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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 14/04/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N°4260/2021 RG;
tra
( c.f ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappr., rappr. e dif. dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce;
attore contro
( ), Controparte_1 CodiceFiscale_1 CP_2
( ), ( ), CodiceFiscale_2 Controparte_3 CodiceFiscale_3
rappr.ti e dif. dall'avv. Luigi Vitali;
convenuti
Oggetto: azione revocatoria ex art. 2901 c.c.; precisazione delle conclusioni come da verbale dell'udienza del 25.01.2024;
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo a norma dell'art. 132, comma 1, n.4, c.p.c. come novellato dall'art. 45, comma 17 legge 69/2009.
, con atto di citazione notificato in data 18.11.2021, Controparte_4 premesso di andare creditrice da della somma di €.4.574.318,48 e da Controparte_1 CP_2
della somma di €.3.135.917,46 come comprovato dai ruoli esattoriali, ha convenuto in
[...]
giudizio , e al fine di sentire accogliere le Controparte_1 CP_2 Controparte_3 seguenti conclusioni: “dichiarare ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia, nei confronti dell' dell'atto del 3/5/17, trascritto presso la CC.RR. II di Parte_1
Brindisi il 23/5/17 rg. 7625 rp 6000, a rogito Notaio , di costituzione in fondo Persona_1 patrimoniale nel quale sono confluiti gli immobili di seguito descritti ed intestati a:
[...]
: n. 1 immobile sito nel Comune di VI AN (BR) Catasto fabbricati sezione CP_1
urbana foglio 134 particella 325 subalterno – natura D7 – fabbricati costruiti per esigenze industriali, via Appia s.n.c. – piano T – rendita euro 185,92 (valore ex art. 79 euro 35.139,60);
n. 3 immobili siti nel Comune di VI AN (BR): immobile n. 1 Comune CP_2
di VI AN – catasto terreni foglio 134 particella 1029 subalterno – natura T –
Terreno, consistenza 1 ha 22 are 39 centiare – Contrada Paludi – rendita euro 50,57 (valore ex art.
79 euro 17.066,70); immobile n. 2 Comune di VI AN – catasto terreni foglio 134 particella 47 subalterno – natura T – Terreno consistenza 3 are 89 centiare Contrada Paludi – rendita euro 1,61 (valore ex art. 79 euro 542,70); immobile n. 3 Comune di VI AN catasto fabbricati – sezione urbana – foglio 134 particella 1025 subalterno 2 – natura C2 – magazzini e locali di deposito – consistenza 14 metri quadri Contrada Paludi – rendita euro 61,46
(valore ex art. 79 euro 23.230,80); - dell'atto di donazione a rogito Notaio , del 16/2/18 Per_2 trascritto il 20/2/18 al R.G. 2578 rp 1997, con il quale la sig.ra con l'espresso CP_2
consenso del sig. , ha donato al proprio figlio i seguenti Controparte_1 Controparte_3
immobili: immobile n. 1 Comune di VI AN – catasto terreni foglio 134 particella
1029 subalterno – natura T – Terreno, consistenza 1 ha 22 are 39 centiare – Contrada Paludi – rendita euro 50,57 (valore ex art. 79 euro 17.066,70); immobile n. 2 Comune di VI
AN – catasto terreni foglio 134 particella 47 subalterno – natura T – Terreno consistenza 3 are 89 centiare Contrada Paludi – rendita euro 1,61 (valore ex art. 79 euro 542,70); immobile n. 3
Comune di VI AN catasto fabbricati – sezione urbana – foglio 134 particella 1025 subalterno 2 – natura C2 – magazzini e locali di deposito – consistenza 14 metri quadri Contrada
Paludi – rendita euro 61,46 (valore ex art. 79 euro 23.230,80); - dell'atto di compravendita del
25/5/18 nr. 4294 a rogito Notaio , registrato lo stesso giorno, repertorio 54929, raccolta Per_1
27636, con il quale i sig.ri e hanno venduto a Controparte_1 CP_2 CP_3
(figlio), con riserva del diritto di abitazione di essi venditori sull'immobile di cui al
[...]
