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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 30/05/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
dr. Roberto Spagnuolo Presidente
dr. Aida Sabbato Consigliere rel.
dr. Rosa Larocca Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 8 maggio 2025 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n. 133 del ruolo generale del lavoro dell'anno
2022
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura depositata Parte_1
telematicamente unitamente al ricorso d'appello, dagli avv.ti Giuseppe De
Lucia e Giancarlo Cillo con domicilio digitale presso la pec dell'avv.to
Giuseppe De Lucia Email_1
APPELLANTE
1 E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura apposta in calce alla memoria di costituzione di secondo grado, dall'avv.to Luca Cirillo
entrambi elettivamente domiciliati in Avigliano, alla via Sandro Pertini, n.40
presso lo studio dell'avv.to Angela Coviello.
APPELLATA
OGGETTO: Riconoscimento qualifica superiore e relative differenze retributive. Appello avverso la sentenza n. 215/2022 del 24 febbraio 2022 del
Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Potenza, Sezione Lavoro, in riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare il diritto dell'appellante ad essere inquadrato come Quadro direttivo I livello del CCNL
di settore con decorrenza dal 10 maggio 2010 e, per l'effetto, condannare l'appellata al pagamento delle relative differenze retributive maturate, oltre accessori di legge e alla regolarizzazione assicurativa, il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio”;
Per l'appellata: “Voglia la Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione, respingere l'appello con vittoria delle spese del grado”.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12 ottobre 2018, , inquadrato nella Parte_1
Terza Area professionale – 3° livello retributivo, esponeva di aver svolto dal
10 maggio 2010 mansioni superiori quale responsabile Unità Operativa
Comunicazioni di Esigibilità, che continuava a svolgere anche a partire dal 2
luglio 2013, data in cui veniva assegnato alla U.O Procedure Accentrate e
Speciali di Equitalia Sud s.p.a., a seguito della soppressione della Unità
operativa surrichiamata.
Tanto premesso, chiedeva al giudice adito accertarsi e dichiararsi il suo diritto all'inquadramento nella categoria Quadri Direttivi 1° livello retributivo con decorrenza dal maggio 2010 con condanna della convenuta al pagamento, in suo favore, delle relative differenze retributive maturate, oltre accessori di legge.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio, Controparte_1
depositava tempestiva memoria difensiva, concludendo per il rigetto del ricorso, stante la sua infondatezza.
Non ammessa la prova testimoniale, all'udienza di discussione del 24 febbraio
2022, il Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza decideva la causa,
respingeva il ricorso e condannava il ricorrnete al pagamento delle spese di lite,
liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge.
Nella stilata motivazione della sentenza, il giudice, ritenuta inammissibile la prova testimoniale articolata dal lavoratore, affermata, pertanto, l'assenza di
3 prova circa lo svolgimento delle dedotte mansioni superiori, concludeva per il rigetto della domanda.
Avverso tale sentenza proponeva appello , con ricorso Parte_1
depositato in data 21 giugno 2022, lamentando la mancata ammissione della prova testimoniale articolata nel ricorso di primo grado assolutamente ammissibile e rilevante, concludendo, quindi, nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Il Presidente fissava, ai sensi dell'art. 435 c.p.c., l'udienza di discussione dinanzi al Collegio con decreto in atti, ritualmente notificato, unitamente al ricorso in appello, ad , che si costituiva Controparte_1
tempestivamente nel giudizio di gravame con memoria difensiva depositata in atti, a sua volta concludendo come in epigrafe.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, disposto che l'udienza odierna si svolgesse in modalità a trattazione scritta, lette le note autorizzate, la Corte si pronunciava come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere respinto alle luce delle considerazioni che qui di seguito saranno esplicitate.
Preliminarmente, deve affermarsi l'ammissibilità e rilevanza della prova testimoniale articolata nel ricorso di primo grado e reiterata in questa sede, non condividendo il Collegio l'assunto del primo giudice che ha ritenuto non
4 ammissibili i capitoli di prova in quanto “ripetitivi della documentazione depositata”dovendosi, al contrario, rilevare come tali capitoli, contrassegnati con le lettere C) e D) riguardavano circostanze fattuali descrittive delle mansioni espletate dal e, quindi, assolutamente ammissibili e certo Pt_1
non desumibili, nella loro concreta esplicazione, dalla documentazione allegata dallo stesso lavoratore al suo atto introduttivo.
Si è, pertanto, proceduto all'ammissione e all'espletamento del detto mezzo istruttorio, provvedendo, così, anche all'ammissione della prova diretta dell'appellata.
