Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 10/06/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott. Maria Laura Morello Consigliere
Dott. Gabriele Marroni Giudice ausiliario rel.
riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 525/2023 avverso la sentenza n. 2607/2022 emessa dal Tribunale di Genova, in data 18/11/2022
Tra
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carlo Paolessi e Paolo Amicizia ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Genova, Viale Padre Santo 5/11°
-APPELLANTE
Contro
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Pangrazi Liberati e Fausto NT
Mutti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Genova -APPELLATO
E contro
- APPELLATA CONTUMACE P_
E contro
- APPELLATA CONTUMACE E_
E contro
- APPELLATO CONTUMACE CP_4
E contro
- APPELLATO CONTUMACE Controparte_5
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE:
2043 cod. civ., il danno subito dal Sig. in misura pari ad €. 158.291,58 oltre Parte_1 interessi, da conteggiarsi al tasso fissato dall' art. 1284, comma IV, cod. civ. a far data dal 22/4/2015 al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
PER L'APPELLATO TERENZIANI:
“Voglia la Ill.ma Corte d'Appello di Genova, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, contrariis reiectis, rigettare l'appello perché inammissibile, infondato o come meglio, per le ragioni tutte esposte, con la conferma della Sentenza del primo grado in ogni sua parte. Vittoria di spese, diritti e onorari, oltre a Rimborso Spese Generali, IVA e Cassa Professionale nella misura di Legge.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI
Dagli atti e dalla sentenza di primo grado si evince il seguente svolgimento del processo di primo grado, così riassunto dal Tribunale:
“Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. esponeva: che Parte_1 NT
e vevano promosso diverse procedure esecutive mobiliari nei Parte_2
confronti di in forza di titoli tutti impugnati, con pignoramenti eseguiti su diversi P_
beni giacenti presso capannoni industriali siti in Busalla (trattavasi delle procedure nn. 2434-2012;
2914-2012; 3429-2012); che tutte le citate procedure esecutive erano state riunite ad altra più risalente procedura n. 2954/2009 promossa da sempre nei confronti di NT
(e sempre in forza di titoli impugnati); che, nell'ambito della procedura più P_
risalente, era stata svolta ctu per la stima dei beni, datata 10.6.2013, cui erano seguite le vendite, con esito positivo, e assegnazione, in favore di del ricavato Parte_2 pari a € 497.862,20 (vendita del 14.1.2014, assegnazione del 20-22.5.2014); che, nelle more del procedimento di cui sopra, con istanza in data 18.11.2013 (doc. n. 2 di parte ricorrente) una società terza, MIPTEC S.R.L. (società in realtà riconducibile allo stesso e alla stessa PT P_
essendone A.U. il coniuge di , e comune la sede
[...] Persona_1
in Cicagna Via Mazzini n. 11 – dati questi ricavabili dalle querele in atti) aveva richiesto la liberazione di alcuni beni mobili di sua proprietà presenti nei medesimi capannoni;
che l'autorizzazione all'asporto dei beni era stata concessa in data 10.1.2014, ma non era stata eseguita in quanto nuovamente la società aveva proceduto con nuovo Parte_2
pignoramento, rubricato al n. 1333/2014, colpendo i beni – che asseriva essere in realtà della debitrice oggetto dell'istanza di liberazione. P_
, quale terzo presso cui avveniva il pignoramento, proprietario del NT
capannone entro cui si trovavano i beni, rendeva la dichiarazione in data 12.5.2014 circa la proprietà in capo a dei beni pignorati (v. doc. n. 4 di parte ricorrente), e su tale P_
dichiarazione veniva delegata a SOVEMO la vendita dei beni con rinvio della procedura n.
1333/2014 all'udienza del 16.6.2015, indicata quale udienza di distribuzione del ricavato. I beni venivano parzialmente venduti, con esito positivo, e importo realizzato pari a € 158.291,58 (vendita del 25.11.2014, e del 2.12.2014) v. doc. n. 5 bis di parte ricorrente. Tuttavia, per errore, il Giudice dell'Esecuzione, in esito ad udienza del 20.4.2015 svoltasi nell'ambito delle separate procedure riunite alla n. 2954/2009, assegnava, con ordinanza in data 22.4.2015, il ricavato della vendita a
, persona fisica, che mai avrebbe dovuto beneficiare di detta assegnazione NT
di somme, né nella procedura n. 2954/2009 e riunite in quanto quei beni erano oggetto di separato pignoramento nella diversa procedura n. 1333/2014, né nell'ambito della procedura n. 1333/2014, in quanto lo stesso non vi figurava come creditore, mentre il creditore NT procedente era la distinta società – v. doc. 6 di parte Parte_2
ricorrente, ossia verbale udienza 20.4.2015, e ordinanza 22.4.2015 nelle procedure 2954/2009 e riunite. La procedura n. 1333/2014, peraltro, non era ancora stata riunita alla procedura n.
2954/2009 (la riunione avvenne solo il successivo 18.1.2016) e interveniva NT
quale creditore in proprio nella procedura n. 1333/2014 solo in data 1.7.2015, senza poter così
“sanare” ex post l'illegittima assegnazione di somme avvenuta in suo favore in precedenza, ossia il
22.4.2015. Accortosi dell'errore, il G.E., (su opposizione agli atti esecutivi promossa da P_
dapprima sospendeva la procedura n. 2954/2009 e riunite (v. docc. n.
