CA
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 12/12/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere relatore
Dott. Bruno Gian Pio Conca Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 1077/2025 avente ad oggetto: reclamo avverso sentenza di apertura della liquidazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra Parte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Filippo Bertozzi, che la rappresenta e difende Parte_2
per procura in atti;
PARTE RECLAMANTE contro
(C.F. - P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante;
PARTE RECLAMATA CONTUMACE contro in persona del Curatore dott. Controparte_2 CP_3
[...]
PARTE RECLAMATA CONTUMACE
con l'intervento del pagina 1 di 7 PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
TORINO.
CONCLUSIONI
PER PARTE RECLAMANTE
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, ai sensi dell'art. 51 CCII, espletato ogni incombente di rito e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione Voglia, all'esito degli accertamenti ritenuti necessari e previe le declaratorie del caso,
Nel merito
-revocare la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della ” assunta dal Parte_1
Tribunale di Novara con sentenza n. 39/2025 pronunciata il 20.6.2025 e pubblicata il 15.7.2025 adottando ogni conseguente provvedimento;
-compensare con parte creditrice ricorrente ed eventualmente con la curatela le spese ed i compensi delle varie fasi del procedimento;
-porre a carico dell'esponente il compenso del curatore per l'attività compiuta sino alla revoca.
In via istruttoria
-disporsi l'acquisizione del fascicolo della procedura n. RG 19-1/2025 PU di apertura della liquidazione giudiziale n. 35/2025 L.G. svoltasi innanzi al Tribunale di Novara.
-disporsi l'escussione del dott. Nicola Paronzini con studio in Novara via Pier Lombardo 3 a conferma dei bilanci di verifica 2023 e 2024 e della tenuta dei libri giornale 2022, 2023 e 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con ricorso del 12.2.2025 la ha chiesto al Tribunale di Novara Controparte_1 di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della società allegando: di essere Parte_1 creditrice della società per la somma di € 20.515,96 (oltre spese varie per un totale di € 26.377,07) come da decreto ingiuntivo non opposto n.1596/2024 del 6.5.2024; che la società debitrice versava in uno stato di insolvenza e non era in grado di adempiere alle proprie obbligazioni.
Parte convenuta non si è costituita in giudizio.
Con sentenza n. 39/2025 pubblicata il 15.7.2025, il Tribunale di Novara ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della rilevando che: Parte_1
-il contraddittorio si era regolarmente costituito con rituale notifica alla società debitrice;
pagina 2 di 7 -la società era soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ex art. 121 CCII trattandosi di impresa che esercitava attività commerciale;
-gravava sulla medesima l'onere di provare il possesso congiunto dei tre requisiti indicati all'art. 2, c. 1, lett. d), CCII, per l'eventuale qualificazione quale impresa minore, e la stessa non aveva assolto tale onere;
la sussistenza di tali requisiti non poteva essere accertata tramite l'istruttoria disposta d'ufficio, non risultando depositata documentazione di rilevanza reddituale dopo il 2022;
-ricorreva il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, u.c., CCII, in quanto i debiti scaduti erano superiori a € 30.000,00, poiché il credito della ricorrente era di € 20.515,96 e l'esposizione debitoria verso l'erario era di € 16.588,78;
-ricorreva lo stato di insolvenza, desumibile dal decreto ingiuntivo e dall'atto di precetto.
