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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 04/07/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1207/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1207/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MEDICI VINCENZO, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti ATTORE/I contro
C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. FUSARO DEMETRIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. VILLIRILLI FRANCESCA, giusta procura in atti
(C.F. ) CP_2 C.F._2 CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e (proprietaria del veicolo Dacia Duster targa FG428DB), chiedendo Controparte_1 CP_2
l'accertamento della esclusiva responsabilità dei convenuti nella determinazione dell'evento lesivo verificatosi il giorno 29.06.2019 e la condanna degli stessi per i danni patiti dall'attrice.
In particolare, parte attrice ha allegato e dedotto:
- che il giorno 29.06.2019, alle ore 11,30 circa, in Crotone, alla Via S. Croce, mentre attraversava la strada in corrispondenza delle strisce pedonali nei pressi dell'istituto Rosmini, veniva investita dall'autovettura Dacia Duster targa FG428DB di proprietà della convenuta e condotta da CP_2
; Persona_1
- che il veicolo, assicurato presso provenendo dalla via Roma e Controparte_1 immettendosi sulla via S. Croce con velocità non moderata, non si avvedeva della presenza dell'attrice che, investita, veniva scaraventata a terra;
- che a seguito dell'urto l'attrice riportava lesioni personali che richiedevano l'intervento dei sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di Crotone;
- che per tutto quanto precede è configurabile la responsabilità solidale dei convenuti per la violazione delle norme del codice della strada in materia di circolazione;
- che, pertanto, i convenuti devono essere condannati al risarcimento dei danni subiti da Parte_1 quantificabili in complessivi € 47.422,00, comprensivi del danno biologico temporaneo e permanente, nonché delle spese mediche sostenute.
1).1 Si costituiva in giudizio soltanto contestando la dinamica del sinistro Controparte_1 come allegata dall'attrice e sostenendo che non vi sarebbe stato alcun urto tra il veicolo assicurato e il pedone, ma che l'attrice sarebbe caduta autonomamente. La convenuta contestava altresì la presenza delle strisce pedonali nel punto indicato e il quantum debeatur.
Chiedeva pertanto il rigetto integrale della domanda, in via subordinata la riduzione delle pretese risarcitorie.
1).2 All'udienza del 15.07.2021 veniva dichiarata la contumacia di . Dopo la concessione CP_2 dei termini ex art. 183, c. 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante escussione di testimoni ed espletamento di CTU medico-legale, depositata in data 10.09.2024.
pagina 2 di 7 Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 12.09.2024 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata, per precisazione delle conclusioni, al 19.12.2024. Ad esito di quest'ultima udienza la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2) Quanto al profilo dell'an va affermata la responsabilità del conducente del veicolo Dacia Duster,
, che ha investito l'attrice: invero, quest'ultimo non ha fornito elementi che consentano Persona_1 di superare la presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 2054, I comma, c.c., dimostrando cioè di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
2).1 Quanto alla ricostruzione della dinamica dell'incidente stradale, sulla base delle emergenze processuali è agevole rilevare che in data 29.06.2019, alle ore 11,30 circa, l'attrice si trovava alla via S.
Croce di Crotone allorquando, nell'attraversare la strada sulle strisce pedonali, veniva investita dall'autovettura Dacia Duster targa FG428DB condotta da . Persona_1
Tale ricostruzione trova conferma nelle dichiarazioni dei testimoni escussi, della cui attendibilità non v'è alcun motivo di dubitare risultando le relative dichiarazioni - rese all'udienza del 3.02.2023 - immuni da ogni profilo di contraddittorietà.
Il teste ha confermato che in data 29.06.2019 si è verificato un sinistro in Crotone, alla Testimone_1 via S. Croce, che ha visto coinvolta la signora la quale, nell'attraversare le strisce pedonali Pt_1 presenti in zona, è stata investita dall'autovettura Dacia Duster targata FG428DB, provocando la sua caduta sul manto stradale. Il teste ha altresì confermato che l'odierna attrice è stata aiutata a rialzarsi anche dagli occupanti dell'autovettura (v. verbale di udienza del 3.02.2023).
La teste ha confermato le circostanze, chiarendo di aver visto la signora “cadere Testimone_2 Pt_1
e quanto contenuto nelle buste della spesa spargersi sulla strada. Ho visto scendere una signora dalla
Dacia Duster che ha chiesto scusa e ha aiutata la persona caduta a rialzarsi. Ho visto che l'auto ha sfiorato la persona che poi è caduta. Preciso che l'urto c'è stato, ma sull'entità non potrei essere più precisa” (v. verbale di udienza del 3.02.2023).
