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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/06/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
P r o c . C i v . R . G . n . 2 3 4 4 / 2 0 2 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice rel./est. dott. Alessandro Caronia Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2344/2022 del Ruolo Generale Civile, avente ad oggetto: divorzio
- cessazione degli effetti civili del matrimonio, e vertente
TRA
(C.F. nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Domenico Lo Polito, elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
(C.F. ) nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Ferdinando Gioia, elettivamente domiciliata come in atti
Resistente
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO in sede
Interventore necessario
CONCLUSIONI.
Come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 19.11.2024, poi sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.. La causa è stata posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica [giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito di repliche, scaduti rispettivamente in data 20 Gennaio 2025 e 10 febbraio 2025, giusta comunicazione del provvedimento ex articolo 127ter c.p.c. il 20.11.2024].
Le parti hanno depositato, nei termini concessi, comparse e repliche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.
p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto 1 e di diritto della decisione.
Con ricorso iscritto il 17.10.2022, il ricorrente - premesso di aver contratto matrimonio concordatario con la resistente in Morano Calabro in data 09.07.2000 (atto Anno 2000, Parte II,
Serie A N. 13) e che dal matrimonio è nato un figlio, (nato il [...]) - ha Persona_1 chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni concordate in sede di separazione consensuale (cfr. decreto di omologazione n. cronol.
13025/2020 del 21/12/2020 in atti).
Si è costituita, in data 23.01.2023, la resistente, che, pur non opponendosi alla domanda di divorzio, ha chiesto aumentarsi ad euro 500,00 mensili, ovvero alla diversa misura ma giammai d'importo inferiore a € 300,00, l'importo dell'assegno di mantenimento mensile dovuto dal in favore del figlio Parte_1 Per_1
All'udienza presidenziale del 21.02.2023 sono state confermate le condizioni economiche e personali adottate in sede di separazione, quindi, la causa è proseguita innanzi al G.I. con rinvio al 13.06.2023.
Con memoria integrativa del 22.03.2023, depositata in pari data, il ha ribadito le Parte_1 precedenti conclusioni. Con memoria depositata il 24.04.2023, ha anch'essa Controparte_1 ribadito le istanze già formulate.
La prima udienza del 13.06.2023 è stata rinviata d'ufficio, per impedimento del magistrato, all'udienza del 12.09.2023 poi sostituita con il deposito di note scritte.
La difesa del ricorrente nelle proprie note di trattazione scritta ha chiesto la concessione dei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. La difesa della resistente nelle proprie note di trattazione scritta ha chiesto di pronunciare sentenza non definitiva di divorzio nonché di concedere, per il prosieguo dell'istruttoria, i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c..
Quindi nel presente giudizio è stata già emessa sentenza non definitiva relativa allo status (sent. nr. 1451/2023, passata in giudicato in data 17/04/2024) e la causa è stata rimessa sul ruolo concedendo alle parti i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c..
Resta quindi da valutare la sola domanda di mantenimento a favore del figlio delle coppia, atteso che essedo esso divenuto maggiorenne, nulla va disposto su affidamento, collocamento e diritto di visita. Nulla va nemmeno disposto sull'assegnazione della casa familiare non abitata da tempo dalla resistente e dal figlio.
Orbene, il ricorrente ha chiesto di confermare le condizioni di separazione. Nel decreto di omologa era stato previsto che il ricorrente versasse un assegno di mantenimento di € 300,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie.
La resistente ha chiesto di aumentare l'importo di tale assegno o, comunque, di fissarlo in misura non minore di € 300,00 deducendo che, rispetto all'epoca della separazione la situazione economica del ricorrente è migliorata mentre la propria situazione è peggiorata avendo sciolto, nel novembre 2022, la società di cui era contitolare.
