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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 3667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3667 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel giudizio di appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord n. 263/2020 pubblicata il 22 gennaio 2020, iscritto al n. 3125/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
(c.f.: , con sede in alla Via Comunale Parte_1 P.IVA_1 Pt_1 del Principe n. 13/A, in persona in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Annalisa Intorcia (c.f.: e C.F._1 Per_1
(c.f.: )
[...] C.F._2
Appellante
E
c.f.: , con sede in Cardito (Na), alla via Controparte_1 P.IVA_2
Isaac Rabin n. 6, in persona in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Mirra (c.f. e Andrea Ferraro (c.f. C.F._3
) C.F._4
Appellata
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo l' chiedeva al Tribunale di Controparte_1
Napoli Nord di ordinare all' di pagarle la somma di € 250.649,11 pari al Parte_1 credito scaduto e non pagato di cui alle fatture n.FE/924 del 14/07/2017 emessa per € 1.280,73, n.FE/925 del 14/07/2017 emessa per € 7.405,66, n.FE/926 del 14/07/2017 emessa per € 1.859,20, n.FE/927 del 14/07/2017 emessa per € 1.845,59, n.FE/928 del 14/07/2017 emessa per € 627,86, n.FE/929 del 14/07/2017 emessa per € 1.734,54, n.FE/930 del 14/07/2017 emessa per € 5.611,46, n.FE/931 del 14/07/2017 emessa per € 10.204,14, n.FE/932 del 14/07/2017 emessa per € 10.515,99, n.FE/933 del 14/07/2017 emessa per € 3.473,54, n.FE/934 del 14/07/2017 emessa per € 5.833,64, n.FE/1000 del 26/07/2017 emessa per € 1.208,51, n.FE/1001 del 26/07/2017 emessa per € 547,00, n.FE/1002 del
26/07/2017 emessa per €1.280,73, n.FE/1003 del 26/07/2017 emessa per € 3.751,46, n.FE/1004 del 26/07/2017 emessa per € 2.753,72, n.FE/1005 del 26/07/2017 emessa per € 16.019,19, n.FE/1006 del 26/07/2017 emessa per € 95819, n.FE/1007 del 26/07/2017 emessa per € 3.096,69, n.FE/1008 del 26/07/2017 emessa per € 3.347,03, n.FE/1009 del 26/07/2017 emessa per € 5.7104,76, n.FE/1010 del 26/07/2017 emessa per € 4.373,93,
n.199 del 01/02/2017 emessa per € 613,91, n.200 del 01/02/2017 emessa per € 1.552,79, n.206 del 01/02/2017 emessa per € 1.898,68, n.208 del 01/02/2017 emessa per € 1.940,67, n.202 del 01/02/2017 emessa per € 2.667,17, n.205 del 01/02/2017 emessa per € 2.769,55, n.209 del 01/02/2017 emessa per € 7.541,65, n.217 del 02/02/2017 emessa per € 755,15, n.216 del 02/02/2017 emessa per € 1.735,61, n.215 del 02/02/2017 emessa per € 3.907,48, n.211 del 02/02/2017 emessa per € 4.956,62, n.237 del 03/02/2017 emessa per € 152,98,
n.233 del 03/02/2017 emessa per € 288,37, n.235 del 03/02/2017 emessa per € 492,32, n.229 del 03/02/2017 emessa per € 3.339,64, n.228 del 03/02/2017 emessa per € 7.832,57, n.489 del 21/03/2017 emessa per €108,08, n.479 del 21/03/2017 emessa per € 123,88, n.482 del 21/03/2017 emessa per € 248,18, n.480 del 21/03/2017 emessa per € 274,42, n.476 del
21/03/2017 emessa per € 713,91, n.477 del 21/03/2017 emessa per € 1.222.73, n.478 del
21/03/2017 emessa per € 1.275,12, n.490 del 21/03/2017 emessa per € 1.280,73, n.485 del
21/03/2017 emessa per € 1.612,82, n.491 del 21/03/2017 emessa per € 1.864,81, n.481 del
21/03/2017 emessa per € 2.163,87, n.484 del 21/03/2017 emessa per € 2.205,99, n.488 del
21/03/2017 emessa per € 5.846,10, n.483 del 21/03/2017 emessa per € 5.955,13, n.518 del 03/04/2017 emessa per € 656,95, n.519 del 03/04/2017 emessa per € 1.280,93, n.531 del
03/04/2017 emessa per € 2.021.68, n.526 del 03/04/2017 emessa per € 3.182,55, n.521 del 03/04/2017 emessa per € 4.596,12, n.532 del 03/04/2017 emessa per € 4.839,94, n.522 del 03/04/2017 emessa per € 5.365,74, n.619 del 05/05/2017 emessa per € 502,98, n. 616 del 05/05/2017 emessa per € 2.172,89, n.620 del 05/05/2017 emessa per € 3.142,43, n.624 del 05/05/2017 emessa per € 5.177,58, n.623 del 05/05/2017 emessa per € 9.745,32, n.695 del
18/05/2017 emessa per € 599,85, n.761 del 07/06/2017 emessa per € 907,04, n.764 del 07/06/2017 emessa per € 2.323,57, n.770 del 07/06/2017 emessa per € 2.780,82, n.762 del 07/06/2017 emessa per € 3.953,62, n.763 del 07/06/2017 emessa per € 4.330,57, n.769 del 07/06/2017 emessa per € 4.750,90, n.760 del 07/06/2017 emessa per € 6.746,06, n.767 del
2 07/06/2017 emessa per € 7.426,22, n.768 del 07/06/2017 emessa per € 13.959,64, tutte relative a forniture di protesi e ausili ortopedici agli assistiti del SSN- oltre la penale di € 40,00 per ciascuna fattura e gli interessi come per legge ai sensi degli artt. 4,5,6, D. Lgs. 231/02 dalla data di scadenza della fattura azionata fino al soddisfo.