successivo punto 1), gli immobili che si seguito si indicano al prezzo complessivo di € 125.000,00, di cui € 25.000,00 per l'immobile di cui al punto 1) tenuto conto della riserva del diritto di abitazione, e di € 100.000,00 sulla base della relazione di stima redatta da un tecnico, con riferimento all'immobile di cui al punto 2): 1) abitazione sita in Comune di VI AN alla contrada Poggio Rizzo sn, della consistenza di nove vani e mezzo catastali distribuiti tra piano terra e primo piano con annessa area scoperta pertinenziale;
il tutto confinante con strada vicinale contrada Paludi;
con strada vicinale contrada Poggio Rizzo, con particelle 819 e particella 821.
Detto immobile attualmente identificato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di VI AN esattamente in ditta alla parte venditrice come segue: al fgl. 117, p.lla 683 sub 4, contrada
Poggio Rizzo sn, piano T – 1, cat. A/7, cl. 2, vani 9,5, Sup. Cat. Mq 268, R.C. euro 1054,86, ome da planimetria depositata in Catasto in data 4 maggio 2018, protocollo numero BR0029350, in ditta ai venditori, in conformità alle risultanze dei Registri Immobiliari;
l'immobile viene venduto ed accettato con riserva del diritto di proprietà in favore dei venditori;
2) fabbricato adibito ad attività industriale sito in Comune di VI AN alla contrada Poggio Rizzo composto da tre corpi di fabbrica di cui uno costituito da piano terra destinato a deposito di pneumatici, completamente privo di infissi, impianti, intonaci pavimenti rifiniture in genere, della superficie di circa 260 (duecentosessanta) mq, e da un piano interrato accessibile mediante rampa, anch'esso privo di impianti e di ogni tipo di rifiniture;
un secondo corpo di fabbrica costituito da solo piano terra destinato a deposito di pneumatici di circa 150 (centocinquanta) mq e da un terzo corpo di fabbrica costituito da solo piano terra destinato a deposito/garage della superficie di circa 45
(quarantacinque) mq;
il tutto con annesse aree scoperte e piazzali pertinenziali;
confinante, nell'insieme, con strada vicinale contrada Poggio Rizzo;
con particella 793, con particella 683 e particella 819. Detto immobile attualmente identificato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di
VI AN esattamente in ditta alla parte venditrice come segue: al fgl. 117, p.lla 821, contrada Poggio Rizzo sn, piano T – S1, cat. D/7, R.C. euro 2960,00 come da planimetria depositata in Catasto in data 4 maggio 2018, protocollo numero BR0029351, in ditta ai venditori in conformità alle risultanze dei Registri Immobiliari. Con vittoria delle spese di lite”.
, e tutti ritualmente Controparte_1 CP_2 Controparte_3
costituitisi - quest'ultimo con separato atto di costituzione e risposta -, hanno eccepito l'inammissibilità e nel merito hanno domandato il rigetto dell'avversa azione revocatoria, evidenziando che tutti i beni immobili rispetto al trasferimento dei quali è stata proposta l'azione attorea, sarebbero oggetto di Fondo Patrimoniale costituito nel lontano 2014, non oggetto di azione revocatoria e peraltro costituito dai coniugi alienanti ben prima della notifica delle cartelle esattoriali da parte dell' . Controparte_5
Istruita attraverso prova documentale, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.01.2024 la causa veniva riservata a sentenza, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda attorea appare fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Emerge per tabulas che a decorrere dall'anno 2016 e erano Controparte_1 CP_2
destinatari - in specie, dal 17.03.2016 nei confronti di quest'ultima e dal 02.03.2016 nei confronti del primo - di avvisi di addebito e di accertamento, e relativi oneri e accessori maturati, che, in difetto di pagamento ed a seguito delle disattese iniziative giudiziarie, venivano iscritti nei ruoli esattoriali in virtù dei quali risultava creditrice rispettivamente nei confronti della Pt_1 CP_2 della somma complessiva di €.3.135.917,46, e nei confronti del della somma di Controparte_1
€.4.574.318,48.