Per contro, risulta poco verosimile la versione fornita dal teste di parte convenuta , Persona_1 conducente del veicolo e marito della convenuta contumace, secondo cui l'attrice si sarebbe
“accartocciata su sé stessa” senza alcun urto con il veicolo (v. verbale di udienza del 21.04.2023).
2).2 Così ricostruita la dinamica del sinistro, deve ritenersi che la condotta di guida del sia Per_1 stata gravemente imprudente e negligente giacché non vi è dubbio che se avesse mantenuto una velocità moderata ed adeguata alle condizioni di tempo e di luogo, avrebbe potuto evitare pagina 3 di 7 l'investimento del pedone, tenuto conto della presenza delle strisce pedonali e della necessità di prestare particolare attenzione ai pedoni in attraversamento. Nel caso di specie, deve considerarsi poi che il sinistro è avvenuto in prossimità dell'istituto scolastico Rosmini, circostanza che imponeva al conducente un obbligo di attenzione ancora maggiore, dovendo prevedere la possibile presenza di pedoni e la necessità di moderare ulteriormente la velocità in considerazione della particolare pericolosità del contesto urbano caratterizzato dalla vicinanza di una scuola.
Quanto alle contestazioni di parte convenuta secondo cui nel luogo del sinistro non vi sarebbero state strisce pedonali, tale affermazione contrasta con le dichiarazioni concordi dei testimoni escussi e appare poco verosimile considerata la presenza dell'ingresso all'istituto scolastico sul lato della strada interessato dall'attraversamento. In ogni caso, anche qualora il pedone avesse attraversato fuori dalle strisce, ciò non escluderebbe la responsabilità di parte convenuta, posto che secondo consolidata giurisprudenza il conducente che investa un pedone non può invocare, per questa sola ragione,
“l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento, né l'esclusione del nesso di causalità tra tale evento e la sua condotta” (Cass., n. 34335 del 16 giugno 2021).
Tanto premesso e considerato che ai sensi dell'art. 2054, I comma, c.c., il conducente che ha cagionato il danno è presunto responsabile salvo che non dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitarlo, nel caso di specie deve ritenersi che parte convenuta non abbia superato la presunzione di responsabilità nei termini predetti, non avendo provato di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, sicché la sua responsabilità deve ritenersi accertata.
3) Ciò premesso in punto di an, giova procedersi alla quantificazione e liquidazione dei danni lamentati da Parte_1
Con riferimento ai danni non patrimoniali subìti dall'attrice deve rilevarsi che il consulente nominato nel corso del giudizio ha accertato: che l'attrice ha riportato nell'incidente stradale per cui è causa un
“avvallamento/frattura della limitante somatica superiore della vertebra lombare L2” compatibile con la modalità di accadimento del fatto;
che da tali lesioni è derivato un periodo di invalidità temporanea totale di giorni 115, di cui ITT di giorni 35; parziale al 75% di giorni 20; parziale al 50% di giorni 20 ed infine parziale al 25% di ulteriori giorni 40 – con un grado di sofferenza psicofisica mediamente di grado 3 – e che sono residuati postumi permanenti incidenti sull'integrità psicofisica globale nella misura del 10%.
pagina 4 di 7 Nella perizia viene altresì dato atto che “l'inabilità temporanea ed i postumi permanenti hanno impedito l'attività nelle occupazioni di casa, essendo la sig.ra già in pensione al momento Pt_1 dell'evento, i postumi limiteranno le consuete attività con una percentuale del tre per cento ma saranno usuranti”.
Le conclusioni dell'elaborato peritale risultano suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta, corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico e non inficiate da alcuna critica di parte e, pertanto, devono essere senz'altro condivise dal Tribunale e poste a base per la valutazione del danno non patrimoniale in capo all'odierna attrice.
Sulla base di tali conclusioni spetta pertanto alla danneggiata il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione sia alla lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass. 31/5/2003 n. 8827 e 8828) sia alla sofferenza soggettiva ad esso correlata.
Per il ristoro di detti pregiudizi si ritiene di dover utilizzare i criteri adottati dalle Tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale (in base ai principi espressi, tra le altre, da
Cass., 13 dicembre 2016 n. 25485).
Nel caso di specie, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (anni 71 alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass. civ.
26897/2014 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle milanesi, è possibile liquidare in via equitativa, per la voce di danno non patrimoniale, le somme di €
9.800,00 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea (reputandosi equo calcolare un parametro giornaliero di € 140,00 per ogni giorno di inabilità totale tenuto conto dell'accertamento da parte del c.t.u. di un grado di sofferenza psico-fisica in costanza di inabilità temporanea mediamente pari a 3) e di € 21.396,00 in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti, per un complessivo importo di € 31.196,00 in valori monetari attuali.
