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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 29/04/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1536/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Giuseppe Melisenda Giambertoni - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1536/2024 degli affari civili contenziosi
TRA
nato a [...] il [...] (Avv. Lentini Giuseppe) Parte_1
RICORRENTE
E
, nata ad [...] il [...] (Avv. Montalbano Valentina) Controparte_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 9 aprile 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rilevato che , con ricorso del 3.07.2024, ha chiesto che il Tribunale Parte_1 dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
12.06.2007, a Favara, con;
Controparte_1 che quest'ultimo, costituitosi, non si è opposto alla domanda di divorzio;
che le parti, all'udienza del 9.04.2025, hanno rappresentato di avere raggiunto un accordo e hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni stabilite in sede di separazione consensuale;
ritenuto che
la domanda è ammissibile e fondata in quanto dalla documentazione prodotta, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, come da ultimo modificata dalla legge n. 55/2015
e cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e l'omologa della separazione con decreto esecutivo;
che pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi;
che l'accordo tra le parti non è in contrasto con gli interessi della prole;
sentito il Pubblico Ministero;
ritenuto che
, in ragione dell'accordo tra le parti, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese;
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Favara il
12.06.2007 da , nato a [...] il [...] e , nata Parte_1 Controparte_1 ad Agrigento il 23/09/1982, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Favara al n. 21, parte II, serie A, anno 2007;
OMOLOGA le condizioni concordate dalle parti, contenute nel decreto di omologa della separazione, che devono ritenersi qui integralmente trascritte;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Favara, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 28.4.2025
L'ESTENSORE
Vincenza Bennici
IL PRESIDENTE
Giuseppe Melisenda Giambertoni
(atto firmato digitalmente)