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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/12/2025, n. 3359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3359 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2186/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione IV Civile
Composta dai Sigg.:
Dott.ssa Clotilde PARISE Presidente
Dott.ssa Elena ROSSI Consigliere
Dott. Pietro REPOSSI Consigliere Aus. Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con citazione da:
(c.f. ) col Proc. dom. Avv. Ulrich Stoll Parte_1 C.F._1
Appellante contro
C.F. ), con il proc. dom. Avv. Bruno Grandese CP_1 P.IVA_1
Appellato
In punto: appello alla sentenza del Tribunale di Venezia n. 4255/2024 pubblicata il 25.11.2024
CONCLUSIONI
Il procuratore dell'appellante ha così concluso: Voglia la Corte d'Appello di Venezia, in accoglimento delle argomentazioni sopra articolate, nonché di quelle di cui agli scritti difensivi del primo grado di giudizio, da intendersi qui come integralmente ritrascritti, respinta ogni contraria deduzione ed eccezione, in totale riforma della impugnata sentenza del Tribunale di
Venezia n. 4255/2024 pubblicata il 25/11/2024 emessa nel proc. civile RG n. 11817/2023: 1)
Accertare e dichiarare la responsabilità civile della convenuta per i danni CP_1 subiti dall'attrice a causa del prodotto difettoso oggetto di causa (lampada in forma di gocce in vetro Murano „DROPS WITH METAL MOUNT SET giusta fattura n. 222/1 del 20/10/2022)
e per l'effetto 2) condannare la convenuta di pagare in favore dell'attrice CP_1 [...] della somma complessiva di € 9.518,10 a titolo di risarcimento dei danni subiti a Parte_1 causa del prodotto difettoso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al saldo effettivo, 3) risolvere il contratto di compravendita tra le parti oggetto di causa e condannare
1 la convenuta alla restituzione del prezzo di € 1.491,40 oltre interessi legali e CP_1 rivalutazione monetaria fino al saldo effettivo, 4) condannare le convenuta al rimborso delle spese della procedura di negoziazione assistita nell'ammontare di € 2.743,35, 5) con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio e delle spese della procedura di negoziazione assistita e con condanna della convenuta - appellata alla restituzione in favore dell'attrice – appellante delle spese liquidate nella sentenza di primo grado nell'ammontare di € 9.089,72 provvisoriamente pagate in data 09.12.2024 tramite delegazione di pagamento con riserva di ripetizione per evitare spese di esecuzione. In via istruttoria l'attrice – appellante ripropone tutte le istanze istruttorie già formulate in primo grado con la seconda memoria integrativa ai sensi dell'art. 171-ter cpc dd. 19.12.2023: - Il procuratore dell'attrice insiste nell'istanza di rimessione in termini dd. 07.05.2024 per il deposito di un preventivo di riparazione aggiornato.
A) Prove orali: Si chiede l'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta e la prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che l'attrice ha acquistato dalla convenuta produttrice e venditrice una lampada in forma di gocce in vetro Murano DROPS
WITH METAL MOUNT SET giusta fattura n. 222/1 del 20/10/2022 al prezzo pagato da parte di IG nell'ammontare di € 1.491,40 tramite delegazione di pagamento al Parte_1 convivente 2) Vero che dopo il montaggio della lampada sopra il piano di lavoro CP_2 della cucina di proprietà dell'attrice, improvvisamente una goccia in vetro Murano della lampada acquistata dalla convenuta si staccava dalla portalampada filettato e cadeva sul piano di lavoro in ceramica della cucina danneggiando di conseguenza gravemente il piano di lavoro della cucina. 3) Vero che il pannello della lampada è stato installato ad un'altezza di 3,1 metri sopra il piano di lavoro della cucina (1,36 m x 1,84 m) e che l'installazione del pannello della lampada e della lampada è stata eseguita da un elettricista professionale (ditta Siegel) rispettando tutte le istruzioni di montaggio il 1° dicembre 2022.4) Vero che si è scoperto che la lampada non era monocromatica come ordinato, ma aveva tre colori diversi.5) Vero che questo difetto è stato segnalato alla convenuta il 2 dicembre.6) Vero che la convenuta ha chiesto di inviare delle foto senza luce il 5 dicembre 2022.7) Vero che nel corso della giornata sono state date ulteriori istruzioni su come scattare le foto.8) Vero che il 6 dicembre 2022 è stato comunicato all'attrice che avrebbe dovuto smontare la lampada per sostituire i colori.9) Vero che più tardi, lo stesso giorno, l'attrice è stata informata che anche la lampada doveva essere controllata.10) Vero che all'epoca l'attrice stava ancora per traslocarsi da Berlino all'Algovia e non poteva subito smontare la lampada, soprattutto perché aveva bisogno di un'elettricista per farlo e perché si trovava all'estero in vacanze.11) Vero che solo pochi giorni dopo, al momento del ritorno dalle vacanze la sera del 17 dicembre 2022 la lampada che non era ancora
2 stata smontata, è caduta senza essere accesa e senza influenza esterna sul piano di lavoro della cucina con un forte botto, con conseguente distruzione del piano di lavoro e della lampada stessa. 12) Vero che la convenuta aveva parlato di un possibile sviluppo di calore, ma che non si era verificato dato che la lampada non era in funzione, e la lampada non è stata più accesa.
13) Vero che il 18 dicembre 2022 l'attrice ha segnalato il danno alla convenuta ed in una successiva telefonata l'attrice è stata informata dalla convenuta che anche la lampada di un altro cliente era spontaneamente caduta giù e che nel frattempo era stato sostituito l'adesivo utilizzato per incollare l'attacco al vetro. 14) Vero che la convenuta ha denunciato il danno alla sua assicurazione il 28 dicembre 2022 e si è resa disponibile a risarcire il danno assumendosi la relativa responsabilità. 15) Vero che il 29 dicembre 2022 l'attrice ha inviato su richiesta della convenuta una breve descrizione delle dimensioni e del materiale del piano di lavoro della cucina alla convenuta.16) Vero che la convenuta voleva mettersi in contatto con il produttore austriaco del piano di lavoro della cucina per ottenere informazioni sul piano di lavoro e trovare un prodotto alternativo meno costoso.