3).1 Alla complessiva somma, come sopra determinata, pari ad € 31.196,00 liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
pagina 5 di 7 Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice
Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (29.06.2019) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 29.06.2019 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
3).2 Compete, inoltre, a parte attrice il rimborso delle spese mediche sopportate e riconosciute congrue dal c.t.u. nella misura di € 2.650 pagate al centro riabilitativo ANMIC, € 77,93 versate per farmaci, €
50,00 da riferire alla TAC eseguita presso il Centro “IGEA”, € 10,32 per copia cartella clinica, € 10,00 per copia dischetto, € 14,95 per l'acquisto del cuscino, € 15,50 per l'acquisto del supporto al cuscino, €
220,00 per l'acquisto del busto, € 2.000,00 per assistenza diurna per un numero di settantacinque giorni di assistenza, per un totale di € 5.048,70, oltre rivalutazione ed interessi legali con decorrenza dai singoli esborsi.
4) Ne risulta assorbito ogni altro profilo, anche istruttorio.
5) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono calcolate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione dei valori medi.
Spese di CTU definitivamente a carico delle parti convenute soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
pagina 6 di 7 - accerta la responsabilità di e, conseguentemente, di quale proprietaria Persona_1 CP_2 dell'autovettura Dacia Duster targa FG428DB, nella causazione del sinistro occorso in data
29.06.2019; CP_
- condanna in solido tra loro e nelle rispettive qualità, al Parte_2 risarcimento dei danni subìti da in conseguenza del sinistro, e quindi a corrispondere Parte_1 alla stessa:
✓ € 31.196,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
✓ € 5.048,70 a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
- condanna i convenuti in solido tra loro e nelle rispettive CP_3 Controparte_1 qualità, a rifondere all'attrice le spese di lite liquidate in € 7.616,00 per compensi, € Parte_1
518,00 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone definitivamente a carico di e in solido tra loro e nelle CP_2 Controparte_1 rispettive qualità, le spese di CTU come liquidate in corso di causa.
Crotone, 4 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Sofia Nobile de Santis
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1207/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MEDICI VINCENZO, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti ATTORE/I contro
C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. FUSARO DEMETRIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. VILLIRILLI FRANCESCA, giusta procura in atti
(C.F. ) CP_2 C.F._2 CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e (proprietaria del veicolo Dacia Duster targa FG428DB), chiedendo Controparte_1 CP_2
l'accertamento della esclusiva responsabilità dei convenuti nella determinazione dell'evento lesivo verificatosi il giorno 29.06.2019 e la condanna degli stessi per i danni patiti dall'attrice.
In particolare, parte attrice ha allegato e dedotto:
- che il giorno 29.06.2019, alle ore 11,30 circa, in Crotone, alla Via S. Croce, mentre attraversava la strada in corrispondenza delle strisce pedonali nei pressi dell'istituto Rosmini, veniva investita dall'autovettura Dacia Duster targa FG428DB di proprietà della convenuta e condotta da CP_2
; Persona_1
- che il veicolo, assicurato presso provenendo dalla via Roma e Controparte_1 immettendosi sulla via S. Croce con velocità non moderata, non si avvedeva della presenza dell'attrice che, investita, veniva scaraventata a terra;
- che a seguito dell'urto l'attrice riportava lesioni personali che richiedevano l'intervento dei sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di Crotone;
- che per tutto quanto precede è configurabile la responsabilità solidale dei convenuti per la violazione delle norme del codice della strada in materia di circolazione;
- che, pertanto, i convenuti devono essere condannati al risarcimento dei danni subiti da Parte_1 quantificabili in complessivi € 47.422,00, comprensivi del danno biologico temporaneo e permanente, nonché delle spese mediche sostenute.
1).1 Si costituiva in giudizio soltanto contestando la dinamica del sinistro Controparte_1 come allegata dall'attrice e sostenendo che non vi sarebbe stato alcun urto tra il veicolo assicurato e il pedone, ma che l'attrice sarebbe caduta autonomamente. La convenuta contestava altresì la presenza delle strisce pedonali nel punto indicato e il quantum debeatur.
Chiedeva pertanto il rigetto integrale della domanda, in via subordinata la riduzione delle pretese risarcitorie.
