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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 5291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5291 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4522/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere
Dott. Renato Castaldo Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al 4522 R.G. degli affari contenziosi del
2019, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 05.05.2025
TRA
(CF ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente dal Prof. Avv. Gennaro Terracciano e dall'Avv. Vincenzo Barasso ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in
Roma, alla Piazza San Bernardo n. 101;
APPELLANTE
E appresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Controparte_1
Steffanini ed elettivamente domiciliata in Roma, Viale G. Mazzini 123;
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 7379/2019 del Tribunale di Roma, sezione XI civile, pubblicata il 04.04.2019 in materia di appalto
1 Conclusioni: All'udienza del 30.4.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questi, in sintesi, i fatti di causa.
La SI.ra ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto emesso dal Tribunale di Roma in data 27 marzo 2013, depositato in data 12 aprile 2013 con il quale le era stato ingiunto il pagamento nei confronti della S.T.F.
Costruzioni S.r.l., della somma di euro 69.689,287, oltre interessi e spese.
L'opponente, odierno appellante, ha evidenziato di aver conferito alla società opposta l'incarico di provvedere alla realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria del proprio appartamento sito in Roma, Via Pietro Cavallini 12; ha descritto le attività svolte e dedotto che la stessa non aveva un adeguato livello di organizzazione dei mezzi necessari per l'esecuzione dei lavori, in prevalenza svolti da un solo operaio presente in cantiere. Ha esposto, inoltre, che, a seguito dell'entrata in possesso dell'immobile dopo la chiusura dei lavori, nel luglio 2011, aveva riscontrato gravi problematiche, già palesate in corso d'opera. A tal fine, ha elencato i vizi riscontrati nell'esecuzione delle opere, anche avuto riguardo alla documentazione tecnico-amministrativa, contestando perciò la sussistenza dei requisiti per la concessione del decreto ingiuntivo.
In primo grado si è costituita la contestando le deduzioni Controparte_1
dell'opponente, richiamando la correttezza del proprio operato e la tardività delle contestazioni di controparte.
Con sentenza n. 7379/2019, pubblicata in data 04.04.2019, il Tribunale di Roma, sezione XI civile, così ha provveduto “I) Revoca il decreto opposto e, operata la compensazione fra i crediti reciprocamente vantati dalle parti, condanna parte opponente al pagamento, in favore della società opposta, dell'importo di euro
24.026,95, oltre interessi legali dalla domanda e sino al saldo;
II) Compensa per due terzi le spese di lite fra le parti e condanna parte opponente al pagamento, in favore della società opposta, del rimanente terzo, terzo liquidato in complessivi euro
4.400,00, di cui euro 800,00 per la fase di studio, euro 500,00 per la fase introduttiva,
2 euro 1.800,00 per la fase istruttoria ed euro 1.300,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge.”.
La SI.ra ha impugnato la sentenza in epigrafe Parte_1
rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare
l'impugnata sentenza e per l'effetto:
1. Accertare e dichiarare la fondatezza del presente gravame e disporre la condanna della parte appellata al risarcimento dei gravi danni estetici, funzionali e, conseguentemente, patrimoniali prodotti dalla mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori di ristrutturazione, nella misura di Euro
90.971,00 (IVA esclusa), oltre interessi dal dì del dovuto e con l'annullamento di ogni pretesa economica della , che, in considerazione dei notevoli Controparte_1
danni cagionati all'immobile, risulta già ampiamente, compiutamente e satisfattivamente remunerata, o nella diversa somma, eventualmente determinata anche in via equitativa;
2. Per l'effetto, condannare alla Controparte_2
restituzione dell'importo percepito di Euro 24.234,04 (di cui Euro 24.026,95, per sorta capitale, di Euro 207,09, per interessi), con aggiunta delle competenze del precetto notificato da parte appellata in data 6 giugno 2019 (Euro 285,48), con gli interessi legali dalla data della ricezione del pagamento (1 luglio 2019) al saldo effettivo;
per
l'effetto condannare alla restituzione dell'importo di Euro Controparte_1
6.420,12, a titolo di spese legali liquidate nella sentenza appellata;
4. In subordine, ove mai e nella denegata ipotesi che dovesse riconoscersi dovuto alcunchè alla appellata, pronunciare la compensazione tra i due crediti e limitare la condanna risarcitoria formulata dall'appellante al supero del credito residuo vantato nei confronti dell'opposto;
5. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi in favore dei costituiti procuratori e difensori che si dichiarano, ad ogni effetto di legge, antistatari;
In via istruttoria (…)”.