Con decreto ingiuntivo n. 5209/2017 il suddetto Tribunale accoglieva il ricorso condannando l'ingiunta a pagare alla ricorrente la somma richiesta oltre gli interessi come da domanda sino all'effettivo saldo. Con atto di significazione l' Controparte_1 dichiarava che nelle more del procedimento l' aveva provveduto al Parte_1 pagamento della somma di € 40.120,98 precisando di voler proseguire l'azione intrapresa limitatamente alla sorta capitale, nonché agli interessi come liquidati nel decreto, alle spese e competenze legali. Tale decreto veniva notificato il 5 dicembre 2017.
Part Con atto di citazione ritualmente notificato, l' si opponeva al citato decreto ingiuntivo, eccependo, per quel che qui rileva:
• la nullità dello stesso per essere stato emesso da un Tribunale territorialmente incompetente;
• la mancanza dei requisiti da parte dell'opposta per l'erogazione delle prestazioni nella forma dell'assistenza indiretta di protesi ortopediche nei confronti degli assistiti Part dell' ; Pt_1
• la mancata liquidazione della fattura n. 768 del 07.06.2017 per inadempimento imputabile all'opposta;
• la non debenza della somma pari ad Euro 88.162,43;
• la non debenza della somma pari ad Euro 28.416,05 per compensazione;
• la non debenza degli interessi di cui al tasso commerciale di cui al D.lgs. 231/02 in quanto l'opposta non agirebbe per crediti derivanti da transazioni commerciali e, dunque, sarebbero dovuti solo gli interessi al tasso legale dal giorno della costituzione in mora.
L' costituitasi il 6 novembre 2017, resisteva all'opposizione Controparte_1 chiedendo, in via preliminare, il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione evidenziando che il rapporto intercorrente tra le Part parti era una transazione commerciale per cui l' con conseguente obbligo di pagare gli interessi di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231/02, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.
Il Tribunale, con la sentenza n. 263 del 22 gennaio 2020, così provvedeva: “
1. Dichiara la cessata materia del contendere e, conseguentemente, revoca il decreto ingiuntivo n. 5209/2017 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 21-11-2017 e notificato il 5-12-
3 2017; 2. Dichiara dovuti da parte opponente gli interessi come per legge ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6 del D.lgs. 231/02 così come modificato dal D.Lgs. 192/2012, dalla data di scadenza della fattura azionata fino al soddisfo relativamente alle somme di cui alle fatture azionate nel presente giudizio;
3. condanna parte opponente , Parte_1 già , nella persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1 parte opposta che si liquidano in €.=5.621,00= per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso indicato per la prestazione nonché IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai costituiti procuratori anticipatari”.
In particolare, il giudice di primo grado:
• rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale;
• dichiarava la cessazione della materia del contendere per il pagamento in corso di Part causa da parte dell' elle somme ingiunte;
• evidenziava l'infondatezza della contestazione relativa alla mancata prova della Part fornitura di cui alle fatture azionate in quanto la stessa veva riconosciuto di aver effettuato pagamenti parziali, peraltro non contestati, alla società opposta;
• riteneva applicabili al caso di specie gli interessi di cui al D.lgs. 231/2002.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l' sostenendo, con un unico Parte_1 motivo, la non applicabilità al caso di specie del regime degli interessi di cui al D.Lgs. Part 231/02 stante la natura concessoria e non contrattuale del rapporto tra l' e la ditta fornitrice delle protesi e, dunque, l'estraneità dello stesso alla figura delle transazioni commerciali.
Alla luce di ciò, ha chiesto la compensazione delle spese del primo grado di giudizio o, comunque, una riduzione delle stesse avendo provveduto al pagamento spontaneo di parte della sorta capitale ingiunta.
Con comparsa del 2 marzo 2021 si è costituita l' chiedendo, in via Controparte_1 preliminare, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 1° aprile 2025 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo termini ridotti (30+20) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di impugnazione l'appellante ha contestato la sentenza di primo grado Part nella parte in cui ha dichiarato dovuti dall' gli interessi di cui agli artt. 4, 5 e 6 del d.lgs 231/2002. Secondo l'appellante, il rapporto avente ad oggetto la fornitura di dispositivi
4 protesici troverebbe la sua fonte in un rapporto concessorio e non in un contratto e, dunque, ad esso sarebbe estranea la disciplina degli interessi delle transazioni commerciali.
Il motivo è fondato per le ragioni che si andranno di seguito ad esporre.
L'applicabilità degli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002 ai crediti verso le aziende sanitarie locali è ormai da tempo riconosciuta da questa Corte (cfr. sentenza Corte d'Appello n. 1127/2012).
Tale soluzione ha trovato conforto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (per la quale cfr., ad es., Cass. 14349/2016, 20391/2016, 5796/2017, 8668/2017, 12479/2017, 28824/2017, 17591/2018 e 17665/2019, 20391/2016) secondo la quale “Nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private accreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità, con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate”.