7-7bis parte ricorrente)
[...]
e in seguito, con provvedimento reso all'udienza del 16.6.2015 ordinava a NT
“percettore delle somme di restituirle depositandole sul conto intestato alla procedura”.
Gli ordini giudiziali, reiterati, venivano tutti disattesi da . L'opposizione NT agli atti esecutivi non veniva coltivata a seguito della revoca dell'assegnazione “errata” da parte del G.E. Già sul punto giova precisare che, leggendo il verbale udienza 16.6.2015 – doc. n. 7 ter di parte ricorrente – non risulta emesso alcun ordine a carico di , ma solo a NT carico del “percettore delle somme”. Dal medesimo verbale, e in particolare dall'apertura del verbale, l'Avv. difensore di fa presente come in realtà Per_1 P_ Parte_3
(delegata delle vendite) “abbia effettuato il pagamento a soggetto differente rispetto a quello indicato nel provvedimento di assegnazione 22.4.2015 reso nell'ambito del procedimento RG 2954/2009”.
Dal verbale del 16.6.2015 non risulta quindi chiaramente quale fosse stato il soggetto percettore delle somme ricavate dalla vendita, ma tale soggetto non è inequivocabilmente individuato in
. Vero è che nel doc. n. 8 allegato da parte ricorrente NT Parte_3 comunicava al G.E. la mancata restituzione della somma di € 158.291,58 da parte di CP
, tuttavia dalla disamina completa del fascicolo, come meglio si preciserà in seguito,
[...] risulta accertato che non fu a percepire il ricavato della vendita, ma NT
L'equivoco/errore procedurale tuttavia era destinato a perpetuarsi nei Parte_2
successivi verbali e provvedimenti delle procedure esecutive infine riunite.
In particolare, nel verbale delle procedure tutte riunite il G.E. formulava nuovamente
[...]
questa volta nei confronti di , sull'assunto, perpetuato, CP_6 NT
che egli avesse incassato la somma della vendita della procedura n. 1333/2014 (v. doc. n. 9 parte ricorrente, verbale 27.6.2016). ispondeva negativamente, confermando la mancata Parte_3
restituzione delle citate somme (doc. n. 10 di parte ricorrente). Ancora, nel doc. n. 11 depositato da parte ricorrente, il G.E., disposta la già richiamata riunione di tutte le procedure esecutive, dava atto di avere revocato il provvedimento di assegnazione delle somme spiegando che l'errore di assegnazione era avvenuto in quanto il verbale di vendita era stato erroneamente inserito nel fascicolo 2954/2009 anziché nel fascicolo n. 1333/2014 cui la vendita si riferiva.
Allegate le denunce svolte in sede penale per il reato di cui all'art. 646 c.p., l'attore dava PT atto di essere intervenuto a propria volta nell'ambito della procedura n. 1333/2014 quale portatore di titolo di credito privilegiato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. (crediti da lavoro). L'atto di intervento risultava depositato in data 24.5.2015, sia nella procedura n. 1333/2014, che nella più antica n.
2954/2009. Infine, per dare conto dell'esito delle procedure esecutive de quibus, giova richiamare il provvedimento di ESTINZIONE adottato in data 23.10.2018 (doc. n. 21 di parte ricorrente).
In esso, ripercorse le vicende riguardanti l'assegnazione della somma di € 158.291,58, dato atto dell'intervento nelle procedure di quale creditore privilegiato (intervento del 24.5.2015) PT
si legge che, intervenuta la vendita di tutti i beni pignorati, preso atto della mancata restituzione della somma “erroneamente” assegnata, tale circostanza “impedisce l'assegnazione della stessa a
, che, comunque, per quanto esposto, sarebbe da ritenersi il legittimo assegnatario Parte_1 della somma”.
Ancora, ai fini dell'inquadramento della vicenda, risulta che: -la querela per appropriazione indebita ex art. 646 c.p. sporta da e (doc. n. 13 parte ricorrente) Parte_1 Persona_1
veniva decisa dal Tribunale di Parma (v. doc. n. 7 di parte convenuta ) in NT
esito a rito abbreviato, con pronuncia di proscioglimento nei confronti di NT perché l'azione penale non doveva essere iniziata per difetto di legittimazione a presentare la querela
(il giudice penale individuava in in via mediata in e persone Parte_3 Parte_2
offese dal reato legittimate a presentare querela); aveva richiesto e ottenuto Parte_1 dal Tribunale di Genova decreto ingiuntivo per crediti di lavoro per importo pari a € 482.690,61 oltre rivalutazione e interessi, in data 31.3.2015, nei confronti di azionando poi P_ detto credito con lo spiegato intervento nelle procedure esecutive oggetto della presente causa (doc.
n. 15 di parte ricorrente); impugnava il decreto ingiuntivo Parte_2
non opposto da (società peraltro, come già esposto, riconducibile allo stesso P_
) in surroga ex art. 2900 c.c. ritenendo sostanzialmente fittizio il credito di lavoro PT
azionato da (v. doc n. 5 parte convenuta . PT CP
Quanto a quest'ultimo giudizio, dapprima il Tribunale di Genova con sentenza n. 178/2016 (doc. n.