Si è costituita la proponendo appello incidentale, richiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria eccezione disattesa,
3 respingere l'appello come proposto perché inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto ed in diritto e del tutto sfornito di prova: In accoglimento dell'appello incidentale proposto, condannare l'appellata al pagamento dell'importo portato del decreto ingiuntivo opposto, ovvero in via di mero subordine al complessivo importo di
Euro 42.278,30 ovvero il diverso ritenuto dovuto, detratte le somme già corrisposte in adempimento della sentenza impugnata per un totale di € 17.251,35. Con ogni consequenziale provvedimento e vittoria di spese, competenze ed onorari della presente fase di giudizio.” Part APPELLO PRINCIPALE ( ) Parte_1
PRIMO MOTIVO DI APPELLO
Con il primo motivo, l'appellante ha denunziato l'erroneità della sentenza per acritica adesione alla ctu e mancata valutazione delle censure di parte.
Secondo l'appellante, il Giudice di prime cure ha fondato la propria decisione recependo pedissequamente e laconicamente le conclusioni del ctu, senza operare alcun vaglio critico ed ignorando le puntuali censure sollevate dalla difesa dell'appellante, non prendendo inoltre alcuna posizione sulle contraddizioni dell'elaborato peritale evidenziate dal consulente di parte. La superficialità della ctu e la conseguente erroneità della sentenza imporrebbero dunque una riforma della decisone al fine di pervenire ad una corretta quantificazione dei vizi e dei danni lamentati.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO
Con il secondo motivo di appello, articolato in più punti, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per violazione di legge. In particolare:
-per violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., avendo il Tribunale considerato irrilevante il comportamento tenuto dalla parte appellata nell'esecuzione del contratto che, lungi dall'essere diligente, si era rivelato scorretto;
da tale condotta erano derivati gravi pregiudizi solo parzialmente ristorati dalla sentenza gravata.
-per violazione degli artt. 1218,1223,1226,1241,1242,1243,1282 c.c. e per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
4 La sentenza appellata sarebbe errata anche nella parte in cui, recependo in modo superficiale le argomentazioni riportate nella ctu, non aveva considerato e stimato correttamente tutti i danni subiti dall'appellante ed aveva solo parzialmente valutato ed accertato l'inesatta esecuzione della prestazione dedotta in contratto. Nello specifico, il Giudice avrebbe dovuto determinare l'ammontare del compiuto intervento risarcitorio idoneo alla riparazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali, con riferimento ai seguenti profili, invece non adeguatamente valutati: le opere non eseguite, le opere viziate, difetti della pavimentazione in graniglia con decorazioni, difetti relativi agli impianti idraulici, termici e di condizionamento, difetti dei parati, delle ringhiere esterne e aspiratori d'aria della cucina e del bagno. A tali vizi, si aggiungerebbe anche l'ingente pregiudizio derivante dall'impossibilità di utilizzo dell'appartamento da parte dell'appellante e della sua famiglia dell'alloggio durante i lavori.
-per violazione degli artt. 1657,1659,1660,1667,1668 c.c. non avendo il Giudice correttamente applicato le norme che disciplinano il contratto d'appalto e la responsabilità dell'appaltatore. Nella specie, la pronuncia del Tribunale di Roma sarebbe stata adottata in violazione dell'art. 1218 c.c. nella parte in cui, a fronte dei numerosi vizi e difformità, accertati dalla stessa ctu e idonei a costituire la prova del grave inadempimento della società appaltatrice, non sono mai stati adeguatamente considerati e valorizzati.
