Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/06/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Francesca Bellafiore Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2152/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. / P.I. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Cannizzaro (PEC: P.IVA_1
Email_1
– parte appellante – contro in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. / P.I. CP_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Mangiapane (PEC: P.IVA_2
Email_2
– parte appellata –
Conclusioni per la parte appellante:
“Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza,
- Accogliere l'appello e per l'effetto riformare la sentenza n.4366/2022 del
Tribunale di Palermo emessa in data 27/10/2022, pubblicata in data 28/10/2022,
per i motivi sopra esposti;
- condannare controparte alla somma di € 8.933,01 derivante dalla sommatoria delle soome di € 3.443,01 riconosciute in sentenza dal Tribunale ed €
5.490,00 derivante dalle fatture n. 178 del 30/11/2017, n. 198 del 29/12/2017, n.
196 del 29/12/2017, e n. 14 del 30/01/2018 oltre interessi ex D.L 231/2002 e s.m dalla data della singola maturazione al soddisfo;
- condannare controparte alle spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi, con distrazione in favore del procuratore antistatario che dichiara di averle anticipate e non riscosse”
Conclusioni per la parte appellata:
“Voglia la Corte di Appello
Reiectis adversis
- Rigettare in quanto infondato in fatto ed in diritto l'atto di appello avverso la sentenza n. 4366/22, confermandola integralmente.
- In eventuale subordine, voglia la Corte riconoscere comunque alla IC un danno da inadempimento, anche in via equitativa, liquidandolo nella somma che sarà ritenuta di giustizia o apprezzata in via equitativa, e per l'effetto condannare al pagamento dell'importo corrispondente, oltre interessi e rivalutazione, Pt_1 compensando le opposte partite creditizie.
- In via istruttoria, ove ritenuto opportuno, a parziale modifica dell'ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori, voglia la Corte integrare l'istruttoria, ammettendo i mezzi istruttori richiesti da IC e non già ammessi, come meglio specificati al paragrafo 4 (articolati nn.
3-8 e 22-25 mem ex art. 183 n. 2 cpc).
- Con condanna alle spese del giudizio, oltre 15% rimb. spese gen.li ed accessori di legge.
- Con aumento della liquidazione dei compensi ex art. 4 comma 1 bis tariffa fino al 30%, poiché l'atto viene redatto in modalità ipertestuale che consente il diretto richiamo degli allegati, purché questi siano scaricati nella medesima 3
cartella dell'atto che li richiama”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. propose, dinanzi al Tribunale di Palermo, opposizione avverso CP_1 il decreto monitorio n. 3436/2018 con cui era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 18.212,81, oltre accessori e spese della procedura, in favore della sulla base di una serie di fatture emesse dall'ingiungente Parte_1 per attività di assistenza tecnica su apparecchiature diagnostiche per uso laboratori dalla medesima presuntivamente prestata su incarico della debitrice su Pt_1 macchinari in dotazione ai relativi clienti. A sostegno dell'opposizione, eccepì: 1) di avere già provveduto al pagamento della fattura n. 131 del 2015 di € 4.880,00, con due bonifici per remunerare anticipatamente la controparte per prestazioni, tuttavia, mai rese dall'avversaria e con diritto, pertanto, della stessa opponente di ripetere quanto indebitamente corrisposto;
2) il proprio difetto di legittimazione passiva riguardo all'obbligazione di pagamento delle prestazioni rappresentate nelle fatture
198 del 2017 e 13 del 30.1.2018 recanti la descrizione “Riparazione analizzatore
Biosystem mod. A25 s/n 831011784” per complessivi € 4.440,80, trattandosi di apparecchio non di proprietà IC o di clienti per i quali curava CP_1
l'assistenza tecnica;
3) l'erroneità nel calcolo della compensazione operata nel ricorso per ingiunzione con il credito della medesima opponente, con una differenza a favore di di € 225,29; 4) quanto alle fatture emesse nel periodo maggio CP_1