Quali testimoni si indicano: 1) residente in [...]. 13 D-87671 Ronsberg CP_2
(Germania); 2) , residente in [...].16 D-87671 Ronsberg (Germania); 3) Testimone_1
, residente in [...].11, D-87671 Ronsberg (Germania). Si chiede Testimone_2
l'escussione dei testimoni residenti in [...]a mezzo di rogatoria europea ai sensi del
REGOLAMENTO (UE) 2020/1783 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del
25 novembre 2020 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove) davanti alla Pretura tedesca competente Amtsgericht Kaufbeuren. Mediante firma del modulo di rogatoria compilato allegato (espunti i capitoli eventualmente non ammessi) e spedizione a mezzo di raccomandata a.r. (anche autorizzando all'invio il procuratore dell'attrice) a:
Amtsgericht Kaufbeuren, Ganghoferstraße 9 - 11, D-87600 Kaufbeuren (Germania). B) CTU. Si chiede espletarsi una CTU tecnica per descrivere il nesso causale tra difetto del prodotto ed il danno causato dallo stesso (in particolare in relazione all'adesivo utilizzato per fissare il portalampada filettato) e per quantificare il danno oggetto di causa (il 17 dicembre 2022 la lampada che non era ancora stata smontata, è caduta senza essere accesa e senza influenza esterna sul piano di lavoro della cucina con un forte botto, con conseguente distruzione del piano di lavoro e della lampada stessa). La lampada, per poter essere ispezionata dal CTU, è stata portata alla residenza di vacanza dell'attrice e del convivente in Italia che CP_2 si trova in FRAZ. San GEROLAMO n. 0, 14050 ROCCAVERANO (ASTI).
3 Il procuratore dell'appellato ha così concluso: In via preliminare, previo ogni adempimento di rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla sig.ra per difetto di Parte_1 requisiti di specificità dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c. In via preliminare, in subordine Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il gravame dovesse ritenersi ammissibile, previo ogni adempimento di rito, rigettarsi in ogni caso l'appello in quanto manifestamente infondato ex art. 348 bis c.p.c., con conseguente integrale conferma della sentenza del Tribunale di Venezia
n. 4255/2024, depositata il 25.11.2024. Nel merito in via principale rigettare l'appello svolto dalla sig.ra IG per l'effetto confermare integralmente la sentenza del Tribunale Parte_1 di Venezia n. 4255/2024, depositata in data 25.11.2024. Nel merito in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma, anche parziale, della sentenza oggetto di Nella denegata e non creduta ipotesi di riforma, anche parziale, della sentenza oggetto di gravame, per mero scrupolo difensivo si insiste per l'accoglimento delle conclusioni nel merito già formulate in primo grado, che di seguito si riportano: − accertato e dichiarato che la convenuta CP_1 non è responsabile del fatto asserito e/o, in ogni caso, accertata e dichiarata l'inesistenza
[...]
e/o comunque la carenza di prova dell'accaduto, del difetto e del danno asseriti dall'attrice, per tutte le ragioni sopra esposte, rigettare ogni avversa domanda;
− in ogni caso, accertata e dichiarata, per le ragioni sopra esposte, la responsabilità dell'attrice, ai sensi degli artt. 1227
c.c. e 122 Cod. Cons., nella causazione del danno asserito, respingere ogni avversa domanda;
− in subordine, accertata e dichiarata, per le esposte ragioni, una responsabilità concorrente dell'attrice, ai sensi degli artt. 1227 c.c. e 122 Cod. Cons., nelle causazione del danno asserito, ridurre proporzionalmente la pretesa avversa secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate;
− in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale e a qualsiasi titolo della domanda risarcitoria avversa, ridurre il quantum risarcitorio sulla scorta del danno effettivamente patito e dimostrato;
− altresì accertato e dichiarato, per tutte le ragioni esposte in narrativa, che la restituzione e la sostituzione della lampada non è avvenuta per inerzia dell'attrice, respingersi la domanda attorea di risoluzione e restituzione del prezzo;
− per le ragioni tutte esposte, respingere la domanda attorea relativa al rimborso delle autodeterminate spese legali del procedimento di negoziazione assistita o, in subordine, ridurne la misura;
− in ogni caso, con vittoria di spese e competenze a favore della convenuta comprese le spese legali del procedimento di negoziazione assistita, CP_1 queste ultime nella misura di €. 1.000,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri accessori come per legge. In via istruttoria, rigettarsi le istanze istruttorie tutte, sia testimoniali
4 che peritali, proposte da controparte in quanto inammissibili ed in ogni caso irrilevanti ai fini della decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'atto di citazione in primo grado l'attrice ha dedotto di aver acquistato dalla convenuta produttrice e venditrice una lampada in forma di gocce in vetro Murano “DROPS WITH
METAL MOUNT SET” di cui alla fattura n. 222/1 del 20/10/2022 al prezzo pagato da parte di nell'ammontare di € 1.491,40 tramite delegazione di pagamento al marito Parte_1
CP_2
Dopo il montaggio della lampada sopra il piano di lavoro della cucina di proprietà della una goccia in vetro Murano della lampada si staccava dalla portalampada filettata Parte_1
e cadeva sul piano di lavoro in ceramica della cucina danneggiando gravemente il piano di lavoro che doveva essere sostituito per un prezzo di € 7.595,83. Produceva a tale scopo, un preventivo aggiornato.
