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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/07/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3487/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa UD ON Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
21.5.2025, assunto in decisione in data 10.7.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Elisa Viganò ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Corezzana, via Roma n. 3;
e tra
(c.f. nata a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Caterina Naimo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vedano al Lambro, Via C.
Battisti n. 153;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
- ai sensi dell'art. 3, L. 898/1970 e successive modifiche pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori (c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] e (c.f. , nata a Parte_2 C.F._2
RA AN il 12.08.1972 e residente in [...], in data 28.04.2001, matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di RA AN al n. 3, parte I, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RA AN di procedere all'annotazione e trascrizione dell'emananda sentenza nei Registri dello Stato Civile, nonché ad ogni ulteriore incombenza, ai sensi e per gli effetti di legge alle seguenti condizioni e dichiarare equa l'attribuzione una tantum di cui al sotto esteso punto 4.15.
1) La casa familiare sita a RA AN, via Peschiera, 17, di proprietà del sig. viene Parte_1 assegnata in via esclusiva al medesimo;
2) per i motivi tutti di cui in narrativa i genitori danno atto che il signor provvederà in via esclusiva Pt_1 al mantenimento ordinario di per vitto e alloggio sino a quando coabiterà in via continuativa Per_1 Per_1 presso la casa del padre;
3) fermo restando quanto articolato in narrativa, i genitori provvederanno al pagamento delle spese straordinarie previamente concordate e contratte in favore della figlia nella misura del 50% ciascuno, Per_1 come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza e ciò sino al compimento del ventottesimo anno di età di Per_1
4) i sigg.ri e volendo provvedere alla definizione di tutti i loro rapporti Parte_1 Parte_2 patrimoniali ed economici, convengono di sciogliere la comunione legale dei beni e procedere alla divisione degli stessi nelle seguenti modalità:
4.1) la signora si impegna a trasferire al prezzo di euro 13.000,00 al signor che accetta, Parte_2 Pt_1 la quota di propria competenza pari al 50% dell'unità immobiliare ad uso deposito rustico sita in via Peschiera, snc a RA AN, come individuato nell'atto di provenienza allegato sub doc. 4 a cui ci si riporta integralmente da intendersi parte integrante del presente ricorso e come meglio di seguito individuato anche catastalmente con atto da stipularsi entro giorni 30 dalla pubblicazione della emananda sentenza di divorzio, avanti a Notaio , con studio in SA in AN ,Via Carlo Ferraio n. 2 : Persona_2
pagina 2 di 7 4.2) le parti si danno atto che, in relazione al trasferimento di cui al punto 4.1), il presente ricorso vale quale
CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA ad ogni effetto di legge, pertanto con la sottoscrizione del presente atto la signora promette di trasferire, cedere e vendere, alle condizioni di cui Parte_2 in narrativa e a quelle di seguito riportate, al signor , che accetta, la propria quota di proprietà Parte_1 del seguente bene immobile, sito nel Comune di RA AN, via Peschiera, snc catastalmente identificato come sopra: deposito/rustico al piano terra con sovrastante fienile al piano primo, il tutto in pessimo stato di conservazione, in Comune di RA AN (MB), Via Peschiera;
alla porzione immobiliare in oggetto spetta ed è compresa nella vendita la proporzionale quota di comproprietà sugli enti e spazi comuni del fabbricato del quale è parte a norma di Legge e per destinazione.
Dati catastali
Catasto fabbricati del predetto Comune
Foglio 12 – mappale 83 sub 3 – via Peschiera – p. T 1 – cat. C/2 – Cl. 5 – mq 15 – R.C.E. 30,99
Confini in contorno da nord in senso orario del deposito/rustico al piano terra: mappale 83 sub. 2, mappale
86, mappale 84 e mappale 83 sub. 1 parte comune in contorno da nord in senso orario del fienile al piano primo : mappale 83 sub. 2, mappale 86, Pt_3 mappale 84 e mappale 82. Accesso e scarico: si hanno dal passaggio comune al mappale 83 sub. 1, dalla corte comune al mappale 86collegata con ia Peschiera e, al primo piano, dal mappale 82 attraverso sentiero campestre. La porzione di immobile in oggetto risulta meglio graficamente rappresentata dalla rispettiva scheda catastale
4.3) Le parti dichiarano di aver concordato, per la compravendita che si sono obbligate a concludere, il prezzo complessivo di euro 13.000,00 (tredicimila euro). Il promittente acquirente verserà al promittente venditore la somma complessiva di euro 13.000,00 al momento della stipula dell'atto notarile. Il promittente acquirente prende atto che il pagamento non potrà avvenire con assegno bancario, e che le vigenti norme limitano l'utilizzo del denaro contante.