17 di parte ricorrente), quindi la Corte d'Appello di Genova con sentenza n. 336/2016 (doc. n. 18 di parte ricorrente), infine la Corte di Cassazione con sentenza definitiva n. 29908/2021 (doc. n. 43 prodotto da parte ricorrente) sancivano l'illegittimità dell'azione in surroga azionata da per non avere provato la ricorrente/opponente di essere Parte_2
creditrice di CP_7
e comunque inequivocabilmente, in tutti e tre i gradi di giudizio, e allo stato, quindi
[...]
con forza di giudicato, le tre sentenze affermavano che sicuramente la società Parte_2 risultava avere incassato, nell'ambito delle procedure mobiliari già promosse nei confronti di
[...]
non solo le somme derivanti dalle vendite regolarmente avvenute, ma anche il P_ ricavato della vendita oggetto del presente giudizio, ossia la somma di € 158.291,58 – che i giudici di tutti e tre i gradi sommavano quindi alle precedenti assegnazioni, per escludere la sussistenza di residui crediti verso e per l'effetto escludere la legittimazione di P_ Parte_2
ad agire ex art. 2900 c.c. in sede di impugnazione del decreto ingiuntivo emesso in favore
[...]
di . Parte_1
Si legge in particolare nella sentenza del Tribunale di primo grado, che rigettava l'opposizione in surroga a decreto ingiuntivo (doc. n. 17 parte ricorrente): “La difesa opponente ha sostenuto che €
158.291,58 sarebbero stati in realtà assegnati alla persona di e non a NT favore della società. Il verbale dell'udienza del 22.4.2015 in cui “Il G.E….assegna a CP
la somma di € 158.291,58…ordinandone la consegna all'assegnatario o a suo delegato
[...]
a cura di SO.VE.O”, non può leggersi se non congiuntamente alla comunicazione di SO.VE.MO , con cui si è data notizia al giudice dell'esecuzione quanto segue: “In data 28.4.2015, a seguito del provvedimento di assegnazione del ricavato della vendita pari a € 158.291,58 a favore della datato 22.4.2015, l'Avv. Pangrazi ci comunicava l'IBAN della sua Parte_2 cliente per il bonifico…la somma assegnata è già nella disponibilità della Parte_2
.
[...]
Si legge poi nella sentenza della Corte di Appello di Genova, che ugualmente rigettava l'opposizione in surroga a decreto ingiuntivo (doc. n. 18 parte ricorrente): “se era vero che dal verbale di udienza risultava l'assegnazione della somma a , dalla successiva comunicazione della NT
SO.VE.MO risultava che l'assegnazione stessa era stata poi disposta ed eseguita a favore della società su un conto corrente le cui coordinate erano state fornite a SOVEMO dal legale della stessa società . CP
La Corte di Cassazione, infine, definitivamente accertava (doc. n. 43 di parte ricorrente): “Inoltre
(la Corte di Appello, n.d.r.) ha verificato che non era stata offerta la prova che la somma di €
158.291,58 era stata assegnata a persona fisica, invece che alla società di cui NT
era legale rappresentante. In particolare, la Corte di merito ha osservato che solo in appello era stato dedotto che il era intervenuto nella procedura esecutiva promossa dalla società. Ha CP
posto in rilievo che in giudizio era risultato dimostrato che l'istituto, incaricato delle vendite giudiziarie, aveva assegnato la somma alla società dopo che il legale rappresentante della stessa aveva provveduto a comunicarne l'IBAN e che, al contrario, nessun riscontro era stato offerto all'affermazione che quel conto era personal del come pure sarebbe stato CP agevolmente possibile”; in altro passaggio si legge ancora: “La Corte di merito ha accertato che la somma di € 158.291,58 era stata assegnata alla società e non a persona NT
fisica come allegato dalla s.r.l., ed è addivenuta a tale convincimento valutando una serie di elementi di fatto acquisiti al processo che ha ricostruito secondo il suo prudente apprezzamento”; per giungere quindi alla seguente conclusioni: “E' da tale complesso di elementi che la Corte trae il suo convincimento che la società non avesse offerto la prova che il credito, per il quale agiva con opposizione in surrogazione, non era stato ancora adempiuto e, ritenutolo insussistente, ha negato la legittimazione della società”.
Preso atto di quanto accertato in tre gradi di giudizio, si osserva che nel complesso ginepraio di cause instaurate fra le parti, a colpi di crediti contrapposti, la vicenda relativa all'incasso della vendita forzata per € 158.291,58 (qui azionata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.) viene alternativamente interpretata dalle parti in senso diametralmente opposto a seconda delle sedi giudiziarie adite. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in surroga, Parte_1
offre tale fatto come prova dell'avvenuto incasso della somma da parte della società Parte_2
al fine di negarne la legittimazione attiva in quella sede, mentre
[...] Parte_2 ne sostiene l'avvenuto incasso da parte della persona fisica per sostenere la
[...] CP
legittimazione della società ad agire ex art. 2900 c.c..