TERZO MOTIVO DI APPELLO
Con il terzo ed ultimo motivo, l'appellante ha denunziato l'erronea liquidazione dei danni patiti dall'appellante effettuata dal Giudice di primo grado, in violazione degli artt. 1223,1226 e 1668.
In particolare, l'appellante ha sostenuto che, nonostante la presenza di vizi e difformità negli interventi di ristrutturazione sia stata ampiamente provata e documentata dalla ctu, la sentenza gravata, recependo l'errata valutazione del consulente tecnico d'ufficio, ha stimato con eccessivo difetto i danni patrimoniali patiti dalla Pt_1
5 Il primo motivo di appello è infondato e deve essere respinto.
Prive di fondamento appaiono le censure mosse dalla difesa dell'appellante con riferimento alla lacunosità e superficialità della sentenza del Tribunale di Roma in ragione della completa adesione alle conclusioni dell'accertamento peritale.
Preliminarmente, infatti, occorre sottolineare che la sentenza appellata appare sufficientemente motivata, avendo il Giudice argomentato le ragioni della condivisione delle conclusioni del consulente tecnico anche con riferimento alle osservazioni mosse alla relazione peritale da parte del ctp.
Il secondo ed il terzo motivo di appello, che possono essere trattati congiuntamente in quando connessi tra loro, sono infondati e devono essere respinti.
Questa Corte ritiene di dover condividere la sentenza di primo grado nella parte in cui, in forza delle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio, ha revocato il decreto ingiuntivo emesso per l'importo di euro 69.698,27 (pari all'imponibile della fattura emessa in data 18 gennaio 2013 per il pagamento dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento oggetto della presente controversia) ed ha compensato i crediti vantati dalle parti, condannando la SI.ra al pagamento di euro 24.026,95, Pt_1
oltre interessi legali dalla domanda e sino al saldo.
In primo luogo, occorre evidenziare che il quesito rivolto al ctu ha avuto a oggetto la determinazione dell'entità e della natura dei lavori svolti dalla società appellata, avendo riguardo anche alla congruità dei costi in relazione ai singoli interventi, alla sussistenza dei danni lamentati e agli eventuali costi di riparazione.
Il consulente ha svolto ogni attività utile per il corretto espletamento del suo incarico in contraddittorio fra le parti le quali, tramite i loro consulenti, hanno partecipato alle operazioni peritali. Al termine dei lavori, ha proceduto al completamento della relazione tecnica che, per quanto di competenza di codesta Corte, risulta coerente ed esauriente e frutto di approfondite indagini. Infatti, dopo aver rilevato che le complesse lavorazioni hanno riguardato la quasi totalità dell'appartamento sia dal punto di vista architettonico che dal punto di vista edile ed impiantistico, il ctu ha ritenuto che l'importo finale a corpo delle opere (euro 93.500,00 oltre iva) riportato nel preventivo
6 sia congruo nella sua globalità, in considerazione del costo della ristrutturazione al metro quadro (euro 700,00), che costituisce di un valore di mercato valido in quanto adottato in ristrutturazioni simili. Per ciò che concerne le lavorazioni non eseguite elencate nell'elaborato, l'importo fissato dal ctu è di euro 1.150,00.
Al contrario, in ordine al consuntivo per il cantiere ultimato, il ctu ha ritenuto di poter operare una valutazione della congruità dei costi applicati alla maggior parte delle lavorazioni. La valutazione è stata effettuata tenendo conto del tariffario DEI-2011 –
Recupero, Ristrutturazione, Manutenzione e dall'analisi dei Nuovi Prezzi. Per ogni tabella il perito ha analiticamente indicato l'importo congruo, l'importo riconosciuto dalla parte attrice, l'importo non valutabile relativo a lavorazioni realmente eseguite e l'importo non valutabile relativo a lavorazioni non verificabili in sito.
D'altro canto, l'appello si fonda essenzialmente su diverse valutazioni di merito dei medesimi fatti analizzati dal ctu, mentre non vengono rilevate evidenti omissioni o la mancata valutazione di fatti dirimenti.