II. Con ricorso depositato in data 12.8.2025 la società in persona del legale Parte_1 rappresentante , ha proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale, con cui ha chiesto Parte_2 di revocare la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale allegando che: sussistono i requisiti perché la società venga qualificata impresa minore ai sensi degli artt. 121 e 2 comma 1 lett. d) CCII;
il reclamo è caratterizzato da effetto devolutivo pieno e vengono prodotti il bilancio depositato al
31.12.2022, i libri giornale 2022-2023-2024, i registri IVA 2022-2023-2024, le dichiarazioni IVA 2002-
2023-2024, i bilanci di verifica;
la società è stata costituita nel 2020 con capitale sociale di € 10.000, ha unico socio e amministratore unico, e svolge attività di vendita al dettaglio di abbigliamento per bambini e neonati;
come documentato dal bilancio depositato del 2022, dal libro giornale e dal registro IVA 2022, per l'esercizio 2022 al 31.12.2022 la società aveva un attivo patrimoniale € 91.495,00, ricavi per € 69.234
e debiti per € 78.534; come documentato dal bilancio di verifica riclassificato, dal libro giornale 2023 e dal registro IVA 2023, per l'esercizio 2023 la società aveva un attivo patrimoniale di € 106.455, debiti pari a € 121.627 e ricavi di € 63.677,00; come documentato dal bilancio di verifica riclassificato, dal libro giornale 2024, dal registro IVA 2024 e dalla dichiarazione IVA 2024, per l'esercizio 2024 la società aveva un attivo patrimoniale di € 27.210, debiti pari a € 104.497 e ricavi per € 14.256,00; inoltre, come Co emerso dai documenti acquisiti nel procedimento 19-1/2025 celebratosi dinanzi al Tribunale di
Novara, a carico della società non risultano pendenti procedure esecutive immobiliari o mobiliari;
non risultano emessi decreti ingiuntivi pronunciati nell'ultimo biennio nei suoi confronti in materia giuslavoristica;
nell'ultimo biennio risulta emesso nei suoi confronti un solo decreto ingiuntivo in materia di contenzioso civile (locazioni) per € 7.500; i carichi iscritti a ruolo da ammontano a € 16.588,78; CP_5
i debiti contributivi dichiarati dall ammontano ad € 8.439,09. CP_6
pagina 3 di 7 La e la non si sono Controparte_1 Controparte_2 costituite.
La Procura Generale presso la Corte d'Appello ha emesso parere positivo per una rivalutazione della sussistenza dei requisiti per la qualificazione dell'impresa come minore, sulla base della documentazione prodotta.
All'udienza del 25.11.2025 la Corte ha rilevato l'assenza di relata di notifica nella documentazione delle notifiche telematiche effettuate da parte reclamante e ha fissato nuova udienza ex art. 127 ter c.p.c. al
2.12.2025 per l'integrazione della produzione documentale.
Parte reclamante ha depositato le note scritte sostitutive dell'udienza del 2.12.2025, producendo le comunicazioni con cui il curatore della Liquidazione Giudiziale e l'avvocato Parte_1 domiciliatario di danno atto di avere ricevuto in data 25.8.2025 Controparte_1 la notifica via pec del reclamo e del decreto di fissazione di udienza, dichiarano di non sollevare eccezioni in merito alla mancanza della relata di notifica e di non avere interesse a costituirsi nel presente procedimento di reclamo. Nel merito parte reclamante ha richiamato il reclamo insistendo per il suo accoglimento.
La Corte, ritenuta la ritualità della notificazione eseguita nei confronti delle parti reclamate, non costituite, ha trattenuto la causa a decisione.
III. Preliminarmente si rileva che:
-il reclamo è tempestivo ai sensi dell'art. 51 CCII, in quanto proposto in data 12.8.2025, a fronte di sentenza pubblicata il 15.7.2025;
-il reclamo e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente notificati al curatore della
Liquidazione Giudiziale e alla le reclamate, non costituite, Controparte_1 vengono pertanto dichiarate contumaci.
Il reclamo è infondato.
Sono ammissibili nuove allegazioni e produzioni documentali in sede di reclamo circa il possesso dei requisiti dimensionali dell'impresa minore ex art. 2, comma 1, lett. d) CCII;
la mancata costituzione della società avanti al Tribunale non determina preclusioni, in quanto il giudizio di reclamo è caratterizzato da un effetto devolutivo pieno.
La reclamante non ha però fornito prova sul punto.
Ai sensi dell'art. 121 CCII le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d). pagina 4 di 7 L'art. 2, comma 1, lett. d) definisce impresa minore l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a € 300.000,00 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, 2) ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 200.000,00 nei tre esercizi antecedenti, 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a € 500.000,00.
Incombe sulla reclamante l'onere di provare il possesso congiunto di tutti i requisiti dimensionali per essere qualificata come impresa minore.
La società non ha depositato presso il registro delle imprese i bilanci successivi a quello Parte_1 al 31.12.2022 e la documentazione prodotta nel presente giudizio di reclamo non è idonea a provare la sussistenza di tutti i requisiti di legge.
Come statuito da Cass. civ. 26346/2025 (in conformità all'orientamento giurisprudenziale formatosi con riferimento all'analogo art. 1, comma 2, l.fall.):
-nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale deve ritenersi che l'omesso deposito, da parte dell'imprenditore resistente, dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi (art. 41, comma 4, CCII) si risolve, come già nell'istruttoria prefallimentare, in danno dell'imprenditore medesimo, il quale infatti ha l'onere, come prevede l'art. 121 CCII, di provare il mancato superamento dei limiti dimensionali che, a norma dell'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, escludono il suo assoggettamento a liquidazione giudiziale (cfr.