Sono peraltro documentate in atti altre complesse controversie intercorse fra le parti, per vicende legate alla gestione, e/o co-gestione di sequele esecutive che in questa sede tuttavia P_
non rilevano (si vedano le sentenze Tribunale di Genova n. 2767/2016 e la sentenza della Corte di Appello n. 1304-2021, in materia di “regresso” del co-fideiussore nei confronti di CP
, che, anche se non rilevano direttamente nel presente giudizio, sono utili ad illustrare PT
l'elevata conflittualità determinatasi fra le parti, sempre riferita alla gestione di – P_
allegati prodotti con deposito telematico del 14.7.2022 e ulteriori sentenze Tribunale Genova n.
1673-2021 e n. 1834/2019).
Tutto ciò premesso, illustrato e dettagliatamente ricostruito in base ai documenti allegati, il ricorrente concludeva ritenendo sussistere gli estremi dell'illecito civile in capo a PT
, che si era sottratto all'adempimento di reiterati ordini di giustizia aventi NT
ad oggetto la restituzione di un importo indebitamente trattenuto per effetto di erronea assegnazione in sede esecutiva mobiliare. Riteneva per l'effetto sussistente il nesso di causa fra l'illecito commesso da e il danno del ricorrente, titolare di credito privilegiato, siccome scaturente da CP
decreto ingiuntivo in materia di lavoro, ex art. 2751 bis n. 1 c.c. – che non era stato possibile soddisfare nell'ambito delle procedure dapprima separate n. 2954/2009 e n. 1333/2014. Ritenuta sussistente una ipotesi di litisconsorzio necessario, chiamava in causa sia PT CP
(indicato quale percettore della somma), sia la società
[...] Parte_2
nonchè pur precisando di non avere conclusioni da formulare nei confronti
[...] P_
di tali due società ( e – v. conclusioni del ricorso. Sul Parte_2 P_
ricorso veniva fissata udienza di comparizione delle parti in data 17.12.2019.
Si costituiva rimettendosi alla decisione del Tribunale. Controparte_8
Si costituiva eccependo l'incompetenza per territorio del Tribunale di Parte_2
Genova, dovendo ritenersi astrattamente competente Parma, luogo di residenza del convenuto cui era attribuito il fatto illecito consistente nell'avere omesso di restituire talune CP somme che gli erano state assegnate in sede esecutiva. Nel merito eccepiva l'insussistenza della legittimazione passiva della società, non ricorrendo ipotesi di litisconsorzio necessario.
Si costituiva infine eccependo l'incertezza assoluta del credito di NT
, la liceità della condotta del convenuto l'incompetenza per territorio del PT CP
Tribunale di Genova. Nel merito, con riguardo al credito di , eccepiva che in Parte_1
realtà il decreto ingiuntivo per asseriti crediti di lavoro nei confronti di era frutto P_
di un illecito stratagemma volto a distrarre somme dalla società ed era stato oggetto P_
di opposizione in surroga (si osserva, incidentalmente, sul punto, che anche CP
sporgeva, per tali fatti, querela per truffa nei confronti di e della
[...] Parte_1
moglie , procedimento archiviato come risulta dai documenti nn. 18 bis e 18 ter Persona_1
di parte ricorrente); ancora, nel merito, osservava che difettava di legittimazione ad PT agire posto che lo stesso non poteva vantare una posizione di diritto soggettivo rispetto alle somme ricavate a suo tempo dalla vendita;
posto, inoltre. che la controparte esecutata che P_
aveva interposto opposizione e chiesto la sospensione dell'esecuzione) non aveva coltivato l'opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi a seguito dell'assegnazione della somma;
posto ancora che la revoca dell'assegnazione da parte del G.E., in quanto già eseguita, doveva ritenersi provvedimento irrituale ed inefficace.
In esito alla prima udienza di comparizione delle parti, il G.I. disponeva mutamento del rito da sommario a ordinario. Concessi alle parti i termini per memorie ex art. 183 c.p.c., ritenuta la causa documentale, disponeva unicamente acquisizione dei fascicoli d'ufficio delle procedure esecutive mobiliari riunite n. 2954/2009 e 1333/2014. Ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per precisazione delle conclusioni l'udienza del 10.11.2021. A tale udienza, vista la dichiarazione di intervenuta cancellazione della società dal Registro delle Imprese, Parte_2 dichiarava l'interruzione del processo.
provvedeva alla riassunzione del giudizio nei confronti dei soci della Parte_1
cancellata società, come da individuazione in intestazione.
Si costituiva richiamando tutte le pregresse difese. NT
Si costituiva eccependo quanto segue (v. comparsa di costituzione): Controparte_9 [...]
era socia di società da E_ Parte_2
tempo cessata e cancellata dal registro delle imprese. Nell'intento di proseguire il giudizio interrotto nei confronti dei soci della predetta società, il sig. ha notificato l'atto di Parte_1
riassunzione al Dott. quale trustee di CP_4 E_
1). L'odierno convenuto, in realtà, non è il trustee di
[...] E_
, tanto è vero che nemmeno il ricorrente ha documentato tale sua presunta qualità.
[...]
A ciò si aggiunga che stando a quanto si può ricavare dalla visura prodotta dal sig. Parte_1
al doc. 23) quest'ultima non è nemmeno un trust, ma una limited liability company ovvero una società
a responsabilità limitata. Inoltre, la notifica inviata al Dott. è inesistente poiché lo CP_4
stesso non è e non è mai stato il legale rappresentante di E_
(tanto meno potrebbe mai essere il trustee di un trust che non esiste) e, in ogni caso, perché
[...]
avrebbe dovuto essere effettuata sulla pec della società, non sulla sua pec perso-nale.