La critica alla ctu avrebbe dovuto rimarcare l'erroneità degli argomenti sui quali il consulente si è basato e non limitarsi a proporre una soluzione alternativa sulla base dei medesimi elementi di fatto;
non è sufficiente, infatti, alla confutazione delle risultanze della ctu la sostituzione alla valutazione tecnica non condivisa altra, diversa fondata sui medesimi dati tecnico-scientifici. L'appellante, in casi come quello in esame, è tenuto a indicare un fatto storico decisivo, emerso nel contraddittorio, che il giudice (anche attraverso l'ausiliare) abbia omesso di considerare, e non può limitarsi a criticare la consulenza tecnica recepita senza allegazione di circostanze dirimenti non considerate (Cassazione civile, sez. I, 22/10/2024, n. 27354).
Nel caso di specie, come rilevato anche in sentenza, il ctu ha risposto in modo convincente a tutti i rilievi di parte, in buona parte riproposti in modo aspecifico in sede di appello.
All'esito delle operazioni e dei calcoli, il tecnico d'ufficio ha dunque concluso che, in considerazione del preventivo (euro 93.500,00 oltre iva) e dell'importo già pagato euro
79.909,08, debba essere riconosciuta in favore della società la somma di euro
7 36.394,04. A tale somma, tuttavia, deve essere detratto l'importo calcolato dal ctu con riferimento ai difetti presenti nell'immobile, in relazione alle singole lavorazioni.
Infatti, il ctu ha provveduto a verificare la sussistenza dei danni lamentati dalla SI.ra e, dopo una descrizione analitica, ha concluso ritenendo la lavorazione di Pt_1
alcuni interventi non eseguita a regola d'arte, individuando il costo per la loro riparazione in euro 22.317,09.
Pertanto, risulta corretta l'individuazione da parte del Giudice di primo grado della somma di euro 14.076,95 dovuta alla società appellata, in ragione della detrazione imposta per l'eliminazione dei vizi.
Alla luce di quanto sinora esposto, l'appello principale deve essere respinto.
APPELLO INCIDENTALE ( Controparte_1
Con un unico motivo l'appellante incidentale ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui sono stati riconosciuti pretesi vizi non riconducibili alla
[...]
e non sono state riconosciute tutte e/o solo parzialmente le Controparte_1
lavorazioni extra contratto effettuate. La difesa della società ha sottolinea poi che lo stato di degrado generalizzato dell'appartamento sarebbe dovuto all'uso quotidiano dello stesso da parte della SI.ra e della sua famiglia. Pt_1
Inoltre, ha rilevato come le deduzioni critiche alla ctu redatte dal consulente tecnico di parte non siano state prese in considerazione;
dunque, ribadisce l'erroneità dell'elaborato peritale con riferimento alla mole di lavorazioni effettuate e al tempo trascorso tra la consegna del cantiere e l'accertamento dello stato dei luoghi.
In conclusione, l'appellante incidentale ha sostenuto di non essere responsabile dei costi per la riparazione dei danni e deprezzamenti e chiesto il riconoscimento degli importi delle lavorazioni eseguite e dichiarate non valutabili nella loro interezza per una somma complessiva di euro 41.278,00, oltre Iva.
L'appello incidentale è infondato e deve essere respinto.
Per ciò che concerne le contestazioni rivolte dalla società appellata alla correttezza e completezza della consulenza tecnica d'ufficio, appare sufficiente rinviare a quanto
8 supra esposto. Si aggiunga inoltre che l'appello incidentale risulta oltremisura vago, non contenendo specifiche censure alla pronuncia del Giudice di primo grado.
L'appello incidentale, pertanto, deve essere respinto.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di lite
Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento di una somma pari al contributo unificato a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla SI.ra
[...]
avverso la sentenza n. 7379/2019 del Tribunale di Roma, Parte_1
sezione XI civile, pubblicata in data il 04.04.2019, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale e quello incidentale e conferma integralmente la sentenza impugnata.
