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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/06/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 656/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 656/2024
PROMOSSA DA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Macrì, c.f. Parte_1 P.IVA_1
, giusta procura in atti, con domicilio eletto in , via Umberto, n. 151, C.F._1 Pt_1 presso la Direzione Affari Legali
APPELLANTE
CONTRO
(già , codice Controparte_1 Controparte_2 fiscale/partita IVA n. ) rappresentata e difesa, per procura in atti dall'Avv. Paolo P.IVA_2
Calabretta (C. F. ), presso il cui studio in Acireale, via John F. Kennedy n. 17, CodiceFiscale_2
è elettivamente domiciliata
APPELLATA
pagina 1 di 4 E NEI CONFRONTI DI
(c.f. ) CP_3 CodiceFiscale_3
e
(c.f. Controparte_4 P.IVA_3
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.6.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5101/2023, pubblicata in data 11.12.2023, il Tribunale di Catania, in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta da statuiva come di seguito si CP_3 trascrive:
“dichiara la prescrizione dei crediti ed annulla l'ingiunzione di pagamento n. 2932016900
0984683000; dichiara il difetto di giurisdizione con riguardo alla domanda risarcitoria proposta dal Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_2 condanna ed il , in solido, al pagamento delle Controparte_2 Parte_1 spese processuali in favore di che liquida in complessivi euro 1.700,00 oltre IVA, CP e CP_3 rimborso forfetario spese generali”.
In estrema sintesi, e per quanto qui ancora rileva, il primo giudice riteneva che tra la notifica della cartella esattoriale avente ad oggetto un credito vantato dal per sanzioni Parte_1 amministrative, e la notifica dell'ingiunzione di pagamento avverso la quale era stata proposta l'opposizione all'esecuzione, era decorso il termine di prescrizione quinquennale, di talché non si sarebbe potuto procedere in via esecutiva per tale titolo.
Accoglieva l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal concessionario della riscossione con pagina 2 di 4 riferimento alla domanda risarcitoria proposta contro di lui dal e volta ad ottenere il Parte_1 controvalore del credito prescritto, a fondamento della quale il predetto ente impositore lamentava che era stato per colpa dell'agente della riscossione che la prescrizione era venuta a maturare.
Regolava le spese di lite secondo la soccombenza ponendole, in solido, a carico di entrambe le parti soccombenti.
Avverso la detta sentenza il proponeva appello, limitato al capo con cui il predetto Parte_1 era stato condannato al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio soltanto , chiedendone il rigetto, mentre le Controparte_5 restanti parti del giudizio di primo grado, regolarmente citate in appello, restavano contumaci.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'appello riguarda soltanto il capo della sentenza con cui il è stato Parte_1 condannato, in solido con il concessionario della riscossione, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore vittorioso, atteso che nessuna censura è stata spesa avverso l'altro capo di sentenza con cui il primo giudice ha declinato la giurisdizione in relazione alla domanda risarcitoria spiegata dall'appellante nei confronti di Controparte_2
Ciò posto il motivo di gravame articolato dal appare senz'altro fondato atteso che, Parte_1 indubbiamente, una volta che il credito iscritto a ruolo sia trasmesso all'agente della riscossione rientra tra i suoi obblighi quello di impedire che lo stesso si prescriva, notificando tempestivamente al debitore tutti gli atti della riscossione aventi anche efficacia interruttiva della prescrizione.
Nel caso a mani, sebbene la cartella esattoriale sia stata tempestivamente notificata da
[...] al , sarebbe stato onere dello stesso appellato notificare apposita intimazione di CP_2 CP_3 pagamento entro il termine di cinque anni dalla precedente notifica (non valendo, come correttamente opinato dal primo giudice, in difetto di accertamento giudiziale del credito, il termine decennale previsto per l'actio iudicati).
In difetto di ciò risulta senz'altro applicabile, a caso a mani, il principio diritto sancito da Cass., sez. VI,
9 marzo 2022, n. 7716, opportunamente evocato dall'appellante, secondo cui: “Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell che dell'ente impositore, va Controparte_1 distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso
pagina 3 di 4 l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con
l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità”.