2017 – gennaio 2018, l'assenza, per il periodo indicato, di qualunque accordo sull'attribuzione alla del compenso forfettario richiesto e la mancanza di un Pt_1 contratto e/o lettera attributiva dell'incarico; rilevò, comunque, la mancata esecuzione a regola d'arte delle sporadiche prestazioni di assistenza eseguite da avendo i clienti di essa lamentato numerose e diffuse inadempienze Pt_1 CP_1 ed escluse, in ogni caso, di avere autorizzato la a partire dal mese di Pt_1 novembre del 2017, ad eseguire interventi tecnici presso i relativi clienti, attese le inadempienze pregresse;
contestò, in definitiva, per le dette le prestazioni, ove 4
realmente eseguite, l'esistenza di un accordo stipulato con IC. Affermò, al contempo, di avere perso, a causa degli inadempimenti commessi da Pt_1 nell'esecuzione della sua opera professionale, svariati clienti, con conseguente perdita di fatturato. Imputò poi alla controparte ulteriori condotte di sviamento della clientela, perdita di affari – tra cui la sfumata vendita di una macchina A25 già offerta da un laboratorio interessato all'acquisto – e la mala fede contrattuale in ragione del tentativo di di accreditarsi quale rivenditore con Biomedis, Pt_1 fornitore storico di in luogo di questa, e nel suo stesso ambito territoriale, in CP_1 violazione del patto di esclusiva. Domandò in conclusione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale: condannare la a restituire la Pt_1 somma di € 4.880,00, di cui alla fattura n. 131/2015 perché costituente un indebito oggettivo;
ritenere e dichiarare che la somma di cui si è dichiarata debitrice Pt_1 di è pari ad € 6.302,28, e non € 6.077,99, e conseguentemente compensare CP_1 nei rapporti tra le parti l'ulteriore differenza in favore di di € 225.29; ritenere CP_1
e dichiarare che i plurimi inadempimenti commessi da e le sue condotte Pt_1 illecite hanno causato un danno a pari ad € 20.000,00 o quell'altra maggiore CP_1
o minor somma ritenuta di giustizia o apprezzata in via equitativa, e per l'effetto condannare al pagamento dell'importo corrispondente, oltre interessi e Pt_1 rivalutazione;
in ogni caso compensare le opposte partite creditizie.
Si costituì la sostenendo, nel merito, di avere prestato per anni, e non Pt_1 sporadicamente, attività di assistenza tecnica in favore dei clienti della per CP_1 un compenso forfettario mensile di € 1.500,00, oltre iva. Negò di avere ricevuto contestazioni relativamente all'attività di assistenza prestata e asserì di avere operato correttamente e conformemente a quanto da disposto dalla IC, come da fatture emesse e supportate dai rapporti di intervento effettuati. Soggiunse, poi, con riferimento alle fatture n. 198/17 e n. 13/18, che l'analizzatore Biosystem A25 s/n
831011784 è di proprietà della e che trattasi di Controparte_2 apparecchio commercializzato dalla Biomedis il cui referente di zona è la CP_1 5
Quanto poi alla fattura n. 131/2015 di € 4.880,00, pur negando la riferibilità a tale fattura dei bonifici ex adverso indicati, riconobbe comunque di averne erroneamente richiesto il pagamento, in quanto già saldata, dichiarando di rinunciare alla somma suddetta, con conseguente rideterminazione in €. 13.332,81 dell'importo dovuto dalla controparte. Domandò in conclusione il rigetto, nel merito, dell'opposizione proposta, con conferma del decreto ingiuntivo n.
3436/20148, da ridurre alla somma di € 13.333,81, oltre accessori.
La causa, istruita in via documentale nonché con l'espletamento di prove orali, venne decisa con la sentenza n. 4366/2022 con cui il Tribunale di Palermo revocò il decreto ingiuntivo opposto condannando la a corrispondere CP_1 alla la minor somma di €. 3.443,01, oltre interessi legali dalla domanda al Pt_1 soddisfo;
in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla opponente, condannò la al pagamento dell'importo € 7.000,00 in favore Pt_1 della oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo;
rigettò ogni altra CP_1 domanda di parte opponente;
compensò integralmente tra le parti le spese processuali, considerata la soccombenza reciproca.