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
3) Dà atto che sussistono a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale i presupposti per il versamento di una somma pari al contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.p.r. n.115 del 30 maggio 2022.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17/9/25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo Dott.ssa Silvia Di Matteo
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere
Dott. Renato Castaldo Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al 4522 R.G. degli affari contenziosi del
2019, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 05.05.2025
TRA
(CF ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente dal Prof. Avv. Gennaro Terracciano e dall'Avv. Vincenzo Barasso ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in
Roma, alla Piazza San Bernardo n. 101;
APPELLANTE
E appresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Controparte_1
Steffanini ed elettivamente domiciliata in Roma, Viale G. Mazzini 123;
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 7379/2019 del Tribunale di Roma, sezione XI civile, pubblicata il 04.04.2019 in materia di appalto
1 Conclusioni: All'udienza del 30.4.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questi, in sintesi, i fatti di causa.
La SI.ra ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto emesso dal Tribunale di Roma in data 27 marzo 2013, depositato in data 12 aprile 2013 con il quale le era stato ingiunto il pagamento nei confronti della S.T.F.
Costruzioni S.r.l., della somma di euro 69.689,287, oltre interessi e spese.
L'opponente, odierno appellante, ha evidenziato di aver conferito alla società opposta l'incarico di provvedere alla realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria del proprio appartamento sito in Roma, Via Pietro Cavallini 12; ha descritto le attività svolte e dedotto che la stessa non aveva un adeguato livello di organizzazione dei mezzi necessari per l'esecuzione dei lavori, in prevalenza svolti da un solo operaio presente in cantiere. Ha esposto, inoltre, che, a seguito dell'entrata in possesso dell'immobile dopo la chiusura dei lavori, nel luglio 2011, aveva riscontrato gravi problematiche, già palesate in corso d'opera. A tal fine, ha elencato i vizi riscontrati nell'esecuzione delle opere, anche avuto riguardo alla documentazione tecnico-amministrativa, contestando perciò la sussistenza dei requisiti per la concessione del decreto ingiuntivo.
In primo grado si è costituita la contestando le deduzioni Controparte_1
dell'opponente, richiamando la correttezza del proprio operato e la tardività delle contestazioni di controparte.
Con sentenza n. 7379/2019, pubblicata in data 04.04.2019, il Tribunale di Roma, sezione XI civile, così ha provveduto “I) Revoca il decreto opposto e, operata la compensazione fra i crediti reciprocamente vantati dalle parti, condanna parte opponente al pagamento, in favore della società opposta, dell'importo di euro
24.026,95, oltre interessi legali dalla domanda e sino al saldo;
II) Compensa per due terzi le spese di lite fra le parti e condanna parte opponente al pagamento, in favore della società opposta, del rimanente terzo, terzo liquidato in complessivi euro
4.400,00, di cui euro 800,00 per la fase di studio, euro 500,00 per la fase introduttiva,
2 euro 1.800,00 per la fase istruttoria ed euro 1.300,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge.”.
La SI.ra ha impugnato la sentenza in epigrafe Parte_1
rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare
l'impugnata sentenza e per l'effetto:
1. Accertare e dichiarare la fondatezza del presente gravame e disporre la condanna della parte appellata al risarcimento dei gravi danni estetici, funzionali e, conseguentemente, patrimoniali prodotti dalla mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori di ristrutturazione, nella misura di Euro
90.971,00 (IVA esclusa), oltre interessi dal dì del dovuto e con l'annullamento di ogni pretesa economica della , che, in considerazione dei notevoli Controparte_1
danni cagionati all'immobile, risulta già ampiamente, compiutamente e satisfattivamente remunerata, o nella diversa somma, eventualmente determinata anche in via equitativa;
2. Per l'effetto, condannare alla Controparte_2
restituzione dell'importo percepito di Euro 24.234,04 (di cui Euro 24.026,95, per sorta capitale, di Euro 207,09, per interessi), con aggiunta delle competenze del precetto notificato da parte appellata in data 6 giugno 2019 (Euro 285,48), con gli interessi legali dalla data della ricezione del pagamento (1 luglio 2019) al saldo effettivo;
per
l'effetto condannare alla restituzione dell'importo di Euro Controparte_1
6.420,12, a titolo di spese legali liquidate nella sentenza appellata;
4. In subordine, ove mai e nella denegata ipotesi che dovesse riconoscersi dovuto alcunchè alla appellata, pronunciare la compensazione tra i due crediti e limitare la condanna risarcitoria formulata dall'appellante al supero del credito residuo vantato nei confronti dell'opposto;
5. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi in favore dei costituiti procuratori e difensori che si dichiarano, ad ogni effetto di legge, antistatari;
In via istruttoria (…)”.
