Articolo 15 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21
Articolo 14
Versione
7 febbraio 1992
Art. 15. Abrogazione di norme 1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
2. I regolamenti comunali in vigore devono essere resi conformi alle norme della presente legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore.
Entrata in vigore il 7 febbraio 1992
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