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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/11/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. CA Di Pasquale Presidente rel.
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4967/2024 vg promosso dai coniugi:
, C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. RO OR,
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
RO OR
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 03/12/2024 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 7 - vista la sentenza non definitiva di separazione;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 17/03/2025 sentenza di separazione consensuale n. 292/2025, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ 1. I coniugi rimarranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. La IG.ra
[...]
ha già lasciato, in accordo con il IG la casa coniugale, Parte_1 Controparte_1
trasferendosi in altra abitazione e all'uopo si impegna a modificare la propria residenza anagrafica.
pagina 2 di 7 2. La casa coniugale, sita in 41049, Sassuolo (MO), Via Staffette Partigiane, n. 31, censita al NCEU del Comune di Sassuolo (MO), al foglio 14, mappale 440, sub. 17, cat. a/2 e sub. 10, cat. c/6, viene assegnata al IG completa di arredi e corredi, il Controparte_1
quale continuerà a risiederVi unitamente ai figli CA . CP_2
3. La IG.r si obbliga a cedere la propria quota di proprietà pari Parte_1
al 50% dell'immobile meglio individuato al precedente punto 2, già adibito a casa coniugale, con le relative pertinenze, al IG. che si obbliga ad Controparte_1
acquistare, al prezzo di acquisto che, di comune accordo e consenso tra i coniugi, è
convenuto e stabilito a corpo e non a misura, nell'importo corrispondente al valore, al tempo del trasferimento immobiliare suddetto, della quota del debito residuo di pertinenza della IG.ra a titolo di mutuo ipotecario (concesso da Parte_1
con atto ricevuto da Notaio , in data 29.11.2019, Rep. n. Controparte_3 Persona_1
14305, racc. n. 9870 e registrato a Modena il 20.12.2019 al n. 17833, serie 1T). Il prezzo così determinato verrà corrisposto dal IG mediante accollo liberatorio Controparte_1
della precitata quota del mutuo stesso di pertinenza della moglie (al valore appunto corrispondente al tempo del trasferimento così come certificato dalla relativa documentazione bancaria). Le parti si obbligano a stipulare l'atto definitivo di compravendita entro trenta giorni dal deposito dell'emananda sentenza di separazione, e comunque entro il termine di validità della relativa pre-delibera già ottenuta da CP_3
Tutte le spese necessarie per l'eventuale sanatoria dell'immobile, incluse
[...]
quelle relative ai compensi professionali dei tecnici incaricati, nonché le spese notarili relative al suddetto atto di compravendita, saranno poste a carico del IG. CP_1
così come eventuali spese notarili di volturazione del mutuo e/o di stipula di
[...]
pagina 3 di 7 nuovo mutuo da parte dello stesso, oltre che gli oneri fiscali tutti (ove sussistenti) correlati a detta operazione di compravendita. Le parti dichiarano e riconoscono sin da ora che tale trasferimento, poiché funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale,
sarà esente da imposte e tasse ai sensi dell'art. 19, L. 6 marzo 1987, n. 74. Il IG CP_1
si obbliga sin d'ora a non pretendere alcunché dalla IG.r
[...] Parte_1
a titolo di oneri fiscali avuto riguardo alla compravendita della suindicata quota
[...]
della casa coniugale, anche nell'ipotesi in cui l'Agenzia delle Entrate, anche con provvedimenti differiti e/o sopravvenuti, non concedesse e/o non autorizzasse benefit e/o esenzioni e/o agevolazioni fiscali per l'operazione di compravendita de qua.
4. Nelle more della compravendita di cui al precedente punto 3, il IG Controparte_1
corrisponderà all'Istituto mutuante l'intero ammontare della rata mensile del mutuo di riferimento e dichiara sin d'ora che nulla avrà a pretendere nei confronti della moglie a tale titolo.
5. Nelle more della compravendita di cui al precedente punto 3, tutte le spese condominiali, tanto ordinarie quanto straordinarie, relative all'immobile già adibito a casa coniugale, saranno poste a carico del IG Controparte_1
6. A fronte dell'assegnazione degli arredi della casa coniugale al marito, il IG CP_1
si obbliga a corrispondere, una volta divenuto esclusivo proprietario
[...]
dell'immobile di cui al punto 2, alla IG.r , che accetta, la somma Parte_1
di euro 15.000,00, da versarsi contestualmente alla successiva ed eventuale vendita dell'immobile a terzi parte del IG. mediante bonifico bancario Controparte_1
all'IBAN intestato alla moglie.
7. I IGg.r corrisponderanno a titolo di Parte_1 Controparte_1
pagina 4 di 7 mantenimento ordinario del figlio , studente fuori sede presso l'Università di CP_2
Pisa, la somma mensile di euro 400,00 (euro 200,00 ciascuno) direttamente al figlio, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte dello stesso.