Premesso che i crediti di cui innanzi erano relativi agli anni di imposta 2010 e 2011, parte attrice assume che i coniugi si siano spogliati del loro patrimonio attraverso la costituzione Persona_3
di un fondo patrimoniale, oggetto di un successivo ampliamento, nonché di successivi atti dispositivi.
Risulta documentalmente provato che i coniugi e costituivano in Controparte_1 CP_2
fondo patrimoniale per atto del Notaio dott.ssa , in data 03/04/2014, rep. n. 5889, racc. n. Per_2
4768, Registrato a Brindisi in data 4/04/2014, n. 2282, i seguenti beni:
-complesso immobiliare sito in VI AN (Br) alla contrada “Paludi” composto da un locale artigianale al piano terra della superficie catastale di 319 mq – riportato nel Catasto fabbricati del Comune di VI AN al fg. 134, p.lla 849, sub. 7, cat. C/3, classe 4°, R.C. euro
1.400,37 - ed annesso locale deposito sempre al piano terra della superficie catastale di complessivi
405 mq – riportato nel Catasto fabbricati del Comune di VI AN al fg. 134, p.lla 849, sub. 8, cat. C/2, classe 1°, R.C. euro 1.296,82 -, con annessi piccoli vani al piano terra adibiti a ripostiglio e servizi igienici e vano deposito al piano seminterrato, avente entrambi accesso comune da un piazzale (riportato in Catasto con la particella 849 subalterno 10, quale bene comune non censibili), di proprietà del;
Controparte_1
-quota indivisa pari a 1/2 dell'appezzamento di terreno sito in VI AN (BR) alla
Contrada “Paludi” della superficie complessiva pari a 505 mq, di fatto costituente fascia di rispetto stradale, riportato nel Catasto Terreni del Comune di VI AN al fg. 134, p.lla 873, seminativo, classe 2°, are 05 e centiare 05, R.D. Euro 2,87, R.A. Euro 1,56, di proprietà del
; Controparte_1
-abitazione sviluppantesi al piano terra e primo piano sita in VI AN (BR) alla Contrada
“Poggio Rizzo” senza numero civico, avente accesso da area comune all'immobile di cui appresso
(distinta in Catasto con la particella 683 sub. 3 – quale bene comune non censibile), riportata nel
Catasto fabbricati del Comune di VI AN al fg. 117, p.lla 683, sub. 1, cat. A/7, classe
2°, vani 9, R.C. Euro 999,34, di proprietà dei coniugi e Controparte_1 CP_2
-locale deposito sito in VI AN (BR) alla contrada “Poggio Rizzo” senza numero civico, avente accesso dalla suddetta area comune, composto da piano terra e piano seminterrato per una superficie complessiva pari a 221 mq, riportato nel Catasto fabbricati del Comune di
VI AN al fg. 117, p.lla 683, sub. 2, cat. C/2, classe 1°, R.C. Euro 707,65, di proprietà dei coniugi e Controparte_1 CP_2 Così originariamente costituito, il fondo patrimoniale veniva successivamente ampliato con atto pubblico per mano del notaio dott. , del 03.05.2017, rep. n. 53842, racc. n. 26779, registrato a Per_1
Brindisi in data 22/05/2017, n. 4334, e trascritto presso la CC.RR.II di Brindisi in data 23/05/2017,
n. rg. 7625, rep. n. 6000, attraverso i seguenti beni:
-piccolo fabbricato da cielo a terra con circostante area cortilizia pertinenziale, già adibita a centralina telefonica, sito in Via Appia, censito nel Catasto dei Fabbricati del comune di VI
AN al fg. 134, p.lla 325, p.t. categoria D/7, R.C. Euro 185,92, di proprietà del
[...]
; CP_1
-fondo rustico sito in agro di VI AN (BR) alla contrada “Paludi” di natura seminativo esteso complessivamente ettari 1, are 26 e centiare 28, su cui insiste un locale deposito al piano terra della consistenza di 14 mq e superficie catastale di 18 mq, identificato nel Catasto Terreni del
Comune di VI AN al fg. 134: p.lla 1029, seminativo classe 3°, R.D. Euro 50,57, R.A.