Infine, fermo che il sig. non ha spiegato alcuna conclusione nei con-fronti Parte_1
dell'odierno convenuto, restano indefiniti sia il petitum, sia la causa petendi della sua chiamata in causa”. Concludeva come in epigrafe. Sulle eccezioni in materia di individuazione del convenuto in riassunzione e relative notifiche la difesa di così replicava (v. note 7.3.2022): “In ossequio a quanto disposto dalla SV Ill.ma PT nel provvedimento di interruzione del giudizio il Sig. ha quindi notificato l' istanza di PT riassunzione del giudizio ed il pedissequo decreto di fissazione dell' udienza di comparizione a tutte le parti costituite ed ai soci della Sig. e NT0 Controparte_5 [...]
. La notifica nei confronti di entrambi i soci sono assolutamente E_
regolari. Il Sig. , con comparsa di costituzione del 21 febbraio 2022 , ha ritenuto CP_4 costituirsi nel presente giudizio asserendo una presunta “inesistenza” della notifica degli atti a sul presupposto , errato, che non avrebbe mai E_ ricoperto il ruolo di legale rappresentante della società. Prescindendo dall' inammissibilità dell' intervento in giudizio del Sig. ( nei confronti del quale non è stata formulata domanda CP_4
alcuna da parte del Sig. ), ci si permette far constare che PT E_
, come risulta dall' elenco soci della ( allegato 1), ha
[...] CP0 Pt_2
domicilio in Parma, Vicolo San Tiburzio 3 ovvero presso il luogo di residenza del Sig. CP_4 come dallo stesso dichiarato e riconosciuto nell' allegato atto di cessione di partecipazione societaria
( allegato 2) . Al riguardo è utile segnalare che il Sig. ha correttamente richiesto la notifica PT
degli atti presso il domicilio eletto da ( ovvero E_
presso la residenza del Sig. ma la notifica è stata negativa perché singolarmente ritenuta CP_4
“sconosciuta “ all' indirizzo ( allegato 3). La notifica è stata poi rinnovata nei confronti del Sig.
[...]
quale rappresentante di A fugare ogni CP_4 CP_3 E_
dubbio circa il ruolo del Sig. si allegano i verbali dell' assemblea dei soci della della CP_4 [...] sottoscritti dal Sig. nella duplice veste di segretario dell' NT0 CP_4
assemblea e di legale rappresentante di ( allegati E_
4 e 5). L' evidenza documentale vale quindi a confermare la regolare notifica degli atti nonostante i sistematici tentativi di impedire la regolare prosecuzione del giudizio”.
Trattenuta la causa in decisione, veniva emessa la sentenza del Tribunale di Genova n'
2607/2022 del 18.11.2022, che così decideva: “RIGETTA Tutte le domande proposte da PT
nei confronti delle parti convenute. CONDANNA a rifondere le
[...] Parte_1 spese sostenute nel presente giudizio da , che liquida in complessivi € NT
14.103,00 oltre rimborso spese vive, rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA. Compensa le spese fra l'attore e tutte le altre parti del giudizio”
Il Tribunale, preliminarmente, pronunciava la carenza di litisconsorzio necessario nei confronti dei soggetti chiamati in causa, diversi da e così motivava, disponendo NT la compensazione delle spese di lite: “Preso atto di quanto verbalizzato dalle parti, va in primo luogo rilevato che nessuna domanda è stata proposta nei confronti di , che si è costituito CP_4
come persona fisica, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, con formula ultronea, non essendo stata svolta alcuna domanda nei suoi confronti. A monte di quanto rilevato, piuttosto, va negata in via preliminare la sussistenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario nel caso di specie, in cui si verte su una domanda di risarcimento del danno per illecito extra – contrattuale azionata nei confronti di , supposto autore dell'illecito. Non sussistendo NT
litisconsorzio necessario nei confronti degli altri due soggetti evocati in giudizio, ossia
[...]
e va esaminata l'eventuale fondatezza Controparte_8 Parte_2
nel merito di una domanda proposta nei loro confronti. Risulta tuttavia che nessuna domanda è stata formulata, né nei confronti di né nei confronti di P_ Parte_2
La chiamata in giudizio di tali soggetti risulta pertanto infondata nel merito, e va rigettata,
[...]
con compensazione delle spese di giudizio, nei confronti di trattandosi di soggetto P_
coincidente sostanzialmente con la parte ricorrente, e nei confronti di Parte_2
trattandosi di società cancellata, rispetto alla quale non risulta essersi costituito alcun
[...] soggetto a titolo di successione del rapporto controverso, considerato che l'unica parte costituita ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, e non risulta essere stato CP_4 chiamato in causa da , che nessuna domanda ha svolto nei suoi confronti.” (cfr sentenza) PT
Nel merito il Tribunale, dopo aver ritenuto la propria competenza territoriale, in quanto l'esecuzione mobiliare cui si riferiva l'illecito, era pendente presso il Tribunale di Genova, riteneva infondata la domanda di risarcimento del danno per illecito extracontrattuale nei confronti di in quanto l'illecito ex 2043 c.c. “non può discendere automaticamente dalla NT mancata esecuzione di un ordine di “restituzione” reso in sede di esecuzione mobiliare dal G.E.”