8. Le spese straordinarie del figli saranno sostenute dai IGg.r CP_2 Parte_1
nella misura del 50% ciascuno e i coniugi dichiarano
[...] Controparte_1
espressamente di aderire al Protocollo in uso presso il Tribunale di Modena;
9. L'autovettura Ford Fiesta, tg. EM328GL, intestata al IG sarà Controparte_1
assegnata alla IG.r . Parte_1
10. L'autovettura Fiat Tipo, tg. FL594JW, intestata alla IG.ra , Parte_1
sarà assegnata al IG Controparte_1
11. I coniugi hanno già provveduto a ripartire i risparmi comuni e si impegnano ad estinguere il conto corrente bancario cointestato n. [...],
acceso presso convenendo che le relative spese saranno poste a carico Controparte_3
del IG Controparte_1
12. I coniugi convengono espressamente che i titoli obbligazionari presso Banca Widiba
S.p.a., nella specie BTP codice ISIN IT0005521981, di valore nominale di euro
15.000,00, intestati al IG. verranno venduti alla loro scadenza (Aprile Controparte_1
2028), con assegnazione dell'intero controvalore ricavato dalla vendita alla IG.ra
[...]
. Parte_1
13. Il IG. si impegna ad estinguere, a propria cura e spese, il Controparte_1
finanziamento n. 9962879, cointestato a entrambi i coniugi, di originario importo complessivo pari ad euro 17.000,00, concesso da rinunciando a qualsiasi Controparte_3
pretesa nei confronti della IG.r . Parte_1
pagina 5 di 7 14. Le quote della società con sede in Parte_2
NO (PZ), fraz. Torretta, P. IV , di cui il IG risulta P.IVA_1 Controparte_1
socio accomandatario dal 24.4.1996, rimarranno di titolarità esclusiva dello stesso, il quale dichiara comunque di manlevare espressamente la IG.r da tutte Parte_1
le passività e/o posizioni debitorie presenti e future della società, nonché da qualsiasi pendenza, anche di natura fiscale, che dovesse eventualmente emergere in relazione alla predetta attività commerciale.
15. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare entrambi alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento in loro favore. ”
- rilevato che un figlio nati dall'unione è maggiorenne ed autosufficiente;
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 337 octies cod.
civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 6 di 7 1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in FILIANO il
12/04/1997 fra nata a [...] il Parte_1
22/01/1973 e nato a [...] il [...] alle Controparte_1
condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FILIANO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno PZ Atto n. 1 Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/11/2025.
Il Presidente estensore
Dott. CA Di Pasquale
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. CA Di Pasquale Presidente rel.
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4967/2024 vg promosso dai coniugi:
, C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. RO OR,
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
RO OR
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 03/12/2024 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 7 - vista la sentenza non definitiva di separazione;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 17/03/2025 sentenza di separazione consensuale n. 292/2025, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ 1. I coniugi rimarranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. La IG.ra
[...]
ha già lasciato, in accordo con il IG la casa coniugale, Parte_1 Controparte_1
trasferendosi in altra abitazione e all'uopo si impegna a modificare la propria residenza anagrafica.
pagina 2 di 7 2. La casa coniugale, sita in 41049, Sassuolo (MO), Via Staffette Partigiane, n. 31, censita al NCEU del Comune di Sassuolo (MO), al foglio 14, mappale 440, sub. 17, cat. a/2 e sub. 10, cat. c/6, viene assegnata al IG completa di arredi e corredi, il Controparte_1
quale continuerà a risiederVi unitamente ai figli CA . CP_2
3. La IG.r si obbliga a cedere la propria quota di proprietà pari Parte_1
al 50% dell'immobile meglio individuato al precedente punto 2, già adibito a casa coniugale, con le relative pertinenze, al IG. che si obbliga ad Controparte_1
acquistare, al prezzo di acquisto che, di comune accordo e consenso tra i coniugi, è
convenuto e stabilito a corpo e non a misura, nell'importo corrispondente al valore, al tempo del trasferimento immobiliare suddetto, della quota del debito residuo di pertinenza della IG.ra a titolo di mutuo ipotecario (concesso da Parte_1
con atto ricevuto da Notaio , in data 29.11.2019, Rep. n. Controparte_3 Persona_1
14305, racc. n. 9870 e registrato a Modena il 20.12.2019 al n. 17833, serie 1T). Il prezzo così determinato verrà corrisposto dal IG mediante accollo liberatorio Controparte_1
della precitata quota del mutuo stesso di pertinenza della moglie (al valore appunto corrispondente al tempo del trasferimento così come certificato dalla relativa documentazione bancaria). Le parti si obbligano a stipulare l'atto definitivo di compravendita entro trenta giorni dal deposito dell'emananda sentenza di separazione, e comunque entro il termine di validità della relativa pre-delibera già ottenuta da CP_3
Tutte le spese necessarie per l'eventuale sanatoria dell'immobile, incluse
[...]
