Sentenza 28 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/07/2004, n. 14280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14280 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - rel. Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
De SA AN, elettivamente domiciliato in Roma, via Tirso n. 49, studio avv. Patrizia Mazzaroppi, presso l'avv. Annino Tomassi che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (già Ferrovie dello Stato S.p.A.), elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 326, presso l'avv. prof. Renato Scognamiglio che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 408/2001, decisa il 9 aprile 2001 e pubblicata il 7 giugno 2001, resa dal Tribunale di Cassino nel procedimento n. 1714/97 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 4 maggio 2004 dal Relatore Cons. Dott. Alberto SPANÒ;
udito l'avv. Vincenzo Porcelli per delega dall'avv. prof. R., Scognamiglio;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRAZZINI Orazio, ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 6 luglio 1993 De SA AN conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Cassino in funzione di Giudice del Lavoro la società Ferrovie dello Stato S.p.A. al fine di sentir riconoscere il proprio diritto all'inquadramento nel profilo di controllore viaggiante superiore.
Con sentenza n. 633/97 in data 6 ottobre 1997 il Giudice adito respingeva la domanda.
Interponeva appello il De SA e in esito il gravame veniva rigettato con sentenza n. 408/2001, emessa in data 9 aprile - 7 giugno 2001 dal Tribunale di Cassino. La decisione veniva cosi motivata.
Osservava il Collegio di merito che altro dipendente era stato promosso in luogo del De SA per avere conseguito il livello 7 in data anteriore, come attestato dagli stati matricolari esistenti del fascicolo di parte datoriale, mentre confusa e illeggibile appariva la documentazione prodotta dal lavoratore. Avverso la sentenza, che dalla copia autentica versata in atti da parte ricorrente risulta notificata in data 15 febbraio 2002, propone ricorso per Cassazione De SA AN con atto notificato in data 2 aprile 2002, sulla base di due motivi.
La società Rete Ferroviaria Italiana resiste con controricorso notificato in data 10 maggio 2002 e deposita memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si denuncia, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 epe, il vizio di motivazione.
Si osserva che la documentazione prodotta dalla società resistente andrebbe a smentire le affermazioni di una teste la quale avrebbe appunto indicato le date di promozione sulle quali si fonda la decisione impugnata.
La censura non appare fondata.
Si deve anzitutto osservare che per il noto principio di autosufficienza la parte che allega un vizio di motivazione con riferimento a risultanze probatorie acquisite ha l'onere di riportare le stesse in forma integrale nel ricorso e ciò non è avvenuto per la testimonianza, cui peraltro il Collegio di merito non ha fatto cenno di sorta, come pure per gli estratti matricolari. Si rileva ancora che l'ipotetico errore consistente nell'inesatta lettura di documenti prodotti è se mai motivo di revocazione e non può certo essere fatto valere in sede di legittimità, quale vizio di motivazione.
Col secondo motivo si denuncia, con riferimento implicito al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt.
204 e 22 del contratto collettivo di categoria. La censura è inammissibile nei termini prospettati. Invero i contratti collettivi non validi erga omnes sono atti di autonomia privata e non già fonti di diritto e pertanto non è configurabile una violazione o falsa applicazione che possa fondare un ricorso in sede di legittimità, ma solo può essere denunciato un vizio argomentativo della sentenza che ne ha fatto applicazione.
La giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in coerenza con tale principio, è costante nell'affermare che l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune da parte del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale (ex pluribus: Cass. civ., sez., lav., 21 maggio 1998, n. 5094, Cass. civ., sez. lav., 26 marzo 1998, n. 3209, Cass. civ., sez. lav., 26 marzo 1998, n. 3209, Cass. civ., sez. lav., 17 aprile 1998, n. 3921),
e incombe alla parte che denuncia la violazione di tali regole l'onere, al di là della indicazione degli articoli di legge in materia, di fornire specifica dimostrazione del modo in cui il ragionamento seguito dal giudice di merito abbia deviato dalle regole stesse (Cass. civ., sez. lav., 29 maggio 1998, n. 5346). E poiché il ricorrente si limita a contrapporre alla lettura effettuata dal Collegio di merito altra lettura di segno appare evidente che si viene a censurare in queste modo un giudizio di fatto in quanto tale e non già in quanto non rispondente ai criteri della logica.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 14,00 oltre a Euro 2.000,00 per onorario. Così deciso in Roma, il 4 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2004