Cass. n. 25188 del 2017; Cass. n. 625 del 2016; Cass. n. 8769 del 2012);
-non v'è dubbio che, nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, come già in quello per la dichiarazione di fallimento, il debitore può fornire la prova della sussistenza degli impedimenti soggettivi anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci (i quali non assurgono, infatti, a prova legale: Cass. n. 24138 del 2019) degli ultimi tre esercizi, previsti, rispettivamente, dall'art. 41, comma 4, cit. e dall'art. 15, comma 4, l.fall., avvalendosi, in particolare, delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cass. n. 35381 del
2022; Cass. n. 21188 del 2021; Cass. n. 25025 del 2020; più di recente, Cass. n. 7642 del 2025);
-ove il debitore pretenda di fornire tale prova avvalendosi dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, valgono i principi che questa Corte ha, sul punto, ripetutamente affermato, vale a dire che: i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall. sono esclusivamente quelli approvati e depositati nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2435 c.c. (Cass.
n. 13746 del 2017); l'esame di tali documenti contabili, ove non depositati (o non tempestivamente depositati), può, infatti, dar luogo a dubbi circa la loro attendibilità, anche in conseguenza delle tempistiche osservate (o non osservate) nell'esecuzione dei prescritti adempimenti formali, sicché, in tali pagina 5 di 7 casi, il giudice potrà non tenere conto dei bilanci prodotti, di conseguenza rimanendo l'imprenditore diversamente onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità (Cass. n. 16067 del
2018); la produzione di copie informali di bilanci che non risultano approvati deve, pertanto, equipararsi alla mancata produzione dei bilanci stessi, per cui tale evenienza, integrando una violazione dell'art. 15, comma 4, L.Fall., si risolve in danno dell'imprenditore che intenda dimostrare l'inammissibilità della dichiarazione di fallimento (Cass. n. 13643 del 2013; Cass. n. 16067 del 2018).
Parte reclamante ha prodotto come documenti 8 e 12 quelli che definisce essere bilanci di verifica riclassificati 2023 e 2024; si tratta di documenti del tutto inidonei a fornire una rappresentazione dei dati economici e patrimoniali della società, secondo i principi esposti;
non si tratta di bilanci depositati presso il registro delle imprese, né peraltro risulta la loro approvazione da parte dell'assemblea.
Della documentazione prodotta dalla reclamante relativa al triennio di interesse (oltre al bilancio 2022), solo i modelli IVA 2022-2023-2024 risultano avere astratta idoneità probatoria, in quanto inviati all'Agenzia delle Entrate. Dagli stessi si desumono però elementi esclusivamente rispetto al requisito concernente i ricavi.
Per il resto, la documentazione invocata (tra cui stralci di libro giornale non firmati) risulta non attendibile quanto alla rispondenza alla situazione effettiva, ed è dunque irrilevante ai fini della prova del mancato superamento delle soglie dimensionali;
non è stata certamente fornita prova della sussistenza del requisito concernente l'attivo patrimoniale per gli anni 2023 e 2024 e del requisito concernente l'ammontare dei debiti;
sotto tale ultimo profilo, si rileva che i debiti di cui il Tribunale ha avuto conoscenza al momento della pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, non esauriscono necessariamente l'ammontare dei debiti, che all'interno della stessa procedura possono emergere in data successiva, con le domande di insinuazione al passivo tempestive o tardive.
Sussiste l'insolvenza della società, intesa come impotenza strutturale, e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito a tal fine necessarie, come si evince dal mancato pagamento del credito della Controparte_1
e dell'esposizione verso l'Erario, dal mancato deposito dei bilanci di esercizio;
rilevando che la
[...] reclamante non ha provato, né allegato, di avere disponibilità effettiva della liquidità necessaria per eseguire il pagamento dei debiti accertati.
In conclusione, il reclamo viene rigettato.
