto in materia di fideiussioni omnibus) è stata pubblicata in data 30.12.2021 e, dunque, antecedentemente all'udienza di precisazione delle conclusioni. Alla luce delle ampie considerazioni sin qui svolte, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano a carico di parte appellante come da dispositivo, tenuto conto del valore della lite, dell'impegno difensivo profuso e dei parametri di cui al DM 55/2004 e ss.mm. ( parametri medi per tutte le fasi, con esclusione di quella istruttoria non tenutasi), in favore dell'appellata e per essa, quale mandataria, Controparte_1 Controparte_2
[...]
La mancata costituzione della Banca cedente esime la Corte da ogni ulteriore valutazione. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa sub RG Tribunale di Milano n. 3316/2023, promossa in grado d'appello da nei confronti di Parte_1
e per essa, quale mandataria, Controparte_1 Controparte_2
e di così dispone:
[...] Controparte_3
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 7524/2023 del Tribunale di Milano;
2. condanna a rifondere in favore di Parte_1 CP_1
e per essa, quale mandataria,
[...] Controparte_2 le spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 18.511,00 per
[...] compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento a carico di di un Parte_1 ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso nella Camera di Consiglio del 17.12.2025
Il Consigliere est. Serena Baccolini
Il Presidente
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