Il criterio discretivo, come è evidente, risiede nella natura contrattuale o legale della fonte del rapporto. Se, infatti, la fonte del rapporto di fornitura è il contratto ne deriva la applicazione del d. lgs 231/2002, che disciplina il riconoscimento di specifici interessi a corredo del pagamento per una prestazione definibile “transazione commerciale”, quindi fondata espressamente su un contratto. Se, invece, un contratto non vi sia stato e la fonte del rapporto risieda nella legge, non potrà farsi applicazione degli interessi in parola.
Con riferimento alla seconda ipotesi (fonte legale) e in materia di farmaci distribuiti agli assistiti dalle farmacie, i giudici di legittimità hanno ritenuto che “è nel caso propriamente da ravvisarsi non già in un negozio bensì nel regolamento che ha reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, così escludendo la sussistenza dì una transazione commerciale” (Cass. S.U. sent. n. 26496 del
20.11.2020, conf. a Cass. n. 5042/2017). A fondamento della decisione le SS.UU. hanno affermato che la fornitura di farmaci costituisce un segmento del servizio di cura affidato al SSN onde l'attività di distribuzione dei medicinali da parte dei farmacisti costituisce esecuzione del rapporto concessorio con l di natura pubblicistica Controparte_2 teso alla tutela della salute collettiva, incompatibile dunque con il paradigma della transazione commerciale.
Il principio è stato ribadito in un successivo arresto delle SS.UU. n. 35092/2023 con cui è stata spiegata la correttezza della distinzione tra fonte contrattuale e fonte normativa ai fini del riconoscimento degli interessi de quibus, precisando che essa discende dalla fonte dell'attività svolta, che è contrattuale per le strutture accreditate, per le quali l'accordo contrattuale costituisce l'ultimo e decisivo passaggio per dar vita al rapporto tra le parti e
5 all'attività di assistenza, e anche i pagamenti vengono eseguiti sulla base di tali contratti;
per le farmacie la fonte del rapporto è, invece, normativa, essendo fondata su accordi che vengono recepiti e normativizzati (art. 8 comma 2 d.lgs. 502/1992 e relativo regolamento), essendo l'accordo collettivo nazionale stato reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, sicché il rapporto resta sottratto all'autonomia privata.
A parere della Corte, i suddetti principi possono essere applicati anche nel caso della fornitura di dispositivi protesici (concettualmente assimilabile al caso della fornitura di farmaci).
Ed infatti, come ritenuto in plurime pronunzie di questa stessa Corte (cfr. Corte d'Appello Napoli sez. I n. 4086/2018 del 12.09.2018, n.2332/2023 del 22.05.2023, n. 7/2024 del 2.01.2024,3098/2024 del 9.07.2024), la fonte del rapporto di fornitura agli assistiti dei Parte dispositivi ortopedici e protesici da parte dell'azienda privata a spese della non si rinviene nella negoziazione privata.
A differenza di quanto avviene nell'ambito del rapporto di accreditamento ex art. 8 quater del d.lgs. n. 502 del 1992, la fornitura di protesi trova la sua completa regolamentazione nel decreto ministeriale n. 332 del 27.08.1999 e nella delibera della Regione Campania n. 315 dell'1.02.2020 con cui è stato recepito l'accordo raggiunto tra i tecnici incaricati dalle Regioni e i rappresentanti delle categorie interessate;
detto accordo prevede, in particolare, l'applicazione della tariffa, per ogni dispositivo erogato, nella misura indicata nell'elenco 1 del nomenclatore di cui al D.M.; si può ritenere, quindi, che l'accordo suddetto rappresenti non altro che una modalità specificamente destinata fissare i prezzi delle protesi all'esito di un procedimento condiviso.
Poi l'art. 4 del decreto, rubricato “modalità di erogazione”, prevede una specifica procedura Parte amministrativa per la fornitura delle protesi a carico della che si articola nelle seguenti fasi:
1) prescrizione del presidio ortopedico da parte del medico specialista del servizio sanitario nazionale;
2) autorizzazione alla fornitura del dispositivo protesico specifico con indicazione del Part prezzo da parte della ompetente;
3) fornitura del dispositivo al paziente da parte di azienda iscritta nell'apposito elenco di quelle convenzionate;
Parte 4) collaudo del dispositivo da parte dell' Soltanto a seguito di collaudo positivo, sorge il diritto della fornitrice al pagamento del corrispettivo.
Un eventuale momento contrattuale potrebbe - in tesi – realizzarsi a norma del successivo art. 9 del decreto del Ministro della Salute n. 332/1999, rubricato “Rapporti tra Regioni, aziende Usl e fornitori”, che prevede che “
1. Nel rispetto delle disposizioni di cui
6 all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni, anche in forma associata, e le aziende Usl, nel rispetto dei piani annuali preventivi individuati dalle regioni sentite le organizzazioni dei fornitori di assistenza protesica, contrattano con i fornitori dei dispositivi di cui all'elenco 1 del nomenclatore operanti sul proprio territorio le modalità e le condizioni delle forniture.
2. Le modalità di fatturazione e pagamento dei dispositivi protesici di cui al presente regolamento sono stabilite dalle regioni nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità”.