Allegando la responsabilità della convenuta per prodotti difettosi (artt. 114 ss. Decreto
Legislativo 6 settembre 2005, n. 206), l'attrice ha chiesto il risarcimento del danno causato dal prodotto difettoso nonchè la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo ai sensi degli artt. 135-octiesdecies e 135-noviesdecies del Codice del Consumo (Decreto legislativo,
06/09/2005 n° 206) non avendo provveduto alla sostituzione della lampada CP_1 difettosa nonostante varie promesse, con la refusione delle spese sostenute per la negoziazione assistita (euro 2.743,35).
Si è costituita contestando la pretesa attorea in fatto ed in diritto, e che instava CP_1 per il rigetto della domanda ovvero per la riduzione del dovuto in via subordinata.
Depositate le memorie istruttorie, la causa veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexties c.p.c. veniva fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con la sentenza appellata il Tribunale così disponeva: definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, nella causa R.G. n.
11817/2023: - rigetta integralmente le domande di parte attrice;
- condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese legali del procedimento di negoziazione assistita che si liquidano in € 1.000,00;
- condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite che si liquidano in complessivi €
6.600,10, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge, per compensi al difensore;
- dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa, ancorché istruttoria” .
Con atto di citazione notificato il 27.12.2024 ha appellato la sentenza di primo Parte_1 grado formulando sei motivi di doglianza attinenti la violazione dell'art. 1227 comma 2 C.p.c.,
l'art. 122 comma 2 e 135 ter del Codice del Consumo nella ricostruzione dei fatti dedotti,
5 l'indebito rigetto delle istanze istruttorie e l'errata considerazione degli obblighi incombenti sulla convenuta.
Si è costituita in giudizio la parte appellata che resisteva all'appello.
All'esito dell'udienza di trattazione del 1.2.2025 la causa veniva rinviata per l'assunzione in decisione per l'udienza del 4.11.26, successivamente anticipata al 26.11.2025, previa sostituzione del consigliere relatore e nuova assegnazione dei termini alle parti per lo scambio delle conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla società appellata sotto il profilo dell'art. 342 C.p.c.: benché l'atto di citazione non appaia pienamente conforme al modello delineato dal testo del citato articolo, nel suo contesto è comunque possibile riconoscere sia le parti della sentenza di primo grado sottoposte a critica, sia le argomentazioni in fatto e diritto poste a relativo fondamento, e si può quindi cogliere, con sufficiente grado di certezza, la contro argomentazione articolata dall'appellante nei riguardi dell'iter motivazionale adottato dal primo giudice.
Al primo motivo di gravame, l'appellante censura erronea qualificazione del comportamento assunto dall'attrice, ingiustamente considerata dal tribunale parte non diligente per non aver smontato e tempestivamente restituito la lampada al venditore per la sostituzione.
A detta dell'attrice, non vi sarebbe stata alcuna negligenza da parte sua, poiché non era consapevole del difetto pericoloso del prodotto e non aveva nemmeno utilizzato la lampada in concomitanza del sinistro, essendo in vacanza all'estero al momento della caduta della goccia di vetro sul piano cucina di sua proprietà, e senza aver avuto alcuna possibilità di impegnare un elettricista per lo smontaggio richiestole.
Quanto ritenuto dal tribunale, quindi, sarebbe conseguenza di erronea applicazione dell'art. 1227 comma 2 C.c., l'art. 122 comma 2 e 135 ter del Codice del Consumo.
Contesta a tale riguardo di aver fornito all'appellante istruzioni precise per lo CP_1 smontaggio e la restituzione senza spese del manufatto, colpevolmente disattese dall'appellante, da considerarsi consapevole del difetto e del potenziale rischio di danno.
Il primo motivo non è fondato: nella e-mail 6.12.2022 di la società venditrice, CP_1 segnalando un “inconveniente”, consigliava al compratore di restituirlo “per ispezionarlo”; in una successiva e-mail, inviata lo stesso giorno all'appellante e non contestata, la venditrice dichiarava anche il motivo della precedente richiesta di smontaggio e restituzione “… poiché
i LED generano calore, vorremmo anche ispezionare il sistema di montaggio installato sul vetro stesso per garantire che ciò non comprometta la sicurezza. Grazie per la comprensione.
6 Restiamo a tua disposizione e attendiamo una tua risposta per organizzare il ritiro (a nostre spese)”.
Ciò dimostra che tralasciando nelle sue comunicazioni le riserve di carattere CP_1 estetico pervenute al venditore il 2.12.2022 dall'acquirente quanto al colore della lampada, intendeva inequivocabilmente avvertire l'acquirente appellante che il dispositivo poteva evidenziare criticità nella tenuta del sistema di montaggio delle gocce di vetro, richiamando esplicitamente la sua attenzione sul possibile venir meno della sicurezza nell'uso del manufatto.
Lo smontaggio tempestivo e la restituzione della lampada al venditore al fine di eseguire in tempo utile le attività di verifica dichiarate, era quindi da considerarsi la soluzione indicata al compratore per ottemperare all'obbligo di garanzia di sicurezza del bene oggetto della compravendita.
È d'altro canto pacifico in atti che l'appellante non ha ottemperato a tale richiesta del venditore perché si trovava all'estero (punto 7 atto di appello Unverzagt), e perché non riusciva a reperire un elettricista in tempo utile, lasciando così decorrere undici giorni dalla comunicazione di sollecito del venditore a restituire il bene.
Con l'espressione “al momento del ritorno dalle vacanze la sera del 17 dicembre 2022 la lampada che non era ancora stata smontata, è caduta senza essere accesa e senza influenza esterna sul piano di lavoro della cucina con un forte botto” - circostanza in relazione alla quale viene formulato anche un capitolo di prova testimoniale - l'appellante non chiarisce del tutto se al momento del sinistro fosse già rientrata nella sua abitazione veneziana, ma in tal caso, essendo già stata informata della pericolosità del manufatto, avrebbe anche avuto la possibilità di adottare rimedi provvisori utili per evitare possibili conseguenze causate dall'eventuale distacco e dalla caduta, anche accidentale, delle gocce di vetro sul piano cucina, quantomeno in attesa di reperire un elettricista per lo smontaggio della lampada.