(cfr sentenza). Il Tribunale evidenziava che il provvedimento del G.E. di “estinzione della procedura esecutiva mobiliare (doc. n. 21 di parte ricorrente) si limitava a prendere atto che la mancata restituzione della somma di € 158.291,58 da parte di impediva NT
l'assegnazione della somma stessa al sig. , che, per quanto esposto, “sarebbe Parte_1 da ritenersi il legittimo assegnatario di tale somma”” (cfr sentenza)
Il Tribunale motivava, poi, che, in primo luogo, non era stata fornita prova dell'illecito in quanto
“una sentenza ormai passata in giudicato (Cassazione n. 29908-2021) ha incontrovertibilmente accertato che quella somma (pari a € 158.291,58) è stata assegnata e bonificata a Parte_2
e non a , circostanza che eliderebbe già ogni antigiuridicità nella
[...] NT
fattispecie in esame, tenuto conto che era creditore procedente in tutte le Parte_2 procedure esecutive” (cfr sentenza). In secondo luogo, all'udienza di assegnazione della somma, non vi era stata opposizione ma anzi sia che , così come la parte Parte_2 NT debitrice “concordavano sulla assegnazione della somma in base al seguente piano di P_ riparto: “l'intera somma ricavata al sig. interventore, a saldo parziale” (v. NT
doc. n. 6 di parte ricorrente – verbale udienza del 20.4.2015). La circostanza, dal punto di vista procedurale, configura una assegnazione addirittura non contestata (e peraltro realizzata in favore di e non in favore di ).” (cfr sentenza) Parte_2 NT
“In terzo luogo, e infine, alla data di assegnazione delle somme oggetto del presente giudizio,
22.4.2015, non figurava come creditore intervenuto munito di privilegio, né Parte_1
nella procedura n. 2954/2009 e riunite, né nella procedura n. 1333/2014. Come risulta infatti dagli atti, egli interveniva solo successivamente all'assegnazione della somma derivante dalla vendita, con un intervento tardivo (in data 20.5.2015), cui la giurisprudenza non fa seguire alcun diritto alla distribuzione di somme (v. art. 566 c.p.c.).” (cfr sentenza)
Il Tribunale concludeva che, al netto dei provvedimenti di restituzione del G.E., l'attore per il risarcimento da illecito avrebbe dovuto provare l'illecito doloso, il nesso di causa ed il danno ma non risultava provato alcuno di detti elementi. L'assegnazione è avvenuta su accordo tra le parti a favore non di , ma allora creditore legittimato, in epoca in cui NT Parte_2
non risultava intervenuto come creditore previlegiato in quanto “Per data di assegnazione PT
del ricavato, per pacifica giurisprudenza, deve intendersi l'udienza effettiva in cui avviene la distribuzione, pertanto la data di riferimento deve essere, siccome nota a tutte le parti della procedura (creditore e debitore presenti), il 20.4.2015, e non il 16.6.2015, data di rinvio fissata nella procedura n. 1333/2014, a seguito dell'ordinanza di vendita 11.3.2015 (v. doc. n. 5 di parte ricorrente). Vertendosi infatti in azione di risarcimento del danno per fatto illecito, il dolo/colpa del soggetto percipiente – se fatti risalire alla data del 20.4.2015 non sussistono in quanto l'assegnazione avvenne sostanzialmente in maniera concorde, e in epoca in cui non risultava ancora depositato l'intervento di . Se il fatto illecito invece viene collocato in data successiva Parte_1 all'intervento di , per effetto della mancata “restituzione” dell'importo già Parte_1 assegnato, ugualmente non ricorrono gli elementi costitutivi di cui all'art. 2043 c.c., sia perché tale mancata restituzione è irrilevante sul piano del rapporto causale essendo successiva alla assegnazione del ricavato della vendita (e tardivo l'intervento), sia soprattutto perché la somma risulta essere stata percepita da e non da Parte_2 CP
persona fisica. In assenza di ogni domanda nei confronti di e
[...] Parte_2
non essendo stata formulata una ipotesi di responsabilità solidale per illecito fra CP
e la omonima società, non ricorre ugualmente illecito ascrivibile a
[...] CP
per effetto della mancata restituzione di importi alla procedura esecutiva mobiliare in
[...] data successiva al 16.6.2015.” (cfr sentenza) Con atto di citazione 14.05.2023, proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
- errore in fatto ed in diritto con riferimento all'individuazione del soggetto in favore del quale è stato assegnato l'importo di €. 158.291,58; - errore in fatto ed in diritto per aver ritenuto un intervenuto accordo tra i creditori per “una assegnazione addirittura non contestata (e peraltro realizzata in favore di e non in favore di ”; - errore in Parte_2 NT fatto ed in diritto sull'asserito intervento tardivo spiegato dal Sig. nella procedura esecutiva PT
n. 1333/2014 R.G. es nonché errata valutazione del termine finale per il creditore assistito da privilegio di intervenire in una procedura esecutiva;
- errore in fato ed in diritto per aver ritenuto il mancato assolvimento dell' esponente agli obblighi probatori allo stesso facenti carico ai sensi dell' art. 2043 cod. civ. da parte dell'appellante; - errore in fatto ed in diritto per ritenuto l'assenza di dolo in capo al Sig. sia alla data del 22/4/2015, “giorno dell' intervenuto incasso della CP somma allo stesso erroneamente assegnata” che in ogni caso;
- errore in fatto ed in diritto sulla rilevanza della sentenza resa dalla Suprema Corte di Cassazione a definizione dell' opposizione proposta dalla nel giudizio ex art. 2900 cod. civ. Chiedeva la riforma favorevole della Parte_2 sentenza gravata con condanna dell'appellato a rifondere le somme illecitamente percepite, oltre alla vittoria delle spese del giudizio del primo e secondo grado.