Dall'esame degli scritti conclusivi delle parti emerge però la non contestata circostanza che la resistente dal mese di ottobre 2024 ha trovato un nuovo lavoro e ha contratto matrimonio. La stessa, però, nella propria comparsa conclusionale si è limitata ad allegare tali nuove circostanze senza provare documentalmente che il rapporto di lavoro cesserà a marzo 2025. Del tutto irrilevante la produzione effettuata dalla parte in allegato all'istanza di liquidazione dei compensi al gratuito patrocinio in quanto il deposito è tardivo e, ad ogni modo, tale scarna documentazione 2 non è indicativa della reale e nuova situazione patrimoniale della resistente e del proprio nucleo familiare, essendo state versate in atti solo alcune buste paga e, in riferimento al marito, la solo dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2023.
La ricorrente, del resto, percepisce anche l'assegno unico e non ha dimostrato di dover sostenere spese. Inoltre, lo stato di disoccupazione della stessa era stato determinato dal volontario scioglimento della società di cui la era contitolare, che lungi dall'essere in perdita, aveva CP_1 dei guadagni, sia pure modesti.
Pertanto, alla luce di tali elementi, considerata la attuale e piena capacità lavorativa e di produrre reddito della resistente ritiene il Collegio che vada confermato l'obbligo, in capo al ricorrente di versare alla resistente, per il mantenimento del figlio, l'importo di euro 300,00 mensili, entro il giorno 20 di ogni mese, il tutto con rivalutazione ISTAT.
Quanto alle spese straordinarie si pone a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno: A),
l'onere per le spese extra assegno così delineate: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti pubblici (comprese scuole per l'infanzia) e università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico/universitario di inizio anno (escluso il materiale scolastico di cancelleria); c) trasporto scolastico;
d) gite scolastiche e altri eventi formativi senza pernottamento;
e) tickets o oneri di altra natura per i trattamenti sanitari, i farmaci e altri presidi sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) trattamenti sanitari e farmaci, prescritti dal medico e non erogati dal SSN;
g) occhiali o lenti a contatto, apparecchi ortodontici, protesi e comunque altri presidi se prescritti da medico specialista per esigenze diverse da quelle meramente estetiche;
h) spese di manutenzione, bollo e assicurazioni relative a mezzi di locomozione acquistate in accordo tra i genitori;
i) spese per il conseguimento della patente di guida - tali spese non richiedono il preventivo accordo tra i genitori e/o consenso espresso/tacito da parte dell'altro genitore e sono rimborsate pro-quota al genitore che le ha anticipate, dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo;
B) l'onere per spese straordinarie per la prole a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno, secondo il seguente schema: spese mediche: accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati, laddove erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese scolastiche/universitarie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti privati (anche per l'infanzia); b) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche ed altri eventi formativi con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
g) spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi;
spese extrascolastiche: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) centro ricreativo estivo;
d) soggiorno estivo di studio/sportivo, stage sportivo;
e) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
f) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
g) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
h) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli – tutte le spese extra assegno straordinarie richiedono il preventivo accordo dei genitori e, comunque, possono essere rimborsate solo dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo - per tali spese ai fini della dimostrazione del preventivo accordo il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione 3 all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, e-mail, o comunque in forma scritta, con indicazione di massima della spesa da sostenere, con espressa richiesta di riscontro entro 10 giorni;
in caso di mancato espresso e motivato dissenso manifestato in forma scritta entro il predetto termine la spesa si intende come approvata;
il preventivo accordo deve intendersi anche richiesto laddove, sebbene la spesa proposta da un genitore non rientri in uno dei casi menzionati il suo importo sia elevato in relazione alle effettive capacità economiche dell'altro genitore
Sulle spese di lite stante l'esito del giudizio e tenuto conto del comportamento processuale delle parti, ritiene il Collegio che sussistano giusti motivi per compensarle per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. DISPONE che il ricorrente versi alla resistente a Parte_1 Controparte_1 titolo di mantenimento per il figlio la somma di euro 300,00 mensili, entro il giorno 20 di ogni mese, il tutto con rivalutazione ISTAT;
2. PONE A CARICO di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire alle spese extra-assegno e straordinarie, nella misura e secondo lo schema indicato in parte motiva
3. COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio;
4. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi;
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 03.06.2025.