Euro 31,60; p.lla 47, seminativo classe 3°, are 3.89, R.D. Euro 1,61, R.A. Euro 1,00; Nel catasto
Fabbricati del Comune di VI AN al fg. 134, p.lla 1025 sub 2, p.t., categoria C/2, classe
3°, consistenza 14 mq, sup. catastale 18mq, R.C. Euro 61,46, di proprietà della CP_2
In virtù di espressa pattuizione, i coniugi convenivano peraltro, in applicazione del Persona_3 regime di cui all'art. 169 c.c., che tanto i beni oggetto della costituzione del fondo patrimoniale quanto i beni oggetto dell'intervenuto ampliamento potevano essere alienati, ipotecati e comunque vincolati con il consenso dei medesimi coniugi.
In data 16.02.2018 per atto pubblico del Notaio dott.ssa , rep. n. 10045, racc. n. 8134, Per_2
Registrato in Brindisi il 19.02.2018 al n. 1372, la con espresso consenso del coniuge CP_2
donava al figlio per il valore complessivo di €.13.625,00, CP_1 Controparte_3
rispettivamente:
-fondo rustico sito in agro di VI AN (BR) alla contrada “Paludi” di natura seminativo esteso complessivamente ettari 1, are 26 e centiare 28, su cui insiste un locale deposito al piano terra della consistenza di 14 mq e superficie catastale di 18 mq, identificato nel Catasto Terreni del
Comune di VI AN al fg. 134: p.lla 1029, seminativo classe 3°, R.D. Euro 50,57, R.A.
Euro 31,60; p.lla 47, seminativo classe 3°, are 3.89, R.D. Euro 1,61, R.A. Euro 1,00; Nel catasto
Fabbricati del Comune di VI AN al fg. 134, p.lla 1025 sub 2, p.t., categoria C/2, classe
3°, consistenza 14 mq, sup. catastale 18mq, R.C. Euro 61,46, di proprietà della CP_2
-appezzamento di terreno agricolo della superficie catastale di 389 mq, riportato nel Catasto Terreni del Comune di VI AN al fg. 134, p.lla 47, seminativo, classe 3°, are 03 e centiare 89,
R.D. Euro 1,61, R.A. Euro 1,00. Infine, successivamente all'atto di donazione, in data 25.05.2018 per atto pubblico a mano del
Notaio dott. , rep. n. 54929, racc. n. 27636, registrato in Brindisi il 28.05.2018, al n. 4294, i Per_1
coniugi alienavano in favore del figlio per la somma Persona_3 Controparte_3 complessiva di €.125.000,00, i seguenti immobili:
-abitazione sviluppantesi al piano terra e primo piano sita in VI AN (BR) alla Contrada
“Poggio Rizzo” senza numero civico, riportata nel Catasto fabbricati del Comune di VI
AN al fg. 117, p.lla 683, sub. 4, cat. A/7, classe 2°, vani 9,5, sup. cat. 268 mq, R.C. Euro
1054,86, con riserva del diritto di abitazione a favore dei venditori e con diritto di accrescimento tra loro, sulla quale peraltro grava l'ipoteca giudiziale iscritta nei Registri Immobiliari di Brindisi in data 26 aprile 2018, n. 771, per €.5.751.015,96 capitale Euro 2.875.507,98 a favore dell'
[...]
contro per la quota ideale pari a 1/2; Parte_1 Controparte_1
-fabbricato adibito ad attività industriale alla contrada “Poggio Rizzo”, con annesse aree scoperte e piazzali pertinenziali censito nel Catasto dei fabbricati del Comune di VI AN al fg.
117, p.lla 821, piano T – S1, cat. D/7, R.C. Euro 2960,00.