quelle relative ai compensi professionali dei tecnici incaricati, nonché le spese notarili relative al suddetto atto di compravendita, saranno poste a carico del IG. CP_1
così come eventuali spese notarili di volturazione del mutuo e/o di stipula di
[...]
pagina 3 di 7 nuovo mutuo da parte dello stesso, oltre che gli oneri fiscali tutti (ove sussistenti) correlati a detta operazione di compravendita. Le parti dichiarano e riconoscono sin da ora che tale trasferimento, poiché funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale,
sarà esente da imposte e tasse ai sensi dell'art. 19, L. 6 marzo 1987, n. 74. Il IG CP_1
si obbliga sin d'ora a non pretendere alcunché dalla IG.r
[...] Parte_1
a titolo di oneri fiscali avuto riguardo alla compravendita della suindicata quota
[...]
della casa coniugale, anche nell'ipotesi in cui l'Agenzia delle Entrate, anche con provvedimenti differiti e/o sopravvenuti, non concedesse e/o non autorizzasse benefit e/o esenzioni e/o agevolazioni fiscali per l'operazione di compravendita de qua.
4. Nelle more della compravendita di cui al precedente punto 3, il IG Controparte_1
corrisponderà all'Istituto mutuante l'intero ammontare della rata mensile del mutuo di riferimento e dichiara sin d'ora che nulla avrà a pretendere nei confronti della moglie a tale titolo.
5. Nelle more della compravendita di cui al precedente punto 3, tutte le spese condominiali, tanto ordinarie quanto straordinarie, relative all'immobile già adibito a casa coniugale, saranno poste a carico del IG Controparte_1
6. A fronte dell'assegnazione degli arredi della casa coniugale al marito, il IG CP_1
si obbliga a corrispondere, una volta divenuto esclusivo proprietario
[...]
dell'immobile di cui al punto 2, alla IG.r , che accetta, la somma Parte_1
di euro 15.000,00, da versarsi contestualmente alla successiva ed eventuale vendita dell'immobile a terzi parte del IG. mediante bonifico bancario Controparte_1
all'IBAN intestato alla moglie.
7. I IGg.r corrisponderanno a titolo di Parte_1 Controparte_1
pagina 4 di 7 mantenimento ordinario del figlio , studente fuori sede presso l'Università di CP_2
Pisa, la somma mensile di euro 400,00 (euro 200,00 ciascuno) direttamente al figlio, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte dello stesso.
8. Le spese straordinarie del figli saranno sostenute dai IGg.r CP_2 Parte_1
nella misura del 50% ciascuno e i coniugi dichiarano
[...] Controparte_1
espressamente di aderire al Protocollo in uso presso il Tribunale di Modena;
9. L'autovettura Ford Fiesta, tg. EM328GL, intestata al IG sarà Controparte_1
assegnata alla IG.r . Parte_1
10. L'autovettura Fiat Tipo, tg. FL594JW, intestata alla IG.ra , Parte_1
sarà assegnata al IG Controparte_1
11. I coniugi hanno già provveduto a ripartire i risparmi comuni e si impegnano ad estinguere il conto corrente bancario cointestato n. [...],
acceso presso convenendo che le relative spese saranno poste a carico Controparte_3
del IG Controparte_1
12. I coniugi convengono espressamente che i titoli obbligazionari presso Banca Widiba
S.p.a., nella specie BTP codice ISIN IT0005521981, di valore nominale di euro
15.000,00, intestati al IG. verranno venduti alla loro scadenza (Aprile Controparte_1
2028), con assegnazione dell'intero controvalore ricavato dalla vendita alla IG.ra
[...]
. Parte_1
13. Il IG. si impegna ad estinguere, a propria cura e spese, il Controparte_1
finanziamento n. 9962879, cointestato a entrambi i coniugi, di originario importo complessivo pari ad euro 17.000,00, concesso da rinunciando a qualsiasi Controparte_3
pretesa nei confronti della IG.r . Parte_1
pagina 5 di 7 14. Le quote della società con sede in Parte_2
NO (PZ), fraz. Torretta, P. IV , di cui il IG risulta P.IVA_1 Controparte_1
socio accomandatario dal 24.4.1996, rimarranno di titolarità esclusiva dello stesso, il quale dichiara comunque di manlevare espressamente la IG.r da tutte Parte_1
le passività e/o posizioni debitorie presenti e future della società, nonché da qualsiasi pendenza, anche di natura fiscale, che dovesse eventualmente emergere in relazione alla predetta attività commerciale.
15. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare entrambi alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento in loro favore. ”
- rilevato che un figlio nati dall'unione è maggiorenne ed autosufficiente;
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 337 octies cod.
civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 6 di 7 1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in FILIANO il
12/04/1997 fra nata a [...] il Parte_1
22/01/1973 e nato a [...] il [...] alle Controparte_1
condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FILIANO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno PZ Atto n. 1 Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/11/2025.
Il Presidente estensore
Dott. CA Di Pasquale
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