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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/11/2025, n. 3999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3999 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
~ 1 ~
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma V^ Sezione Lavoro e Previdenza La Corte composta dai signori magistrati: dott. Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi presidente rel. dott. Alessandra Trementozzi consigliera dott. Beatrice Marrani consigliera
Il giorno 27/11/2025, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3644 R.G. dell'anno 2024 vertente tra
, con l'avv. COLANTONI FERNANDO, giusta procura in atti, Parte_1 appellante e
-, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, contumace - appellato ha pronunciato la seguente SENTENZA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1262/2024 del 14/11/2024. Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi e da verbale di udienza. Fatto e diritto ha impugnato la sentenza di cui all'oggetto con la quale il tribunale Parte_1 di Lat alla domanda di corresponsione dell'assegno mensile di cui all'art. 1, l. n. 222/1984, ha dichiarato cessata la materia del contendere per intervenuto pagamento in corso di causa della provvidenza e liquidato le spese del grado in misura inferiore a quella prevista nelle tariffe forensi, compensandole per 1/3 alla luce del comportamento extraprocessuale dell' e determinandole nella somma di € 2.193,00. CP_1
Deduceva l'appellante che nel corso della causa le era stata corrisposta la somma di 52.676,55 €. Aggiungeva l'appellante Che nella determinazione delle spese il giudice aveva applicato gli orari previsti per uno scaglione di livello inferiore, dovendo alla fattispecie essere applicato lo scaglione compreso tra gli euro 52.000,01 a 260.000,00. Sosteneva infine che ingiustamente il giudice aveva applicato la compensazione parziale delle spese ~ 2 ~
per un terzo poiché ella, essendo integralmente vittoriosa, aveva diritto alla liquidazione delle spese per intero.
Concludeva chiedendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la condanna dell' < CP_1
“52 0 – 260.000,00” per tutte le fasi del giudizio, compresa quella di trattazione - istruttoria, detratto l'importo già corrisposto a titolo di spese legali a seguito del primo grado di giudizio, da liquidarsi in favore dello scrivente difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.. con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
L' è rimasto contumace. CP_1
All'odierna udienza la causa è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello è solo in parte fondato e come tale merita accoglimento.
Anzitutto è fondata la doglianza concernente la disposta compensazione per 1/3: difatti la prestazione non è stata corrisposta dall' entro i termini previsti dalla legge e CP_1 la parte si è vista costretta ad esperire un giudizio nel corso del quale finalmente l'istituto ha adempiuto al proprio obbligo, Corrispondendo tutti gli arretrati. Ne consegue che la disposta compensazione per un terzo non è giustificata, non esistendo alcuna soccombenza parziale reciproca.
Il motivo di appello concernente l'errata quantificazione delle spese è fondato solo nei limiti di seguito indicati, e come tale merita accoglimento.
Nel corso del giudizio di primo grado la appellante aveva formulato le seguenti conclusioni: «Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra a beneficiare dell'assegno Parte_1 ordinario di inabilità ex L. 222/84 a decorrere dall'8 giugno 2020 (come risultante da decreto del Tribunale di Latina del 23.04.2023– Allegato n. 2) e conseguentemente, condannare l' in persona del legale rapp.te pro-tempore, a corrispondere alla stessa l'assegno ordinario di inv ex Legge 222/84 con decorrenza 8 giugno 2020 e sino al soddisfo, oltre interessi sui singoli ratei scaduti ed a scadere al soddisfo a far tempo dal centoventesimo giorno successivo alla ricezione da parte dell' dei CP_1 modelli AP15 e Ap03;…».
Nel corso del giudizio di primo grado è pacifico che l' abbia corrisposto gli CP_1 arretrati della prestazione dovuta secondo l'ammontare indi dall'appellante, ma è altrettanto pacifico e desumibile dagli atti che il valore della causa era indeterminato, trattandosi di ratei arretrati di ammontare non determinabile (trattasi di fatti di assegno ordinario di inabilità ai sensi dell'articolo 1 della legge 222/1984, il cui importo è variabile a seconda della contribuzione versata).
La somma attribuita dall' non è stata oggetto di pronuncia giudiziale , e non è CP_1 stata attribuita dal giudice, ma aneamente versata dall' cosicché il valore della CP_1 causa deve essere determinato non in relazione a q che è stato versato stragiudizialmente, bensì a quello che è l'oggetto della domanda, ossia di valore indeterminato.