La convenuta dunque, domandava l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di ampliamento Pt_1
del fondo patrimoniale del 03.05.2017 – e non anche dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale del 03.04.2014, come erroneamente eccepito dai convenuti e nell'atto di CP_1 CP_2
costituzione - nonché dei successivi atti di disposizione – in specie, atto di donazione del
16.02.2018 e atto di compravendita del 25.05.2018 – in ragione dell'evidente riduzione patrimoniale dei coniugi intervenuta successivamente alla notificazione della Persona_3
situazione debitoria da questi ultimi contratta nei confronti dell'Ente, e finalizzata ad arrecare un danno alle pretese creditorie di Pt_1
In diritto va anzitutto rilevato che in relazione alla disciplina di cui all'art. 2901 c.c., se da un lato la portata generale dell'azione revocatoria “consente di far accertare, unicamente a favore del soggetto che la esercita, l'inefficacia di «atti di disposizione del patrimonio» (così, testualmente,
l'art. 2901 cod. civ.) compiuti dal debitore e recanti pregiudizio alle ragioni creditorie”, in quanto
“scopo dell'azione è, dunque, ricostituire nella sua pienezza la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 cod. civ., la cui consistenza sia ridotta (o anche soltanto in futuro compromessa) dall'atto dispositivo del debitore, sì da impedire o limitare la soddisfazione del credito in via coattiva”; dall'altro, in un'ottica estensiva, vengono ricompresi
“anche atti non qualificabili in senso proprio come di disposizione del patrimonio (ovvero che non importano una fuoriuscita del bene dal patrimonio del debitore, quindi riducendone l'entità), ma soltanto in via mediata incidenti in maniera limitativa sulla garanzia patrimoniale generica”, tra i quali “è stato altresì ricompreso l'atto di costituzione di fondo patrimoniale, definito come atto di liberalità o a titolo gratuito, privo di effetto traslativo o attributivo, idoneo a cagionare pregiudizio alle ragioni dei creditori, dacché comportante, ancorché nei circoscritti limiti all'espropriazione di cui all'art. 170 cod. civ. (...), una più difficile o incerta esazione del credito” ( Cass., n. 28593/2024
).
In particolare, ai fini dell'azione revocatoria di atti dispositivi compiuti successivamente al credito,
è richiesta la consapevolezza ( c.d. scientia damni ) che il debitore abbia recato un pregiudizio ( c.d. eventus damni ) alle ragioni creditorie, il cui elemento soggettivo trova una portata applicativa estensiva anche nei confronti dell'avente causa (c.d. partecipatio fraudis) – la posizione del debitore e del terzo si equipara -, la cui prova potrà essere fornita anche attraverso presunzioni suscettibili di essere valutate dal giudice, attribuendo anche eventuale rilievo al grado di parentela tra debitore e terzo ( in tal senso, Cass., n. 8735/2009 ).
Più in particolare, un recente orientamento della Suprema Corte ha ritenuto che il requisito “della scientia damni si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto” ( Cass., n. 9192/2021 ), tenuto conto che “integra il requisito oggettivo dell'eventus damni un atto dispositivo che comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, oppure che determini una variazione soltanto qualitativa del suo patrimonio, che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito” ( Cass., n.
20232/2023 ), con la conseguenza che “grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr. Cass. n. 16221/2019); con l'ulteriore precisazione che “il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'«eventus damni», inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione” (
Cass., n. 3538/2019).
Tornando al caso di specie, come si evince dai prospetti debitori del e della riversati CP_1 CP_2 agli atti dall' in particolare avuto riguardo dei prospetti notificati in data anteriore all'atto di Pt_1
ampliamento del fondo costituito nonché dei successivi atti di disposizione, e relativi alle imposte dovute e non versate – per gli anni 2010, 2011 e 2012 dal e per gli anni 2010, 2011 e CP_1 2016 dalla -, emergeva un debito residuo del ammontante a CP_2 Controparte_1
€.3.508.341,40 e della di €.539.036,90. CP_2
Negli anni successivi ai debiti di imposta contratti dai coniugi e – in disparte ogni CP_1 CP_2 valutazione in merito all'atto di costituzione del fondo patrimoniale non oggetto di espressa contestazione ai fini dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. – nei confronti dell' ai quali Pt_1