Ciò, a parere del Collegio, consente di confermare la correttezza dell'accertamento compiuto dal tribunale a tale riguardo, e di ritenere legittima la motivazione adottata in considerazione della responsabilità colposa esimente del danneggiato previsto sia dall'art. 1227 comma 2 C.c. che dall'art. 122 comma 2 e 135 ter del Codice del Consumo.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado perché il tribunale non avrebbe considerato che avrebbe avuto l'obbligo di attivarsi per la rimozione del CP_1 bene, organizzandone la rimozione in sicurezza, incorrendo così nella violazione dell'art. 135 ter Codice Consumo.
7 Secondo l'attrice, infatti, il difetto della lampada era grave e pericoloso, pregiudicando il normale utilizzo del bene, ed il Giudice avrebbe dovuto accogliere la domanda di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 135-bis, comma 4, lettera c) del Codice del Consumo.
Obietta l'appellata che si era resa disponibile alla sostituzione del bene, ma l'acquirente avrebbe tardato a rispondere, rendendo la restituzione tardiva e il danno imputabile alla sua condotta colposa.
Osserva a tale riguardo la Corte d'appello che l'art. 135-bis del Codice del Consumo, laddove costituisce l'onere del venditore di rimozione del bene difettoso installato quando si riveli necessario sostituire il bene, precisa che detto onere comprende la rimozione del bene non conforme e l'installazione del bene sostitutivo o riparato, ma anche l'obbligo del venditore di sostenere le spese di rimozione o installazione.
Ne deriva, quindi, che l'applicazione della norma richiamata implicava a ben vedere l'alternativa, per il venditore del prodotto difettoso, da ritenersi equivalente all'attività di rimozione del bene non conforme al suo domicilio, di farsi carico delle spese di rimozione del medesimo bene e di installazione di quello sostitutivo o riparato, attività però da effettuarsi pur sempre a cura del compratore.
Per tali motivi, si ritiene che dimostrando di aver richiesto lo smontaggio e la CP_1 consegna della lampada a sue spese, abbia provato di aver fatto tutto il possibile per adempiere agli oneri che la normativa pone a carico del venditore nella fattispecie oggetto di giudizio.
Il terzo motivo di gravame riguarda la mancata ammissione delle istanze istruttorie, che riguardavano le circostanze della giustificata mancata restituzione del manufatto prima del sinistro, e che l'appellata critica come superflue e inconferenti.
Ritiene a tale riguardo il Collegio che l'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado sia esaustiva, sicchè le istanze di prova reiterate in sede di precisazione delle conclusioni e con la richiesta, formulata nelle note ex art. 127 ter c.p.c. di remissione in istruttoria, vadano respinte,
e condivisa la valutazione di genericità e irrilevanza delle relative circostanze.
Così deve essere ritenuto anche quanto all'istanza di CTU, da considerarsi meramente esplorativa, posto che non è stata prodotta la fattura di acquisto del piano cucina sostitutivo di quello danneggiato dalla caduta della goccia di vetro.
Ne deriva che, in ogni caso, il danno lamentato dall'appellante al piano cucina non risulta adeguatamente provato nel quantum della pretesa azionata sin dalla precedente fase di giudizio, circostanza da considerarsi ulteriormente decisiva per il rigetto della domanda di risarcimento siccome formulata e riproposta nella presente fase d'appello.
8 Il quarto motivo contiene la critica alla censura di tardività della disponibilità alla restituzione del manufatto espressa dall'appellante, smentita a suo dire dalla comunicazione del 18.12.2022 con cui chiedeva a un appuntamento per la restituzione della Parte_1 CP_1 lampada e per una visita al suo magazzino.
Il motivo di appello non può essere accolto in quanto generico e parzialmente inconferente: non vi è infatti collegamento logico tra i presupposti considerati dal giudice di primo grado per l'accertamento della condotta colposa del danneggiato e la richiesta di appuntamento per le finalità dedotte dall'appellante.
Con i motivi 5 e 6, che possono essere trattati congiuntamente, l'appellante lamenta l'errata interpretazione degli obblighi incombenti sulla convenuta in ragione dell'art. 135-bis, comma
4, lettere a) e c), e dell'art. 135-ter, comma 1, lettere b) e c), e comma 3 del Codice del Consumo, ai fini del mancato accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, per l'aspetto dell'obbligo di di sostituire la lampada entro un congruo termine, nonostante il CP_1 difetto grave e pericoloso del prodotto.
Richiamate le considerazioni tutte ex ante espresse, i suddetti motivi di appello non possono essere presi in considerazione, posto che la domanda di risoluzione del contratto, stante l'adempimento da parte del venditore agli oneri a suo carico e la sussistenza di una fattispecie di colpa esimente del danneggiato, non poteva comunque essere accolta.
Da quanto precede discende il rigetto dell'appello. Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo che segue in base ai valori medi della tariffa professionale, esclusi i compensi per la fase istruttoria (Cass. 10206/2021;
Cass.29077/2024; Cass.7343/2025), fatta applicazione dell'onere del doppio contributo, per il quale sussistono i presupposti di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, alla sentenza del Tribunale di Venezia n. 4255/2024 pubblicata il 25.11.2024 così decide:
-rigetta l'appello proposto e conferma la sentenza appellata;
-condanna l'appellante a rifondere a parte appellata le spese Parte_1 CP_1 legali del presente grado di giudizio che liquida in € 3.397 per compensi oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e Cpa come per legge;
-dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, I comma quater, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Venezia in camera di consiglio il 27.11.2025.
