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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 155/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente e Relatore
ANDRONIO ALESSANDRO MARIA, Giudice
ESPOSITO ZIELLO FRANCESCO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 313/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lucca - Via Prov.le Di Sottomonte 5 Guamo 55060 Capannori LU
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Via Prov.le Di Sottomonte 5 Guamo 55060 Capannori LU
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 246/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LUCCA sez. 1 e pubblicata il 19/09/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06280202300002941000 IRPEF-ALTRO
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06280202300002941000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06280202300002941000 TARI
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06280202300002941000 TASSE AUTOMOBILISTICHE a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 92/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1, come sopra rappresentato, impugna la comunicazione preventiva di preavviso di fermo amministrativo eccependo la carenza di motivazione la mancanza di prova della notifica di tre cartelle con conseguente prescrizione del credito. Per altre cartelle veniva eccepita l'illegittimità della richiesta perché vi era stata auna rateizzazione.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lucca respingeva il ricorso ritenendo ininfluente che alcune per cartelle fosse stato autorizzato il pagamento rateale perché le altro giustificano da sole l'emissione del provvedimento. Infondata era, invece, la censura circa la mancata notifica di tre cartelle poiché l'Agenzia aveva depositato la copia delle relate di notifica con conseguente mancata maturazione della prescrizione.
Appella il contribuente sulla scorta di cinque motivi.
Il primo censura l'omessa notifica degli atti presupposti cioè delle cartelle esattoriali di pagamento.
Per le cartelle 06220140006901658000 e 06220140010550490000 trattandosi di notifica pervenuta a mani di familiare convivente per considerare perfezionato l'iter notificatorio, sarebbe stato necessario l'invio della raccomandata informativa, ma l'attestazione dell'ufficiale giudiziario di avere inviato una raccomandata, indicando il numero copre con la fede privilegiata soltanto tale ambito ma dalla stessa non sono desumibili né l'indirizzo al quale la raccomandata è stata spedita né il destinatario della medesima.
Il secondo motivo si sofferma sull'omessa notifica degli atti successivi alle cartelle di pagamento. Rispetto al altre intimazione di pagamento erano state sollevate diverse censure che la sentenza di primo grado non ha affrontato. Peraltro l'impugnazione delle intimazioni di pagamento è facoltativa non essendo un atto che di per sé contiene una pretesa tributaria.
Il terzo motivo riguarda la maturazione della prescrizione conseguente alla nullità degli atti che l'avrebbero interrotta.
Il quarto motivo contesta che non sia possibile eccepire vizi degli atti presupposti per non averli impugnati tempestivamente.
Il quinto motivo ribadisce la censura di insufficiente motivazione dell'intimazione di pagamento per non aver indicato i criteri seguiti per il calcolo degli interessi.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione che controdeduceva su ogni motivo dell'appello chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Preliminarmente è infondato il disconoscimento della documentazione della documentazione depositata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per la sua genericità dal momento che le eventuali censure sulla corrispondenza delle copie rispetto all'originale devono essere specifiche.
Non vi è stata alcuna omessa notifica delle cartelle in virtù delle quali è stato preavvisato il fermo amministrativo.
Le cartelle 06220130016455207000 e 06220140010550490000 sono state notificate rispettivamente in data
31/10/2013 e in data 6/10:2024 direttamente al contribuente;
la cartella 06220140006901658000
è stata notificata in data 24/06/2014 mediante consegna a persona autorizzata con successivo invio della raccomandata informativa.
I successivi atti di interruzione della prescrizione cioè le intimazioni di pagamento 06220169003745678000,
06220199002322020000 e 06220209001517751000 sono state notificate in data 5/12/2016, 22/3/2019 e
25/2/2020.
Alla luce della corretta notifica degli atti interruttivi nessuna prescrizione dei crediti erariali è maturata, anche a prescindere dalla mancata impugnazione degli atti intermedi soprattutto delle cartelle esattoriali essendo giurisprudenza pacifica che la mancata impgnazione dell'atto presupposto impedisce di sollevare censure riferibili esclusivamente a quest'ultimo.