IV. Non si provvede sulle spese di lite del presente procedimento, non essendosi costituite le parti reclamate. pagina 6 di 7 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, rigetta il reclamo proposto da in persona del legale rappresentante , Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 39/2025 del Tribunale di Novara, pubblicata in data 15.7.2025.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 5.12.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere relatore
Dott. Bruno Gian Pio Conca Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 1077/2025 avente ad oggetto: reclamo avverso sentenza di apertura della liquidazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra Parte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Filippo Bertozzi, che la rappresenta e difende Parte_2
per procura in atti;
PARTE RECLAMANTE contro
(C.F. - P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante;
PARTE RECLAMATA CONTUMACE contro in persona del Curatore dott. Controparte_2 CP_3
[...]
PARTE RECLAMATA CONTUMACE
con l'intervento del pagina 1 di 7 PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
TORINO.
CONCLUSIONI
PER PARTE RECLAMANTE
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, ai sensi dell'art. 51 CCII, espletato ogni incombente di rito e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione Voglia, all'esito degli accertamenti ritenuti necessari e previe le declaratorie del caso,
Nel merito
-revocare la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della ” assunta dal Parte_1
Tribunale di Novara con sentenza n. 39/2025 pronunciata il 20.6.2025 e pubblicata il 15.7.2025 adottando ogni conseguente provvedimento;
-compensare con parte creditrice ricorrente ed eventualmente con la curatela le spese ed i compensi delle varie fasi del procedimento;
-porre a carico dell'esponente il compenso del curatore per l'attività compiuta sino alla revoca.
In via istruttoria
-disporsi l'acquisizione del fascicolo della procedura n. RG 19-1/2025 PU di apertura della liquidazione giudiziale n. 35/2025 L.G. svoltasi innanzi al Tribunale di Novara.
-disporsi l'escussione del dott. Nicola Paronzini con studio in Novara via Pier Lombardo 3 a conferma dei bilanci di verifica 2023 e 2024 e della tenuta dei libri giornale 2022, 2023 e 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con ricorso del 12.2.2025 la ha chiesto al Tribunale di Novara Controparte_1 di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della società allegando: di essere Parte_1 creditrice della società per la somma di € 20.515,96 (oltre spese varie per un totale di € 26.377,07) come da decreto ingiuntivo non opposto n.1596/2024 del 6.5.2024; che la società debitrice versava in uno stato di insolvenza e non era in grado di adempiere alle proprie obbligazioni.
Parte convenuta non si è costituita in giudizio.
Con sentenza n. 39/2025 pubblicata il 15.7.2025, il Tribunale di Novara ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della rilevando che: Parte_1
-il contraddittorio si era regolarmente costituito con rituale notifica alla società debitrice;
pagina 2 di 7 -la società era soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ex art. 121 CCII trattandosi di impresa che esercitava attività commerciale;
-gravava sulla medesima l'onere di provare il possesso congiunto dei tre requisiti indicati all'art. 2, c. 1, lett. d), CCII, per l'eventuale qualificazione quale impresa minore, e la stessa non aveva assolto tale onere;
la sussistenza di tali requisiti non poteva essere accertata tramite l'istruttoria disposta d'ufficio, non risultando depositata documentazione di rilevanza reddituale dopo il 2022;
-ricorreva il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, u.c., CCII, in quanto i debiti scaduti erano superiori a € 30.000,00, poiché il credito della ricorrente era di € 20.515,96 e l'esposizione debitoria verso l'erario era di € 16.588,78;
-ricorreva lo stato di insolvenza, desumibile dal decreto ingiuntivo e dall'atto di precetto.
