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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/11/2025, n. 4832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4832 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 974/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 974/2025 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 dell'avv. BRUNO ANNA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 CP_1 matrimonio civile in CARMAGNOLA il 15/11/2007.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CARMAGNOLA (atto n. 39 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 26/02/2024.
Con ricorso depositato il 13/01/2025 Parte_1 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. on si è costituita. CP_1
All'udienza del 18/09/2025, veniva dichiarata la contumacia della resistente. Il Giudice sentiva il ricorrente e il difensore precisava le conclusioni, richiamandosi agli scritti introduttivi. La causa, quindi, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*** Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Nulla sulle spese attesa la non opposizione della parte resistente rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Visti gli artt. 473-bis. e ss c.p.c
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori
[...]
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Parte_1 CP_1 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CARMAGNOLA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 19.09.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 974/2025 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 dell'avv. BRUNO ANNA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 CP_1 matrimonio civile in CARMAGNOLA il 15/11/2007.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CARMAGNOLA (atto n. 39 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 26/02/2024.
Con ricorso depositato il 13/01/2025 Parte_1 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. on si è costituita. CP_1
All'udienza del 18/09/2025, veniva dichiarata la contumacia della resistente. Il Giudice sentiva il ricorrente e il difensore precisava le conclusioni, richiamandosi agli scritti introduttivi. La causa, quindi, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*** Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Nulla sulle spese attesa la non opposizione della parte resistente rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Visti gli artt. 473-bis. e ss c.p.c
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori
[...]
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Parte_1 CP_1 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CARMAGNOLA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 19.09.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.