facevano seguito verosimilmente ulteriori avvisi di accertamento esecutivo/avviso di addebito – come da prospetti di cui agli allegati nn. 2 e 3 riversati agli atti -, i e procedevano ad CP_1 CP_2
un ampliamento del fondo patrimoniale mediante atto pubblico per mano del notaio dott. , del Per_1
03.05.2017, rep. n. 53842, racc. n. 26779, registrato a Brindisi in data 22/05/2017, n. 4334, e trascritto presso la CC.RR.II di Brindisi in data 23/05/2017, n. rg. 7625, rep. n. 6000, successivamente ad una donazione in favore del figlio in data 16.02.2018 Controparte_3
attraverso atto pubblico del Notaio dott.ssa , rep. n. 10045, racc. n. 8134, Registrato in Per_2
Brindisi il 19.02.2018 al n. 1372, per un valore complessivo di €.13.625,00, ed infine in data
25.05.2018 ad un atto di compravendita nei confronti dell'avente causa Controparte_3
attraverso atto pubblico per mano del Notaio dott. , rep. n. 54929, racc. n. 27636, registrato in Per_1
Brindisi il 28.05.2018, al n. 4294, per la somma complessiva di €.125.000,00, con riserva del diritto di abitazione a favore dei venditori e con diritto di accrescimento tra loro, sul quale gravava l'ipoteca giudiziale iscritta nei Registri Immobiliari di Brindisi in data 26 aprile 2018, n. 771, per
€.5.751.015,96 capitale Euro 2.875.507,98 a favore dell' contro Parte_1
per la quota ideale pari a 1/2. Controparte_1
In particolare, i suddetti atti dispositivi, comprovati per tabulas, venivano contestati dalle parti convenute in ordine alla loro presunta anteriorità rispetto alla notificazione degli avvisi di accertamento da parte dell' – in specie, i coniugi e asseriscono nell'atto di Pt_1 CP_1 CP_2
costituzione che gli avvisi di accertamento da parte dell'Ente fossero stati notificati in data successiva agli atti dispositivi da questi compiuti, dovendosi pertanto ritenere che l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. nel caso de quo dovesse tutt'al più essere domandata in relazione ad atti anteriori al credito, con tutte le conseguenze in ordine alla disciplina applicabile -, la cui eccezione, invero, non appare cogliere nel segno, tenuto conto che “costituisce ius receptum che il credito tributario si determini con riferimento agli anni di imposta e non con riferimento al momento del successivo accertamento”, in quanto “al verificarsi dei presupposti il contribuente è tenuto a liquidare l'imposta dovuta, a corrisponderla all'amministrazione finanziaria ed a comunicare
l'avvenuta corresponsione”; pertanto, “l'obbligazione tributaria nasce con il verificarsi dei relativi presupposti, sicché l'attività dell'amministrazione è da ritenersi strumentale rispetto all'accertamento di un credito già sorto e non può essere considerata sotto il profilo genetico dell'obbligazione”, altresì tenuto conto che oggetto di revocatoria può anche essere “un'aspettativa di credito e/o un credito litigioso, quindi un credito difettante dei caratteri della certezza, della liquidità e della esigibilità” ( Cass., n. 30737/2019 ).
Ebbene, dovendosi ritenere per le suesposte ragioni che gli atti dispositivi siano stati compiuti successivamente all'insorgere del credito – dovendosi a tal fine valutare l'anno d'imposta in cui il credito maturava e, quindi il periodo in cui lo stesso formava oggetto di accertamento e non invece la notifica degli atti del procedimento di recupero esattoriale -, l'ampliamento del fondo patrimoniale e la successiva scelta in capo ai convenuti di alienare una parte dei beni costituenti il fondo patrimoniale al figlio attraverso dapprima un atto di donazione e Controparte_3
successivamente mediante atto di compravendita – quest'ultimo con riserva del diritto di abitazione in capo ai coniugi -, significava verosimilmente apportare una variazione in peius nel patrimonio complessivo dei debitori, al fine di “tutelare” gli immobili da eventuali pretese creditorie.
Difatti, tenuto conto che il presupposto dell'eventus damni risulti provato laddove il patrimonio residuo del debitore non sia di per sé sufficiente ai fini del soddisfacimento delle pretese creditorie, ovvero qualora la soddisfazione del creditore risulti più difficoltosa ( v. Cass., n. 2552/2023 ), nel caso de quo le parti convenute-debitrici non hanno provato l'idoneità del patrimonio residuo al soddisfacimento delle ragioni creditorie a far data dall'atto di ampliamento del fondo patrimoniale, la cui prova avrebbe potuto costituire una sufficiente garanzia patrimoniale per i creditori.
