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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/05/2025, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell''art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in materia di previdenza tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Isidoro Bernardi, opponente;
Parte_1
in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso dagli CP_1 avvocati Riccardo Salvo e Salvatore Graziuso, opposto;
oggetto: opposizione ad avviso di addebito;
fatto e diritto Con atto depositato in data 1.2.2023, l'opponente di cui in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 359 2022 0003284088000 di euro 3.400,88 per contributi IVS e somme aggiuntive, gestione “artigiani”, relativi all'anno 2020, eccependo l'assenza dei presupposti per la relativa iscrizione. L' costituitosi ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie CP_1
e ha concluso per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione della udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Ricostruita la vicenda litigiosa al vaglio nei termini sopra riassunti, ritiene questo giudice di aderire a quanto, in maniera convincente, già puntualizzato da questo Tribunale con sentenza n. 2881/2022 del 21.10.2022 (qui da intendere integralmente richiamata e condivisa anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.) resa nell'omologo giudizio (iscritto al n. 12804/2018 dallo stesso per l'annullamento dell'avviso di Pt_1 addebito n 359 20180002969782000 inerente a contributi IVS della Gestione Artigiana 2017 e 2018, laddove, con riferimento alle medesime questioni che vengono qui in rilievo, si è specificatamente puntualizzato:
“Preliminarmente l' eccepisce l'inammissibilità dell'odierna opposizione in CP_1 ragione del fatto che il ricorrente avrebbe implicitamente riconosciuto la fondatezza della pretesa creditoria chiedendo, in data 9.2.2018, un piano di dilazione e corrispondendo la prima rata. Tuttavia tale allegazione non trova puntuale riscontro nei documenti prodotti dall' laddove si evince che la domanda di dilazione presentata dal ricorrente CP_1 all' è datata 9.2.2018, mentre l'avviso di addebito qui opposto è stato notificato CP_1 successivamente, esattamente in data 5.9.2018; inoltre diverso è l'importo per il quale il ricorrente ha richiesto la dilazione, pari a € 2824,45, rispetto a quello oggetto dell'avviso di addebito qui opposto, pari a € 4.867,11 per contributi IVS relativi al periodo 1/2017- 12/2018. Deve di conseguenza ritenersi che tale piano di dilazione sia riferibile ad un diverso credito contributivo dell' e non invece a quello oggetto del presente CP_1 giudizio. Nel merito, va rilevato che l' resistente ha fondato l'obbligo di iscrizione del CP_2 ricorrente alla Gestione Artigiani in ragione del fatto che in data 20.4.2016 il ricorrente, insieme a tutti i soci della MFD Ristrutturazioni snc di NO ET & C., avrebbe ottenuto l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane dal che, secondo l'assunto dell' conseguirebbe l'obbligo di iscrizione alla suddetta gestione previdenziale. CP_1
L'argomento non appare condivisibile stante il tenore dell'Art 44 comma 8 dl 269/03 conv. L 326/03 che di seguito si riporta: “A decorrere dal 1° gennaio 2006 le domande di iscrizione e annotazione nel registro delle imprese e nel REA presentate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dalle imprese artigiane, nonché da quelle esercenti attività commerciali di cui all'articolo 1, commi 202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini dell'iscrizione agli enti previdenziali e del pagamento dei contributi agli stessi dovuti”. Dalla lettura di tale norma non emerge dunque un automatismo tra l'iscrizione nel registro delle Imprese Artigiane e l'iscrizione dei soci alla gestione previdenziale, essendo comunque necessario che ne sussistano “i presupposti di legge”, ossia lo svolgimento prevalente ed abituale di attività lavorativa artigiana. Tanto invece non è stato provato dall' nel caso di specie non essendo stato CP_1 accertato se il ricorrente, uno dei cinque soci della SNC Ristrutturazioni di NO ET, svolgente attività artigiana in campo edile, abbia poi in concreto svolto attività lavorativa all'interno della stessa negli anni 2017 e 2018”. Dovendosi fare riferimento alle condivisibili argomentazioni dappresso virgolettate e non avendo l' (anche nell'ambito della presente vicenda litigiosa) offerto sul CP_1 punto, elementi utili ad asseverare lo svolgimento da parte del di attività Pt_1 lavorativa abituale in seno alla precitata società in relazione all'arco temporale cui ineriscono i contributi rivendicati, la pretesa azionata è, pertanto, da ritenere infondata con conseguente annullamento dell'avviso di addebito opposto. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell'' nei termini di cui al CP_1 dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 1.2.2023, da
[...]