Non ammessa la prova testimoniale perché ritenuta irrilevante dal primo giudice, quest'ultimo è giunto alla conclusione del rigetto della domanda anche sotto il profilo della mancata analitica indicazione del categoria posseduta e di quella rivendicata.
Costituisce principio consolidato della Suprema Corte quello secondo cui la specificazione delle mansioni svolte e della normativa collettiva applicabile costituisce sufficiente adempimento degli oneri imposti dall'art. 414 nn.3 e 4
cod. proc. civ. in caso di domanda del lavoratore diretta ad ottenere il riconoscimento di una qualifica superiore a quella rivestita ed il pagamento delle conseguenti differenze retributive, senza che sia necessaria l'indicazione di parametri retributivi e dei compensi effettivamente percepiti oppure la quantificazione dei crediti dedotti, raggiungibile anche attraverso una consulenza tecnica.
5 Ritiene, quindi, il Collegio che la mancata indicazione delle due categorie,
richiamate nell'atto introduttivo, non può condurre ex se al rigetto della domanda, articolandosi l'attività di accertamento del giudice su tre fasi: nella prima fase deve accertare il concreto contenuto delle mansioni svolte dal ricorrente, attraverso l'esame della documentazione e della prova testimoniale raccolta;
nella seconda fase deve ricondurre tali mansioni alla relativa declaratoria contrattuale in tema di inquadramento del pe nel CCNL applicabile al rapporto;
nella terza fase deve accertare se tali mansioni si attaglino o meno alla qualifica superiore rivendicata nel caso concreto dal lavoratore ricorrente.
Ebbene, dal quadro probatorio raccolto in questo grado è emerso che Pt_1
da solo, si occupava di verificare, su richiesta rivolta dall'ente creditore, i motivi del mancato pagamento e, quindi, del mancato introito delle quote divenute così inesigibili, indicando, successivamente, attraverso la verifica della documentazione in possesso dell'azienda, allo stesso ente impositore i motivi per cui il credito era rimasto insoluto.
La teste , responsabile della struttura procedure accentrate e Testimone_1
speciali dal luglio 2013, nel corso della sua deposizione, ha precisato che senza il coordinamento di altre persone, raccoglieva le notizie Pt_1
relative all'attività espletata al fine di giurstificare la mancata riscossione dei crediti ed era lei ad inviare il format di risposta che veniva compilato seguendo le direttive impartite da Equitalia.
6 Inoltre, ha indicato che acquisite dall'ufficio notifiche le Pt_1
informazioni relative a cartelle su contribuenti deceduti, redigeva una lettera prestampata da inviare agli enti impositori per il discarico della quota.
La teste ha, altresì, confermato che svolgeva le medesime mansioni Pt_1
anche prima del luglio 2013, epoca in cui ella assumeva le funzioni di responsabile, così come confermato anche dai testi indicati dall'appellante.
Le mansioni come descritte ed emerse dal quadro probatorio raccolto sono sussumibili nel livello in cui è stato inquadrato Terza Area 3° livello Pt_1
retributivo, evidenziandosi che appartengono alla Terza Area i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da contributi professionali che richiedono applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione,
precisandosi che nel 3° livello retributivo è prevista anche la responsabilità di coordinamento e/o controllo di altri lavoratori della stessa Area.
Al contrario, sono Quadri Direttivi i lavoratori che svolgono mansioni che comportino elevate respnsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni ovvero elevate responsabilità
nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori appartenenti alla terza categoria, precisandosi che nel primo livello retributivo sono inquadrati i preposti a sportelli o strutture periferiche cui sono addetti almeno otto dipendenti.
L'appello, quindi, va respinto con conferma della sentenza gravata, sia pure con necessaria integrazione della motivazione.
7 Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D. M. n.55/2014, aggiornato per effetto del D.M. n.147/2022 – scaglione fino ad euro 26.000,00 – parametro medio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n° 133 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2022, promosso da nei confronti di Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
avverso la sentenza n. 215/2022 del 24 febbraio 2022 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,
così provvede:
1) Respinge l'appello;
2) Condanna parte appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro
5.809,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge;
3) Dichiara parte appellante tenuta al versamento di un'ulteriore somma, pari al contributo unificato già versato, ai sensi dell'ar.13, comma 1 quater, del
DPR n.115/2002.
Potenza, 8 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Aida Sabbato) (dr. Roberto Spagnuolo)
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