Nel caso di specie l' non ha offerto nessuna prova dell'avvenuta Controparte_1 attuazione della disposizione tramite stipula di un'apposita convenzione, in conformità del decreto stesso e della delibera della Regione Campania n. 315 dell'1.02.2020, con cui è stato recepito l'accordo raggiunto tra i tecnici incaricati dalle Regioni e i rappresentanti delle categorie interessate, accordo teso solo all'individuazione di una tariffa per ogni dispositivo erogato, nella misura indicata nell'elenco 1 del nomenclatore di cui al D.M.
Deve ritenersi, quindi, che, in difetto di una specifica convenzione con i produttori/venditori privati, la fonte del rapporto sia costituita solo dal procedimento amministrativo, peraltro Parte diverso da quello adottato nell'ambito delle forniture contrattuali commissionate dalla per i propri fabbisogni e per il diretto utilizzo nelle strutture sanitarie pubbliche, forniture Parte per le quali l segue, essendovi tenuta, le regole in materia di evidenza pubblica a tutela della concorrenza, ciò che nella specie non è avvenuto e non avviene.
L'inquadramento delle forniture di protesi in termini di transazioni commerciali presupporrebbe la sussistenza del potere di concludere contratti in nome e per conto Parte dell in capo ai soggetti che autorizzano la fornitura, ossia in capo al responsabile dell'“unità operativa riabilitazione”, ma di tale potere non vi è prova;
resta, quindi, Parte assodato e non oggetto di alcuna deroga il fatto che la rappresentanza legale dell' spetta per legge al suo direttore generale (cfr. art. 3, co. 6, del d. lgs. n. 502 del 1992). Ed infatti, l'appellante non ha allegato la presenza di un potere delegato e non ha prodotto l'atto di organizzazione aziendale di diritto privato, previsto dal comma 1-bis dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502 del 1992, nell'ambito del quale i poteri rappresentativi potrebbero, in ipotesi, essere stati delegati ad altri soggetti facenti parte dell'organico aziendale, circostanza che nel processo non viene affrontata.
Secondo la procedura relativa alla fornitura degli apparecchi protesici, ottenuta la Parte prescrizione del medico dell' – specialista nella materia di interesse - il paziente sottopone la prescrizione personalizzata al fornitore, il quale redige in sostanza un preventivo del costo del presidio protesico in conformità del tariffario nomenclatore. Questo preventivo, incorporato nella stessa scheda, viene poi dal paziente sottoposto Parte all'autorizzazione della interessata. Questa autorizzazione viene firmata da un Parte
“responsabile del servizio” identificato in un medico della stessa, facente parte della
“Unità Operativa Riabilitazione”.
7 Tanto premesso, a parere della Corte non può ritenersi che l'autorizzazione del medico Parte dell' equivalga ad una manifestazione di volontà contrattuale dell'Ente, la quale, pur esplicitata “a distanza”, va ad incontrarsi e combinarsi con l'offerta contrattuale del fornitore in tal modo generando un contratto, secondo lo schema dettato dall'art. 1326 c.c.
Parte Ed infatti, nessun potere di impegnare contrattualmente l' sussiste né in capo al medico
“prescrittore” – che esprime solo un parere tecnico medico sulla patologia sofferta e sull'indicazione terapeutica dello strumento protesico – né in capo al medico “autorizzatore” che esprime un doppio parere tecnico, di conformità della protesi fornita alla prescrizione effettuata dallo specialista e di congruità del prezzo rispetto al tariffario regionale.
Ne consegue che non è possibile ritenere che la natura contrattuale del rapporto di fornitura dei presidi protesici derivi dalle schede FIOTO, cioè dall'autorizzazione del medico della Parte Parte che avrebbe funzione di raccordo negoziale tra l' stessa e il fornitore.
In particolare, non può farsi applicazione del principio affermato nel risalente precedente di legittimità citato dall'appellante per il quale “la scheda progetto redatta dal costruttore e l'autorizzazione rilasciata dall'unità sanitaria sono documenti scritti idonei a manifestare la volontà delle parti, con modalità corrispondenti alle esigenze di forma di questi particolari contratti della Pubblica Amministrazione” (Cass. SS.UU 6827/2010).
Nel nostro caso, infatti, l' non ha provato, come già spiegato, la Controparte_1 stipula di un'apposita convenzione in conformità del D.M. n. 332 del 27.08.1999 e della delibera della Regione Campania n. 315 dell'1.02.2020 – sopravvenuta alla giurisprudenza citata - con cui è stato recepito l'accordo raggiunto tra i tecnici incaricati dalle Regioni e i rappresentanti delle categorie interessate, accordo che non potrebbe essere assimilato ad un atto a contenuto negoziale in quanto limitato alla predisposizione di un prezzario dei vari strumenti protesici inseriti nel nomenclatore.
Per tale ragione l'appello va accolto e la sentenza di primo parzialmente riformata nella Part parte in cui ha dichiarato il diritto del di ottenere dall' il pagamento degli Pt_1 interessi ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6 del D.lgs. 231/02 così come modificato dal D.Lgs. 192/2012.