nei confronti dell' così provvede: accoglie l''opposizione proposta e, per Pt_1 CP_1
l''effetto, dichiara non dovute dal le somme richieste dall' per il tramite Pt_1 CP_1 dell'avviso di addebito n. 359 2022 0003284088000; condanna l'' a pagare le spese CP_1 di lite in favore del procuratore della parte opponente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 1.000,00, oltre a e spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 7 maggio 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell''art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in materia di previdenza tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Isidoro Bernardi, opponente;
Parte_1
in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso dagli CP_1 avvocati Riccardo Salvo e Salvatore Graziuso, opposto;
oggetto: opposizione ad avviso di addebito;
fatto e diritto Con atto depositato in data 1.2.2023, l'opponente di cui in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 359 2022 0003284088000 di euro 3.400,88 per contributi IVS e somme aggiuntive, gestione “artigiani”, relativi all'anno 2020, eccependo l'assenza dei presupposti per la relativa iscrizione. L' costituitosi ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie CP_1
e ha concluso per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione della udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Ricostruita la vicenda litigiosa al vaglio nei termini sopra riassunti, ritiene questo giudice di aderire a quanto, in maniera convincente, già puntualizzato da questo Tribunale con sentenza n. 2881/2022 del 21.10.2022 (qui da intendere integralmente richiamata e condivisa anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.) resa nell'omologo giudizio (iscritto al n. 12804/2018 dallo stesso per l'annullamento dell'avviso di Pt_1 addebito n 359 20180002969782000 inerente a contributi IVS della Gestione Artigiana 2017 e 2018, laddove, con riferimento alle medesime questioni che vengono qui in rilievo, si è specificatamente puntualizzato:
“Preliminarmente l' eccepisce l'inammissibilità dell'odierna opposizione in CP_1 ragione del fatto che il ricorrente avrebbe implicitamente riconosciuto la fondatezza della pretesa creditoria chiedendo, in data 9.2.2018, un piano di dilazione e corrispondendo la prima rata. Tuttavia tale allegazione non trova puntuale riscontro nei documenti prodotti dall' laddove si evince che la domanda di dilazione presentata dal ricorrente CP_1 all' è datata 9.2.2018, mentre l'avviso di addebito qui opposto è stato notificato CP_1 successivamente, esattamente in data 5.9.2018; inoltre diverso è l'importo per il quale il ricorrente ha richiesto la dilazione, pari a € 2824,45, rispetto a quello oggetto dell'avviso di addebito qui opposto, pari a € 4.867,11 per contributi IVS relativi al periodo 1/2017- 12/2018. Deve di conseguenza ritenersi che tale piano di dilazione sia riferibile ad un diverso credito contributivo dell' e non invece a quello oggetto del presente CP_1 giudizio. Nel merito, va rilevato che l' resistente ha fondato l'obbligo di iscrizione del CP_2 ricorrente alla Gestione Artigiani in ragione del fatto che in data 20.4.2016 il ricorrente, insieme a tutti i soci della MFD Ristrutturazioni snc di NO ET & C., avrebbe ottenuto l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane dal che, secondo l'assunto dell' conseguirebbe l'obbligo di iscrizione alla suddetta gestione previdenziale. CP_1
L'argomento non appare condivisibile stante il tenore dell'Art 44 comma 8 dl 269/03 conv. L 326/03 che di seguito si riporta: “A decorrere dal 1° gennaio 2006 le domande di iscrizione e annotazione nel registro delle imprese e nel REA presentate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dalle imprese artigiane, nonché da quelle esercenti attività commerciali di cui all'articolo 1, commi 202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini dell'iscrizione agli enti previdenziali e del pagamento dei contributi agli stessi dovuti”. Dalla lettura di tale norma non emerge dunque un automatismo tra l'iscrizione nel registro delle Imprese Artigiane e l'iscrizione dei soci alla gestione previdenziale, essendo comunque necessario che ne sussistano “i presupposti di legge”, ossia lo svolgimento prevalente ed abituale di attività lavorativa artigiana. Tanto invece non è stato provato dall' nel caso di specie non essendo stato CP_1 accertato se il ricorrente, uno dei cinque soci della SNC Ristrutturazioni di NO ET, svolgente attività artigiana in campo edile, abbia poi in concreto svolto attività lavorativa all'interno della stessa negli anni 2017 e 2018”. Dovendosi fare riferimento alle condivisibili argomentazioni dappresso virgolettate e non avendo l' (anche nell'ambito della presente vicenda litigiosa) offerto sul CP_1 punto, elementi utili ad asseverare lo svolgimento da parte del di attività Pt_1 lavorativa abituale in seno alla precitata società in relazione all'arco temporale cui ineriscono i contributi rivendicati, la pretesa azionata è, pertanto, da ritenere infondata con conseguente annullamento dell'avviso di addebito opposto. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell'' nei termini di cui al CP_1 dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 1.2.2023, da
[...]
nei confronti dell' così provvede: accoglie l''opposizione proposta e, per Pt_1 CP_1
l''effetto, dichiara non dovute dal le somme richieste dall' per il tramite Pt_1 CP_1 dell'avviso di addebito n. 359 2022 0003284088000; condanna l'' a pagare le spese CP_1 di lite in favore del procuratore della parte opponente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 1.000,00, oltre a e spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 7 maggio 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma