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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 22/10/2025, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
NA De AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3260 del R.G.A.C. dell'anno 2022 vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., con il patrocinio Parte_1 dell'avvocato BROGNO GIUSEPPE
ATTORE
E
, in persona del l.rp.t., con il patrocinio dell'avvocato SORRENTINO Controparte_1
CONCETTA
CONVENUTO
Oggetto: opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l ha proposto opposizione avverso l'atto Parte_2 di precetto, notificato in data 12 agosto 2022, con cui è stato ad essa intimato da il Controparte_2 pagamento della somma di euro 17.692,12 in forza di titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 869/2020 emesso dall'intestato Tribunale di Cosenza. L'opponente ha, in particolare, eccepito: 1) il difetto di legittimazione attiva della società convenuta
“per invalidità delle cessioni di credito in forza della quali dichiara di agire”; 2) l'inopponibilità, “in ogni caso”, delle cessioni nei suoi confronti “ai sensi degli artt. 69 e 70 R.D. n. 2440/1923 nonché
106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016” che, “in deroga al principio di libera cedibilità dei crediti ex art. 1260 c.c., prevedono specifici oneri formali da seguire nella redazione e nella notifica del contratto di cessione”, in difetto di accettazione della modifica della posizione creditoria;
3)
l'improcedibilità del procedimento ai sensi dell'art. 16 septies, comma 2, lett. g) della legge del17 dicembre 2021, ha previsto il blocco delle procedure esecutive ai danni delle aziende sanitarie calabresi sino al 31 dicembre 2023; 4) l'illegittimità del “quantum della pretesa non essendo evincibile il criterio adottato per la sua determinazione, riservando ogni altra deduzione nei termini di legge”.
Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. In via pregiudiziale e/o preliminare, dichiarare la nullità e/o inammissibilità/ invalidità dell'atto di precetto oggi opposto, date le motivazioni sopra espresse;
2. Nel merito, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 869-
2020 – RG 639-2020 emesso dal Tribunale di Cosenza. Dichiarare che il creditore non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in narrativa”, vinti gli onorari e le spese di lite.
Costituitasi in giudizio, ha resistito all'opposizione rappresentando, in via preliminare, Controparte_1
Part che l ha proposto opposizione per chiedere la revoca del D.I. azionato col precetto gravato eccependo la carenza di legittimazione ad agire della convenuta, l'infondatezza della pretesa per avvenuto pagamento delle somme in favore del cedente di parte delle fatture azionate, l' inapplicabilità degli interessi ex D. Lgs. 231/02 e che il G.I. ha in quel giudizio concesso la provvisoria esecuzione dell'ingiunzione, in virtù della quale è stato notificato il precetto odierno. Ha quindi dedotto l'infondatezza di tutti i motivi di gravame chiedendo al Tribunale di “rigettare
l'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni sopra esposte”, con vittoria di spese e competenze di lite.
Part In sede di memorie ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c., l nel reiterare le contestazioni già formulate in citazione, ha comunque depositato ordinativi di pagamento asseritamente attestanti parziali pagamenti del credito azionato da controparte.
A sua volta, , sempre con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c, ha depositato CP_1 sentenza n. 1188/2023 con cui il Tribunale di Cosenza, in data, ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo azionato col precetto qui opposto, confermandone il contenuto con definitiva esecutorietà. In difetto di istanze di prova costituenda, sulle conclusioni cartolari delle parti, la causa è stata, infine, trattenuta in decisione, con assegnazione dei chiesti termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
*****
L'opposizione è infondata.
Le questioni relative alla legittimazione attiva, alla titolarità del credito in capo a , CP_1
Part all'opponibilità della cessione all ed all'estinzione parziale del credito per intervenuto pagamento di parte delle fatture con ordinativi emessi fino al 26 giugno 2020 sono inammissibili in questa sede, trattandosi di eccezioni che, avendo ad oggetto fatti antecedenti alla formazione del titolo giudiziale (decreto ingiuntivo emesso il 26 luglio 2020) possono essere fatte valere solo in sede di Part impugnazione del titolo stesso, come invero è stato fatto dall che ha opposto l'ingiunzione davanti al Tribunale di Cosenza (cfr., tra le tante, Cass. Civ., n. 24027/2009).
Va disattesa, invece, l'eccezione di improcedibilità dell'azione esecutiva preannunciata col precetto.
Ed infatti, il D.L. n. 146/2021, convertito in legge n. 215/2021, ha introdotto il c.d. “blocco delle azioni esecutive” contro le , iniziando l'esecuzione con la notifica Controparte_3 del pignoramento, la normativa invocata dall'opponente non può trovare applicazione nel caso di specie.
Infondata è, infine, anche la contestazione, invero generica, del quantum richiesto in pagamento col precetto.
Sul punto, si osserva che, secondo il consolidato orientamento della S.C. “l'intimazione di adempiere
l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - nel precetto a norma dell'art. 480 cod. proc. civ., comma 1 - non richiede, quale requisito formale richiesto a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla. Ne segue che, ai fini della validità dell'atto di precetto, è sufficiente che questo contenga l'indicazione dell'obbligazione di pagare la somma di denaro complessivamente risultante dal titolo esecutivo, nonché le ulteriori indicazioni del comma 2” (cfr.
Cass. civ., n. 4008/2013 che richiama, a sua volta, Cass civ., n. 11281/1993).
Ciò in quanto il precetto non è un atto dal contenuto autonomo ma va necessariamente ad integrarsi con le previsioni del titolo esecutivo (cfr. Cass. civ., n. 9389/2016 e 4008/2013).
Nel caso che ci occupa, il titolo esecutivo (decreto ingiuntivo) come integrato dal ricorso monitorio, contiene tutti gli elementi idonei ad individuare la somma precettata: elenco delle fatture con relative scadenze e indicazione del tipo di interessi applicato (interessi commerciali ex D. lgs 231/2002), determinato ex lege. Part Ne consegue che, in difetto di specifiche e puntuali contestazioni sul punto da parte dell' il calcolo degli interessi deve ritenersi correttamente eseguito.
L'opposizione deve essere conclusivamente rigettata e l' condanna al pagamento delle Parte_2 spese legali sostenute dall'opposta che si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00) a tariffa minima in ragione della ordinarietà delle questioni trattate (fase di studio euro 460,00, fase introduttiva euro 389,00, fase di trattazione euro 840,00, fase decisoria euro 851,00)
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione e istanza disattesa, così decide:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l' al pagamento delle spese legali sostenute da parte opposta che Parte_2 liquida in euro 2.540,00 per onorari professionali, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Cosenza, 21/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa NA De AN