4.4) Le parti reciprocamente si obbligano a stipulare il contratto definitivo di compravendita, presso il Notaio
, con studio in SA in AN Via Carlo Ferraio n. 2 , entro e non oltre trenta giorni dal Persona_2 deposito della sentenza di divorzio. Fermo restando il termine di cui in narrativa, il promittente acquirente comunicherà alla promittente venditrice il giorno e l'ora fissati per la stipula del contratto definitivo di compravendita, con un preavviso di almeno dieci giorni. Il trasferimento della proprietà avverrà solo al momento della stipula del contratto de finitivo.
4.5) L'unità immobiliare viene ceduta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con ogni diritto, azione, accessione, annessione, dipendenza, pertinenza, servitù attive e/o passive eventualmente esistenti e quota pagina 3 di 7 proporzionale di comproprietà sulle parti ed enti comuni come riportate nell'atto di provenienza al quale si rimanda.
4.6) In data 6 novembre 2015 la signora è diventata comproprietaria con il signor Parte_2 Pt_1 dell'immobile di cui sopra per acquisto con atto in autentica del Notaio Dott.ssa , notaio in Persona_2
SA AN, iscritta al Collegio Notarile di Milano, rep. n. 9723, racc.6951, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Monza in data 11.11.2015 al n. 26750, Serie 1T, versate € 1.000,00 per imposta di registro, imposta ipotecaria € 50,00, imposta catastale € 50,00, al quale atto si rimanda per l'ulteriore provenienza.
4.7) La signora garantisce espressamente che quanto in oggetto è di sua piena ed esclusiva Parte_2 proprietà e disponibilità e dichiara e garantisce che l'immobile all'atto del contratto definitivo sarà liberamente vendibile, in regola con la normativa vigente, libero da iscrizioni, trascrizioni pregiudizievoli, pesi, vincoli e oneri di sorta.
4.8) La promittente venditrice dichiara di non essere in possesso della certificazione di agibilità dell'unità immobiliare e non fornisce alcuna garanzia circa la presenza dei requisiti richiesti dalla legge per il suo rilascio;
il promittente acquirente prende atto dell'assenza della certifica zione di agibilità, e dichiara di non considerare qualità essenziale del fabbricato la presenza dei requisiti di agibilità, avendone tenuto conto nella determinazione del prezzo della compravendita.
4.9) Le parti convengono che le spese per eventuali difformità catastali verranno sostenute dal signor
[...]
Pt_1
4.10) L'unità oggetto di cessione è già nel possesso del signor la signora ha già Pt_1 Parte_2 consegnato le chiavi dell'immobile al marito, di talchè le formalità di consegna si intendono già espletate.
4.11) Tutte le spese relative, annesse e connesse all'atto definitivo di vendita saranno a carico della parte acquirente;
l'atto sarà esente dagli oneri fiscali ai sensi della legge n.74/1987.
4.12) I signori e dichiarano espressamente che il suddetto trasferimento di quota Parte_2 Pt_1 immobiliare è connesso, funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi.
4.13) Nell'ambito dello stesso assetto dei rapporti patrimoniali, la Signora trasferisce al marito Parte_2 la sua quota della metà di piena proprietà sui beni mobili che arredano la casa di abitazione coniugale, esclusi i propri beni ed effetti personali (già prelevati dalla stessa); i ricorrenti reciprocamente trasferiscono l'un l'altro la propria quota della metà di piena proprietà sui seguenti beni mobili registrati: automobile Renault Clio, targata EV 883YF, intestata alla sig.ra ; automobile Suzuki SX4, Parte_2
S cross tg. GR596RJ, intestata al sig. veicoli che rimangono assegnati in proprietà esclusiva Parte_1 di ciascuno di loro.