Il Tribunale, in particolare:
- diede atto, innanzi tutto, che la fattura ingiunta n. 131 del 2015 (per complessive € 4.880,00) era stata già saldata da parte opponente e stralciata dalla stessa parte opposta dall'ammontare dell'importo ingiunto;
- ritenne, poi, quanto alle due fatture nn. 198/2017 e 13/2018 (per complessivi
€ 4.440,80) relative alla “Riparazione analizzatore Biosystem mod. A25 s/n
831011784”, raggiunta la prova della non appartenenza del macchinario a o CP_1
a una cliente della stessa e, comunque, estranea l'opponente ad ogni rapporto commerciale di vendita del macchinario in questione dalla a Pt_1 [...]
CP_2
- reputò poi, quanto ai servizi d'assistenza tecnica IC-Keimat, fino al gennaio 2018, e per i tre mesi novembre 2017-gennaio 2018, per complessivi € 6
5.490,00 (€ 1.500 + iva x 3 mensilità), raggiunta la prova sia delle modalità con cui la veniva, di volta in volta, incaricata di eseguire l'assistenza tecnica, sia Pt_1 della prova contraria dell'intervenuta definizione di ogni collaborazione al
31.10.2017;
- decurtò, pertanto, dall'importo del d.i. già ridotto dall'opposta a €
13.333,81, gli importi delle due fatture concernenti il macchinario venduto da a , pari ad € 4.440,80, nonché l'ammontare delle tre fatture Pt_1 Controparte_2 di assistenza tecnica per il periodo novembre 2017-gennaio 2018, per complessivi €
5.490,00, rideterminando, dunque, il credito residuo in favore della come Pt_1 pari a 3.443,01;
- ritenne poi parzialmente fondata la domanda riconvenzionale di parte opponente in relazione agli avversari inadempimenti e quantificò in via equitativa l'importo di €.
7.000.00 a titolo risarcitorio;
- negò invece la fondatezza della domanda di ripetizione dell'indebito, osservando che la fattura è dell'anno 2015, e che i bonifici allegati dall'opponente, nonostante l'assunta esecuzione anticipata rispetto alla prestazione, riportano le date 2 marzo, 15 marzo e 29 aprile 2016, e non risultano comunque contestazioni precedenti in ordine all'assistenza prestata.
2. Avverso tale decisione ha interposto gravame la Parte_1
Si è costituita la domandando il rigetto dell'impugnativa e, in CP_1 eventuale subordine, chiedendo il riconoscimento di un danno da inadempimento, anche in via equitativa, con conseguente condanna dell'avversaria al pagamento dell'importo corrispondente, oltre interessi e rivalutazione, con compensazione delle opposte partite creditizie.
