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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 04/03/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di GG IA, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 343/19 vertente
tra
codice fiscale: , parte rappresentata e difesa per Parte_1 CodiceFiscale_1
procura in atti dall'avv. MAFRICA Mario del foro di GG IA ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in OV RI (via Bainsizza n. 3)
APPELLANTE
CONTRO
codice fiscale: , parte rappresentata e difesa per Controparte_1 CodiceFiscale_2
procura in atti dall'avv. ZOCCALI Pasquale del foro di GG IA ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in GG IA (via F. Cananzi n. 16)
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale GG IA n° 1609/18, pubblicata il
6/11/18.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 25.07.2013 e notificato il 30.07.2013 il sig. , titolare Controparte_1
dell'omonimo colorificio, conveniva avanti il Tribunale di GG IA il sig. , Parte_1
1 titolare di una autocarrozzeria, deducendo di avere stipulato con scrittura privata del 02.03.2009 un contratto di comodato.
Assumeva che tale negozio, denominato “Contratto di comodato”, aveva ad oggetto la consegna delle attrezzature indicate nell'allegato “A” al contratto (consistenti in un computer con mouse e tastiera ed un “tintometro” per la miscelazione dei colori per la verniciatura delle autovetture) e di un assortimento di barattoli contenenti tinte pastello “metallizzate” ed un altro di tinte “perlate”. Su tali presupposti, deduceva in citazione di avere chiesto al tramite il proprio legale, avvalendosi Pt_1
della clausola risolutiva espressa prevista nel contratto, la restituzione delle attrezzature ed il pagamento delle vernici contenute nei barattoli “non integri o scaduti” (come prevedeva il contratto di “comodato” all'art. 3 ed all'art. 6). Affermava ancora che le parti erano addivenute ad una parziale composizione concordando solo la restituzione delle attrezzature (computer e tastiera), mentre non avevano raggiunto alcun accordo circa la riconsegna delle tinte (almeno dei barattoli non aperti).
Concludeva il per l'accoglimento della domanda che così formulava: “Voglia l'ill.mo Giudice CP_1
adito ritenere e dichiarare che il sig. è tenuto, in forza di quanto contrattualmente Parte_1
stabilito, a corrispondere, risolto il contratto, il prezzo dei beni consumabili non integri o scaduti e
conseguentemente condannarlo, per le causali di cui in narrativa, al pagamento in favore dell'istante
della somma di €. 5.130,49, oltre interessi legali dall'11.12.2012, data della costituzione in mora, al
soddisfo”.
Con comparsa depositata il 23.12.2013 si costituiva il convenuto il quale Parte_1
contestava la domanda avversaria chiedendone il rigetto ed avanzava domanda riconvenzionale di riduzione del prezzo asseritamente corrisposto.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale e interrogatorio formale, con sentenza n.1609/18,
pubblicata il 6/11/18, il Tribunale di GG IA accoglieva la domanda principale, rigettava la riconvenzionale e condannava il al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Avverso detta sentenza con atto, ritualmente, notificato, proponeva appello , Parte_1
eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto atto,
2 chiedendone la riforma con il rigetto della domanda principale, l'accoglimento della proposta riconvenzionale e vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellato resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 19/9/19 la Corte rigettava la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori avanzata dall'appellante.
Con ordinanza del 16/5/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 6/5/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo 149/2022,
questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il proposto gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132 del Codice di procedura civile e 118 disp.att. c.p.c. oltre agli artt. 24 e 111, comma 6,
della Costituzione Italiana, nonché gli artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c. ed inoltre sotto il profilo sostanziale gli artt. 1362, 1363 e 2697 c.c. sull'onere della prova.
1.1) Il gravame è infondato per le argomentazioni che seguono.
Dalla documentazione in atti risulta che in data 02/03/2019, le parti in causa stipulavano un contratto di comodato, nel quale convenivano che il concedeva in comodato al una serie di CP_1 Pt_1
attrezzature per la miscelazione e il dosaggio delle vernici;
al punto 3 del suddetto contratto era,
inoltre, previsto che Il mancato adempimento del comodatario degli obblighi di cui all'art. 2
comporterà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. In tal caso, il comodante dovrà
corrispondere al comodatario il costo di tutti i materiali consumabili non integri o scaduti e dovrà
restituire le attrezzature comodate entro 10 gg, successivi alla richiesta….