II. Con ricorso depositato in data 12.8.2025 la società in persona del legale Parte_1 rappresentante , ha proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale, con cui ha chiesto Parte_2 di revocare la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale allegando che: sussistono i requisiti perché la società venga qualificata impresa minore ai sensi degli artt. 121 e 2 comma 1 lett. d) CCII;
il reclamo è caratterizzato da effetto devolutivo pieno e vengono prodotti il bilancio depositato al
31.12.2022, i libri giornale 2022-2023-2024, i registri IVA 2022-2023-2024, le dichiarazioni IVA 2002-
2023-2024, i bilanci di verifica;
la società è stata costituita nel 2020 con capitale sociale di € 10.000, ha unico socio e amministratore unico, e svolge attività di vendita al dettaglio di abbigliamento per bambini e neonati;
come documentato dal bilancio depositato del 2022, dal libro giornale e dal registro IVA 2022, per l'esercizio 2022 al 31.12.2022 la società aveva un attivo patrimoniale € 91.495,00, ricavi per € 69.234
e debiti per € 78.534; come documentato dal bilancio di verifica riclassificato, dal libro giornale 2023 e dal registro IVA 2023, per l'esercizio 2023 la società aveva un attivo patrimoniale di € 106.455, debiti pari a € 121.627 e ricavi di € 63.677,00; come documentato dal bilancio di verifica riclassificato, dal libro giornale 2024, dal registro IVA 2024 e dalla dichiarazione IVA 2024, per l'esercizio 2024 la società aveva un attivo patrimoniale di € 27.210, debiti pari a € 104.497 e ricavi per € 14.256,00; inoltre, come Co emerso dai documenti acquisiti nel procedimento 19-1/2025 celebratosi dinanzi al Tribunale di
Novara, a carico della società non risultano pendenti procedure esecutive immobiliari o mobiliari;
non risultano emessi decreti ingiuntivi pronunciati nell'ultimo biennio nei suoi confronti in materia giuslavoristica;
nell'ultimo biennio risulta emesso nei suoi confronti un solo decreto ingiuntivo in materia di contenzioso civile (locazioni) per € 7.500; i carichi iscritti a ruolo da ammontano a € 16.588,78; CP_5
i debiti contributivi dichiarati dall ammontano ad € 8.439,09. CP_6
pagina 3 di 7 La e la non si sono Controparte_1 Controparte_2 costituite.
La Procura Generale presso la Corte d'Appello ha emesso parere positivo per una rivalutazione della sussistenza dei requisiti per la qualificazione dell'impresa come minore, sulla base della documentazione prodotta.
All'udienza del 25.11.2025 la Corte ha rilevato l'assenza di relata di notifica nella documentazione delle notifiche telematiche effettuate da parte reclamante e ha fissato nuova udienza ex art. 127 ter c.p.c. al
2.12.2025 per l'integrazione della produzione documentale.
Parte reclamante ha depositato le note scritte sostitutive dell'udienza del 2.12.2025, producendo le comunicazioni con cui il curatore della Liquidazione Giudiziale e l'avvocato Parte_1 domiciliatario di danno atto di avere ricevuto in data 25.8.2025 Controparte_1 la notifica via pec del reclamo e del decreto di fissazione di udienza, dichiarano di non sollevare eccezioni in merito alla mancanza della relata di notifica e di non avere interesse a costituirsi nel presente procedimento di reclamo. Nel merito parte reclamante ha richiamato il reclamo insistendo per il suo accoglimento.
La Corte, ritenuta la ritualità della notificazione eseguita nei confronti delle parti reclamate, non costituite, ha trattenuto la causa a decisione.
III. Preliminarmente si rileva che:
-il reclamo è tempestivo ai sensi dell'art. 51 CCII, in quanto proposto in data 12.8.2025, a fronte di sentenza pubblicata il 15.7.2025;
-il reclamo e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente notificati al curatore della
Liquidazione Giudiziale e alla le reclamate, non costituite, Controparte_1 vengono pertanto dichiarate contumaci.
Il reclamo è infondato.
Sono ammissibili nuove allegazioni e produzioni documentali in sede di reclamo circa il possesso dei requisiti dimensionali dell'impresa minore ex art. 2, comma 1, lett. d) CCII;
la mancata costituzione della società avanti al Tribunale non determina preclusioni, in quanto il giudizio di reclamo è caratterizzato da un effetto devolutivo pieno.
La reclamante non ha però fornito prova sul punto.
Ai sensi dell'art. 121 CCII le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d). pagina 4 di 7 L'art. 2, comma 1, lett. d) definisce impresa minore l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a € 300.000,00 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, 2) ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 200.000,00 nei tre esercizi antecedenti, 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a € 500.000,00.
Incombe sulla reclamante l'onere di provare il possesso congiunto di tutti i requisiti dimensionali per essere qualificata come impresa minore.
La società non ha depositato presso il registro delle imprese i bilanci successivi a quello Parte_1 al 31.12.2022 e la documentazione prodotta nel presente giudizio di reclamo non è idonea a provare la sussistenza di tutti i requisiti di legge.
Come statuito da Cass. civ. 26346/2025 (in conformità all'orientamento giurisprudenziale formatosi con riferimento all'analogo art. 1, comma 2, l.fall.):
-nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale deve ritenersi che l'omesso deposito, da parte dell'imprenditore resistente, dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi (art. 41, comma 4, CCII) si risolve, come già nell'istruttoria prefallimentare, in danno dell'imprenditore medesimo, il quale infatti ha l'onere, come prevede l'art. 121 CCII, di provare il mancato superamento dei limiti dimensionali che, a norma dell'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, escludono il suo assoggettamento a liquidazione giudiziale (cfr.