9 Il Consigliere Ausiliario Est.
Dott. Pietro Repossi
Il Presidente
Dott.ssa Clotilde Parise
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione IV Civile
Composta dai Sigg.:
Dott.ssa Clotilde PARISE Presidente
Dott.ssa Elena ROSSI Consigliere
Dott. Pietro REPOSSI Consigliere Aus. Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con citazione da:
(c.f. ) col Proc. dom. Avv. Ulrich Stoll Parte_1 C.F._1
Appellante contro
C.F. ), con il proc. dom. Avv. Bruno Grandese CP_1 P.IVA_1
Appellato
In punto: appello alla sentenza del Tribunale di Venezia n. 4255/2024 pubblicata il 25.11.2024
CONCLUSIONI
Il procuratore dell'appellante ha così concluso: Voglia la Corte d'Appello di Venezia, in accoglimento delle argomentazioni sopra articolate, nonché di quelle di cui agli scritti difensivi del primo grado di giudizio, da intendersi qui come integralmente ritrascritti, respinta ogni contraria deduzione ed eccezione, in totale riforma della impugnata sentenza del Tribunale di
Venezia n. 4255/2024 pubblicata il 25/11/2024 emessa nel proc. civile RG n. 11817/2023: 1)
Accertare e dichiarare la responsabilità civile della convenuta per i danni CP_1 subiti dall'attrice a causa del prodotto difettoso oggetto di causa (lampada in forma di gocce in vetro Murano „DROPS WITH METAL MOUNT SET giusta fattura n. 222/1 del 20/10/2022)
e per l'effetto 2) condannare la convenuta di pagare in favore dell'attrice CP_1 [...] della somma complessiva di € 9.518,10 a titolo di risarcimento dei danni subiti a Parte_1 causa del prodotto difettoso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al saldo effettivo, 3) risolvere il contratto di compravendita tra le parti oggetto di causa e condannare
1 la convenuta alla restituzione del prezzo di € 1.491,40 oltre interessi legali e CP_1 rivalutazione monetaria fino al saldo effettivo, 4) condannare le convenuta al rimborso delle spese della procedura di negoziazione assistita nell'ammontare di € 2.743,35, 5) con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio e delle spese della procedura di negoziazione assistita e con condanna della convenuta - appellata alla restituzione in favore dell'attrice – appellante delle spese liquidate nella sentenza di primo grado nell'ammontare di € 9.089,72 provvisoriamente pagate in data 09.12.2024 tramite delegazione di pagamento con riserva di ripetizione per evitare spese di esecuzione. In via istruttoria l'attrice – appellante ripropone tutte le istanze istruttorie già formulate in primo grado con la seconda memoria integrativa ai sensi dell'art. 171-ter cpc dd. 19.12.2023: - Il procuratore dell'attrice insiste nell'istanza di rimessione in termini dd. 07.05.2024 per il deposito di un preventivo di riparazione aggiornato.
A) Prove orali: Si chiede l'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta e la prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che l'attrice ha acquistato dalla convenuta produttrice e venditrice una lampada in forma di gocce in vetro Murano DROPS
WITH METAL MOUNT SET giusta fattura n. 222/1 del 20/10/2022 al prezzo pagato da parte di IG nell'ammontare di € 1.491,40 tramite delegazione di pagamento al Parte_1 convivente 2) Vero che dopo il montaggio della lampada sopra il piano di lavoro CP_2 della cucina di proprietà dell'attrice, improvvisamente una goccia in vetro Murano della lampada acquistata dalla convenuta si staccava dalla portalampada filettato e cadeva sul piano di lavoro in ceramica della cucina danneggiando di conseguenza gravemente il piano di lavoro della cucina. 3) Vero che il pannello della lampada è stato installato ad un'altezza di 3,1 metri sopra il piano di lavoro della cucina (1,36 m x 1,84 m) e che l'installazione del pannello della lampada e della lampada è stata eseguita da un elettricista professionale (ditta Siegel) rispettando tutte le istruzioni di montaggio il 1° dicembre 2022.4) Vero che si è scoperto che la lampada non era monocromatica come ordinato, ma aveva tre colori diversi.5) Vero che questo difetto è stato segnalato alla convenuta il 2 dicembre.6) Vero che la convenuta ha chiesto di inviare delle foto senza luce il 5 dicembre 2022.7) Vero che nel corso della giornata sono state date ulteriori istruzioni su come scattare le foto.8) Vero che il 6 dicembre 2022 è stato comunicato all'attrice che avrebbe dovuto smontare la lampada per sostituire i colori.9) Vero che più tardi, lo stesso giorno, l'attrice è stata informata che anche la lampada doveva essere controllata.10) Vero che all'epoca l'attrice stava ancora per traslocarsi da Berlino all'Algovia e non poteva subito smontare la lampada, soprattutto perché aveva bisogno di un'elettricista per farlo e perché si trovava all'estero in vacanze.11) Vero che solo pochi giorni dopo, al momento del ritorno dalle vacanze la sera del 17 dicembre 2022 la lampada che non era ancora
2 stata smontata, è caduta senza essere accesa e senza influenza esterna sul piano di lavoro della cucina con un forte botto, con conseguente distruzione del piano di lavoro e della lampada stessa. 12) Vero che la convenuta aveva parlato di un possibile sviluppo di calore, ma che non si era verificato dato che la lampada non era in funzione, e la lampada non è stata più accesa.
13) Vero che il 18 dicembre 2022 l'attrice ha segnalato il danno alla convenuta ed in una successiva telefonata l'attrice è stata informata dalla convenuta che anche la lampada di un altro cliente era spontaneamente caduta giù e che nel frattempo era stato sostituito l'adesivo utilizzato per incollare l'attacco al vetro. 14) Vero che la convenuta ha denunciato il danno alla sua assicurazione il 28 dicembre 2022 e si è resa disponibile a risarcire il danno assumendosi la relativa responsabilità. 15) Vero che il 29 dicembre 2022 l'attrice ha inviato su richiesta della convenuta una breve descrizione delle dimensioni e del materiale del piano di lavoro della cucina alla convenuta.16) Vero che la convenuta voleva mettersi in contatto con il produttore austriaco del piano di lavoro della cucina per ottenere informazioni sul piano di lavoro e trovare un prodotto alternativo meno costoso.