Con il presente giudizio, una volta consegnate le attrezzature date in comodato, il ha chiesto CP_1
il pagamento dei materiali non integri o scaduti, ammontanti a suo dire a €. 5.130,49.
Alla luce della suddetta clausola era onere del provare quali materiali erano stati consegnati Pt_1
integri e quali, invece, erano stati utilizzati, al fine di stabilire la somma da corrispondere al , CP_1
il quale in sede di interrogatorio formale ha dichiarato di non avere ricevuto alcuna somma a
3 pagamento delle vernici.
Nessuna prova è stata fornita dal circa i prodotti utilizzati, in vero, nella comparsa di Pt_1
costituzione nel primo grado di giudizio, quest'ultimo, ha dichiarato di avere effettivamente utilizzato le vernici di cui al contratto di comodato:” i contenitori di quelle vernici erano stati infatti aperti dal
ed inseriti nel cosiddetto tintometro…”. Pt_1
Riguardo al pagamento delle vernici utilizzate, il ha prodotto in atti numerosi assegni relativi Pt_1
al rapporto commerciale intrattenuto per lunghissimo tempo con il , i quali, corredati da fatture CP_1
per acquisto merci, in mancanza di coincidenza degli importi su quanto, asseritamente pagato, non possono essere ricondotti al rapporto contrattuale che ci occupa.
Sull'argomento la Suprema Corte ha ribadito che: ”In presenza di una pluralità di rapporti
obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare,
la scelta spetta ex art. 1195 c.c. al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno
o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex art. 1193, comma 2, che hanno carattere suppletivo
e sussidiario, subentrano, soltanto quanto l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal
creditore, fermo restando che l'onere di provare le condizioni che giustificano una diversa
imputazione grava sul creditore”(ex plurimis Cass. 31837/22).
Nel caso in esame, l'appellante sostiene di avere corrisposto al con assegni bancari che CP_1
saranno prodotti l'importo indicato nella convenzione ammontante ad €. 2.816,86” ed a fronte del suddetto pagamento, il avrebbe emesso la fattura n. 118 del 26/5/09, non comprendente, però CP_1
tutta la merce pagata” probabilmente per esigenze fiscali”.
Giova osservare che gli assegni prodotti dal a fronte della fattura 118/09, sono di importi di Pt_1
gran lunga superiori a quello asseritamente pagato, e che la detta fattura è emessa per un importo di
€. 4.579,20 che non coincide con l'importo asseritamente pagato e nella stessa nessun riferimento viene fatto alla merce di cui all'allegato A del comodato, come, invece, sostenuto dal Pt_1
Evidentemente, come chiarito dall'odierno appellato, la detta fattura è stata emessa per la merce acquistata dal nel corso del lunghissimo rapporto commerciale con il , come, peraltro, Pt_1 CP_1
4 da quest'ultimo chiarito nella missiva del 23/1/23.
Per quanto attiene alla domanda riconvenzionale proposta in primo grado dal di riduzione Pt_1
del prezzo della merce indicata nel comodato, in quanto viziata, vi è da dire che nessuna contestazione in tal senso risulta mai essere stata formulata dal , neppure nelle missive scambiate con il Pt_1
per la restituzione delle attrezzature avute in comodato né tantomeno, in quelle in cui veniva CP_1
richiesto il pagamento della detta merce;
pertanto, ai sensi dell'art. 1495 c.c. la suddetta domanda deve essere rigettata.
Alla luce di quanto fin qui esposto, corretta appare la sentenza impugnata che deve essere confermata.
2) Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate, in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore da €.
1.101,00 a 5.200,00, valori minimi attesa la semplicità della questione), in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012), l'ammontare delle spese liquidate è pari ad €. 1.458,00 di cui €. 268,00 fase di studio, €. 268,00 fase introduttiva,
€.496,00 fase di trattazione, €. 426,00 fase decisionale.
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione,
indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà
5 inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di GG IA, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
GG IA n. 1609/18 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
rigetta l'appello;
conferma la sentenza1609/18;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'appellato che liquida in complessivi €.1.458,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarre in favore dell'Avv. Pasquale Zoccali che ha reso la dichiarazione di rito.
