Articolo 270 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 269Articolo 271
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1 gennaio 1993
Art. 270.
(Campo di visibilita' e tergicristallo delle macchine agricole)
1. Il campo di visibilita' delle macchine agricole semoventi di cui all'articolo 106, comma 1, del codice puo' essere verificato secondo le prescrizioni di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 ovvero secondo le prescrizioni tecniche dettate in proposito dal Ministro dei trasporti.
Nota all' art. 270:
- Per il D.P.R. 10 febbraio 1981, n. 212 , si veda in nota all'art. 209.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993