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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/03/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Giuseppe Craca, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14300/2024 R.G. Lavoro, discussa all'udienza del
6.03.2025, promossa da
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Matteo Carnimeo;
Parte_1
contro
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. non può essere accolto per le motivazioni di seguito esposte.
Deve essere preliminarmente osservato che l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «
1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni
1 sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza
o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
Con riferimento più specifico all'oggetto della presente fase i commi 6 e
7 del medesimo articolo dispongono: «
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7.
La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Orbene, circa i presupposti della prestazione avuta di mira dall'istante attraverso la proposizione dell'istanza di cui all'art. 445 bis c.p.c., ai sensi dell'art. 1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art. 1 della legge n. 508/1988, l'indennità di accompagnamento spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
Nel caso di specie, la CTU medico–legale espletata nella precedente fase di giudizio ha consentito di accertare che le patologie da cui è affetta parte istante non risultano di entità tale da comportare l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Orbene, nella presente sede parte opponente ha inteso contestare le conclusioni raggiunte dal CTU deducendo, di contro, la sussistenza dei
2 requisiti da ultimo citati (impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita) anche sulla base di documentazione formata successivamente all'espletamento delle operazioni peritali.
Sul punto è doveroso fare lacune puntualizzazioni in ordine ai requisiti ora in argomento.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'osservare che:
“l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass.
n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. Cass. n. 28705 del
2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003)” (si veda Cass. civ., Sez. Lav.,
8557/2018).
Deve inoltre essere evidenziato che l'impossibilità di deambulazione va accertata in assenza del supporto di un accompagnatore (in quanto, appunto, la ratio della prestazione in esame è appunto quella di dare un sostegno economico alla famiglia dell'istante onde agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli, per le loro gravi infermità,
3 di un continuo controllo e di una giornaliera assistenza evitandone, così, il ricovero in istituti pubblici di assistenza, si veda la citata
Cass. civ., Sez. Lav. 28705/2011) non potendosi riscontrare, al contrario, la meritevolezza dell'indennità di accompagnamento laddove la deambulazione sia comunque possibile mediante l'uso di dispositivi medici
(ad es. deambulatori).
Sempre a questo ultimo riguardo si noti che all'interno della citata pronuncia della Suprema Corte 8557/2018 è stata ritenuta l'insussistenza del requisito in esame al cospetto di soggetto possibilitato a deambulare grazie all'aiuto di “bastoni canadesi” non reputando quindi sussistente il prescritto “assoluto azzeramento” della capacità deambulatoria.
A fronte di tanto, nel caso sottoposto all'odierno vaglio tutta la documentazione citata dall'odierno opponente riferisce di una deambulazione comunque possibile anche se non a lungo. Peraltro, il medesimo CTU all'interno del suo elaborato peritale (e con dichiarazioni aventi valore di prova legale quanto ai fatti direttamente appresi) ha riscontrato che il periziando “Si muove con difficoltà ed incertezze nel contesto dello studio medico. E' in grado di assumere ortostasi in sostanziale autonomia e di deambulare, usa un bastone per il deficit visivo”.
Le conclusioni appena citate in punto di possibilità attuale di deambulare non risultano logicamente inconciliabili con la prescrizione di deambulatore essendo quest'ultima frutto di valutazione del medico che l'ha effettuata e ben potendo essere stata effettuata a scopo preventivo- precauzionale.
Per altro profilo, non appare ragionevole desumere, di per sé, dalla ridotta mobilità (e quindi da un quadro clinico che denota l'insussistenza di uno dei requisiti alternativi dell'indennità di accompagnamento quale, appunto, l'“impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore”) l'esistenza del requisito dell'impossibilità al compimento di specifici atti quotidiani, posto che gli stessi non sono stati neanche specificamente menzionati in ricorso.
Tale ultima conclusione non può essere raggiunta neanche sulla base dei test ADL e IADL depositati in primis perché questi non riportano situazioni di “impossibilità” di svolgere atti della vita quotidiana (ma situazioni di bisogno di assistenza) e poi perché, in quanto basati sulla somministrazione di domande al paziente, sono caratterizzati da risposte
4 fornite dallo stesso in modo soggettivo e non risultano confortati da altri esami di tipo obiettivo.
Per le ragioni che precedono il ricorso in opposizione non può essere accolto.
Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sulle spese di lite essendo stata resa dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Le spese della C.T.U. – come già liquidate in corso di causa – sono definitivamente poste a carico dell . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- rigetta l'opposizione;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell le spese di CTU come già CP_1 provvisoriamente liquidate in atti.