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in GG IA nella camera di consiglio del 28/01/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
6
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di GG IA, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 343/19 vertente
tra
codice fiscale: , parte rappresentata e difesa per Parte_1 CodiceFiscale_1
procura in atti dall'avv. MAFRICA Mario del foro di GG IA ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in OV RI (via Bainsizza n. 3)
APPELLANTE
CONTRO
codice fiscale: , parte rappresentata e difesa per Controparte_1 CodiceFiscale_2
procura in atti dall'avv. ZOCCALI Pasquale del foro di GG IA ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in GG IA (via F. Cananzi n. 16)
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale GG IA n° 1609/18, pubblicata il
6/11/18.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 25.07.2013 e notificato il 30.07.2013 il sig. , titolare Controparte_1
dell'omonimo colorificio, conveniva avanti il Tribunale di GG IA il sig. , Parte_1
1 titolare di una autocarrozzeria, deducendo di avere stipulato con scrittura privata del 02.03.2009 un contratto di comodato.
Assumeva che tale negozio, denominato “Contratto di comodato”, aveva ad oggetto la consegna delle attrezzature indicate nell'allegato “A” al contratto (consistenti in un computer con mouse e tastiera ed un “tintometro” per la miscelazione dei colori per la verniciatura delle autovetture) e di un assortimento di barattoli contenenti tinte pastello “metallizzate” ed un altro di tinte “perlate”. Su tali presupposti, deduceva in citazione di avere chiesto al tramite il proprio legale, avvalendosi Pt_1
della clausola risolutiva espressa prevista nel contratto, la restituzione delle attrezzature ed il pagamento delle vernici contenute nei barattoli “non integri o scaduti” (come prevedeva il contratto di “comodato” all'art. 3 ed all'art. 6). Affermava ancora che le parti erano addivenute ad una parziale composizione concordando solo la restituzione delle attrezzature (computer e tastiera), mentre non avevano raggiunto alcun accordo circa la riconsegna delle tinte (almeno dei barattoli non aperti).
Concludeva il per l'accoglimento della domanda che così formulava: “Voglia l'ill.mo Giudice CP_1
adito ritenere e dichiarare che il sig. è tenuto, in forza di quanto contrattualmente Parte_1
stabilito, a corrispondere, risolto il contratto, il prezzo dei beni consumabili non integri o scaduti e
conseguentemente condannarlo, per le causali di cui in narrativa, al pagamento in favore dell'istante
della somma di €. 5.130,49, oltre interessi legali dall'11.12.2012, data della costituzione in mora, al
soddisfo”.
Con comparsa depositata il 23.12.2013 si costituiva il convenuto il quale Parte_1
contestava la domanda avversaria chiedendone il rigetto ed avanzava domanda riconvenzionale di riduzione del prezzo asseritamente corrisposto.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale e interrogatorio formale, con sentenza n.1609/18,
pubblicata il 6/11/18, il Tribunale di GG IA accoglieva la domanda principale, rigettava la riconvenzionale e condannava il al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Avverso detta sentenza con atto, ritualmente, notificato, proponeva appello , Parte_1
eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto atto,
2 chiedendone la riforma con il rigetto della domanda principale, l'accoglimento della proposta riconvenzionale e vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellato resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 19/9/19 la Corte rigettava la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori avanzata dall'appellante.
Con ordinanza del 16/5/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 6/5/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo 149/2022,
questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il proposto gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132 del Codice di procedura civile e 118 disp.att. c.p.c. oltre agli artt. 24 e 111, comma 6,
della Costituzione Italiana, nonché gli artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c. ed inoltre sotto il profilo sostanziale gli artt. 1362, 1363 e 2697 c.c. sull'onere della prova.
1.1) Il gravame è infondato per le argomentazioni che seguono.
Dalla documentazione in atti risulta che in data 02/03/2019, le parti in causa stipulavano un contratto di comodato, nel quale convenivano che il concedeva in comodato al una serie di CP_1 Pt_1
attrezzature per la miscelazione e il dosaggio delle vernici;
al punto 3 del suddetto contratto era,
inoltre, previsto che Il mancato adempimento del comodatario degli obblighi di cui all'art. 2
comporterà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. In tal caso, il comodante dovrà
corrispondere al comodatario il costo di tutti i materiali consumabili non integri o scaduti e dovrà
restituire le attrezzature comodate entro 10 gg, successivi alla richiesta….