pagina 4 di 7 4.14) In relazione a quanto al punto precedente il sig. verserà alla sig.ra l'importo di Pt_1 Parte_2
Euro 4.000,00 a titolo di conguaglio anche degli importi presenti al momento della sottoscrizione del presente ricorso sui rispettivi conti correnti e/o deposito titoli eventualmente collegati, entro la data della fissanda udienza di comparizione personale delle parti. Le parti riconoscono che il versamento dell'importo di euro
4.000,00 a titolo di conguaglio è stato effettuato a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria,
e pertanto le stesse dichiarano sin da ora che null'altro avranno a che pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia ragione o titolo direttamente e/o indirettamente riconducibile allo scioglimento della comunione dei beni. Alla udienza del 10.7.2025 le parti hanno specificato che l'importo di cui al punto 4.14 è già stato versato la a che presta quietanza;
Pt_1 Parte_2
4.15) Il sig. si obbliga a versare in un'unica soluzione entro la data di deposito della sentenza Parte_1 di scioglimento del matrimonio alla sig.ra a titolo di assegno divorzile una tantum, previa Parte_2 dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di liquida zione dei diritti della stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo di euro 10.000,00 da versarsi a mezzo di bonifico bancario;
le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 6 della l. n. 898/1970.
5) Le parti dichiarano che intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, formulandone contestuale richiesta all'Ill.mo Giudice adito, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'art.473 bis 13, 3° comma c.p.c.
6) Ciascuna delle parti sosterrà le spese dei rispettivi legali.
7) Le parti dichiarano di rinunciare all'appello.
pagina 5 di 7 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 28.4.2001 a Parte_1 Parte_2
RA AN;
- Dall'unione è nata in data [...]. Per_1
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta la separazione personale con dichiarazione effettuata il 29.7.2024 avanti l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RA AN (atto n. 32 parte II serie
C).
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. La somma corrisposta dal sig. ai sensi dell'art. 5 comma 6 legge 1/12/1970 di cui al punto Parte_1
4.15 n. 898 appare equa.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 21.5.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
n RA AN in data 28.4.2001 (Atto n. 3, Parte I del registro degli atti di matrimonio
[...] del Comune di RA AN), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di RA AN, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898. pagina 6 di 7 Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 10.7.2025
Il Presidente est.
UD ON
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa UD ON Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
21.5.2025, assunto in decisione in data 10.7.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Elisa Viganò ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Corezzana, via Roma n. 3;
e tra
(c.f. nata a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Caterina Naimo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vedano al Lambro, Via C.
Battisti n. 153;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
- ai sensi dell'art. 3, L. 898/1970 e successive modifiche pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori (c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] e (c.f. , nata a Parte_2 C.F._2
RA AN il 12.08.1972 e residente in [...], in data 28.04.2001, matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di RA AN al n. 3, parte I, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RA AN di procedere all'annotazione e trascrizione dell'emananda sentenza nei Registri dello Stato Civile, nonché ad ogni ulteriore incombenza, ai sensi e per gli effetti di legge alle seguenti condizioni e dichiarare equa l'attribuzione una tantum di cui al sotto esteso punto 4.15.
1) La casa familiare sita a RA AN, via Peschiera, 17, di proprietà del sig. viene Parte_1 assegnata in via esclusiva al medesimo;
2) per i motivi tutti di cui in narrativa i genitori danno atto che il signor provvederà in via esclusiva Pt_1 al mantenimento ordinario di per vitto e alloggio sino a quando coabiterà in via continuativa Per_1 Per_1 presso la casa del padre;
3) fermo restando quanto articolato in narrativa, i genitori provvederanno al pagamento delle spese straordinarie previamente concordate e contratte in favore della figlia nella misura del 50% ciascuno, Per_1 come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza e ciò sino al compimento del ventottesimo anno di età di Per_1
4) i sigg.ri e volendo provvedere alla definizione di tutti i loro rapporti Parte_1 Parte_2 patrimoniali ed economici, convengono di sciogliere la comunione legale dei beni e procedere alla divisione degli stessi nelle seguenti modalità:
4.1) la signora si impegna a trasferire al prezzo di euro 13.000,00 al signor che accetta, Parte_2 Pt_1 la quota di propria competenza pari al 50% dell'unità immobiliare ad uso deposito rustico sita in via Peschiera, snc a RA AN, come individuato nell'atto di provenienza allegato sub doc. 4 a cui ci si riporta integralmente da intendersi parte integrante del presente ricorso e come meglio di seguito individuato anche catastalmente con atto da stipularsi entro giorni 30 dalla pubblicazione della emananda sentenza di divorzio, avanti a Notaio , con studio in SA in AN ,Via Carlo Ferraio n. 2 : Persona_2
pagina 2 di 7 4.2) le parti si danno atto che, in relazione al trasferimento di cui al punto 4.1), il presente ricorso vale quale
CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA ad ogni effetto di legge, pertanto con la sottoscrizione del presente atto la signora promette di trasferire, cedere e vendere, alle condizioni di cui Parte_2 in narrativa e a quelle di seguito riportate, al signor , che accetta, la propria quota di proprietà Parte_1 del seguente bene immobile, sito nel Comune di RA AN, via Peschiera, snc catastalmente identificato come sopra: deposito/rustico al piano terra con sovrastante fienile al piano primo, il tutto in pessimo stato di conservazione, in Comune di RA AN (MB), Via Peschiera;
alla porzione immobiliare in oggetto spetta ed è compresa nella vendita la proporzionale quota di comproprietà sugli enti e spazi comuni del fabbricato del quale è parte a norma di Legge e per destinazione.