1).2 All'udienza del 15.07.2021 veniva dichiarata la contumacia di . Dopo la concessione CP_2 dei termini ex art. 183, c. 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante escussione di testimoni ed espletamento di CTU medico-legale, depositata in data 10.09.2024.
pagina 2 di 7 Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 12.09.2024 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata, per precisazione delle conclusioni, al 19.12.2024. Ad esito di quest'ultima udienza la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2) Quanto al profilo dell'an va affermata la responsabilità del conducente del veicolo Dacia Duster,
, che ha investito l'attrice: invero, quest'ultimo non ha fornito elementi che consentano Persona_1 di superare la presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 2054, I comma, c.c., dimostrando cioè di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
2).1 Quanto alla ricostruzione della dinamica dell'incidente stradale, sulla base delle emergenze processuali è agevole rilevare che in data 29.06.2019, alle ore 11,30 circa, l'attrice si trovava alla via S.
Croce di Crotone allorquando, nell'attraversare la strada sulle strisce pedonali, veniva investita dall'autovettura Dacia Duster targa FG428DB condotta da . Persona_1
Tale ricostruzione trova conferma nelle dichiarazioni dei testimoni escussi, della cui attendibilità non v'è alcun motivo di dubitare risultando le relative dichiarazioni - rese all'udienza del 3.02.2023 - immuni da ogni profilo di contraddittorietà.
Il teste ha confermato che in data 29.06.2019 si è verificato un sinistro in Crotone, alla Testimone_1 via S. Croce, che ha visto coinvolta la signora la quale, nell'attraversare le strisce pedonali Pt_1 presenti in zona, è stata investita dall'autovettura Dacia Duster targata FG428DB, provocando la sua caduta sul manto stradale. Il teste ha altresì confermato che l'odierna attrice è stata aiutata a rialzarsi anche dagli occupanti dell'autovettura (v. verbale di udienza del 3.02.2023).
La teste ha confermato le circostanze, chiarendo di aver visto la signora “cadere Testimone_2 Pt_1
e quanto contenuto nelle buste della spesa spargersi sulla strada. Ho visto scendere una signora dalla
Dacia Duster che ha chiesto scusa e ha aiutata la persona caduta a rialzarsi. Ho visto che l'auto ha sfiorato la persona che poi è caduta. Preciso che l'urto c'è stato, ma sull'entità non potrei essere più precisa” (v. verbale di udienza del 3.02.2023).
Per contro, risulta poco verosimile la versione fornita dal teste di parte convenuta , Persona_1 conducente del veicolo e marito della convenuta contumace, secondo cui l'attrice si sarebbe
“accartocciata su sé stessa” senza alcun urto con il veicolo (v. verbale di udienza del 21.04.2023).
2).2 Così ricostruita la dinamica del sinistro, deve ritenersi che la condotta di guida del sia Per_1 stata gravemente imprudente e negligente giacché non vi è dubbio che se avesse mantenuto una velocità moderata ed adeguata alle condizioni di tempo e di luogo, avrebbe potuto evitare pagina 3 di 7 l'investimento del pedone, tenuto conto della presenza delle strisce pedonali e della necessità di prestare particolare attenzione ai pedoni in attraversamento. Nel caso di specie, deve considerarsi poi che il sinistro è avvenuto in prossimità dell'istituto scolastico Rosmini, circostanza che imponeva al conducente un obbligo di attenzione ancora maggiore, dovendo prevedere la possibile presenza di pedoni e la necessità di moderare ulteriormente la velocità in considerazione della particolare pericolosità del contesto urbano caratterizzato dalla vicinanza di una scuola.
Quanto alle contestazioni di parte convenuta secondo cui nel luogo del sinistro non vi sarebbero state strisce pedonali, tale affermazione contrasta con le dichiarazioni concordi dei testimoni escussi e appare poco verosimile considerata la presenza dell'ingresso all'istituto scolastico sul lato della strada interessato dall'attraversamento. In ogni caso, anche qualora il pedone avesse attraversato fuori dalle strisce, ciò non escluderebbe la responsabilità di parte convenuta, posto che secondo consolidata giurisprudenza il conducente che investa un pedone non può invocare, per questa sola ragione,
“l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento, né l'esclusione del nesso di causalità tra tale evento e la sua condotta” (Cass., n. 34335 del 16 giugno 2021).
Tanto premesso e considerato che ai sensi dell'art. 2054, I comma, c.c., il conducente che ha cagionato il danno è presunto responsabile salvo che non dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitarlo, nel caso di specie deve ritenersi che parte convenuta non abbia superato la presunzione di responsabilità nei termini predetti, non avendo provato di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, sicché la sua responsabilità deve ritenersi accertata.