Bari, 6.03.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Craca
5
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Giuseppe Craca, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14300/2024 R.G. Lavoro, discussa all'udienza del
6.03.2025, promossa da
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Matteo Carnimeo;
Parte_1
contro
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. non può essere accolto per le motivazioni di seguito esposte.
Deve essere preliminarmente osservato che l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «
1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni
1 sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza
o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
Con riferimento più specifico all'oggetto della presente fase i commi 6 e
7 del medesimo articolo dispongono: «
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7.
La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Orbene, circa i presupposti della prestazione avuta di mira dall'istante attraverso la proposizione dell'istanza di cui all'art. 445 bis c.p.c., ai sensi dell'art. 1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art. 1 della legge n. 508/1988, l'indennità di accompagnamento spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
Nel caso di specie, la CTU medico–legale espletata nella precedente fase di giudizio ha consentito di accertare che le patologie da cui è affetta parte istante non risultano di entità tale da comportare l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Orbene, nella presente sede parte opponente ha inteso contestare le conclusioni raggiunte dal CTU deducendo, di contro, la sussistenza dei
2 requisiti da ultimo citati (impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita) anche sulla base di documentazione formata successivamente all'espletamento delle operazioni peritali.
Sul punto è doveroso fare lacune puntualizzazioni in ordine ai requisiti ora in argomento.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'osservare che:
“l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass.
n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. Cass. n. 28705 del
2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003)” (si veda Cass. civ., Sez. Lav.,
8557/2018).
Deve inoltre essere evidenziato che l'impossibilità di deambulazione va accertata in assenza del supporto di un accompagnatore (in quanto, appunto, la ratio della prestazione in esame è appunto quella di dare un sostegno economico alla famiglia dell'istante onde agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli, per le loro gravi infermità,
3 di un continuo controllo e di una giornaliera assistenza evitandone, così, il ricovero in istituti pubblici di assistenza, si veda la citata
Cass. civ., Sez. Lav. 28705/2011) non potendosi riscontrare, al contrario, la meritevolezza dell'indennità di accompagnamento laddove la deambulazione sia comunque possibile mediante l'uso di dispositivi medici
(ad es. deambulatori).
Sempre a questo ultimo riguardo si noti che all'interno della citata pronuncia della Suprema Corte 8557/2018 è stata ritenuta l'insussistenza del requisito in esame al cospetto di soggetto possibilitato a deambulare grazie all'aiuto di “bastoni canadesi” non reputando quindi sussistente il prescritto “assoluto azzeramento” della capacità deambulatoria.
A fronte di tanto, nel caso sottoposto all'odierno vaglio tutta la documentazione citata dall'odierno opponente riferisce di una deambulazione comunque possibile anche se non a lungo. Peraltro, il medesimo CTU all'interno del suo elaborato peritale (e con dichiarazioni aventi valore di prova legale quanto ai fatti direttamente appresi) ha riscontrato che il periziando “Si muove con difficoltà ed incertezze nel contesto dello studio medico. E' in grado di assumere ortostasi in sostanziale autonomia e di deambulare, usa un bastone per il deficit visivo”.
Le conclusioni appena citate in punto di possibilità attuale di deambulare non risultano logicamente inconciliabili con la prescrizione di deambulatore essendo quest'ultima frutto di valutazione del medico che l'ha effettuata e ben potendo essere stata effettuata a scopo preventivo- precauzionale.
Per altro profilo, non appare ragionevole desumere, di per sé, dalla ridotta mobilità (e quindi da un quadro clinico che denota l'insussistenza di uno dei requisiti alternativi dell'indennità di accompagnamento quale, appunto, l'“impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore”) l'esistenza del requisito dell'impossibilità al compimento di specifici atti quotidiani, posto che gli stessi non sono stati neanche specificamente menzionati in ricorso.
Tale ultima conclusione non può essere raggiunta neanche sulla base dei test ADL e IADL depositati in primis perché questi non riportano situazioni di “impossibilità” di svolgere atti della vita quotidiana (ma situazioni di bisogno di assistenza) e poi perché, in quanto basati sulla somministrazione di domande al paziente, sono caratterizzati da risposte
4 fornite dallo stesso in modo soggettivo e non risultano confortati da altri esami di tipo obiettivo.
Per le ragioni che precedono il ricorso in opposizione non può essere accolto.
Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sulle spese di lite essendo stata resa dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Le spese della C.T.U. – come già liquidate in corso di causa – sono definitivamente poste a carico dell . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- rigetta l'opposizione;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell le spese di CTU come già CP_1 provvisoriamente liquidate in atti.
Bari, 6.03.2025
Il Giudice del Lavoro
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