Quali testimoni si indicano: 1) residente in [...]. 13 D-87671 Ronsberg CP_2
(Germania); 2) , residente in [...].16 D-87671 Ronsberg (Germania); 3) Testimone_1
, residente in [...].11, D-87671 Ronsberg (Germania). Si chiede Testimone_2
l'escussione dei testimoni residenti in [...]a mezzo di rogatoria europea ai sensi del
REGOLAMENTO (UE) 2020/1783 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del
25 novembre 2020 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove) davanti alla Pretura tedesca competente Amtsgericht Kaufbeuren. Mediante firma del modulo di rogatoria compilato allegato (espunti i capitoli eventualmente non ammessi) e spedizione a mezzo di raccomandata a.r. (anche autorizzando all'invio il procuratore dell'attrice) a:
Amtsgericht Kaufbeuren, Ganghoferstraße 9 - 11, D-87600 Kaufbeuren (Germania). B) CTU. Si chiede espletarsi una CTU tecnica per descrivere il nesso causale tra difetto del prodotto ed il danno causato dallo stesso (in particolare in relazione all'adesivo utilizzato per fissare il portalampada filettato) e per quantificare il danno oggetto di causa (il 17 dicembre 2022 la lampada che non era ancora stata smontata, è caduta senza essere accesa e senza influenza esterna sul piano di lavoro della cucina con un forte botto, con conseguente distruzione del piano di lavoro e della lampada stessa). La lampada, per poter essere ispezionata dal CTU, è stata portata alla residenza di vacanza dell'attrice e del convivente in Italia che CP_2 si trova in FRAZ. San GEROLAMO n. 0, 14050 ROCCAVERANO (ASTI).
3 Il procuratore dell'appellato ha così concluso: In via preliminare, previo ogni adempimento di rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla sig.ra per difetto di Parte_1 requisiti di specificità dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c. In via preliminare, in subordine Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il gravame dovesse ritenersi ammissibile, previo ogni adempimento di rito, rigettarsi in ogni caso l'appello in quanto manifestamente infondato ex art. 348 bis c.p.c., con conseguente integrale conferma della sentenza del Tribunale di Venezia
n. 4255/2024, depositata il 25.11.2024. Nel merito in via principale rigettare l'appello svolto dalla sig.ra IG per l'effetto confermare integralmente la sentenza del Tribunale Parte_1 di Venezia n. 4255/2024, depositata in data 25.11.2024. Nel merito in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma, anche parziale, della sentenza oggetto di Nella denegata e non creduta ipotesi di riforma, anche parziale, della sentenza oggetto di gravame, per mero scrupolo difensivo si insiste per l'accoglimento delle conclusioni nel merito già formulate in primo grado, che di seguito si riportano: − accertato e dichiarato che la convenuta CP_1 non è responsabile del fatto asserito e/o, in ogni caso, accertata e dichiarata l'inesistenza
[...]
e/o comunque la carenza di prova dell'accaduto, del difetto e del danno asseriti dall'attrice, per tutte le ragioni sopra esposte, rigettare ogni avversa domanda;
− in ogni caso, accertata e dichiarata, per le ragioni sopra esposte, la responsabilità dell'attrice, ai sensi degli artt. 1227
c.c. e 122 Cod. Cons., nella causazione del danno asserito, respingere ogni avversa domanda;
− in subordine, accertata e dichiarata, per le esposte ragioni, una responsabilità concorrente dell'attrice, ai sensi degli artt. 1227 c.c. e 122 Cod. Cons., nelle causazione del danno asserito, ridurre proporzionalmente la pretesa avversa secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate;
− in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale e a qualsiasi titolo della domanda risarcitoria avversa, ridurre il quantum risarcitorio sulla scorta del danno effettivamente patito e dimostrato;
− altresì accertato e dichiarato, per tutte le ragioni esposte in narrativa, che la restituzione e la sostituzione della lampada non è avvenuta per inerzia dell'attrice, respingersi la domanda attorea di risoluzione e restituzione del prezzo;
− per le ragioni tutte esposte, respingere la domanda attorea relativa al rimborso delle autodeterminate spese legali del procedimento di negoziazione assistita o, in subordine, ridurne la misura;
− in ogni caso, con vittoria di spese e competenze a favore della convenuta comprese le spese legali del procedimento di negoziazione assistita, CP_1 queste ultime nella misura di €. 1.000,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri accessori come per legge. In via istruttoria, rigettarsi le istanze istruttorie tutte, sia testimoniali
4 che peritali, proposte da controparte in quanto inammissibili ed in ogni caso irrilevanti ai fini della decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'atto di citazione in primo grado l'attrice ha dedotto di aver acquistato dalla convenuta produttrice e venditrice una lampada in forma di gocce in vetro Murano “DROPS WITH
METAL MOUNT SET” di cui alla fattura n. 222/1 del 20/10/2022 al prezzo pagato da parte di nell'ammontare di € 1.491,40 tramite delegazione di pagamento al marito Parte_1
CP_2
Dopo il montaggio della lampada sopra il piano di lavoro della cucina di proprietà della una goccia in vetro Murano della lampada si staccava dalla portalampada filettata Parte_1
e cadeva sul piano di lavoro in ceramica della cucina danneggiando gravemente il piano di lavoro che doveva essere sostituito per un prezzo di € 7.595,83. Produceva a tale scopo, un preventivo aggiornato.