Dati catastali
Catasto fabbricati del predetto Comune
Foglio 12 – mappale 83 sub 3 – via Peschiera – p. T 1 – cat. C/2 – Cl. 5 – mq 15 – R.C.E. 30,99
Confini in contorno da nord in senso orario del deposito/rustico al piano terra: mappale 83 sub. 2, mappale
86, mappale 84 e mappale 83 sub. 1 parte comune in contorno da nord in senso orario del fienile al piano primo : mappale 83 sub. 2, mappale 86, Pt_3 mappale 84 e mappale 82. Accesso e scarico: si hanno dal passaggio comune al mappale 83 sub. 1, dalla corte comune al mappale 86collegata con ia Peschiera e, al primo piano, dal mappale 82 attraverso sentiero campestre. La porzione di immobile in oggetto risulta meglio graficamente rappresentata dalla rispettiva scheda catastale
4.3) Le parti dichiarano di aver concordato, per la compravendita che si sono obbligate a concludere, il prezzo complessivo di euro 13.000,00 (tredicimila euro). Il promittente acquirente verserà al promittente venditore la somma complessiva di euro 13.000,00 al momento della stipula dell'atto notarile. Il promittente acquirente prende atto che il pagamento non potrà avvenire con assegno bancario, e che le vigenti norme limitano l'utilizzo del denaro contante.
4.4) Le parti reciprocamente si obbligano a stipulare il contratto definitivo di compravendita, presso il Notaio
, con studio in SA in AN Via Carlo Ferraio n. 2 , entro e non oltre trenta giorni dal Persona_2 deposito della sentenza di divorzio. Fermo restando il termine di cui in narrativa, il promittente acquirente comunicherà alla promittente venditrice il giorno e l'ora fissati per la stipula del contratto definitivo di compravendita, con un preavviso di almeno dieci giorni. Il trasferimento della proprietà avverrà solo al momento della stipula del contratto de finitivo.
4.5) L'unità immobiliare viene ceduta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con ogni diritto, azione, accessione, annessione, dipendenza, pertinenza, servitù attive e/o passive eventualmente esistenti e quota pagina 3 di 7 proporzionale di comproprietà sulle parti ed enti comuni come riportate nell'atto di provenienza al quale si rimanda.
4.6) In data 6 novembre 2015 la signora è diventata comproprietaria con il signor Parte_2 Pt_1 dell'immobile di cui sopra per acquisto con atto in autentica del Notaio Dott.ssa , notaio in Persona_2
SA AN, iscritta al Collegio Notarile di Milano, rep. n. 9723, racc.6951, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Monza in data 11.11.2015 al n. 26750, Serie 1T, versate € 1.000,00 per imposta di registro, imposta ipotecaria € 50,00, imposta catastale € 50,00, al quale atto si rimanda per l'ulteriore provenienza.
4.7) La signora garantisce espressamente che quanto in oggetto è di sua piena ed esclusiva Parte_2 proprietà e disponibilità e dichiara e garantisce che l'immobile all'atto del contratto definitivo sarà liberamente vendibile, in regola con la normativa vigente, libero da iscrizioni, trascrizioni pregiudizievoli, pesi, vincoli e oneri di sorta.