3) Ciò premesso in punto di an, giova procedersi alla quantificazione e liquidazione dei danni lamentati da Parte_1
Con riferimento ai danni non patrimoniali subìti dall'attrice deve rilevarsi che il consulente nominato nel corso del giudizio ha accertato: che l'attrice ha riportato nell'incidente stradale per cui è causa un
“avvallamento/frattura della limitante somatica superiore della vertebra lombare L2” compatibile con la modalità di accadimento del fatto;
che da tali lesioni è derivato un periodo di invalidità temporanea totale di giorni 115, di cui ITT di giorni 35; parziale al 75% di giorni 20; parziale al 50% di giorni 20 ed infine parziale al 25% di ulteriori giorni 40 – con un grado di sofferenza psicofisica mediamente di grado 3 – e che sono residuati postumi permanenti incidenti sull'integrità psicofisica globale nella misura del 10%.
pagina 4 di 7 Nella perizia viene altresì dato atto che “l'inabilità temporanea ed i postumi permanenti hanno impedito l'attività nelle occupazioni di casa, essendo la sig.ra già in pensione al momento Pt_1 dell'evento, i postumi limiteranno le consuete attività con una percentuale del tre per cento ma saranno usuranti”.
Le conclusioni dell'elaborato peritale risultano suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta, corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico e non inficiate da alcuna critica di parte e, pertanto, devono essere senz'altro condivise dal Tribunale e poste a base per la valutazione del danno non patrimoniale in capo all'odierna attrice.
Sulla base di tali conclusioni spetta pertanto alla danneggiata il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione sia alla lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass. 31/5/2003 n. 8827 e 8828) sia alla sofferenza soggettiva ad esso correlata.
Per il ristoro di detti pregiudizi si ritiene di dover utilizzare i criteri adottati dalle Tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale (in base ai principi espressi, tra le altre, da
Cass., 13 dicembre 2016 n. 25485).
Nel caso di specie, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (anni 71 alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass. civ.
26897/2014 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle milanesi, è possibile liquidare in via equitativa, per la voce di danno non patrimoniale, le somme di €
9.800,00 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea (reputandosi equo calcolare un parametro giornaliero di € 140,00 per ogni giorno di inabilità totale tenuto conto dell'accertamento da parte del c.t.u. di un grado di sofferenza psico-fisica in costanza di inabilità temporanea mediamente pari a 3) e di € 21.396,00 in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti, per un complessivo importo di € 31.196,00 in valori monetari attuali.
3).1 Alla complessiva somma, come sopra determinata, pari ad € 31.196,00 liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
pagina 5 di 7 Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice
Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (29.06.2019) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 29.06.2019 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
3).2 Compete, inoltre, a parte attrice il rimborso delle spese mediche sopportate e riconosciute congrue dal c.t.u. nella misura di € 2.650 pagate al centro riabilitativo ANMIC, € 77,93 versate per farmaci, €
50,00 da riferire alla TAC eseguita presso il Centro “IGEA”, € 10,32 per copia cartella clinica, € 10,00 per copia dischetto, € 14,95 per l'acquisto del cuscino, € 15,50 per l'acquisto del supporto al cuscino, €
220,00 per l'acquisto del busto, € 2.000,00 per assistenza diurna per un numero di settantacinque giorni di assistenza, per un totale di € 5.048,70, oltre rivalutazione ed interessi legali con decorrenza dai singoli esborsi.
4) Ne risulta assorbito ogni altro profilo, anche istruttorio.
5) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono calcolate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione dei valori medi.
Spese di CTU definitivamente a carico delle parti convenute soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
pagina 6 di 7 - accerta la responsabilità di e, conseguentemente, di quale proprietaria Persona_1 CP_2 dell'autovettura Dacia Duster targa FG428DB, nella causazione del sinistro occorso in data
29.06.2019; CP_
- condanna in solido tra loro e nelle rispettive qualità, al Parte_2 risarcimento dei danni subìti da in conseguenza del sinistro, e quindi a corrispondere Parte_1 alla stessa:
✓ € 31.196,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
✓ € 5.048,70 a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
- condanna i convenuti in solido tra loro e nelle rispettive CP_3 Controparte_1 qualità, a rifondere all'attrice le spese di lite liquidate in € 7.616,00 per compensi, € Parte_1
518,00 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone definitivamente a carico di e in solido tra loro e nelle CP_2 Controparte_1 rispettive qualità, le spese di CTU come liquidate in corso di causa.
Crotone, 4 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Sofia Nobile de Santis
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