Cass. n. 25188 del 2017; Cass. n. 625 del 2016; Cass. n. 8769 del 2012);
-non v'è dubbio che, nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, come già in quello per la dichiarazione di fallimento, il debitore può fornire la prova della sussistenza degli impedimenti soggettivi anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci (i quali non assurgono, infatti, a prova legale: Cass. n. 24138 del 2019) degli ultimi tre esercizi, previsti, rispettivamente, dall'art. 41, comma 4, cit. e dall'art. 15, comma 4, l.fall., avvalendosi, in particolare, delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cass. n. 35381 del
2022; Cass. n. 21188 del 2021; Cass. n. 25025 del 2020; più di recente, Cass. n. 7642 del 2025);
-ove il debitore pretenda di fornire tale prova avvalendosi dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, valgono i principi che questa Corte ha, sul punto, ripetutamente affermato, vale a dire che: i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall. sono esclusivamente quelli approvati e depositati nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2435 c.c. (Cass.
n. 13746 del 2017); l'esame di tali documenti contabili, ove non depositati (o non tempestivamente depositati), può, infatti, dar luogo a dubbi circa la loro attendibilità, anche in conseguenza delle tempistiche osservate (o non osservate) nell'esecuzione dei prescritti adempimenti formali, sicché, in tali pagina 5 di 7 casi, il giudice potrà non tenere conto dei bilanci prodotti, di conseguenza rimanendo l'imprenditore diversamente onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità (Cass. n. 16067 del
2018); la produzione di copie informali di bilanci che non risultano approvati deve, pertanto, equipararsi alla mancata produzione dei bilanci stessi, per cui tale evenienza, integrando una violazione dell'art. 15, comma 4, L.Fall., si risolve in danno dell'imprenditore che intenda dimostrare l'inammissibilità della dichiarazione di fallimento (Cass. n. 13643 del 2013; Cass. n. 16067 del 2018).
Parte reclamante ha prodotto come documenti 8 e 12 quelli che definisce essere bilanci di verifica riclassificati 2023 e 2024; si tratta di documenti del tutto inidonei a fornire una rappresentazione dei dati economici e patrimoniali della società, secondo i principi esposti;
non si tratta di bilanci depositati presso il registro delle imprese, né peraltro risulta la loro approvazione da parte dell'assemblea.
Della documentazione prodotta dalla reclamante relativa al triennio di interesse (oltre al bilancio 2022), solo i modelli IVA 2022-2023-2024 risultano avere astratta idoneità probatoria, in quanto inviati all'Agenzia delle Entrate. Dagli stessi si desumono però elementi esclusivamente rispetto al requisito concernente i ricavi.
Per il resto, la documentazione invocata (tra cui stralci di libro giornale non firmati) risulta non attendibile quanto alla rispondenza alla situazione effettiva, ed è dunque irrilevante ai fini della prova del mancato superamento delle soglie dimensionali;
non è stata certamente fornita prova della sussistenza del requisito concernente l'attivo patrimoniale per gli anni 2023 e 2024 e del requisito concernente l'ammontare dei debiti;
sotto tale ultimo profilo, si rileva che i debiti di cui il Tribunale ha avuto conoscenza al momento della pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, non esauriscono necessariamente l'ammontare dei debiti, che all'interno della stessa procedura possono emergere in data successiva, con le domande di insinuazione al passivo tempestive o tardive.
Sussiste l'insolvenza della società, intesa come impotenza strutturale, e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito a tal fine necessarie, come si evince dal mancato pagamento del credito della Controparte_1
e dell'esposizione verso l'Erario, dal mancato deposito dei bilanci di esercizio;
rilevando che la
[...] reclamante non ha provato, né allegato, di avere disponibilità effettiva della liquidità necessaria per eseguire il pagamento dei debiti accertati.
In conclusione, il reclamo viene rigettato.
IV. Non si provvede sulle spese di lite del presente procedimento, non essendosi costituite le parti reclamate. pagina 6 di 7 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, rigetta il reclamo proposto da in persona del legale rappresentante , Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 39/2025 del Tribunale di Novara, pubblicata in data 15.7.2025.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 5.12.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 7 di 7