Le spese di questo grado di giudizio, liquidate avuto riguardo all'ammontare delle spese di lite ingiustamente poste a carico dell'appellante in primo grado e nei minimi tariffari (esclusa la fase istruttoria/trattazione risoltasi nella mera fissazione dell'udienza di discussione) tenuto conto della elementarità delle questioni affrontate, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della sola che si è costituita in giudizio ed ha contrastato l'appello. Controparte_5
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 656/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di Catania, n. n. 5101/2023, Parte_1 pubblicata in data 11.12.2023: dichiara la contumacia di e della;
CP_3 Controparte_4 accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna la sola
(oggi ), al pagamento delle spese Controparte_2 Controparte_5 di lite del primo grado di giudizio in favore di , sì come liquidate dal Tribunale;
CP_3 condanna al pagamento delle spese di lite di questo grado di Controparte_5 giudizio, che liquida in € 962,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 25 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 656/2024
PROMOSSA DA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Macrì, c.f. Parte_1 P.IVA_1
, giusta procura in atti, con domicilio eletto in , via Umberto, n. 151, C.F._1 Pt_1 presso la Direzione Affari Legali
APPELLANTE
CONTRO
(già , codice Controparte_1 Controparte_2 fiscale/partita IVA n. ) rappresentata e difesa, per procura in atti dall'Avv. Paolo P.IVA_2
Calabretta (C. F. ), presso il cui studio in Acireale, via John F. Kennedy n. 17, CodiceFiscale_2
è elettivamente domiciliata
APPELLATA
pagina 1 di 4 E NEI CONFRONTI DI
(c.f. ) CP_3 CodiceFiscale_3
e
(c.f. Controparte_4 P.IVA_3
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.6.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5101/2023, pubblicata in data 11.12.2023, il Tribunale di Catania, in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta da statuiva come di seguito si CP_3 trascrive:
“dichiara la prescrizione dei crediti ed annulla l'ingiunzione di pagamento n. 2932016900
0984683000; dichiara il difetto di giurisdizione con riguardo alla domanda risarcitoria proposta dal Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_2 condanna ed il , in solido, al pagamento delle Controparte_2 Parte_1 spese processuali in favore di che liquida in complessivi euro 1.700,00 oltre IVA, CP e CP_3 rimborso forfetario spese generali”.
In estrema sintesi, e per quanto qui ancora rileva, il primo giudice riteneva che tra la notifica della cartella esattoriale avente ad oggetto un credito vantato dal per sanzioni Parte_1 amministrative, e la notifica dell'ingiunzione di pagamento avverso la quale era stata proposta l'opposizione all'esecuzione, era decorso il termine di prescrizione quinquennale, di talché non si sarebbe potuto procedere in via esecutiva per tale titolo.
Accoglieva l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal concessionario della riscossione con pagina 2 di 4 riferimento alla domanda risarcitoria proposta contro di lui dal e volta ad ottenere il Parte_1 controvalore del credito prescritto, a fondamento della quale il predetto ente impositore lamentava che era stato per colpa dell'agente della riscossione che la prescrizione era venuta a maturare.
Regolava le spese di lite secondo la soccombenza ponendole, in solido, a carico di entrambe le parti soccombenti.
Avverso la detta sentenza il proponeva appello, limitato al capo con cui il predetto Parte_1 era stato condannato al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio soltanto , chiedendone il rigetto, mentre le Controparte_5 restanti parti del giudizio di primo grado, regolarmente citate in appello, restavano contumaci.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'appello riguarda soltanto il capo della sentenza con cui il è stato Parte_1 condannato, in solido con il concessionario della riscossione, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore vittorioso, atteso che nessuna censura è stata spesa avverso l'altro capo di sentenza con cui il primo giudice ha declinato la giurisdizione in relazione alla domanda risarcitoria spiegata dall'appellante nei confronti di Controparte_2
Ciò posto il motivo di gravame articolato dal appare senz'altro fondato atteso che, Parte_1 indubbiamente, una volta che il credito iscritto a ruolo sia trasmesso all'agente della riscossione rientra tra i suoi obblighi quello di impedire che lo stesso si prescriva, notificando tempestivamente al debitore tutti gli atti della riscossione aventi anche efficacia interruttiva della prescrizione.
Nel caso a mani, sebbene la cartella esattoriale sia stata tempestivamente notificata da
[...] al , sarebbe stato onere dello stesso appellato notificare apposita intimazione di CP_2 CP_3 pagamento entro il termine di cinque anni dalla precedente notifica (non valendo, come correttamente opinato dal primo giudice, in difetto di accertamento giudiziale del credito, il termine decennale previsto per l'actio iudicati).
In difetto di ciò risulta senz'altro applicabile, a caso a mani, il principio diritto sancito da Cass., sez. VI,
9 marzo 2022, n. 7716, opportunamente evocato dall'appellante, secondo cui: “Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell che dell'ente impositore, va Controparte_1 distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso
pagina 3 di 4 l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con
l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità”.
Le spese di questo grado di giudizio, liquidate avuto riguardo all'ammontare delle spese di lite ingiustamente poste a carico dell'appellante in primo grado e nei minimi tariffari (esclusa la fase istruttoria/trattazione risoltasi nella mera fissazione dell'udienza di discussione) tenuto conto della elementarità delle questioni affrontate, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della sola che si è costituita in giudizio ed ha contrastato l'appello. Controparte_5
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 656/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di Catania, n. n. 5101/2023, Parte_1 pubblicata in data 11.12.2023: dichiara la contumacia di e della;
CP_3 Controparte_4 accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna la sola
(oggi ), al pagamento delle spese Controparte_2 Controparte_5 di lite del primo grado di giudizio in favore di , sì come liquidate dal Tribunale;
CP_3 condanna al pagamento delle spese di lite di questo grado di Controparte_5 giudizio, che liquida in € 962,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 25 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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