In ragione della riforma parziale della sentenza, va anche modificato il capo relativo alle spese di primo grado e vanno regolate le spese del presente grado di giudizio. Tenuto conto della reciproca soccombenza tra le parti, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 263/2020 pronunziata dal Tribunale di Napoli Nord, così provvede:
8 1. accoglie l'appello e, in riforma parziale della sentenza appellata, dichiara non dovuti dall' gli interessi di cui agli artt. 4, 5 e 6 del d.lgs 231/2002; Parte_1
2. compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Napoli l'1.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel giudizio di appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord n. 263/2020 pubblicata il 22 gennaio 2020, iscritto al n. 3125/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
(c.f.: , con sede in alla Via Comunale Parte_1 P.IVA_1 Pt_1 del Principe n. 13/A, in persona in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Annalisa Intorcia (c.f.: e C.F._1 Per_1
(c.f.: )
[...] C.F._2
Appellante
E
c.f.: , con sede in Cardito (Na), alla via Controparte_1 P.IVA_2
Isaac Rabin n. 6, in persona in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Mirra (c.f. e Andrea Ferraro (c.f. C.F._3
) C.F._4
Appellata
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo l' chiedeva al Tribunale di Controparte_1
Napoli Nord di ordinare all' di pagarle la somma di € 250.649,11 pari al Parte_1 credito scaduto e non pagato di cui alle fatture n.FE/924 del 14/07/2017 emessa per € 1.280,73, n.FE/925 del 14/07/2017 emessa per € 7.405,66, n.FE/926 del 14/07/2017 emessa per € 1.859,20, n.FE/927 del 14/07/2017 emessa per € 1.845,59, n.FE/928 del 14/07/2017 emessa per € 627,86, n.FE/929 del 14/07/2017 emessa per € 1.734,54, n.FE/930 del 14/07/2017 emessa per € 5.611,46, n.FE/931 del 14/07/2017 emessa per € 10.204,14, n.FE/932 del 14/07/2017 emessa per € 10.515,99, n.FE/933 del 14/07/2017 emessa per € 3.473,54, n.FE/934 del 14/07/2017 emessa per € 5.833,64, n.FE/1000 del 26/07/2017 emessa per € 1.208,51, n.FE/1001 del 26/07/2017 emessa per € 547,00, n.FE/1002 del
26/07/2017 emessa per €1.280,73, n.FE/1003 del 26/07/2017 emessa per € 3.751,46, n.FE/1004 del 26/07/2017 emessa per € 2.753,72, n.FE/1005 del 26/07/2017 emessa per € 16.019,19, n.FE/1006 del 26/07/2017 emessa per € 95819, n.FE/1007 del 26/07/2017 emessa per € 3.096,69, n.FE/1008 del 26/07/2017 emessa per € 3.347,03, n.FE/1009 del 26/07/2017 emessa per € 5.7104,76, n.FE/1010 del 26/07/2017 emessa per € 4.373,93,
n.199 del 01/02/2017 emessa per € 613,91, n.200 del 01/02/2017 emessa per € 1.552,79, n.206 del 01/02/2017 emessa per € 1.898,68, n.208 del 01/02/2017 emessa per € 1.940,67, n.202 del 01/02/2017 emessa per € 2.667,17, n.205 del 01/02/2017 emessa per € 2.769,55, n.209 del 01/02/2017 emessa per € 7.541,65, n.217 del 02/02/2017 emessa per € 755,15, n.216 del 02/02/2017 emessa per € 1.735,61, n.215 del 02/02/2017 emessa per € 3.907,48, n.211 del 02/02/2017 emessa per € 4.956,62, n.237 del 03/02/2017 emessa per € 152,98,
n.233 del 03/02/2017 emessa per € 288,37, n.235 del 03/02/2017 emessa per € 492,32, n.229 del 03/02/2017 emessa per € 3.339,64, n.228 del 03/02/2017 emessa per € 7.832,57, n.489 del 21/03/2017 emessa per €108,08, n.479 del 21/03/2017 emessa per € 123,88, n.482 del 21/03/2017 emessa per € 248,18, n.480 del 21/03/2017 emessa per € 274,42, n.476 del
21/03/2017 emessa per € 713,91, n.477 del 21/03/2017 emessa per € 1.222.73, n.478 del
21/03/2017 emessa per € 1.275,12, n.490 del 21/03/2017 emessa per € 1.280,73, n.485 del
21/03/2017 emessa per € 1.612,82, n.491 del 21/03/2017 emessa per € 1.864,81, n.481 del
21/03/2017 emessa per € 2.163,87, n.484 del 21/03/2017 emessa per € 2.205,99, n.488 del
21/03/2017 emessa per € 5.846,10, n.483 del 21/03/2017 emessa per € 5.955,13, n.518 del 03/04/2017 emessa per € 656,95, n.519 del 03/04/2017 emessa per € 1.280,93, n.531 del
03/04/2017 emessa per € 2.021.68, n.526 del 03/04/2017 emessa per € 3.182,55, n.521 del 03/04/2017 emessa per € 4.596,12, n.532 del 03/04/2017 emessa per € 4.839,94, n.522 del 03/04/2017 emessa per € 5.365,74, n.619 del 05/05/2017 emessa per € 502,98, n. 616 del 05/05/2017 emessa per € 2.172,89, n.620 del 05/05/2017 emessa per € 3.142,43, n.624 del 05/05/2017 emessa per € 5.177,58, n.623 del 05/05/2017 emessa per € 9.745,32, n.695 del
18/05/2017 emessa per € 599,85, n.761 del 07/06/2017 emessa per € 907,04, n.764 del 07/06/2017 emessa per € 2.323,57, n.770 del 07/06/2017 emessa per € 2.780,82, n.762 del 07/06/2017 emessa per € 3.953,62, n.763 del 07/06/2017 emessa per € 4.330,57, n.769 del 07/06/2017 emessa per € 4.750,90, n.760 del 07/06/2017 emessa per € 6.746,06, n.767 del
2 07/06/2017 emessa per € 7.426,22, n.768 del 07/06/2017 emessa per € 13.959,64, tutte relative a forniture di protesi e ausili ortopedici agli assistiti del SSN- oltre la penale di € 40,00 per ciascuna fattura e gli interessi come per legge ai sensi degli artt. 4,5,6, D. Lgs. 231/02 dalla data di scadenza della fattura azionata fino al soddisfo.
