Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
Il Tribunale di Messina, Prima sezione civile, composta dai Sigg.ri Magistrati: composto dai Sigg.:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Giudice est.,
3) dott. Simona Monforte Giudice, ha reso la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3705/2022 RG, posta in decisione all'udienza del 16 settembre 2024, sostituita ex art. 127 ter cpc, e vertente
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Aldo Lombardo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f. , elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'avv. Gino Sciotto che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Messina avente per oggetto: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 16 settembre 2024 i procuratori hanno concluso come da note ex art. 127 ter cpc.
Visto del P.M. in data 04 maggio 2023.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.8.2022 esponeva di avere contratto Parte_2 matrimonio con in Messina il 13 dicembre 2001, matrimonio trascritto Controparte_1 nel registro dello Stato Civile di detto comune al numero 286, parte I, anno 2001 e che dalla unione sono nati i figli (il 17 settembre 2002) e (il 10 febbraio R_ Per_2
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chiedeva, altresì, che fosse posto a suo carico, quale contributo al mantenimento del figlio , la somma di € 150,00 mensili, oltre alla Per_2 quota del 50% delle spese straordinarie, tenuto conto che il figlio era maggiorenne R_ ed economicamente indipendente.
All'udienza presidenziale tenuta ex art. 708 c.p.c. in data 27 febbraio 2023, la resistente non si presentava;
in sede di audizione il ricorrente, quanto al figlio R_ riferiva di essere solo a conoscenza che lo stesso frequentava l'università probabilmente a Bologna.
Con ordinanza fuori udienza resa in data 01 marzo 2023 il Giudice Delegato richiedeva informazioni sulla posizione lavorativa e reddituale del ricorrente. Depositate dette informazioni il 24 aprile 2023, il Giudice Delegato emetteva ordinanza ex art. 708 cpc, disponendo l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con domiciliazione prevalente dello stesso presso la madre, la assegnazione alla stessa della casa coniugale e ponendo a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere un assegno dell'importo di €400,00 mensili (€200,00 a figlio) oltre rivalutazione in base agli indici
ISTAT quale contributo al mantenimento della prole, oltre alla quota del 70% delle spese straordinarie.
Con comparsa depositata in data 14.9.2023 si costituiva in giudizio CP
, chiedendo che il giudizio fosse deciso alle condizioni di cui ai provvedimenti
[...] provvisori emessi con l'ordinanza ex art. 708 cpc.
Concessi i termini di rito ed ammesso l'interrogatorio formale della resistente, che si svolgeva alla udienza del 28.5.2024, all'udienza del 16 settembre 2024, sostituita ex art. 127 ter cpc, la causa veniva assunta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
Preliminarmente deve essere dichiarata la inammissibilità della domanda di riconoscimento dell'assegno di mantenimento avanzata da parte resistente nella sola memoria depositata in data 1.8.2024, stante la tardività della stessa.
Analogamente deve essere dichiarata inammissibile la richiesta di una pronunzia dichiarativa richiesta al punto 2 delle conclusioni della memoria depositata in data
29.2.2024 (“ritenere e dichiarare che il sig. ha la capacità economica Parte_2 necessaria a fronteggiare le spese relative al mantenimento nei confronti della moglie;
”).
È noto, infatti, che la domanda di assegno di mantenimento deve essere formulata entro il maturarsi delle preclusioni, fatti salvi fatti nuovi verificatisi nel corso del giudizio,
2 quale non può qualificarsi la allegazione di parte resistente di avere appreso che il ricorrente percepisca la NASPI.
Sempre in via preliminare deve essere dichiarata la inammissibilità della domanda di condanna del ricorrente al risarcimento del danno avanzata da parte resistente nella memoria depositata in data 9.1.2024 (“ritenere e dichiarare che nei confronti della sig.ra sia riconosciuto un risarcimento danni a seguito del mancato cambio di residenza CP da parte dello che la priva di richiedere sussidi.”) tenuto conto della tardività della Pt_2 stessa, oltre che della mancanza di connessione forte con le domande principali che non consentirebbero comunque la trattazione simultanea delle stesse.
Ancora, deve affermarsi la inammissibilità della domanda relativa alla corresponsione dell'assegno unico, avanzata dalla resistente nella memoria citata, non potendo sul punto essere emessa alcuna statuizione.
Nel merito, ritiene il Collegio che alla luce delle risultanze processuali, debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendano intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza. L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. Civ., sez. I, n.11032/2024). I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare più compiutamente tale circostanza.
Nel caso di specie, è certa la comune volontà dei coniugi di pervenire ad una disgregazione del nucleo familiare, posto che entrambi hanno sul punto rassegnato conclusioni conformi ed ormai vivono separati da tempo.