4.8) La promittente venditrice dichiara di non essere in possesso della certificazione di agibilità dell'unità immobiliare e non fornisce alcuna garanzia circa la presenza dei requisiti richiesti dalla legge per il suo rilascio;
il promittente acquirente prende atto dell'assenza della certifica zione di agibilità, e dichiara di non considerare qualità essenziale del fabbricato la presenza dei requisiti di agibilità, avendone tenuto conto nella determinazione del prezzo della compravendita.
4.9) Le parti convengono che le spese per eventuali difformità catastali verranno sostenute dal signor
[...]
Pt_1
4.10) L'unità oggetto di cessione è già nel possesso del signor la signora ha già Pt_1 Parte_2 consegnato le chiavi dell'immobile al marito, di talchè le formalità di consegna si intendono già espletate.
4.11) Tutte le spese relative, annesse e connesse all'atto definitivo di vendita saranno a carico della parte acquirente;
l'atto sarà esente dagli oneri fiscali ai sensi della legge n.74/1987.
4.12) I signori e dichiarano espressamente che il suddetto trasferimento di quota Parte_2 Pt_1 immobiliare è connesso, funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi.
4.13) Nell'ambito dello stesso assetto dei rapporti patrimoniali, la Signora trasferisce al marito Parte_2 la sua quota della metà di piena proprietà sui beni mobili che arredano la casa di abitazione coniugale, esclusi i propri beni ed effetti personali (già prelevati dalla stessa); i ricorrenti reciprocamente trasferiscono l'un l'altro la propria quota della metà di piena proprietà sui seguenti beni mobili registrati: automobile Renault Clio, targata EV 883YF, intestata alla sig.ra ; automobile Suzuki SX4, Parte_2
S cross tg. GR596RJ, intestata al sig. veicoli che rimangono assegnati in proprietà esclusiva Parte_1 di ciascuno di loro.
pagina 4 di 7 4.14) In relazione a quanto al punto precedente il sig. verserà alla sig.ra l'importo di Pt_1 Parte_2
Euro 4.000,00 a titolo di conguaglio anche degli importi presenti al momento della sottoscrizione del presente ricorso sui rispettivi conti correnti e/o deposito titoli eventualmente collegati, entro la data della fissanda udienza di comparizione personale delle parti. Le parti riconoscono che il versamento dell'importo di euro
4.000,00 a titolo di conguaglio è stato effettuato a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria,
e pertanto le stesse dichiarano sin da ora che null'altro avranno a che pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia ragione o titolo direttamente e/o indirettamente riconducibile allo scioglimento della comunione dei beni. Alla udienza del 10.7.2025 le parti hanno specificato che l'importo di cui al punto 4.14 è già stato versato la a che presta quietanza;
Pt_1 Parte_2
4.15) Il sig. si obbliga a versare in un'unica soluzione entro la data di deposito della sentenza Parte_1 di scioglimento del matrimonio alla sig.ra a titolo di assegno divorzile una tantum, previa Parte_2 dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di liquida zione dei diritti della stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo di euro 10.000,00 da versarsi a mezzo di bonifico bancario;
le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 6 della l. n. 898/1970.
5) Le parti dichiarano che intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, formulandone contestuale richiesta all'Ill.mo Giudice adito, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'art.473 bis 13, 3° comma c.p.c.
6) Ciascuna delle parti sosterrà le spese dei rispettivi legali.
7) Le parti dichiarano di rinunciare all'appello.
pagina 5 di 7 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 28.4.2001 a Parte_1 Parte_2
RA AN;
- Dall'unione è nata in data [...]. Per_1
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta la separazione personale con dichiarazione effettuata il 29.7.2024 avanti l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RA AN (atto n. 32 parte II serie
C).
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. La somma corrisposta dal sig. ai sensi dell'art. 5 comma 6 legge 1/12/1970 di cui al punto Parte_1
4.15 n. 898 appare equa.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 21.5.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
n RA AN in data 28.4.2001 (Atto n. 3, Parte I del registro degli atti di matrimonio
[...] del Comune di RA AN), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di RA AN, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898. pagina 6 di 7 Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 10.7.2025
Il Presidente est.
UD ON
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