Con decreto ingiuntivo n. 5209/2017 il suddetto Tribunale accoglieva il ricorso condannando l'ingiunta a pagare alla ricorrente la somma richiesta oltre gli interessi come da domanda sino all'effettivo saldo. Con atto di significazione l' Controparte_1 dichiarava che nelle more del procedimento l' aveva provveduto al Parte_1 pagamento della somma di € 40.120,98 precisando di voler proseguire l'azione intrapresa limitatamente alla sorta capitale, nonché agli interessi come liquidati nel decreto, alle spese e competenze legali. Tale decreto veniva notificato il 5 dicembre 2017.
Part Con atto di citazione ritualmente notificato, l' si opponeva al citato decreto ingiuntivo, eccependo, per quel che qui rileva:
• la nullità dello stesso per essere stato emesso da un Tribunale territorialmente incompetente;
• la mancanza dei requisiti da parte dell'opposta per l'erogazione delle prestazioni nella forma dell'assistenza indiretta di protesi ortopediche nei confronti degli assistiti Part dell' ; Pt_1
• la mancata liquidazione della fattura n. 768 del 07.06.2017 per inadempimento imputabile all'opposta;
• la non debenza della somma pari ad Euro 88.162,43;
• la non debenza della somma pari ad Euro 28.416,05 per compensazione;
• la non debenza degli interessi di cui al tasso commerciale di cui al D.lgs. 231/02 in quanto l'opposta non agirebbe per crediti derivanti da transazioni commerciali e, dunque, sarebbero dovuti solo gli interessi al tasso legale dal giorno della costituzione in mora.
L' costituitasi il 6 novembre 2017, resisteva all'opposizione Controparte_1 chiedendo, in via preliminare, il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione evidenziando che il rapporto intercorrente tra le Part parti era una transazione commerciale per cui l' con conseguente obbligo di pagare gli interessi di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231/02, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.
Il Tribunale, con la sentenza n. 263 del 22 gennaio 2020, così provvedeva: “
1. Dichiara la cessata materia del contendere e, conseguentemente, revoca il decreto ingiuntivo n. 5209/2017 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 21-11-2017 e notificato il 5-12-
3 2017; 2. Dichiara dovuti da parte opponente gli interessi come per legge ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6 del D.lgs. 231/02 così come modificato dal D.Lgs. 192/2012, dalla data di scadenza della fattura azionata fino al soddisfo relativamente alle somme di cui alle fatture azionate nel presente giudizio;
3. condanna parte opponente , Parte_1 già , nella persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1 parte opposta che si liquidano in €.=5.621,00= per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso indicato per la prestazione nonché IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai costituiti procuratori anticipatari”.
In particolare, il giudice di primo grado:
• rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale;
• dichiarava la cessazione della materia del contendere per il pagamento in corso di Part causa da parte dell' elle somme ingiunte;
• evidenziava l'infondatezza della contestazione relativa alla mancata prova della Part fornitura di cui alle fatture azionate in quanto la stessa veva riconosciuto di aver effettuato pagamenti parziali, peraltro non contestati, alla società opposta;
• riteneva applicabili al caso di specie gli interessi di cui al D.lgs. 231/2002.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l' sostenendo, con un unico Parte_1 motivo, la non applicabilità al caso di specie del regime degli interessi di cui al D.Lgs. Part 231/02 stante la natura concessoria e non contrattuale del rapporto tra l' e la ditta fornitrice delle protesi e, dunque, l'estraneità dello stesso alla figura delle transazioni commerciali.
Alla luce di ciò, ha chiesto la compensazione delle spese del primo grado di giudizio o, comunque, una riduzione delle stesse avendo provveduto al pagamento spontaneo di parte della sorta capitale ingiunta.
Con comparsa del 2 marzo 2021 si è costituita l' chiedendo, in via Controparte_1 preliminare, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 1° aprile 2025 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo termini ridotti (30+20) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di impugnazione l'appellante ha contestato la sentenza di primo grado Part nella parte in cui ha dichiarato dovuti dall' gli interessi di cui agli artt. 4, 5 e 6 del d.lgs 231/2002. Secondo l'appellante, il rapporto avente ad oggetto la fornitura di dispositivi
4 protesici troverebbe la sua fonte in un rapporto concessorio e non in un contratto e, dunque, ad esso sarebbe estranea la disciplina degli interessi delle transazioni commerciali.
Il motivo è fondato per le ragioni che si andranno di seguito ad esporre.
L'applicabilità degli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002 ai crediti verso le aziende sanitarie locali è ormai da tempo riconosciuta da questa Corte (cfr. sentenza Corte d'Appello n. 1127/2012).
Tale soluzione ha trovato conforto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (per la quale cfr., ad es., Cass. 14349/2016, 20391/2016, 5796/2017, 8668/2017, 12479/2017, 28824/2017, 17591/2018 e 17665/2019, 20391/2016) secondo la quale “Nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private accreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità, con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate”.