Scaduto il perentorio termine del giorno 31.1.2025, assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, in data 5.2.2025, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è stata posta in decisione, con assegnazione alle parti del termine di giorni sessanta dalla 7
comunicazione del provvedimento per il deposito delle comparse conclusioni e termine di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica
* * *
3. L'appellante sostiene, con il primo motivo, che è stata accertata nel corso del giudizio la prestazione, per anni, dell'attività di assistenza tecnica in favore dei clienti della e ribadisce che per tale assistenza le parti hanno convenuto un CP_1 costo forfettario mensile di € 1.500,00, oltre iva;
assume che tutte le fatture emesse nei confronti della sono sempre state supportate dai rapporti di intervento CP_1 effettuati, con la specifica dei clienti, dello strumento e dell'intervento eseguito;
ritiene quindi di avere adeguatamente provato il credito e l'esecuzione degli interventi a regola d'arte. Si sofferma, con il secondo motivo, sulle fatture azionate in monitorio n. 178 del 30/11/2017, n. 198 del 29/12/2017, n. 196 del 29/12/2017 e n. 14 del 30/01/2018 e assume che i testi escussi hanno confermato che l'intervento da parte della poteva essere richiesto sia dalla che direttamente dai Pt_1 CP_1 clienti della reiterando la valenza dei rapporti d'intervento firmati dai clienti CP_1 della rileva che l'opponente non ha dimostrato l'esecuzione delle CP_1 prestazioni di assistenza in favore di persone che non erano propri clienti;
reputa la prova valorizzata dal Tribunale a mezzo della teste contrastante Testimone_1 con quanto riferito dagli altri clienti della sulle richieste direttamente rivolte CP_1 al tecnico della reitera, dunque, la debenza degli importi di cui alle CP_1 menzionate fatture per un ammontare complessivo di € 5.490,00, in quanto regolarmente emesse per assistenza in favore dei clienti IC. Censura, infine, con il terzo motivo, l'accoglimento della domanda riconvenzionale dispiegata dalla opponente e sostiene che le molteplici contestazioni rilevate si riducono nei fatti alla sola contestazione sollevata dal atteso che dalle Controparte_3 dichiarazioni dell'altro teste escusso, non è emersa alcuna Testimone_2 lamentela a carico della ritiene pertanto non provata l'inadempienza e Pt_1 assume che, quanto alle dichiarazioni rilasciate dalla teste la dismissione CP_3 8
della macchina non era dovuta alla mancanza di assistenza bensì ai vizi della macchina stessa o al suo stato di usura;
esclude, pertanto, che la risoluzione del rapporto con la possa essere riferita al comportamento doloso o colposo di CP_1 essa contesta inoltre il quantum risarcitorio ammesso dal primo Giudice e Pt_1 nega che la controparte abbia offerto la relativa prova;
rileva che l'unico riferimento sul punto è quello del laboratorio con la quale la aveva CP_3 CP_1 sviluppato un fatturato di €. 10.000 limitatamente ad un anno, ma contesta che il detto fatturato possa essere in sé indicativo della perdita, considerata l'incidenza delle spese vive e dell'iva addebitate al cliente.
3.1. I primi due motivi di gravame, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, devono essere respinti.
Le argomentazioni con tali motivi esposte – che investono, in definitiva, il riparto degli oneri probatori e la valutazione delle prove raccolte – attengono esclusivamente al corrispettivo persistentemente preteso da per le Pt_1 prestazioni di assistenza tecnica asseritamente eseguite in favore dei clienti della e per le quali gli odierni contraddittori avrebbero pattuito un compenso CP_1 mensile forfetario di €. 1.500,00 oltre iva. L'appellante richiama espressamente le fatture n. 178 del 30/11/2017, n. 198 del 29/12/2017, n. 196 del 29/12/2017, e n. 14 del 30/01/2018 che riportano, in effetti, ad eccezione della fattura 198/2017 di €.
2.647,40 – relativa alla differente prestazione di “riparazione analizzatore:
Biosystem mod. A25 S/n831011784”, per cui il primo Giudice ha escluso la debenza del relativo importo sulla base di argomentazioni (vale a dire, la estraneità di al rapporto commerciale esclusivamente intercorso tra l'odierna CP_1 appellante e ) che non sono, comunque, oggetto di specifica Controparte_2 censura da parte dell'impugnante – la seguente descrizione: “sevizi forfettari di assistenza tecnica”. L'ammontare complessivo delle indicate fatture (178/2017,
196/2017 e 14/2018, pari ciascuna ad €. 1.830,00), corrispondenti a tre mensilità di presunta assistenza tecnica prestata dalla dal mese di novembre 2017 al Pt_1 9
mese di gennaio 2018, è del resto pari all'importo di €. 5.490,00 (€.
1.830 x 3) al cui riconoscimento l'impugnante aspira nella presente sede, in aggiunta alla somma già ammessa dal Tribunale.
Va premesso che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, com'è noto, deve, da un lato, accertarsi la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (il quale assume la posizione sostanziale di attore) e dall'altro, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente
(che assume la posizione sostanziale di convenuto).