Allegando la responsabilità della convenuta per prodotti difettosi (artt. 114 ss. Decreto
Legislativo 6 settembre 2005, n. 206), l'attrice ha chiesto il risarcimento del danno causato dal prodotto difettoso nonchè la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo ai sensi degli artt. 135-octiesdecies e 135-noviesdecies del Codice del Consumo (Decreto legislativo,
06/09/2005 n° 206) non avendo provveduto alla sostituzione della lampada CP_1 difettosa nonostante varie promesse, con la refusione delle spese sostenute per la negoziazione assistita (euro 2.743,35).
Si è costituita contestando la pretesa attorea in fatto ed in diritto, e che instava CP_1 per il rigetto della domanda ovvero per la riduzione del dovuto in via subordinata.
Depositate le memorie istruttorie, la causa veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexties c.p.c. veniva fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con la sentenza appellata il Tribunale così disponeva: definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, nella causa R.G. n.
11817/2023: - rigetta integralmente le domande di parte attrice;
- condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese legali del procedimento di negoziazione assistita che si liquidano in € 1.000,00;
- condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite che si liquidano in complessivi €
6.600,10, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge, per compensi al difensore;
- dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa, ancorché istruttoria” .
Con atto di citazione notificato il 27.12.2024 ha appellato la sentenza di primo Parte_1 grado formulando sei motivi di doglianza attinenti la violazione dell'art. 1227 comma 2 C.p.c.,
l'art. 122 comma 2 e 135 ter del Codice del Consumo nella ricostruzione dei fatti dedotti,
5 l'indebito rigetto delle istanze istruttorie e l'errata considerazione degli obblighi incombenti sulla convenuta.
Si è costituita in giudizio la parte appellata che resisteva all'appello.
All'esito dell'udienza di trattazione del 1.2.2025 la causa veniva rinviata per l'assunzione in decisione per l'udienza del 4.11.26, successivamente anticipata al 26.11.2025, previa sostituzione del consigliere relatore e nuova assegnazione dei termini alle parti per lo scambio delle conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla società appellata sotto il profilo dell'art. 342 C.p.c.: benché l'atto di citazione non appaia pienamente conforme al modello delineato dal testo del citato articolo, nel suo contesto è comunque possibile riconoscere sia le parti della sentenza di primo grado sottoposte a critica, sia le argomentazioni in fatto e diritto poste a relativo fondamento, e si può quindi cogliere, con sufficiente grado di certezza, la contro argomentazione articolata dall'appellante nei riguardi dell'iter motivazionale adottato dal primo giudice.
Al primo motivo di gravame, l'appellante censura erronea qualificazione del comportamento assunto dall'attrice, ingiustamente considerata dal tribunale parte non diligente per non aver smontato e tempestivamente restituito la lampada al venditore per la sostituzione.
A detta dell'attrice, non vi sarebbe stata alcuna negligenza da parte sua, poiché non era consapevole del difetto pericoloso del prodotto e non aveva nemmeno utilizzato la lampada in concomitanza del sinistro, essendo in vacanza all'estero al momento della caduta della goccia di vetro sul piano cucina di sua proprietà, e senza aver avuto alcuna possibilità di impegnare un elettricista per lo smontaggio richiestole.
Quanto ritenuto dal tribunale, quindi, sarebbe conseguenza di erronea applicazione dell'art. 1227 comma 2 C.c., l'art. 122 comma 2 e 135 ter del Codice del Consumo.
Contesta a tale riguardo di aver fornito all'appellante istruzioni precise per lo CP_1 smontaggio e la restituzione senza spese del manufatto, colpevolmente disattese dall'appellante, da considerarsi consapevole del difetto e del potenziale rischio di danno.
Il primo motivo non è fondato: nella e-mail 6.12.2022 di la società venditrice, CP_1 segnalando un “inconveniente”, consigliava al compratore di restituirlo “per ispezionarlo”; in una successiva e-mail, inviata lo stesso giorno all'appellante e non contestata, la venditrice dichiarava anche il motivo della precedente richiesta di smontaggio e restituzione “… poiché
i LED generano calore, vorremmo anche ispezionare il sistema di montaggio installato sul vetro stesso per garantire che ciò non comprometta la sicurezza. Grazie per la comprensione.
6 Restiamo a tua disposizione e attendiamo una tua risposta per organizzare il ritiro (a nostre spese)”.
Ciò dimostra che tralasciando nelle sue comunicazioni le riserve di carattere CP_1 estetico pervenute al venditore il 2.12.2022 dall'acquirente quanto al colore della lampada, intendeva inequivocabilmente avvertire l'acquirente appellante che il dispositivo poteva evidenziare criticità nella tenuta del sistema di montaggio delle gocce di vetro, richiamando esplicitamente la sua attenzione sul possibile venir meno della sicurezza nell'uso del manufatto.
Lo smontaggio tempestivo e la restituzione della lampada al venditore al fine di eseguire in tempo utile le attività di verifica dichiarate, era quindi da considerarsi la soluzione indicata al compratore per ottemperare all'obbligo di garanzia di sicurezza del bene oggetto della compravendita.
È d'altro canto pacifico in atti che l'appellante non ha ottemperato a tale richiesta del venditore perché si trovava all'estero (punto 7 atto di appello Unverzagt), e perché non riusciva a reperire un elettricista in tempo utile, lasciando così decorrere undici giorni dalla comunicazione di sollecito del venditore a restituire il bene.
Con l'espressione “al momento del ritorno dalle vacanze la sera del 17 dicembre 2022 la lampada che non era ancora stata smontata, è caduta senza essere accesa e senza influenza esterna sul piano di lavoro della cucina con un forte botto” - circostanza in relazione alla quale viene formulato anche un capitolo di prova testimoniale - l'appellante non chiarisce del tutto se al momento del sinistro fosse già rientrata nella sua abitazione veneziana, ma in tal caso, essendo già stata informata della pericolosità del manufatto, avrebbe anche avuto la possibilità di adottare rimedi provvisori utili per evitare possibili conseguenze causate dall'eventuale distacco e dalla caduta, anche accidentale, delle gocce di vetro sul piano cucina, quantomeno in attesa di reperire un elettricista per lo smontaggio della lampada.