Con il presente giudizio, una volta consegnate le attrezzature date in comodato, il ha chiesto CP_1
il pagamento dei materiali non integri o scaduti, ammontanti a suo dire a €. 5.130,49.
Alla luce della suddetta clausola era onere del provare quali materiali erano stati consegnati Pt_1
integri e quali, invece, erano stati utilizzati, al fine di stabilire la somma da corrispondere al , CP_1
il quale in sede di interrogatorio formale ha dichiarato di non avere ricevuto alcuna somma a
3 pagamento delle vernici.
Nessuna prova è stata fornita dal circa i prodotti utilizzati, in vero, nella comparsa di Pt_1
costituzione nel primo grado di giudizio, quest'ultimo, ha dichiarato di avere effettivamente utilizzato le vernici di cui al contratto di comodato:” i contenitori di quelle vernici erano stati infatti aperti dal
ed inseriti nel cosiddetto tintometro…”. Pt_1
Riguardo al pagamento delle vernici utilizzate, il ha prodotto in atti numerosi assegni relativi Pt_1
al rapporto commerciale intrattenuto per lunghissimo tempo con il , i quali, corredati da fatture CP_1
per acquisto merci, in mancanza di coincidenza degli importi su quanto, asseritamente pagato, non possono essere ricondotti al rapporto contrattuale che ci occupa.
Sull'argomento la Suprema Corte ha ribadito che: ”In presenza di una pluralità di rapporti
obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare,
la scelta spetta ex art. 1195 c.c. al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno
o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex art. 1193, comma 2, che hanno carattere suppletivo
e sussidiario, subentrano, soltanto quanto l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal
creditore, fermo restando che l'onere di provare le condizioni che giustificano una diversa
imputazione grava sul creditore”(ex plurimis Cass. 31837/22).
Nel caso in esame, l'appellante sostiene di avere corrisposto al con assegni bancari che CP_1
saranno prodotti l'importo indicato nella convenzione ammontante ad €. 2.816,86” ed a fronte del suddetto pagamento, il avrebbe emesso la fattura n. 118 del 26/5/09, non comprendente, però CP_1
tutta la merce pagata” probabilmente per esigenze fiscali”.
Giova osservare che gli assegni prodotti dal a fronte della fattura 118/09, sono di importi di Pt_1
gran lunga superiori a quello asseritamente pagato, e che la detta fattura è emessa per un importo di
€. 4.579,20 che non coincide con l'importo asseritamente pagato e nella stessa nessun riferimento viene fatto alla merce di cui all'allegato A del comodato, come, invece, sostenuto dal Pt_1
Evidentemente, come chiarito dall'odierno appellato, la detta fattura è stata emessa per la merce acquistata dal nel corso del lunghissimo rapporto commerciale con il , come, peraltro, Pt_1 CP_1
4 da quest'ultimo chiarito nella missiva del 23/1/23.
Per quanto attiene alla domanda riconvenzionale proposta in primo grado dal di riduzione Pt_1
del prezzo della merce indicata nel comodato, in quanto viziata, vi è da dire che nessuna contestazione in tal senso risulta mai essere stata formulata dal , neppure nelle missive scambiate con il Pt_1
per la restituzione delle attrezzature avute in comodato né tantomeno, in quelle in cui veniva CP_1
richiesto il pagamento della detta merce;
pertanto, ai sensi dell'art. 1495 c.c. la suddetta domanda deve essere rigettata.
Alla luce di quanto fin qui esposto, corretta appare la sentenza impugnata che deve essere confermata.
2) Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate, in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore da €.
1.101,00 a 5.200,00, valori minimi attesa la semplicità della questione), in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012), l'ammontare delle spese liquidate è pari ad €. 1.458,00 di cui €. 268,00 fase di studio, €. 268,00 fase introduttiva,
€.496,00 fase di trattazione, €. 426,00 fase decisionale.
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione,
indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà
5 inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di GG IA, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
GG IA n. 1609/18 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
rigetta l'appello;
conferma la sentenza1609/18;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'appellato che liquida in complessivi €.1.458,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarre in favore dell'Avv. Pasquale Zoccali che ha reso la dichiarazione di rito.
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in GG IA nella camera di consiglio del 28/01/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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