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, a partire dal noto arresto reso a Sezioni Unite (v. Cass. S.U. 13533/2001), il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod.civ., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento (v. tra le più recenti Cass. 5128/2022).
Nel caso in esame, pur essendo pacifica l'esistenza di un rapporto di collaborazione tra le odierne parti in lite sviluppatosi negli anni, quanto meno sino al mese di novembre 2017 e, dunque, sino al periodo immediatamente antecedente all'emissione delle fatture di cui oggi si discute, emerge comunque dall'istruttoria svolta che per gli interventi di natura tecnica variamente eseguiti dalla in Pt_1 favore dei clienti della era quest'ultima che, ricevuta la segnalazione da CP_1 parte del cliente interessato, contattava la incaricandola di procedere CP_1 10
all'esecuzione dell'intervento. L'attività tecnica di volta in volta prestata dalla presupponeva l'affidamento di specifici incarichi da parte della e Pt_1 CP_1 tanto si ricava non solo dalla documentazione offerta dall'opponente nel pregresso grado (v. ad esempio le numerose “richieste di intervento tecnico” inoltrate dalla alla relativamente al cliente C.M Veterinario dr. , all. 6 CP_1 Pt_1 Tes_2 all'atto di opposizione), ma anche dagli esiti delle prove orali espletate.
Ed invero, il teste coerentemente peraltro con quanto ricavabile Testimone_3 dalla citata documentazione, ha dichiarato in sede di relativa escussione: “io ho chiesto assistenza alla per il mio macchinario, ed pervenuto tra gli altri CP_1 tecnici certo sig. però non so se lo stesso facesse capo alla società Per_1 Pt_1 che non conosco”; ha aggiunto inoltre: “il mio referente per riparazioni era la
e non il magari talvolta quest'ultimo è stato dal laboratorio CP_1 Per_1 contattato, ma in seconda battuta”.
In senso conforme, la teste , segretaria della per come Testimone_1 CP_1 dalla medesima riferito, ha confermato di occuparsi dell'affidamento dell'esecuzione dei servizi di assistenza tecnica alla inviando a Pt_1 Tes_4 una mail per eseguire l'intervento richiesto quando i clienti ne
[...] CP_1 facevano richiesta all'azienda (v. la conferma fornita dalla teste sul capitolo 7 della memoria ex art. 183, VI comma n. 3 c.p.c. di parte opponente); la stessa teste ha peraltro confermato di non avere più affidato, dal novembre 2017, per conto di l'esecuzione di interventi di assistenza tecnica (v. la conferma CP_4 Pt_1 resa dalla teste sul capitolo 9 della memoria ex art. 183, VI comma n. 3 c.p.c. di parte opponete e, inoltre, sul capitolo 10 del medesimo scritto, relativamente alla cessazione, dal novembre 2017, di incarichi alla per l'assistenza tecnica), Pt_1 aggiungendo: “preciso che io stesso non chiamai più la e quindi il Pt_1 Per_1
a seguito delle lamentele dei clienti”.
Tali concrete modalità di collaborazione tra le due società e, dunque, la previa interlocuzione dei clienti con la con susseguente incarico di quest'ultima alla CP_1 11
per eseguire gli interventi necessari, si ricavano anche dalla deposizione Pt_1 resa dal teste che, in sede di relativa escussione, ha dichiarato: Testimone_5
“ogni volta che avevo necessità di assistenza tecnica, io contattavo la IC e quindi veniva il sig. per assistenza, la io non la conosco”. Per_1 Pt_1
I suddetti numerosi e convergenti elementi emersi a seguito dell'istruttoria svolta non sono scalfiti dalle dichiarazioni rese dai testi e Testimone_6
, su cui invece fa leva l'appellante. Testimone_7
Pur avendo entrambi i suddetti testi riferito della possibilità per i singoli clienti di contattare anche direttamente il responsabile della tale eventualità Pt_1 non può dirsi indicativa di una diffusa e generale modalità operativa, bensì sembra attenere a limitate occasioni in relazione alle quali il contatto diretto con il tecnico risulta giustificato da ragioni di “praticità” (v. quanto riferito dal teste secondo cui peraltro “il … poteva risolvere il Testimone_8 Per_1 problema telefonicamente”) o di “necessità” (v. quanto riferito dalla teste
[...]
che ha aggiunto “anche che io chiamavo, quando ne avevo Testimone_7 necessità direttamente il che per me faceva capo alla IC, tanto che Per_1 quando avevo da lamentarmi lo facevo con quest'ultima”), in funzione, comunque, del tipo di intervento eseguibile anche telefonicamente.