Il criterio discretivo, come è evidente, risiede nella natura contrattuale o legale della fonte del rapporto. Se, infatti, la fonte del rapporto di fornitura è il contratto ne deriva la applicazione del d. lgs 231/2002, che disciplina il riconoscimento di specifici interessi a corredo del pagamento per una prestazione definibile “transazione commerciale”, quindi fondata espressamente su un contratto. Se, invece, un contratto non vi sia stato e la fonte del rapporto risieda nella legge, non potrà farsi applicazione degli interessi in parola.
Con riferimento alla seconda ipotesi (fonte legale) e in materia di farmaci distribuiti agli assistiti dalle farmacie, i giudici di legittimità hanno ritenuto che “è nel caso propriamente da ravvisarsi non già in un negozio bensì nel regolamento che ha reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, così escludendo la sussistenza dì una transazione commerciale” (Cass. S.U. sent. n. 26496 del
20.11.2020, conf. a Cass. n. 5042/2017). A fondamento della decisione le SS.UU. hanno affermato che la fornitura di farmaci costituisce un segmento del servizio di cura affidato al SSN onde l'attività di distribuzione dei medicinali da parte dei farmacisti costituisce esecuzione del rapporto concessorio con l di natura pubblicistica Controparte_2 teso alla tutela della salute collettiva, incompatibile dunque con il paradigma della transazione commerciale.
Il principio è stato ribadito in un successivo arresto delle SS.UU. n. 35092/2023 con cui è stata spiegata la correttezza della distinzione tra fonte contrattuale e fonte normativa ai fini del riconoscimento degli interessi de quibus, precisando che essa discende dalla fonte dell'attività svolta, che è contrattuale per le strutture accreditate, per le quali l'accordo contrattuale costituisce l'ultimo e decisivo passaggio per dar vita al rapporto tra le parti e
5 all'attività di assistenza, e anche i pagamenti vengono eseguiti sulla base di tali contratti;
per le farmacie la fonte del rapporto è, invece, normativa, essendo fondata su accordi che vengono recepiti e normativizzati (art. 8 comma 2 d.lgs. 502/1992 e relativo regolamento), essendo l'accordo collettivo nazionale stato reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, sicché il rapporto resta sottratto all'autonomia privata.
A parere della Corte, i suddetti principi possono essere applicati anche nel caso della fornitura di dispositivi protesici (concettualmente assimilabile al caso della fornitura di farmaci).
Ed infatti, come ritenuto in plurime pronunzie di questa stessa Corte (cfr. Corte d'Appello Napoli sez. I n. 4086/2018 del 12.09.2018, n.2332/2023 del 22.05.2023, n. 7/2024 del 2.01.2024,3098/2024 del 9.07.2024), la fonte del rapporto di fornitura agli assistiti dei Parte dispositivi ortopedici e protesici da parte dell'azienda privata a spese della non si rinviene nella negoziazione privata.
A differenza di quanto avviene nell'ambito del rapporto di accreditamento ex art. 8 quater del d.lgs. n. 502 del 1992, la fornitura di protesi trova la sua completa regolamentazione nel decreto ministeriale n. 332 del 27.08.1999 e nella delibera della Regione Campania n. 315 dell'1.02.2020 con cui è stato recepito l'accordo raggiunto tra i tecnici incaricati dalle Regioni e i rappresentanti delle categorie interessate;
detto accordo prevede, in particolare, l'applicazione della tariffa, per ogni dispositivo erogato, nella misura indicata nell'elenco 1 del nomenclatore di cui al D.M.; si può ritenere, quindi, che l'accordo suddetto rappresenti non altro che una modalità specificamente destinata fissare i prezzi delle protesi all'esito di un procedimento condiviso.
Poi l'art. 4 del decreto, rubricato “modalità di erogazione”, prevede una specifica procedura Parte amministrativa per la fornitura delle protesi a carico della che si articola nelle seguenti fasi:
1) prescrizione del presidio ortopedico da parte del medico specialista del servizio sanitario nazionale;
2) autorizzazione alla fornitura del dispositivo protesico specifico con indicazione del Part prezzo da parte della ompetente;
3) fornitura del dispositivo al paziente da parte di azienda iscritta nell'apposito elenco di quelle convenzionate;
Parte 4) collaudo del dispositivo da parte dell' Soltanto a seguito di collaudo positivo, sorge il diritto della fornitrice al pagamento del corrispettivo.
Un eventuale momento contrattuale potrebbe - in tesi – realizzarsi a norma del successivo art. 9 del decreto del Ministro della Salute n. 332/1999, rubricato “Rapporti tra Regioni, aziende Usl e fornitori”, che prevede che “
1. Nel rispetto delle disposizioni di cui
6 all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni, anche in forma associata, e le aziende Usl, nel rispetto dei piani annuali preventivi individuati dalle regioni sentite le organizzazioni dei fornitori di assistenza protesica, contrattano con i fornitori dei dispositivi di cui all'elenco 1 del nomenclatore operanti sul proprio territorio le modalità e le condizioni delle forniture.
2. Le modalità di fatturazione e pagamento dei dispositivi protesici di cui al presente regolamento sono stabilite dalle regioni nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità”.