Sulle modalità di determinazione delle spese di lite in relazione alle domande di prestazione assistenziali, e in particolare all'assegno ordinario di inabilità, si è pronunciata di recente la S.C. con ordinanza n. 4011 del 17/02/2025 (in senso conforme S.U. n. 10454/2015), ha affermato che “Nel procedimento ex art. 445-bis c.p.c. inerente alla revoca dell'assegno ordinario di invalidità prestazione triennale benché CP_1 astrattamente rinnovabile per massimo due volt uidazione delle spese processuali va effettuata in base ad un valore della causa, calcolato ex art. 13, comma 2, c.p.c., che ~ 3 ~
rientra nello scaglione di cui al d.m. n. 55 del 2014 compreso tra 5.200,00 ed 26.000,00 euro, salvo che l'assicurato provi un valore eccedente detti limiti in ragione della consistenza contributiva della propria posizione previdenziale. (Nella specie la S.C., in assenza di prova di tale maggiore valore, ha confermato la determinazione dello scaglione anzidetto e stabilito che i parametri minimi per esso dovuti vanno individuati in 911,00 euro per la fase di istruzione preventiva e in 2.251,00 euro per il giudizio di merito).”
Da ciò discende che il valore della causa non deve essere commisurato allo scaglione invocato dall'appellante, bensì in quello inferiore delle cause comprese tra 5200 e 26.000
€.
Nella fattispecie, seppur previa compensazione per un terzo, il giudice ha liquidato 2.193,00 €. Considerata la particolare semplicità delle questioni trattate, prive di trattazioni di diritto e di difese impegnative o complesse, e consistenti semplicemente in un mero calcolo matematico dell'ammontare di una provvidenza assistenziale il cui importo è determinato per legge, le spese devono essere necessariamente liquidate al minimo. Applicando lo scaglione precedentemente indicato, escludendo la compensazione per un terzo e inserendo anche la fase di trattazione spetta la somma di 2.540,00 €, ripartita come segue: euro 460 per la fase di studio, euro 389 per la fase di introduttiva, euro 840 per la fase istruttoria e euro 851 per la fase decisionale.
Conseguentemente, in solo parziale accoglimento dell'appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, le spese di giudizio di primo grado fanno quantificate nella maggior somma di euro 2.540,00, oltre oneri accessori, in sostituzione di quella inferiore indicata nella sentenza impugnata.
La pressoché totale reciproca soccombenza (l'appellante ha domandato 7.052 €) costituisce motivo ex articolo 92 c pc per compensare integralmente le spese del presente grado.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto, liquida le spese del giudizio di primo grado in complessivi € 2.540,00, in sostituzione di quella inferiore indicata nella sentenza impugnata, oltre a spese generali al 15%, iva e cpa, da distrarsi;
compensa le spese del presente grado. Roma, 27 novembre 2025. Il Presidente est. Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi (f.to digitalmente)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma V^ Sezione Lavoro e Previdenza La Corte composta dai signori magistrati: dott. Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi presidente rel. dott. Alessandra Trementozzi consigliera dott. Beatrice Marrani consigliera
Il giorno 27/11/2025, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3644 R.G. dell'anno 2024 vertente tra
, con l'avv. COLANTONI FERNANDO, giusta procura in atti, Parte_1 appellante e
-, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, contumace - appellato ha pronunciato la seguente SENTENZA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1262/2024 del 14/11/2024. Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi e da verbale di udienza. Fatto e diritto ha impugnato la sentenza di cui all'oggetto con la quale il tribunale Parte_1 di Lat alla domanda di corresponsione dell'assegno mensile di cui all'art. 1, l. n. 222/1984, ha dichiarato cessata la materia del contendere per intervenuto pagamento in corso di causa della provvidenza e liquidato le spese del grado in misura inferiore a quella prevista nelle tariffe forensi, compensandole per 1/3 alla luce del comportamento extraprocessuale dell' e determinandole nella somma di € 2.193,00. CP_1
Deduceva l'appellante che nel corso della causa le era stata corrisposta la somma di 52.676,55 €. Aggiungeva l'appellante Che nella determinazione delle spese il giudice aveva applicato gli orari previsti per uno scaglione di livello inferiore, dovendo alla fattispecie essere applicato lo scaglione compreso tra gli euro 52.000,01 a 260.000,00. Sosteneva infine che ingiustamente il giudice aveva applicato la compensazione parziale delle spese ~ 2 ~
per un terzo poiché ella, essendo integralmente vittoriosa, aveva diritto alla liquidazione delle spese per intero.
Concludeva chiedendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la condanna dell' < CP_1
“52 0 – 260.000,00” per tutte le fasi del giudizio, compresa quella di trattazione - istruttoria, detratto l'importo già corrisposto a titolo di spese legali a seguito del primo grado di giudizio, da liquidarsi in favore dello scrivente difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.. con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
L' è rimasto contumace. CP_1
All'odierna udienza la causa è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello è solo in parte fondato e come tale merita accoglimento.
Anzitutto è fondata la doglianza concernente la disposta compensazione per 1/3: difatti la prestazione non è stata corrisposta dall' entro i termini previsti dalla legge e CP_1 la parte si è vista costretta ad esperire un giudizio nel corso del quale finalmente l'istituto ha adempiuto al proprio obbligo, Corrispondendo tutti gli arretrati. Ne consegue che la disposta compensazione per un terzo non è giustificata, non esistendo alcuna soccombenza parziale reciproca.
