Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/06/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9758/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice Relatore dott.ssa Daniela Garufi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. r.g. 9758/2025 promosso da:
, ) nata in FIRENZE (FI) in [...]_1 C.F._1
29/07/1990 ed ivi residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina
Crifò ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Via della Cernaia n.20
e
(C.F. ), nato in MAROCCO in [...]_2 C.F._2
11/06/1989, residente in [...] int.2, rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina Crifò ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Via della Cernaia n.20
RICORRENTI con l'intervento ex lege del PM (visto del 10/6/2025) avente ad oggetto: regolamentazione LLesercizio della responsabilità genitoriale su pagina 1 di 4
CONCLUSIONI
“1) Disporre l'affidamento condiviso di con domiciliazione prevalente presso la Per_1 madre ove manterra' la propria residenza;
2) Il genitore che avrà il figlio presso di sé gestirà anche le attività extrascolastiche e l'attività sportiva ed extrascolastica dello stesso;
Le festività saranno trascorse dal figlio alternativamente con ciascun Per_1
genitore ogni anno, in deroga al regime ordinario di permanenza presso la madre o il padre, secondo il seguente schema: * con un genitore la Vigilia di Natale, con l'altro il
Natale, mentre il giorno di Santo Stefano sarà alternato;
* il 31 Dicembre e 1 gennaio con i genitori alternativamente;
* con il genitore con cui ha trascorso il Natale trascorrerà anche l'Epifania; * la Pasqua con la madre ed il lunedì LLAN con il padre;
- Per le vacanze estive due settimane, anche consecutive, previo accordo tra i genitori da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno, data entro la quale ciascun genitore dovrà reciprocamente comunicare all'altro il proprio piano ferie . - Il giorno del compleanno del figlio sarà trascorso dal minore unitamente con il padre e con la madre. - Il tutto Per_1
salvo diverso accordo tra i genitori. Sul contributo al mantenimento 3) Il SI.
[...]
si obbliga a corrispondere alla SI.ra quale contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento del figlio la somma di € 250,00= (euro duecentocinquanta/00) Per_1
mensili. Detto importo sarà corrisposto mediante bonifico bancario che verrà versato direttamente dal padre alla madre entro il giorno 5(cinque) di ogni mese sul conto corrente che verrà, all'uopo, indicato dalla stessa indipendentemente dal periodo trascorso con il padre . Tale importo sarà rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat, e con decorrenza dal deposito del presente ricorso;
4) venga disposto che l'intero importo LLassegno UNICO sia percepito dalla madre SI.ra , così come gli Parte_1
assegni familiari erogati da diversi enti e/o dal comune di residenza del minore;
Per ciò che concerne le spese straordinarie, le stesse faranno carico nella misura del 50% a ciascun genitore previo accordo tra i genitori sulle medesime, fatti salvi i casi di urgenza per ciò che concerne le spese mediche non coperte dal SSN. Dovrà essere considerata quale spesa straordinaria anche il servizio di mensa scolastica, oltre tutte quelle spese così
pagina 2 di 4 come determinate nel protocollo del Tribunale di Firenze 6 maggio 2001 (“1. Spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, ivi compresi i tickets. Le spese indicate dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascun scontrino;
2. Spese scolastiche come rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dal figlio;
3) spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago;
spese di iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature;
”) 4) Le spese del presente procedimento sono attribuite alle parti che le corrisponderanno in misura del
50% ciascuna”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente procedimento ha ad oggetto la regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocamento, frequentazione e mantenimento del figlio nato il Persona_2
7/9/2015 nel corso della relazione more uxorio intrattenuta dalle parti ricorrenti e ad oggi cessata.
2. Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti meritino accoglimento, in quanto non contrarie a norme imperative di legge e non pregiudizievoli LLinteresse del figlio minore (7/9/2015). Persona_2
3. Nulla deve statuirsi sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto, come richiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva, così provvede;
- prende atto delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto depositato in data
4/6/2025, come in epigrafe riportate, disponendo in conformità;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 12/06/2025
Il Giudice delegato Il Presidente
dott.ssa Monica Tarchi dott. ssa Silvia Governatori
pagina 3 di 4 Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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