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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 31/03/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 774 dell'anno 2024
T R A avv. Alessandro, in proprio, elettivamente domiciliata in Gravina in Puglia alla via Pt_1
P. Cassese n° 22, presso il suo studio;
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
All'udienza collegiale tenutasi il 28 marzo 2025 la causa è stata riservata per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., come richiamato dall'art. 14 d.lgs. 150/2011, ritualmente notificato, l'avv. Alessandro Carbone, chiedeva, che l'adita Corte di Appello, accogliesse le seguenti conclusioni :
A) Per i titoli e le ragioni in premessa narrati, dichiarare tenuto e, per l'effetto, condannare il sig. nato a Gravina in [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), al pagamento in favore dell'Avv. Alessandro CARBONE, a titolo di C.F._1 competenze professionali, della complessiva somma di € 8.762/02 (euro ottomilasettecentosessantadue/02) (salvo e. ed o.), comprensiva degli accessori come per legge
(spese generali, iva e cpa) o di quell'altra somma ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi come per legge, dal 15.11.2018 (data della sentenza) al soddisfo.
1 B) Condannare il sig. al pagamento delle spese e competenze di lite del Controparte_1
presente giudizio.
Nessuno si costituiva per il resistente . Controparte_1
Con ordinanza del 14 – 17 marzo 2025, questa Sezione della Corte, dato atto che, all'udienza del
14 marzo 2025 nessuno aveva depositato note di trattazione scritta, rinviava la causa, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 28 marzo 2025.
All'udienza del 28 marzo 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, giusta decreto del
Presidente della Sezione, nessuno depositava nuovamente note di trattazione scritta.
Ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c. va, dunque, dichiarata l'estinzione del giudizio, essendo stato instaurato il giudizio in epoca successiva al 4 luglio 2009, data di entrata in vigore dell'art. 46, co. 15, lett. c) della L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha modificato l'ultimo comma dell'art. 307
c.p.c., prevedendo che l'estinzione possa essere dichiarata anche d'ufficio.
A tal proposito, va rilevato che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c.
(vedi in tal senso Cass. 5163/91, Cass. 14936/2000; vedi anche Cass. 11434/2007 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; in senso conforme vedi anche Cass. 19124/2004 e Cass. 5610/ 2001).
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 14 d.lgs 150/2011 ritualmente notificato da avv. Alessandro a : Pt_1 Controparte_1
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c.;
Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio;
Così decisa il 28 marzo 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 774 dell'anno 2024
T R A avv. Alessandro, in proprio, elettivamente domiciliata in Gravina in Puglia alla via Pt_1
P. Cassese n° 22, presso il suo studio;
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
All'udienza collegiale tenutasi il 28 marzo 2025 la causa è stata riservata per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., come richiamato dall'art. 14 d.lgs. 150/2011, ritualmente notificato, l'avv. Alessandro Carbone, chiedeva, che l'adita Corte di Appello, accogliesse le seguenti conclusioni :
A) Per i titoli e le ragioni in premessa narrati, dichiarare tenuto e, per l'effetto, condannare il sig. nato a Gravina in [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), al pagamento in favore dell'Avv. Alessandro CARBONE, a titolo di C.F._1 competenze professionali, della complessiva somma di € 8.762/02 (euro ottomilasettecentosessantadue/02) (salvo e. ed o.), comprensiva degli accessori come per legge
(spese generali, iva e cpa) o di quell'altra somma ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi come per legge, dal 15.11.2018 (data della sentenza) al soddisfo.
1 B) Condannare il sig. al pagamento delle spese e competenze di lite del Controparte_1
presente giudizio.
Nessuno si costituiva per il resistente . Controparte_1
Con ordinanza del 14 – 17 marzo 2025, questa Sezione della Corte, dato atto che, all'udienza del
14 marzo 2025 nessuno aveva depositato note di trattazione scritta, rinviava la causa, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 28 marzo 2025.
All'udienza del 28 marzo 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, giusta decreto del
Presidente della Sezione, nessuno depositava nuovamente note di trattazione scritta.
Ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c. va, dunque, dichiarata l'estinzione del giudizio, essendo stato instaurato il giudizio in epoca successiva al 4 luglio 2009, data di entrata in vigore dell'art. 46, co. 15, lett. c) della L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha modificato l'ultimo comma dell'art. 307
c.p.c., prevedendo che l'estinzione possa essere dichiarata anche d'ufficio.
A tal proposito, va rilevato che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c.
(vedi in tal senso Cass. 5163/91, Cass. 14936/2000; vedi anche Cass. 11434/2007 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; in senso conforme vedi anche Cass. 19124/2004 e Cass. 5610/ 2001).
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 14 d.lgs 150/2011 ritualmente notificato da avv. Alessandro a : Pt_1 Controparte_1
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c.;
Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio;
Così decisa il 28 marzo 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
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