Infine non vi è alcuna illegittimità del preavviso di fermo impugnato per mancata indicazione del calcolo degli interessi poichè si tratta di un mero sollecito il cui obbligo di motivazione è assolto con il richiamo al titolo esecutivo sottostante.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado, definitivamente decidendo, rigetta l'appello. Condanna il contribuente a rifondere alla controparte le spese del giudizio che liquida in complessivi € 2.000. Firenze
9 febbraio 2026 IL PRESIDENTE ESTENSORE dott. Ugo De Carlo
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente e Relatore
ANDRONIO ALESSANDRO MARIA, Giudice
ESPOSITO ZIELLO FRANCESCO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 313/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lucca - Via Prov.le Di Sottomonte 5 Guamo 55060 Capannori LU
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Via Prov.le Di Sottomonte 5 Guamo 55060 Capannori LU
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 246/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LUCCA sez. 1 e pubblicata il 19/09/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06280202300002941000 IRPEF-ALTRO
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06280202300002941000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06280202300002941000 TARI
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06280202300002941000 TASSE AUTOMOBILISTICHE a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 92/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1, come sopra rappresentato, impugna la comunicazione preventiva di preavviso di fermo amministrativo eccependo la carenza di motivazione la mancanza di prova della notifica di tre cartelle con conseguente prescrizione del credito. Per altre cartelle veniva eccepita l'illegittimità della richiesta perché vi era stata auna rateizzazione.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lucca respingeva il ricorso ritenendo ininfluente che alcune per cartelle fosse stato autorizzato il pagamento rateale perché le altro giustificano da sole l'emissione del provvedimento. Infondata era, invece, la censura circa la mancata notifica di tre cartelle poiché l'Agenzia aveva depositato la copia delle relate di notifica con conseguente mancata maturazione della prescrizione.
Appella il contribuente sulla scorta di cinque motivi.
Il primo censura l'omessa notifica degli atti presupposti cioè delle cartelle esattoriali di pagamento.
Per le cartelle 06220140006901658000 e 06220140010550490000 trattandosi di notifica pervenuta a mani di familiare convivente per considerare perfezionato l'iter notificatorio, sarebbe stato necessario l'invio della raccomandata informativa, ma l'attestazione dell'ufficiale giudiziario di avere inviato una raccomandata, indicando il numero copre con la fede privilegiata soltanto tale ambito ma dalla stessa non sono desumibili né l'indirizzo al quale la raccomandata è stata spedita né il destinatario della medesima.
Il secondo motivo si sofferma sull'omessa notifica degli atti successivi alle cartelle di pagamento. Rispetto al altre intimazione di pagamento erano state sollevate diverse censure che la sentenza di primo grado non ha affrontato. Peraltro l'impugnazione delle intimazioni di pagamento è facoltativa non essendo un atto che di per sé contiene una pretesa tributaria.
Il terzo motivo riguarda la maturazione della prescrizione conseguente alla nullità degli atti che l'avrebbero interrotta.
Il quarto motivo contesta che non sia possibile eccepire vizi degli atti presupposti per non averli impugnati tempestivamente.
Il quinto motivo ribadisce la censura di insufficiente motivazione dell'intimazione di pagamento per non aver indicato i criteri seguiti per il calcolo degli interessi.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione che controdeduceva su ogni motivo dell'appello chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Preliminarmente è infondato il disconoscimento della documentazione della documentazione depositata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per la sua genericità dal momento che le eventuali censure sulla corrispondenza delle copie rispetto all'originale devono essere specifiche.
Non vi è stata alcuna omessa notifica delle cartelle in virtù delle quali è stato preavvisato il fermo amministrativo.
Le cartelle 06220130016455207000 e 06220140010550490000 sono state notificate rispettivamente in data
31/10/2013 e in data 6/10:2024 direttamente al contribuente;
la cartella 06220140006901658000
è stata notificata in data 24/06/2014 mediante consegna a persona autorizzata con successivo invio della raccomandata informativa.
I successivi atti di interruzione della prescrizione cioè le intimazioni di pagamento 06220169003745678000,
06220199002322020000 e 06220209001517751000 sono state notificate in data 5/12/2016, 22/3/2019 e
25/2/2020.
Alla luce della corretta notifica degli atti interruttivi nessuna prescrizione dei crediti erariali è maturata, anche a prescindere dalla mancata impugnazione degli atti intermedi soprattutto delle cartelle esattoriali essendo giurisprudenza pacifica che la mancata impgnazione dell'atto presupposto impedisce di sollevare censure riferibili esclusivamente a quest'ultimo.
Infine non vi è alcuna illegittimità del preavviso di fermo impugnato per mancata indicazione del calcolo degli interessi poichè si tratta di un mero sollecito il cui obbligo di motivazione è assolto con il richiamo al titolo esecutivo sottostante.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado, definitivamente decidendo, rigetta l'appello. Condanna il contribuente a rifondere alla controparte le spese del giudizio che liquida in complessivi € 2.000. Firenze
9 febbraio 2026 IL PRESIDENTE ESTENSORE dott. Ugo De Carlo