Si è costituita la proponendo appello incidentale, richiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria eccezione disattesa,
3 respingere l'appello come proposto perché inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto ed in diritto e del tutto sfornito di prova: In accoglimento dell'appello incidentale proposto, condannare l'appellata al pagamento dell'importo portato del decreto ingiuntivo opposto, ovvero in via di mero subordine al complessivo importo di
Euro 42.278,30 ovvero il diverso ritenuto dovuto, detratte le somme già corrisposte in adempimento della sentenza impugnata per un totale di € 17.251,35. Con ogni consequenziale provvedimento e vittoria di spese, competenze ed onorari della presente fase di giudizio.” Part APPELLO PRINCIPALE ( ) Parte_1
PRIMO MOTIVO DI APPELLO
Con il primo motivo, l'appellante ha denunziato l'erroneità della sentenza per acritica adesione alla ctu e mancata valutazione delle censure di parte.
Secondo l'appellante, il Giudice di prime cure ha fondato la propria decisione recependo pedissequamente e laconicamente le conclusioni del ctu, senza operare alcun vaglio critico ed ignorando le puntuali censure sollevate dalla difesa dell'appellante, non prendendo inoltre alcuna posizione sulle contraddizioni dell'elaborato peritale evidenziate dal consulente di parte. La superficialità della ctu e la conseguente erroneità della sentenza imporrebbero dunque una riforma della decisone al fine di pervenire ad una corretta quantificazione dei vizi e dei danni lamentati.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO
Con il secondo motivo di appello, articolato in più punti, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per violazione di legge. In particolare:
-per violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., avendo il Tribunale considerato irrilevante il comportamento tenuto dalla parte appellata nell'esecuzione del contratto che, lungi dall'essere diligente, si era rivelato scorretto;
da tale condotta erano derivati gravi pregiudizi solo parzialmente ristorati dalla sentenza gravata.
-per violazione degli artt. 1218,1223,1226,1241,1242,1243,1282 c.c. e per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
4 La sentenza appellata sarebbe errata anche nella parte in cui, recependo in modo superficiale le argomentazioni riportate nella ctu, non aveva considerato e stimato correttamente tutti i danni subiti dall'appellante ed aveva solo parzialmente valutato ed accertato l'inesatta esecuzione della prestazione dedotta in contratto. Nello specifico, il Giudice avrebbe dovuto determinare l'ammontare del compiuto intervento risarcitorio idoneo alla riparazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali, con riferimento ai seguenti profili, invece non adeguatamente valutati: le opere non eseguite, le opere viziate, difetti della pavimentazione in graniglia con decorazioni, difetti relativi agli impianti idraulici, termici e di condizionamento, difetti dei parati, delle ringhiere esterne e aspiratori d'aria della cucina e del bagno. A tali vizi, si aggiungerebbe anche l'ingente pregiudizio derivante dall'impossibilità di utilizzo dell'appartamento da parte dell'appellante e della sua famiglia dell'alloggio durante i lavori.
-per violazione degli artt. 1657,1659,1660,1667,1668 c.c. non avendo il Giudice correttamente applicato le norme che disciplinano il contratto d'appalto e la responsabilità dell'appaltatore. Nella specie, la pronuncia del Tribunale di Roma sarebbe stata adottata in violazione dell'art. 1218 c.c. nella parte in cui, a fronte dei numerosi vizi e difformità, accertati dalla stessa ctu e idonei a costituire la prova del grave inadempimento della società appaltatrice, non sono mai stati adeguatamente considerati e valorizzati.
