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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 10635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10635 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 11687 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, decisa il giorno 23.10.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Catania, via Genova n. 8, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Massimiliano Lo Presti che lo rappresenta e difende per delega in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Paola Tortato
RESISTENTE
, in persona del legale rapp. pro Controparte_2 tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pietro Della Valle 2 presso lo studio dell'avv. Francesco Schillaci che la rappresenta e difende per procura in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.3.2025 il ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro chiedendo di dichiarare l'illegittimità e la conseguente nullità/annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata con riferimento agli atti presupposti avviso di addebito n. 39720160018874810000, avviso di addebito n. 39720170023351123000, avviso di addebito n. 39720180024802007000, avviso di addebito n. 39720190034114926000, avviso 1 di addebito n. 39720210002348718000, avviso di addebito n. 39720220021035734000 e avviso di addebito n. 3972023022623181000; di dichiarare l'illegittimità e la conseguente nullità/annullamento dell'avviso di addebito n. 397 2024 00240715 40 000. Lamentava la mancata notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento n. 097 2025 90013553 63/000; l'illegittimità della pretesa creditoria avanzata dall' e dall' per intervenuta cessazione Controparte_3 CP_1 attività di lavoratore autonomo agricolo esercitata nel periodo dal 31.10.2006 al 31.11.2016 e cessata in data 01.12.2016 con la conseguente non debenza dei contributi previdenziali degli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022; la prescrizione dei crediti contributivi. Si costituivano in giudizio l' e l' Controparte_2 CP_1
Quest'ultimo esponeva di avere provveduto allo sgravio degli atti opposti e chiedeva darsi atto della cessazione della materia del contendere, istanza alla cui aderiva parte ricorrente nelle proprie note conclusive. La causa era decisa con la presente sentenza, all'esito della trattazione scritta, disposta ex art 127ter c.p.c., previo rituale deposito delle note di parte.
Il ricorrente ha proposto la presente opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2015 9116184871000 in funzione recuperatoria del rimedio avverso una serie di avvisi di addebito ad essa sottesi ed inoltre avverso l'avviso di addebito n. 397 2024 00240715 40 000 autonomamente impugnato, sostenendo innanzitutto di non avere mai ricevuto la relativa notifica. L' costituendosi in giudizio ha invece dato prova della regolare notifica di tutti CP_1 gli avvisi oggetto del contendere (cfr. docc. 1 e 1bis, 2 e bis, fino a 8 e 8 bis). Pertanto la presente opposizione sarebbe stata inammissibile per violazione del termine perentorio di cui all'art. 24 d.lgs. 46/1999 (oggi art. 131 d.lgs. 33/2025). Tuttavia, l' costituendosi in giudizio ha rappresentato che la competente sede CP_1 di , ha riesaminato la posizione contributiva del ricorrente, alla luce della Pt_1 documentazione allegata al ricorso ed ha proceduto ai consequenziali sgravi che sono stati allegati alle note conclusive autorizzate (docc. 1-8) a decorrere dalla data di cessazione dell'attività. Ne discende che è oggettivamente venuta meno la materia del contendere. Appaiono sussistere gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Roma 23.10.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
2
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 11687 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, decisa il giorno 23.10.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Catania, via Genova n. 8, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Massimiliano Lo Presti che lo rappresenta e difende per delega in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Paola Tortato
RESISTENTE
, in persona del legale rapp. pro Controparte_2 tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pietro Della Valle 2 presso lo studio dell'avv. Francesco Schillaci che la rappresenta e difende per procura in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.3.2025 il ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro chiedendo di dichiarare l'illegittimità e la conseguente nullità/annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata con riferimento agli atti presupposti avviso di addebito n. 39720160018874810000, avviso di addebito n. 39720170023351123000, avviso di addebito n. 39720180024802007000, avviso di addebito n. 39720190034114926000, avviso 1 di addebito n. 39720210002348718000, avviso di addebito n. 39720220021035734000 e avviso di addebito n. 3972023022623181000; di dichiarare l'illegittimità e la conseguente nullità/annullamento dell'avviso di addebito n. 397 2024 00240715 40 000. Lamentava la mancata notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento n. 097 2025 90013553 63/000; l'illegittimità della pretesa creditoria avanzata dall' e dall' per intervenuta cessazione Controparte_3 CP_1 attività di lavoratore autonomo agricolo esercitata nel periodo dal 31.10.2006 al 31.11.2016 e cessata in data 01.12.2016 con la conseguente non debenza dei contributi previdenziali degli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022; la prescrizione dei crediti contributivi. Si costituivano in giudizio l' e l' Controparte_2 CP_1
Quest'ultimo esponeva di avere provveduto allo sgravio degli atti opposti e chiedeva darsi atto della cessazione della materia del contendere, istanza alla cui aderiva parte ricorrente nelle proprie note conclusive. La causa era decisa con la presente sentenza, all'esito della trattazione scritta, disposta ex art 127ter c.p.c., previo rituale deposito delle note di parte.
Il ricorrente ha proposto la presente opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2015 9116184871000 in funzione recuperatoria del rimedio avverso una serie di avvisi di addebito ad essa sottesi ed inoltre avverso l'avviso di addebito n. 397 2024 00240715 40 000 autonomamente impugnato, sostenendo innanzitutto di non avere mai ricevuto la relativa notifica. L' costituendosi in giudizio ha invece dato prova della regolare notifica di tutti CP_1 gli avvisi oggetto del contendere (cfr. docc. 1 e 1bis, 2 e bis, fino a 8 e 8 bis). Pertanto la presente opposizione sarebbe stata inammissibile per violazione del termine perentorio di cui all'art. 24 d.lgs. 46/1999 (oggi art. 131 d.lgs. 33/2025). Tuttavia, l' costituendosi in giudizio ha rappresentato che la competente sede CP_1 di , ha riesaminato la posizione contributiva del ricorrente, alla luce della Pt_1 documentazione allegata al ricorso ed ha proceduto ai consequenziali sgravi che sono stati allegati alle note conclusive autorizzate (docc. 1-8) a decorrere dalla data di cessazione dell'attività. Ne discende che è oggettivamente venuta meno la materia del contendere. Appaiono sussistere gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Roma 23.10.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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