Il motivo di appello concernente l'errata quantificazione delle spese è fondato solo nei limiti di seguito indicati, e come tale merita accoglimento.
Nel corso del giudizio di primo grado la appellante aveva formulato le seguenti conclusioni: «Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra a beneficiare dell'assegno Parte_1 ordinario di inabilità ex L. 222/84 a decorrere dall'8 giugno 2020 (come risultante da decreto del Tribunale di Latina del 23.04.2023– Allegato n. 2) e conseguentemente, condannare l' in persona del legale rapp.te pro-tempore, a corrispondere alla stessa l'assegno ordinario di inv ex Legge 222/84 con decorrenza 8 giugno 2020 e sino al soddisfo, oltre interessi sui singoli ratei scaduti ed a scadere al soddisfo a far tempo dal centoventesimo giorno successivo alla ricezione da parte dell' dei CP_1 modelli AP15 e Ap03;…».
Nel corso del giudizio di primo grado è pacifico che l' abbia corrisposto gli CP_1 arretrati della prestazione dovuta secondo l'ammontare indi dall'appellante, ma è altrettanto pacifico e desumibile dagli atti che il valore della causa era indeterminato, trattandosi di ratei arretrati di ammontare non determinabile (trattasi di fatti di assegno ordinario di inabilità ai sensi dell'articolo 1 della legge 222/1984, il cui importo è variabile a seconda della contribuzione versata).
La somma attribuita dall' non è stata oggetto di pronuncia giudiziale , e non è CP_1 stata attribuita dal giudice, ma aneamente versata dall' cosicché il valore della CP_1 causa deve essere determinato non in relazione a q che è stato versato stragiudizialmente, bensì a quello che è l'oggetto della domanda, ossia di valore indeterminato.
Sulle modalità di determinazione delle spese di lite in relazione alle domande di prestazione assistenziali, e in particolare all'assegno ordinario di inabilità, si è pronunciata di recente la S.C. con ordinanza n. 4011 del 17/02/2025 (in senso conforme S.U. n. 10454/2015), ha affermato che “Nel procedimento ex art. 445-bis c.p.c. inerente alla revoca dell'assegno ordinario di invalidità prestazione triennale benché CP_1 astrattamente rinnovabile per massimo due volt uidazione delle spese processuali va effettuata in base ad un valore della causa, calcolato ex art. 13, comma 2, c.p.c., che ~ 3 ~
rientra nello scaglione di cui al d.m. n. 55 del 2014 compreso tra 5.200,00 ed 26.000,00 euro, salvo che l'assicurato provi un valore eccedente detti limiti in ragione della consistenza contributiva della propria posizione previdenziale. (Nella specie la S.C., in assenza di prova di tale maggiore valore, ha confermato la determinazione dello scaglione anzidetto e stabilito che i parametri minimi per esso dovuti vanno individuati in 911,00 euro per la fase di istruzione preventiva e in 2.251,00 euro per il giudizio di merito).”
Da ciò discende che il valore della causa non deve essere commisurato allo scaglione invocato dall'appellante, bensì in quello inferiore delle cause comprese tra 5200 e 26.000
€.
Nella fattispecie, seppur previa compensazione per un terzo, il giudice ha liquidato 2.193,00 €. Considerata la particolare semplicità delle questioni trattate, prive di trattazioni di diritto e di difese impegnative o complesse, e consistenti semplicemente in un mero calcolo matematico dell'ammontare di una provvidenza assistenziale il cui importo è determinato per legge, le spese devono essere necessariamente liquidate al minimo. Applicando lo scaglione precedentemente indicato, escludendo la compensazione per un terzo e inserendo anche la fase di trattazione spetta la somma di 2.540,00 €, ripartita come segue: euro 460 per la fase di studio, euro 389 per la fase di introduttiva, euro 840 per la fase istruttoria e euro 851 per la fase decisionale.
Conseguentemente, in solo parziale accoglimento dell'appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, le spese di giudizio di primo grado fanno quantificate nella maggior somma di euro 2.540,00, oltre oneri accessori, in sostituzione di quella inferiore indicata nella sentenza impugnata.
La pressoché totale reciproca soccombenza (l'appellante ha domandato 7.052 €) costituisce motivo ex articolo 92 c pc per compensare integralmente le spese del presente grado.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto, liquida le spese del giudizio di primo grado in complessivi € 2.540,00, in sostituzione di quella inferiore indicata nella sentenza impugnata, oltre a spese generali al 15%, iva e cpa, da distrarsi;
compensa le spese del presente grado. Roma, 27 novembre 2025. Il Presidente est. Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi (f.to digitalmente)