La Presidente dott.ssa Beatrice Magarò
Il giudice relatore/estensore
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice rel./est. dott. Alessandro Caronia Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2344/2022 del Ruolo Generale Civile, avente ad oggetto: divorzio
- cessazione degli effetti civili del matrimonio, e vertente
TRA
(C.F. nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Domenico Lo Polito, elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
(C.F. ) nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Ferdinando Gioia, elettivamente domiciliata come in atti
Resistente
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO in sede
Interventore necessario
CONCLUSIONI.
Come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 19.11.2024, poi sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.. La causa è stata posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica [giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito di repliche, scaduti rispettivamente in data 20 Gennaio 2025 e 10 febbraio 2025, giusta comunicazione del provvedimento ex articolo 127ter c.p.c. il 20.11.2024].
Le parti hanno depositato, nei termini concessi, comparse e repliche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.
p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto 1 e di diritto della decisione.
Con ricorso iscritto il 17.10.2022, il ricorrente - premesso di aver contratto matrimonio concordatario con la resistente in Morano Calabro in data 09.07.2000 (atto Anno 2000, Parte II,
Serie A N. 13) e che dal matrimonio è nato un figlio, (nato il [...]) - ha Persona_1 chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni concordate in sede di separazione consensuale (cfr. decreto di omologazione n. cronol.
13025/2020 del 21/12/2020 in atti).
Si è costituita, in data 23.01.2023, la resistente, che, pur non opponendosi alla domanda di divorzio, ha chiesto aumentarsi ad euro 500,00 mensili, ovvero alla diversa misura ma giammai d'importo inferiore a € 300,00, l'importo dell'assegno di mantenimento mensile dovuto dal in favore del figlio Parte_1 Per_1
All'udienza presidenziale del 21.02.2023 sono state confermate le condizioni economiche e personali adottate in sede di separazione, quindi, la causa è proseguita innanzi al G.I. con rinvio al 13.06.2023.
Con memoria integrativa del 22.03.2023, depositata in pari data, il ha ribadito le Parte_1 precedenti conclusioni. Con memoria depositata il 24.04.2023, ha anch'essa Controparte_1 ribadito le istanze già formulate.
La prima udienza del 13.06.2023 è stata rinviata d'ufficio, per impedimento del magistrato, all'udienza del 12.09.2023 poi sostituita con il deposito di note scritte.
La difesa del ricorrente nelle proprie note di trattazione scritta ha chiesto la concessione dei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. La difesa della resistente nelle proprie note di trattazione scritta ha chiesto di pronunciare sentenza non definitiva di divorzio nonché di concedere, per il prosieguo dell'istruttoria, i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c..
Quindi nel presente giudizio è stata già emessa sentenza non definitiva relativa allo status (sent. nr. 1451/2023, passata in giudicato in data 17/04/2024) e la causa è stata rimessa sul ruolo concedendo alle parti i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c..
Resta quindi da valutare la sola domanda di mantenimento a favore del figlio delle coppia, atteso che essedo esso divenuto maggiorenne, nulla va disposto su affidamento, collocamento e diritto di visita. Nulla va nemmeno disposto sull'assegnazione della casa familiare non abitata da tempo dalla resistente e dal figlio.
Orbene, il ricorrente ha chiesto di confermare le condizioni di separazione. Nel decreto di omologa era stato previsto che il ricorrente versasse un assegno di mantenimento di € 300,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie.
La resistente ha chiesto di aumentare l'importo di tale assegno o, comunque, di fissarlo in misura non minore di € 300,00 deducendo che, rispetto all'epoca della separazione la situazione economica del ricorrente è migliorata mentre la propria situazione è peggiorata avendo sciolto, nel novembre 2022, la società di cui era contitolare.