Con comparsa di costituzione e risposta 25.10.2023 si costituiva in giudizio CP
con la quale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità dell'appello per la mancanza
[...] dell'esposizione dei motivi specifici ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. Nel merito, contestava l'infondatezza dei motivi di appello, in particolare rilevava l'avvenuto giudicato fra le parti sulla circostanza che la somma di € 158.291,58 era stata versata a favore della società Parte_2
a seguito della sentenza della Corte di Cassazione. Chiedeva il rigetto dell'appello con la
[...]
vittoria delle spese del giudizio di secondo grado.
La Corte, con provvedimento di concessione dei termini per memorie conclusionali e repliche, fissava l'udienza del 21.01.2025, tenuta in forma cartolare, alla quale la causa veniva trattenuta in decisione.
L'appello è infondato.
Parte appellata, eccepisce l'inammissibilità dell'appello in relazione alla mancanza dei requisiti ex art. 342 c.p.c., ma la Corte rileva, sul punto, che l'impugnazione contiene un'indicazione dei fatti e un'esposizione dei motivi che rendono le doglianze sufficientemente individuabili negli elementi costituitivi, come richiesto dalla sentenza Cass. n. 17712/2016 a proposito dell'art. 434 c.p.c., avente identica formulazione dell'art. 342 c.p.c. ed in conformità anche le successive pronunce Cass.
13535/18 e Cass. 7675/19. La Corte, ai fini della decisione, si attiene alla ragione più liquida, relativa al primo ed ultimo motivo di appello, il primo sull'errata individuazione del soggetto beneficiario del pagamento della somma
€ 158.291,58 a seguito dell'assegnazione del G.E. ed il secondo sull'efficacia, sull'individuazione del soggetto beneficiario del suddetto pagamento, della sentenza della Corte di Cassazione n' 29907/2021
(doc. 43 ricorrente in primo grado), emessa in contraddittorio fra le parti della presente causa, che ha definitivamente rigettato il ricorso contro la sentenza della Corte Appello di Genova n. 336/16 del
30/9/2016 (doc. 18 ricorrente in primo grado), che, a sua volta, confermava la sentenza del Tribunale di Genova n. 178/16 del 14/3/2016 (Doc. 17 ricorrente in primo grado).
L'appellante , con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., proponeva domanda di risarcimento danni ex PT art. 2043 e ss c.c. nei soli confronti della persona fisica , nonostante la notifica NT della citazione anche alla contro la quale, però, non formulava alcuna Parte_2 richiesta di condanna, come motivato dal Tribunale per giustificare la compensazione delle spese del primo grado fra le due parti.
L'odierno appellante sosteneva il comportamento illecito della persona fisica , il NT quale, in violazione di vari ordini di restituzione della somma di € 158.291,58, che sosteneva essere stata assegnata dal G.E., con verbale d'udienza 22.4.2015, a come persona fisica, piuttosto CP che alla società non provvedeva alla restituzione, impedendogli di Parte_2 soddisfare un proprio credito sorretto da privilegio, sorto a seguito di decreto ingiuntivo per compensi di lavoro subordinato nei confronti di società a lui riconducibile. P_
Detto decreto ingiuntivo, non opposto dalla società riconducibile allo stesso , P_ PT veniva opposto in surroga dalla e, nel procedimento di opposizione, NT1 favorevole al per il rigetto dell'opposizione, veniva accertato, con la sentenza del Tribunale PT di Genova n. 178/16 del 14/3/2016, che la somma di € 158.291,58, seppur nel verbale 22.4.2015 fosse stata assegnata a (senza ulteriore indicazione), era stata a tutti gli effetti NT corrisposta e pagata a favore della Tale sentenza, fondata Parte_4 sull'accertamento del fatto, oggetto anche della presente causa, veniva confermata dalla Corte di
Appello e passava in giudicato a seguito della Corte di Cassazione, che rigettava il ricorso del soccombente . Parte_2
Sul punto la sentenza gravata aveva testualmente riportato il contenuto delle tre sentenze come segue:
“Si legge in particolare nella sentenza del Tribunale di primo grado, che rigettava l'opposizione in surroga a decreto ingiuntivo (doc. n. 17 parte ricorrente): “La difesa opponente ha sostenuto che €
158.291,58 sarebbero stati in realtà assegnati alla persona di non a favore NT
della società. Il verbale dell'udienza del 22.4.2015 in cui “Il G.E….assegna a la NT somma di € 158.291,58…ordinandone la consegna all'assegnatario o a suo delegato a cura di
SO.VE.O”, non può leggersi se non congiuntamente alla comunicazione di SO.VE.MO , con cui si è data notizia al giudice dell'esecuzione quanto segue: “In data 28.4.2015, a seguito del provvedimento di assegnazione del ricavato della vendita pari a € 158.291,58 a favore della Parte_2
datato 22.4.2015, l'Avv. Pangrazi ci comunicava l'IBAN della sua cliente per il bonifico…la
[...]