TERZO MOTIVO DI APPELLO
Con il terzo ed ultimo motivo, l'appellante ha denunziato l'erronea liquidazione dei danni patiti dall'appellante effettuata dal Giudice di primo grado, in violazione degli artt. 1223,1226 e 1668.
In particolare, l'appellante ha sostenuto che, nonostante la presenza di vizi e difformità negli interventi di ristrutturazione sia stata ampiamente provata e documentata dalla ctu, la sentenza gravata, recependo l'errata valutazione del consulente tecnico d'ufficio, ha stimato con eccessivo difetto i danni patrimoniali patiti dalla Pt_1
5 Il primo motivo di appello è infondato e deve essere respinto.
Prive di fondamento appaiono le censure mosse dalla difesa dell'appellante con riferimento alla lacunosità e superficialità della sentenza del Tribunale di Roma in ragione della completa adesione alle conclusioni dell'accertamento peritale.
Preliminarmente, infatti, occorre sottolineare che la sentenza appellata appare sufficientemente motivata, avendo il Giudice argomentato le ragioni della condivisione delle conclusioni del consulente tecnico anche con riferimento alle osservazioni mosse alla relazione peritale da parte del ctp.
Il secondo ed il terzo motivo di appello, che possono essere trattati congiuntamente in quando connessi tra loro, sono infondati e devono essere respinti.
Questa Corte ritiene di dover condividere la sentenza di primo grado nella parte in cui, in forza delle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio, ha revocato il decreto ingiuntivo emesso per l'importo di euro 69.698,27 (pari all'imponibile della fattura emessa in data 18 gennaio 2013 per il pagamento dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento oggetto della presente controversia) ed ha compensato i crediti vantati dalle parti, condannando la SI.ra al pagamento di euro 24.026,95, Pt_1
oltre interessi legali dalla domanda e sino al saldo.
In primo luogo, occorre evidenziare che il quesito rivolto al ctu ha avuto a oggetto la determinazione dell'entità e della natura dei lavori svolti dalla società appellata, avendo riguardo anche alla congruità dei costi in relazione ai singoli interventi, alla sussistenza dei danni lamentati e agli eventuali costi di riparazione.
Il consulente ha svolto ogni attività utile per il corretto espletamento del suo incarico in contraddittorio fra le parti le quali, tramite i loro consulenti, hanno partecipato alle operazioni peritali. Al termine dei lavori, ha proceduto al completamento della relazione tecnica che, per quanto di competenza di codesta Corte, risulta coerente ed esauriente e frutto di approfondite indagini. Infatti, dopo aver rilevato che le complesse lavorazioni hanno riguardato la quasi totalità dell'appartamento sia dal punto di vista architettonico che dal punto di vista edile ed impiantistico, il ctu ha ritenuto che l'importo finale a corpo delle opere (euro 93.500,00 oltre iva) riportato nel preventivo
6 sia congruo nella sua globalità, in considerazione del costo della ristrutturazione al metro quadro (euro 700,00), che costituisce di un valore di mercato valido in quanto adottato in ristrutturazioni simili. Per ciò che concerne le lavorazioni non eseguite elencate nell'elaborato, l'importo fissato dal ctu è di euro 1.150,00.
Al contrario, in ordine al consuntivo per il cantiere ultimato, il ctu ha ritenuto di poter operare una valutazione della congruità dei costi applicati alla maggior parte delle lavorazioni. La valutazione è stata effettuata tenendo conto del tariffario DEI-2011 –
Recupero, Ristrutturazione, Manutenzione e dall'analisi dei Nuovi Prezzi. Per ogni tabella il perito ha analiticamente indicato l'importo congruo, l'importo riconosciuto dalla parte attrice, l'importo non valutabile relativo a lavorazioni realmente eseguite e l'importo non valutabile relativo a lavorazioni non verificabili in sito.
D'altro canto, l'appello si fonda essenzialmente su diverse valutazioni di merito dei medesimi fatti analizzati dal ctu, mentre non vengono rilevate evidenti omissioni o la mancata valutazione di fatti dirimenti.