La necessità di un atto di incarico da parte di soprattutto per gli CP_1 interventi più lunghi o complessi anche dal punto di vista logistico, appare, del resto, del tutto plausibile e maggiormente conforme, per come pure evidenziato dall'appellata, ad una ragionevole prassi commerciale, considerato il costo del servizio stesso a carico della e la necessità, comunque, per quest'ultima di CP_1 monitorare l'attività svolta dall'incaricato e il relativo rendimento, in quanto incidente, in ultima analisi, sui rapporti con la propria clientela.
Né la prova degli incarichi di volta in volta conferiti dalla IC in relazione alle suddette fatture specificamente indicate dall'appellante può desumersi dai rapporti di servizio controfirmati dai clienti – e non anche dall'odierna appellata – 12
atteso che essi attestano solo l'esecuzione di una prestazione di servizio, ma non anche che la prestazione fosse stata specificamente demandata dalla IC.
In conclusione, relativamente alle prestazioni di cui alle fatture nn. 178 e 196 del 2017 e n. 14 del 2018, va confermata la reiezione della pretesa reiterata in parte qua dalla mancando la prova del conferimento dell'incarico ad opera della Pt_1 società oggi appellata per i servizi di cui alle citate fatture, le quali sono peraltro tutte successive all'interruzione del rapporto commerciale, risalente, come confermato all'esito dell'istruttoria svolta (v. la su richiamata deposizione resa dalla teste , al mese di novembre 2017. Tes_9
Rimane, inoltre, ferma l'esclusione dall'importo oggetto di condanna della somma portata dalla fattura n. 198/2017, pure essa menzionata nell'atto di appello ma attinente alla “Riparazione analizzatore Biosystem mod. A25 s/n 831011784”, per la quale il Tribunale (unitamente alla fattura n. 13/2018 riportante la medesima descrizione) ha escluso la debenza di ogni corrispettivo da parte dell'ingiunta, con motivazioni che, come sopra detto, non sono oggetto di specifica censura nella presente sede.
3.2. Va del pari disatteso il terzo motivo di gravame. ha allegato una serie di inadempimenti e/o inesatti adempimenti CP_1 imputabili alla che – contrariamente a quanto sostenuto dall'odierna Pt_1 appellante – hanno trovato adeguato riscontro all'esito dell'istruttoria svolta.
Significativo è quanto riferito dal teste relativamente agli Testimone_3 interventi di assistenza tecnica sul macchinario Biomedis A15. Il testimone ha confermato la riproposizione, dopo un breve lasso di tempo da un primo tentativo di riparazione, delle problematiche già emerse (v. la risposta fornita sul capitolo 17 della memoria istruttoria di parte opponente), aggiungendo, sul medesimo capitolo:
“il macchinario in questione, non è mai stato riparato da alcuni dei tecnici intervenuti, della tanto che ho dovuto sostituirlo”. CP_1
La deposizione è coerente con il tenore della documentazione altresì offerta 13
dall'opponente, tra cui le numerose email contenenti continue e reiterate richieste di intervento da parte di per lo strumento in questione (v. all. 6 nel CP_4 Pt_1 fascicolo dell'appellata), nonché la transazione in ultimo sottoscritta da Tes_3 on la in data 12.3.2019, dove si dà conto delle contestazioni sollevate dal
[...] CP_1 detto laboratorio sugli interventi di assistenza e del persistente cattivo funzionamento del citato macchinario (v. all. 8 nel fascicolo dell'appellata).