Nel caso di specie l' non ha offerto nessuna prova dell'avvenuta Controparte_1 attuazione della disposizione tramite stipula di un'apposita convenzione, in conformità del decreto stesso e della delibera della Regione Campania n. 315 dell'1.02.2020, con cui è stato recepito l'accordo raggiunto tra i tecnici incaricati dalle Regioni e i rappresentanti delle categorie interessate, accordo teso solo all'individuazione di una tariffa per ogni dispositivo erogato, nella misura indicata nell'elenco 1 del nomenclatore di cui al D.M.
Deve ritenersi, quindi, che, in difetto di una specifica convenzione con i produttori/venditori privati, la fonte del rapporto sia costituita solo dal procedimento amministrativo, peraltro Parte diverso da quello adottato nell'ambito delle forniture contrattuali commissionate dalla per i propri fabbisogni e per il diretto utilizzo nelle strutture sanitarie pubbliche, forniture Parte per le quali l segue, essendovi tenuta, le regole in materia di evidenza pubblica a tutela della concorrenza, ciò che nella specie non è avvenuto e non avviene.
L'inquadramento delle forniture di protesi in termini di transazioni commerciali presupporrebbe la sussistenza del potere di concludere contratti in nome e per conto Parte dell in capo ai soggetti che autorizzano la fornitura, ossia in capo al responsabile dell'“unità operativa riabilitazione”, ma di tale potere non vi è prova;
resta, quindi, Parte assodato e non oggetto di alcuna deroga il fatto che la rappresentanza legale dell' spetta per legge al suo direttore generale (cfr. art. 3, co. 6, del d. lgs. n. 502 del 1992). Ed infatti, l'appellante non ha allegato la presenza di un potere delegato e non ha prodotto l'atto di organizzazione aziendale di diritto privato, previsto dal comma 1-bis dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502 del 1992, nell'ambito del quale i poteri rappresentativi potrebbero, in ipotesi, essere stati delegati ad altri soggetti facenti parte dell'organico aziendale, circostanza che nel processo non viene affrontata.
Secondo la procedura relativa alla fornitura degli apparecchi protesici, ottenuta la Parte prescrizione del medico dell' – specialista nella materia di interesse - il paziente sottopone la prescrizione personalizzata al fornitore, il quale redige in sostanza un preventivo del costo del presidio protesico in conformità del tariffario nomenclatore. Questo preventivo, incorporato nella stessa scheda, viene poi dal paziente sottoposto Parte all'autorizzazione della interessata. Questa autorizzazione viene firmata da un Parte
“responsabile del servizio” identificato in un medico della stessa, facente parte della
“Unità Operativa Riabilitazione”.
7 Tanto premesso, a parere della Corte non può ritenersi che l'autorizzazione del medico Parte dell' equivalga ad una manifestazione di volontà contrattuale dell'Ente, la quale, pur esplicitata “a distanza”, va ad incontrarsi e combinarsi con l'offerta contrattuale del fornitore in tal modo generando un contratto, secondo lo schema dettato dall'art. 1326 c.c.
Parte Ed infatti, nessun potere di impegnare contrattualmente l' sussiste né in capo al medico
“prescrittore” – che esprime solo un parere tecnico medico sulla patologia sofferta e sull'indicazione terapeutica dello strumento protesico – né in capo al medico “autorizzatore” che esprime un doppio parere tecnico, di conformità della protesi fornita alla prescrizione effettuata dallo specialista e di congruità del prezzo rispetto al tariffario regionale.
Ne consegue che non è possibile ritenere che la natura contrattuale del rapporto di fornitura dei presidi protesici derivi dalle schede FIOTO, cioè dall'autorizzazione del medico della Parte Parte che avrebbe funzione di raccordo negoziale tra l' stessa e il fornitore.
In particolare, non può farsi applicazione del principio affermato nel risalente precedente di legittimità citato dall'appellante per il quale “la scheda progetto redatta dal costruttore e l'autorizzazione rilasciata dall'unità sanitaria sono documenti scritti idonei a manifestare la volontà delle parti, con modalità corrispondenti alle esigenze di forma di questi particolari contratti della Pubblica Amministrazione” (Cass. SS.UU 6827/2010).
Nel nostro caso, infatti, l' non ha provato, come già spiegato, la Controparte_1 stipula di un'apposita convenzione in conformità del D.M. n. 332 del 27.08.1999 e della delibera della Regione Campania n. 315 dell'1.02.2020 – sopravvenuta alla giurisprudenza citata - con cui è stato recepito l'accordo raggiunto tra i tecnici incaricati dalle Regioni e i rappresentanti delle categorie interessate, accordo che non potrebbe essere assimilato ad un atto a contenuto negoziale in quanto limitato alla predisposizione di un prezzario dei vari strumenti protesici inseriti nel nomenclatore.
Per tale ragione l'appello va accolto e la sentenza di primo parzialmente riformata nella Part parte in cui ha dichiarato il diritto del di ottenere dall' il pagamento degli Pt_1 interessi ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6 del D.lgs. 231/02 così come modificato dal D.Lgs. 192/2012.
In ragione della riforma parziale della sentenza, va anche modificato il capo relativo alle spese di primo grado e vanno regolate le spese del presente grado di giudizio. Tenuto conto della reciproca soccombenza tra le parti, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 263/2020 pronunziata dal Tribunale di Napoli Nord, così provvede:
8 1. accoglie l'appello e, in riforma parziale della sentenza appellata, dichiara non dovuti dall' gli interessi di cui agli artt. 4, 5 e 6 del d.lgs 231/2002; Parte_1
2. compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Napoli l'1.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
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