somma assegnata è già nella disponibilità della . Parte_2
Si legge poi nella sentenza della Corte di Appello di Genova, che ugualmente rigettava l'opposizione in surroga a decreto ingiuntivo (doc. n. 18 parte ricorrente): “se era vero che dal verbale di udienza risultava l'assegnazione della somma a , dalla successiva comunicazione della NT
SO.VE.MO risultava che l'assegnazione stessa era stata poi disposta ed eseguita a favore della società su un conto corrente le cui coordinate erano state fornite a SOVEMO dal legale della stessa società
. CP
La Corte di Cassazione, infine, definitivamente accertava (doc. n. 43 di parte ricorrente): “Inoltre
(la Corte di Appello, n.d.r.) ha verificato che non era stata offerta la prova che la somma di €
158.291,58 era stata assegnata a persona fisica, invece che alla società di cui NT
era legale rappresentante. In particolare, la Corte di merito ha osservato che solo in appello era stato dedotto che il era intervenuto nella procedura esecutiva promossa dalla società. Ha posto CP
in rilievo che in giudizio era risultato dimostrato che l'istituto, incaricato delle vendite giudiziarie, aveva assegnato la somma alla società dopo che il legale rappresentante della stessa aveva provveduto a comunicarne l'IBAN e che, al contrario, nessun riscontro era stato offerto all'affermazione che quel conto era personal del come pure sarebbe stato agevolmente CP
possibile”; in altro passaggio si legge ancora: “La Corte di merito ha accertato che la somma di €
158.291,58 era stata assegnata alla società e non a persona fisica come NT
allegato dalla s.r.l., ed è addivenuta a tale convincimento valutando una serie di elementi di fatto acquisiti al processo che ha ricostruito secondo il suo prudente apprezzamento”; per giungere quindi alla seguente conclusioni: “E' da tale complesso di elementi che la Corte trae il suo convincimento che la società non avesse offerto la prova che il credito, per il quale agiva con opposizione in surrogazione, non era stato ancora adempiuto e, ritenutolo insussistente, ha negato la legittimazione della società”
Atteso il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale, confermata dalla Corte d'Appello, per il rigetto del ricorso per cassazione, è stato definitivamente accertato che, nonostante che nel verbale Con di assegnazione 22.4.2015, il abbia indicato il beneficiario della somma , NT senza alcuna precisazione, la somma medesima non era stata incassata dal medesimo, come persona fisica, ma era stata bonificata, dall'istituto vendite giudiziarie SoVeMo, alla Parte_2
Conseguentemente, anche i successivi ordini di restituzione, diretti alla persona fisica
[...]
, e non alla società, non potevano avere alcuna efficacia, non avendo lo stesso NT mai ricevuto la somma.
L'accertamento del fatto, con effetto di giudicato fra le parti anche di questa causa, che la somma non fosse stata pagata a persona fisica, impedisce che questi possa aver tenuto un NT comportamento illecito idoneo al risarcimento del danno, in quanto ad impossibilia nemo tenetur.
Di contro, nessuna domanda di risarcimento è stata avanzata nei confronti dell'effettivo beneficiario della somma come specificato dal Tribunale nella sentenza gravata. Parte_2
Il rigetto del primo e del secondo motivo comportano l'assorbimento di tutti gli altri e, pertanto, la
Corte conferma per quanto sopra la sentenza gravata.
Anche le spese dell'appello seguono la soccombenza, con condanna dell'appellante PT alla rifusione in favore dell'appellato . Esse vengono liquidate nel
[...] NT
dispositivo in base al D.M. 55/2014 sullo scaglione indicato dalla parte, in conformità dell'art. 5 c. 1, tenuto conto della non complessità della questione e dell'esclusione della fase di trattazione/istruttoria; Fase di studio: € 2.000,00; Fase introduttiva: € 1.800,00; Fase decisionale: €
4.500,00 = Compenso tabellare € 8.300,00.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater secondo periodo del DPR 30.05.2002 n.115, introdotto dall'art.1 comma 17 della Legge 24.12.12 n.228, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo art.13 co.1 quater DPR n.115/2002, e pertanto dichiara che parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
definitivamente pronunciando nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 525/2023 avverso la sentenza n. 2607/2022 emessa dal Tribunale di Genova in data 18/11/2022, così decide:
- Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza gravata;
- Condanna alla refusione delle spese del presente grado del giudizio in Parte_1 favore di che liquida in € 8.300,00 per compensi, oltre a spese generali NT
ed accessori di legge. - Dà atto che ricorrono le condizioni ex art. 13, comma 1-quater D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a carico di parte appellante, per il rigetto della proposta impugnazione.
Genova, 6 giugno 2025
Il Giudice Aus. Est. Il Presidente
Dott. Gabriele Marroni Dott. Marcello Bruno