La critica alla ctu avrebbe dovuto rimarcare l'erroneità degli argomenti sui quali il consulente si è basato e non limitarsi a proporre una soluzione alternativa sulla base dei medesimi elementi di fatto;
non è sufficiente, infatti, alla confutazione delle risultanze della ctu la sostituzione alla valutazione tecnica non condivisa altra, diversa fondata sui medesimi dati tecnico-scientifici. L'appellante, in casi come quello in esame, è tenuto a indicare un fatto storico decisivo, emerso nel contraddittorio, che il giudice (anche attraverso l'ausiliare) abbia omesso di considerare, e non può limitarsi a criticare la consulenza tecnica recepita senza allegazione di circostanze dirimenti non considerate (Cassazione civile, sez. I, 22/10/2024, n. 27354).
Nel caso di specie, come rilevato anche in sentenza, il ctu ha risposto in modo convincente a tutti i rilievi di parte, in buona parte riproposti in modo aspecifico in sede di appello.
All'esito delle operazioni e dei calcoli, il tecnico d'ufficio ha dunque concluso che, in considerazione del preventivo (euro 93.500,00 oltre iva) e dell'importo già pagato euro
79.909,08, debba essere riconosciuta in favore della società la somma di euro
7 36.394,04. A tale somma, tuttavia, deve essere detratto l'importo calcolato dal ctu con riferimento ai difetti presenti nell'immobile, in relazione alle singole lavorazioni.
Infatti, il ctu ha provveduto a verificare la sussistenza dei danni lamentati dalla SI.ra e, dopo una descrizione analitica, ha concluso ritenendo la lavorazione di Pt_1
alcuni interventi non eseguita a regola d'arte, individuando il costo per la loro riparazione in euro 22.317,09.
Pertanto, risulta corretta l'individuazione da parte del Giudice di primo grado della somma di euro 14.076,95 dovuta alla società appellata, in ragione della detrazione imposta per l'eliminazione dei vizi.
Alla luce di quanto sinora esposto, l'appello principale deve essere respinto.
APPELLO INCIDENTALE ( Controparte_1
Con un unico motivo l'appellante incidentale ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui sono stati riconosciuti pretesi vizi non riconducibili alla
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e non sono state riconosciute tutte e/o solo parzialmente le Controparte_1
lavorazioni extra contratto effettuate. La difesa della società ha sottolinea poi che lo stato di degrado generalizzato dell'appartamento sarebbe dovuto all'uso quotidiano dello stesso da parte della SI.ra e della sua famiglia. Pt_1
Inoltre, ha rilevato come le deduzioni critiche alla ctu redatte dal consulente tecnico di parte non siano state prese in considerazione;
dunque, ribadisce l'erroneità dell'elaborato peritale con riferimento alla mole di lavorazioni effettuate e al tempo trascorso tra la consegna del cantiere e l'accertamento dello stato dei luoghi.
In conclusione, l'appellante incidentale ha sostenuto di non essere responsabile dei costi per la riparazione dei danni e deprezzamenti e chiesto il riconoscimento degli importi delle lavorazioni eseguite e dichiarate non valutabili nella loro interezza per una somma complessiva di euro 41.278,00, oltre Iva.
L'appello incidentale è infondato e deve essere respinto.
Per ciò che concerne le contestazioni rivolte dalla società appellata alla correttezza e completezza della consulenza tecnica d'ufficio, appare sufficiente rinviare a quanto
8 supra esposto. Si aggiunga inoltre che l'appello incidentale risulta oltremisura vago, non contenendo specifiche censure alla pronuncia del Giudice di primo grado.
L'appello incidentale, pertanto, deve essere respinto.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di lite
Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento di una somma pari al contributo unificato a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla SI.ra
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avverso la sentenza n. 7379/2019 del Tribunale di Roma, Parte_1
sezione XI civile, pubblicata in data il 04.04.2019, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale e quello incidentale e conferma integralmente la sentenza impugnata.
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
3) Dà atto che sussistono a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale i presupposti per il versamento di una somma pari al contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.p.r. n.115 del 30 maggio 2022.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17/9/25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo Dott.ssa Silvia Di Matteo
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