In particolare, se da un lato parte attrice ha provato che gli atti dispositivi avevano modificato quantitativamente o qualitativamente la garanzia patrimoniale, dall'altro, invece, anche in applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che pone in capo al debitore non soltanto l'onere di dimostrare la propria titolarità in ordine ad altri immobili, ma altresì che il patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare le pretese creditorie ( Cass., n. 23907/2019 ), le parti convenute non hanno fornito alcuna prova in ordine alla congruità del patrimonio residuo, tale da soddisfare le pretese creditorie.
Quanto all'ulteriore presupposto della consapevolezza del terzo acquirente dello stato di decozione degli alienanti, questa ben può ricavarsi anche attraverso presunzioni semplici, tra le quali – come si
è già detto - può assumere rilevanza la presenza di un vincolo di parentela tra debitore e terzo, tale da rendere inverosimile che quest'ultimo non fosse a conoscenza della situazione debitoria in capo all'alienante ( Cass. n. 5359/2009 ).
Nel caso di specie, sebbene il convenuto – donatario e acquirente – nei propri Controparte_3
scritti difensivi asseriva che il grado di parentela non fosse ex sè sufficiente a sostenere la sua conoscenza o conoscibilità in ordine alla situazione debitoria dei genitori, avendo costui agito in buona fede, invero appare del tutto inverosimile che lo stesso fosse ignaro dell'ingente debito maturato dai nei confronti dell'Agente della Riscossione, tanto più in ragione del Persona_3
fatto che sull'immobile oggetto di compravendita risultava gravato da ipoteca giudiziale iscritta dall'Agente stesso: tali circostanze consentono di ritenere che l'esistenza di un tale stretto rapporto di parentela tra le parti costituisca nel caso di specie, ai sensi dell'art. 2729 c.c., una presunzione grave, precisa e concordante in ordine alla consapevolezza in capo al terzo acquirente sul fatto che al momento della cessione gli alienanti versassero in stato di insolvenza.
Per le ragioni sopra esposte
Per il principio di causalità e soccombenza, i convenuti , e Controparte_1 CP_2 vanno condannati al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite secondo Controparte_3
quanto liquidato in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e ss. mod., i cui importi vanno dimidiati in ragione della sostanziale assenza della fase istruttoria/trattazione.
PMQ
Il Tribunale di Brindisi, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , in Parte_1
persola del legale rappr.te, nei confronti di in persona del legale Controparte_6
rapp.te, nonché sulla domanda riconvenzionale da questi spiegata, disattesa ogni diversa contraria, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di
– nei confronti di , e Parte_1 Pt_1 Controparte_1 CP_2
per l'effetto dichiara l'inefficacia nei confronti della stessa dell'ampliamento Controparte_3
del fondo patrimoniale del 03.05.2017 con atto pubblico a rogito del notaio dott. , rep. n. Per_1
53842, racc. n. 26779, registrato a Brindisi in data 22/05/2017, n. 4334, e trascritto presso la
CC.RR.II. di Brindisi in data 23/05/2017, n. rg. 7625, rep. n. 6000; dell'atto pubblico di donazione del 16.02.2018 a rogito del Notaio dott.ssa , rep. n. 10045, racc. n. 8134, Registrato in Per_2
Brindisi il 19.02.2018 al n. 1372; dell'atto pubblico di compravendita del 25.05.2018 a rogito del
Notaio dott. , rep. n. 54929, racc. n. 27636, registrato in Brindisi il 28.05.2018, al n. 4294; Per_1
2. Condanna i convenuti, in solido fra loro, al pagamento in favore della
[...]
delle spese processuali che si liquidano quanto alle borsuali in ragione delle Parte_1
somme prenotate a debito ed €.11.268,00 per compensi oltre 15% per rimb. forf., CAP e IVA.
Brindisi lì, 14.04.2025
Il Giudice
dott. Francesco Giliberti
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della tirocinante dott.ssa Carolina Spalluto, quale componente dell'Ufficio per il processo.