Ciò, a parere del Collegio, consente di confermare la correttezza dell'accertamento compiuto dal tribunale a tale riguardo, e di ritenere legittima la motivazione adottata in considerazione della responsabilità colposa esimente del danneggiato previsto sia dall'art. 1227 comma 2 C.c. che dall'art. 122 comma 2 e 135 ter del Codice del Consumo.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado perché il tribunale non avrebbe considerato che avrebbe avuto l'obbligo di attivarsi per la rimozione del CP_1 bene, organizzandone la rimozione in sicurezza, incorrendo così nella violazione dell'art. 135 ter Codice Consumo.
7 Secondo l'attrice, infatti, il difetto della lampada era grave e pericoloso, pregiudicando il normale utilizzo del bene, ed il Giudice avrebbe dovuto accogliere la domanda di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 135-bis, comma 4, lettera c) del Codice del Consumo.
Obietta l'appellata che si era resa disponibile alla sostituzione del bene, ma l'acquirente avrebbe tardato a rispondere, rendendo la restituzione tardiva e il danno imputabile alla sua condotta colposa.
Osserva a tale riguardo la Corte d'appello che l'art. 135-bis del Codice del Consumo, laddove costituisce l'onere del venditore di rimozione del bene difettoso installato quando si riveli necessario sostituire il bene, precisa che detto onere comprende la rimozione del bene non conforme e l'installazione del bene sostitutivo o riparato, ma anche l'obbligo del venditore di sostenere le spese di rimozione o installazione.
Ne deriva, quindi, che l'applicazione della norma richiamata implicava a ben vedere l'alternativa, per il venditore del prodotto difettoso, da ritenersi equivalente all'attività di rimozione del bene non conforme al suo domicilio, di farsi carico delle spese di rimozione del medesimo bene e di installazione di quello sostitutivo o riparato, attività però da effettuarsi pur sempre a cura del compratore.
Per tali motivi, si ritiene che dimostrando di aver richiesto lo smontaggio e la CP_1 consegna della lampada a sue spese, abbia provato di aver fatto tutto il possibile per adempiere agli oneri che la normativa pone a carico del venditore nella fattispecie oggetto di giudizio.
Il terzo motivo di gravame riguarda la mancata ammissione delle istanze istruttorie, che riguardavano le circostanze della giustificata mancata restituzione del manufatto prima del sinistro, e che l'appellata critica come superflue e inconferenti.
Ritiene a tale riguardo il Collegio che l'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado sia esaustiva, sicchè le istanze di prova reiterate in sede di precisazione delle conclusioni e con la richiesta, formulata nelle note ex art. 127 ter c.p.c. di remissione in istruttoria, vadano respinte,
e condivisa la valutazione di genericità e irrilevanza delle relative circostanze.
Così deve essere ritenuto anche quanto all'istanza di CTU, da considerarsi meramente esplorativa, posto che non è stata prodotta la fattura di acquisto del piano cucina sostitutivo di quello danneggiato dalla caduta della goccia di vetro.
Ne deriva che, in ogni caso, il danno lamentato dall'appellante al piano cucina non risulta adeguatamente provato nel quantum della pretesa azionata sin dalla precedente fase di giudizio, circostanza da considerarsi ulteriormente decisiva per il rigetto della domanda di risarcimento siccome formulata e riproposta nella presente fase d'appello.
8 Il quarto motivo contiene la critica alla censura di tardività della disponibilità alla restituzione del manufatto espressa dall'appellante, smentita a suo dire dalla comunicazione del 18.12.2022 con cui chiedeva a un appuntamento per la restituzione della Parte_1 CP_1 lampada e per una visita al suo magazzino.
Il motivo di appello non può essere accolto in quanto generico e parzialmente inconferente: non vi è infatti collegamento logico tra i presupposti considerati dal giudice di primo grado per l'accertamento della condotta colposa del danneggiato e la richiesta di appuntamento per le finalità dedotte dall'appellante.
Con i motivi 5 e 6, che possono essere trattati congiuntamente, l'appellante lamenta l'errata interpretazione degli obblighi incombenti sulla convenuta in ragione dell'art. 135-bis, comma
4, lettere a) e c), e dell'art. 135-ter, comma 1, lettere b) e c), e comma 3 del Codice del Consumo, ai fini del mancato accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, per l'aspetto dell'obbligo di di sostituire la lampada entro un congruo termine, nonostante il CP_1 difetto grave e pericoloso del prodotto.
Richiamate le considerazioni tutte ex ante espresse, i suddetti motivi di appello non possono essere presi in considerazione, posto che la domanda di risoluzione del contratto, stante l'adempimento da parte del venditore agli oneri a suo carico e la sussistenza di una fattispecie di colpa esimente del danneggiato, non poteva comunque essere accolta.
Da quanto precede discende il rigetto dell'appello. Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo che segue in base ai valori medi della tariffa professionale, esclusi i compensi per la fase istruttoria (Cass. 10206/2021;
Cass.29077/2024; Cass.7343/2025), fatta applicazione dell'onere del doppio contributo, per il quale sussistono i presupposti di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, alla sentenza del Tribunale di Venezia n. 4255/2024 pubblicata il 25.11.2024 così decide:
-rigetta l'appello proposto e conferma la sentenza appellata;
-condanna l'appellante a rifondere a parte appellata le spese Parte_1 CP_1 legali del presente grado di giudizio che liquida in € 3.397 per compensi oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e Cpa come per legge;
-dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, I comma quater, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Venezia in camera di consiglio il 27.11.2025.
9 Il Consigliere Ausiliario Est.
Dott. Pietro Repossi
Il Presidente
Dott.ssa Clotilde Parise
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