Rilevante è pure la deposizione resa dalla teste la quale, nel Tes_10 confermare che si limitava a fornire assistenza telefonica, rifiutandosi di Per_1 visionare personalmente la macchina (v. la risposta resa sul capitolo 9 della memoria istruttoria di parte opponente), ha aggiunto: “tante volte telefonava e dava istruzioni al tecnico di laboratorio, peggiorando spesso la situazione perché il mio tecnico non era sufficientemente competente in materia. Aggiungo che spesso il si lamentava in quanto veniva da Palermo”. La teste ha pure confermato Per_1
l'inidoneità dell'intervento eseguito sul macchinario, precisando: “questa macchina, poi dismessa, mi è costata tanto a causa dei plurimi interventi effettuati sulla stessa, ma mai risolutivi del problema”. La stessa testimone ha poi affermato:
“il comportamento del era giunto al punto tale da non salutarmi quando Per_1 veniva ad effettuare l'intervento, per questo, e tutto quanto detto, decisi di troncare
i rapporti con la IC”. La teste ha in ultimo confermato di avere interrotto gli ordinativi presso la a causa degli episodi riferiti e che per il macchinario CP_1 interessato essa effettuava una spesa di circa €. 10.000,00 annui (v. la risposta fornita sul capitolo 13 della memoria istruttoria di parte opponente ma v. anche il fatturato 2015-2018, all. 9 nel fascicolo dell'appellata).
A fronte dei dedotti – oltre che confermati, per quanto appena detto – inadempimenti di comprensivi anche di ulteriori richieste di intervento Pt_1 inoltrate dalla IC e rimaste, tuttavia, ineseguite (v. anche in merito Part all'installazione delli strumento A/25 già promesso in vendita a Parte_3
all. 7 e 12 nel fascicolo dell'appellata), nessun concreto elemento la
[...] 14
convenuta in riconvenzione ha offerto onde dimostrare la corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni richieste.
Va pertanto confermata la fondatezza della domanda risarcitoria dispiegata in via riconvenzionale dall'opponente, rivelandosi anche sufficientemente documentato, alla luce delle su riportate dichiarazioni testimoniali e della documentazione richiamata, il nesso causale tra il contestato inadempimento di e il danno lamentato dalla con precipuo riferimento alla interruzione Pt_1 CP_1 dei rapporti con la clientela e annessa perdita di fatturato.
Sotto tale ultimo profilo, e considerata anche la lunga durata del rapporto intrattenuto dalla specificamente con il laboratorio (la teste ha dato CP_1 CP_3 conto di interventi successivi sin dall'anno 2007, ma v. anche sulla costanza nel tempo del citato rapporto, all. 9 nel fascicolo dell'appellata), che pure induce a ritenere plausibile la prosecuzione e persistenza anche per i periodi successivi del rapporto commerciale, ove l'assistenza fosse stata adeguatamente fornita, va ribadita la spettanza del risarcimento richiesto dalla opponente, apparendo la somma di €. 7.000,00 a tal fine liquidata dal primo Giudice, a fronte del citato fatturato annuo di €. 10.000,00, maggiormente ispirata, alla luce delle su esposte considerazioni, a criteri prudenziali e non viziata da sopravvalutazioni.
4. In ossequio alle regole della soccombenza, l'appellante deve essere condannata alla refusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado che, vista la nota spese in atti, si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle questioni trattate, secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014 come modificato ed integrato dal D.M. 147/2022, applicato anche l'aumento previsto dall'art. 4 comma 1 bis del citato decreto, per la fase introduttiva, in relazione alle modalità di redazione della comparsa di costituzione che consente la diretta fruizione degli allegati richiamati.
Stante infine la reiezione del gravame, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come 15
inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello interposto da in persona del suo legale Parte_1 rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 4366/2022 del Tribunale di Palermo emessa in data 27/10/2022; condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado che liquida in € 4.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre
2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte
d'Appello di Palermo del 27.6.2025
La Consigliera istr. Il Presidente
Francesca Bellafiore Giuseppe Lupo