Quanto all'affidamento del figlio minore , si deve premettere che la legge Per_2
n. 54 dell'8.02.2006, contenente “disposizioni in materia di separazione dei genitori ed affidamento condiviso dei figli”, ha novellato l'art. 155 c.c. (oggi sostituito dall'art. 337 ter c.c. avente analogo contenuto), stabilendo al primo comma che “anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
3 Nel caso in esame non sono emersi elementi che inducano ad escludere l'affidamento condiviso di , conformemente, peraltro alle richieste di entrambe Per_2 le parti. Nelle decisioni concernenti l'affidamento della prole occorre, infatti, avere riguardo in modo esclusivo “all'interesse morale e materiale” dei figli. Pertanto, appare opportuno confermare sul punto quanto stabilito con l'ordinanza presidenziale resa in data 26 aprile 2023, che ha disposto l'affidamento condiviso di , la Per_2 domiciliazione privilegiata dello stesso presso la madre ed i tempi di permanenza con il padre. Tale disciplina appare, infatti, idonea ad assicurare un equilibrato rapporto del minore con entrambe le figure genitoriali.
L'ordinanza presidenziale va, altresì, confermata nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale alla poiché il CP figlio vive prevalentemente con lei nella casa familiare dove è cresciuto e vi è, pertanto,
l'esigenza di salvaguardare il suo habitat domestico.
Allo stesso modo, devono essere confermati i provvedimenti economici assunti con la medesima ordinanza alla luce delle condizioni reddituali dello , così come Pt_2 risultanti dalle informazioni acquisite in ordine ad entrambi i figli delle parti.
Ritiene, invero, il Collegio che il ricorrente non abbia fornito adeguata prova (così come gli sarebbe spettato) della raggiunta indipedenza economica del figlio lo R_ stesso, invero, dopo avere affermato del tutto genericamente in ricorso che il ragazzo era ormai autonomo economicamente (senza allegare nulla in proposito), sentito in sede presidenziale ha dichiarato “di contro a quanto scritto in ricorso, nostro figlio non R_
è indipendente ma è studente universitario;
non lo sento da un po' di tempo;
ha lavorato come stagionale fino a settembre;
non so quale facoltà frequenti, aveva scelto Bologna”.
Lo stesso, dunque, ha affermato che il figlio è ancora impegnato in un corso di studi e tale impegno appare compatibile con la età del ragazzo (ancora di 22 anni).
L'orientamento costante della Suprema Corte – anche di recente affermato - riconosce al figlio appena maggiorenne che decida di proseguire gli studi il diritto al mantenimento (Cass. civ., sez. I, n. 9776/2024) e, rilevato che, per ammissione del ricorrente, è iscritto presso l'Università degli Studi di Bologna, deve ritenersi Per_2 ancora sussistente il diritto del ragazzo a percepire il mantenimento.
In ordine alla quantificazione del contributo al mantenimento dei due figli, preso atto delle informazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate da cui risulta che , Parte_2 pur non avendo mai presentato la dichiarazione dei redditi, è stato percettore di redditi per l'anno di imposta 2019 per euro 25.641,03 lordi, per l'anno di imposta 2020 per un importo pari ad euro 25.453,90 lordi e per l'anno di imposta 2021 per un importo complessivo di euro 12.481,08 lordi e ritenuto che, in ordine al contributo per il
4 mantenimento dei figli deve aversi riguardo alla capacità dio guadagno, si ritiene congruo l'importo individuato con l'ordinanza presidenziale del 26 aprile 2023 pari ad euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio) rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre alla quota del 70% delle spese straordinarie, intendendo per tali le spese che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli.
Le spese del giudizio, tenuto contro della reciproca soccombenza (il ricorrente sulla domanda relativa al contributo del figlio e la resistente su tutte le domande R_ dichiarate inammissibili) possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel giudizio proposto con ricorso depositato in data 4.8.2022 da contro così Parte_2 Controparte_1 provvede:
1) dichiara la separazione giudiziale dei coniugi;
2) conferma l'ordinanza presidenziale del 26 aprile 2023 con riferimento all'affidamento del figlio , alla collocazione dello stesso presso la madre, Per_2 ai tempi di permanenza con il padre, all'assegnazione in favore di Controparte_1 della casa coniugale;
3) conferma l'obbligo, in capo allo , di versare alla a titolo di Pt_2 CP contributo per il mantenimento di entrambi i figli, la somma determinata con ordinanza del 26.4.2023, oltre l'aggiornamento istat nel frattempo maturato nonché la quota di spese straordinarie già previste nel provvedimento citato;
4) spese compensate;
5) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data 13 dicembre
2001 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 286, parte 1, anno 2001.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì
20.12.2024.
Il giudice est. Il Presidente
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Corrado Bonanzinga)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott. Francesca Di Pietro quale funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile del Tribunale di Messina.
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