Dall'esame degli scritti conclusivi delle parti emerge però la non contestata circostanza che la resistente dal mese di ottobre 2024 ha trovato un nuovo lavoro e ha contratto matrimonio. La stessa, però, nella propria comparsa conclusionale si è limitata ad allegare tali nuove circostanze senza provare documentalmente che il rapporto di lavoro cesserà a marzo 2025. Del tutto irrilevante la produzione effettuata dalla parte in allegato all'istanza di liquidazione dei compensi al gratuito patrocinio in quanto il deposito è tardivo e, ad ogni modo, tale scarna documentazione 2 non è indicativa della reale e nuova situazione patrimoniale della resistente e del proprio nucleo familiare, essendo state versate in atti solo alcune buste paga e, in riferimento al marito, la solo dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2023.
La ricorrente, del resto, percepisce anche l'assegno unico e non ha dimostrato di dover sostenere spese. Inoltre, lo stato di disoccupazione della stessa era stato determinato dal volontario scioglimento della società di cui la era contitolare, che lungi dall'essere in perdita, aveva CP_1 dei guadagni, sia pure modesti.
Pertanto, alla luce di tali elementi, considerata la attuale e piena capacità lavorativa e di produrre reddito della resistente ritiene il Collegio che vada confermato l'obbligo, in capo al ricorrente di versare alla resistente, per il mantenimento del figlio, l'importo di euro 300,00 mensili, entro il giorno 20 di ogni mese, il tutto con rivalutazione ISTAT.
Quanto alle spese straordinarie si pone a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno: A),
l'onere per le spese extra assegno così delineate: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti pubblici (comprese scuole per l'infanzia) e università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico/universitario di inizio anno (escluso il materiale scolastico di cancelleria); c) trasporto scolastico;
d) gite scolastiche e altri eventi formativi senza pernottamento;
e) tickets o oneri di altra natura per i trattamenti sanitari, i farmaci e altri presidi sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) trattamenti sanitari e farmaci, prescritti dal medico e non erogati dal SSN;
g) occhiali o lenti a contatto, apparecchi ortodontici, protesi e comunque altri presidi se prescritti da medico specialista per esigenze diverse da quelle meramente estetiche;
h) spese di manutenzione, bollo e assicurazioni relative a mezzi di locomozione acquistate in accordo tra i genitori;
i) spese per il conseguimento della patente di guida - tali spese non richiedono il preventivo accordo tra i genitori e/o consenso espresso/tacito da parte dell'altro genitore e sono rimborsate pro-quota al genitore che le ha anticipate, dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo;
B) l'onere per spese straordinarie per la prole a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno, secondo il seguente schema: spese mediche: accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati, laddove erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese scolastiche/universitarie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti privati (anche per l'infanzia); b) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche ed altri eventi formativi con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
g) spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi;
spese extrascolastiche: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) centro ricreativo estivo;
d) soggiorno estivo di studio/sportivo, stage sportivo;
e) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
f) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
g) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
h) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli – tutte le spese extra assegno straordinarie richiedono il preventivo accordo dei genitori e, comunque, possono essere rimborsate solo dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo - per tali spese ai fini della dimostrazione del preventivo accordo il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione 3 all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, e-mail, o comunque in forma scritta, con indicazione di massima della spesa da sostenere, con espressa richiesta di riscontro entro 10 giorni;
in caso di mancato espresso e motivato dissenso manifestato in forma scritta entro il predetto termine la spesa si intende come approvata;
il preventivo accordo deve intendersi anche richiesto laddove, sebbene la spesa proposta da un genitore non rientri in uno dei casi menzionati il suo importo sia elevato in relazione alle effettive capacità economiche dell'altro genitore
Sulle spese di lite stante l'esito del giudizio e tenuto conto del comportamento processuale delle parti, ritiene il Collegio che sussistano giusti motivi per compensarle per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. DISPONE che il ricorrente versi alla resistente a Parte_1 Controparte_1 titolo di mantenimento per il figlio la somma di euro 300,00 mensili, entro il giorno 20 di ogni mese, il tutto con rivalutazione ISTAT;
2. PONE A CARICO di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire alle spese extra-assegno e straordinarie, nella misura e secondo lo schema indicato in parte motiva
3. COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio;
4. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi;
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 03.06.2025.
La Presidente dott.ssa Beatrice Magarò
Il giudice relatore/estensore
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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