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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/10/2025, n. 4130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4130 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta a ruolo al r.g. n. 569/2021, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2356/2020 emesso dal Tribunale di Salerno in data 03.11.2020
TRA
, (C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01.06.1972 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Angelo Girardi (C.F.
) ed RO AP (C.F. ), C.F._2 C.F._3 entrambi del foro di Salerno, giusto mandato in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Salerno, alla via Michele
Iannicelli n. 29
OPPONENTE
E
La società società con socio unico soggetta ad attività di Controparte_1 direzione e coordinamento di avente sede legale in Roma, viale Regina CP_1
Margherita n. 125, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma
, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. P.IVA_1
, avvalendosi dei poteri lui conferiti con deliberazione del Consiglio Controparte_2 di Amministrazione del 18 Aprile 2017 , e per essa Controparte_3
con sede in Milano, Via Tortona 25, P.IVA. C.F. e numero di
[...] iscrizione al Registro delle Imprese di Milano , in persona del suo P.IVA_2
Amministratore Delegato e Rappresentante legale Dott. , nato a Controparte_4
Ravenna il 05/03/1960, domiciliato per la rivestita carica di Procuratore presso la sede sociale, a ciò autorizzata in forza di procura conferita in data 22 marzo 2018, a rogito Notaio di Roma, Repertorio n. 56297, Raccolta n. 28412, Persona_1 registrata a Roma il 27 marzo 2018 al n. 4361 Serie 1/T, rappresentata e difesa in virtù di procura generale conferita in data 3 maggio 2018, a rogito Notaio
[...] di Milano, Repertorio n. 31.995, Raccolta n. 10.142, registrata in Milano Per_2 il 04 Maggio 2018 al n. 17770 Serie 1T, dall' Avv.to Cesare Giovanni Grassini, C.F.
, del Foro di Milano, nonché elettivamente domiciliata C.F._4 presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Avallone , (C.F. ), sito C.F._5 in Cava dè Tirreni, alla Via XXV Luglio n. 44, 84013 ( SA)
OPPOSTA
Conclusioni: all'udienza del 12.11.2024 le parti concludevano come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo ricorreva al Tribunale di Controparte_1
Salerno per richiedere l'emissione di ingiunzione di pagamento nei confronti di ed esponeva: a) era creditrice nei confronti di Parte_1 CP_1 [...]
per l'importo di € 54.431,77, oltre interessi e spese in € 406,50 per Parte_1 esborsi ed € 1.750,00 per compenso avvocato con maggiorazione del 15% sugli onorari, Cnap ed Iva come per legge, relativo alla fornitura di energia riferita all'utenza intestata al medesimo;
b) in particolare, l'opponente non provvedeva al saldo degli importi dovuti per i consumi della predetta fornitura e, nonostante il sollecito di pagamento, risultava alla data del ricorso non pagata;
c) il Tribunale di
Salerno, con decreto ingiuntivo n. 2356/2020, in data 03.11.2020, ingiungeva a di pagare alla ricorrente la somma di € 54.431,77. Parte_1
Con atto di citazione, ritualmente notificato, in opposizione al decreto ingiuntivo n.
2356/2020, emesso dal Tribunale di Salerno, conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno ed esponeva: a) Controparte_1
l'opposta assumeva di essere creditrice nei confronti dell'opponente per l'importo di
€ 54.431,77 a titolo di pagamento delle fatture n. 0000002964259490 del
20.11.2018, n. 000000296459492 del 20.11.2018, n. 0000002976697773 del
27.12.2018 e n. 0000003012179592 del 27.02.2019, rimaste insolute ed aventi ad oggetto l'erogazione di energia elettrica;
b) l'opponente respingeva la ricostruzione dei fatti ex adverso prospettata, assumendo di non dovere alcunché alla controparte in ordine alle predette fatture;
c) la ricostruzione degli avvenimenti, come operata dall'opposta, appariva libera, inverosimile e priva di ogni fondamento poiché non si comprendeva anche in relazione ai documenti presentati dalla controparte a quale fornitura si facesse riferimento;
d) infatti, l'opponente, nei mesi precedenti, già provvedeva ad opporsi ad altro decreto ingiuntivo (avente R.G. 541/2020, avente ad oggetto fatture non pagate alla S.p.A. Servizio Elettrico Nazionale per una presunta utenza ubicata in Salerno alla via Belisario CO e dell'importo complessivo di
€ 41.657,88); e) solo a seguito di contatti telefonici con lo studio Deloitte Legal
l'operatore affermava che le predette fatture facevano capo ad una utenza ubicata in via Belisario CO di Salerno, pertanto, trattasi della medesima fornitura per la quale già erano state proposte le relative azioni predette e per le quali vi erano procedimenti in corso;
f) quindi, non si comprendeva come risultasse che l'opponente fosse intestatario di una fornitura mai sottoscritta e perché, nonostante le missive, nonché le denunce-querele già proposte per altre fatture, si vedesse recapitare ulteriori richieste e, in ultimo, un ulteriore decreto ingiuntivo per aver usufruito di energia elettrica per un importo di € 54.431,77; g) si sottolineava una negligenza ravvisabile anche in capo alla che, nonostante i Controparte_1 procedimenti in corso, non aveva avuto alcun interesse a capire chi fossero i veri responsabili di un furto di energia, determinando un ingente danno in capo all'opponente che non risultava esse né il gestore, né il proprietario dell'attività commerciale e di relativi locali siti in via Belisario CO;
h) alla luce di quanto sostenuto conseguiva l'insussistenza del credito di € 54.431,77, in quanto tale importo doveva ritenersi estinto per inesistenza dele condizioni basilari che richiedevano la certezza del credito mediante l'esiste di un contratto, regolarmente sottoscritto;
i) alla luce delle denunce-querele, depositate presso la Procura di della
Repubblica di Salerno, l'opponente specificava la situazione in cui lo stesso, contro ogni sua conoscenza e volontà, si veniva a trovare;
l) per tutto quanto esposto citava a comparire in giudizio dinanzi al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Salerno all'udienza del 21.05.2021 e chiedeva: 1) in via principale e nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo illegittimo ed inefficace accertando e dando atto dell'insussistenza del preteso credito della opposta e rigettando l'eventuale avversaria richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
2) Accogliere la proposta domanda riconvenzionale e, conseguentemente, condannare controparte al risarcimento dei danni tutti che il signor ha patito in conseguenza Parte_1 delle continue richieste;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 17.05.2021, si costituiva in giudizio la ritenendo infondata sia in fatto che in diritto Controparte_1
l'opposizione proposta, ed esponeva: a) l'utenza di titolarità del Parte_1 sita in Salerno alla via Belisario Carenzio identificata dal codice POD
IT001E85711804 veniva servita per la somministrazione di energia elettrica da
[...]
; b) in data 19.9.2018 veniva accertato, da parte del distributore CP_1 territorialmente competente Enel Distribuzione S.p.a. (ora E-distribuzione s.p.a.) a seguito di verifica, un prelievo irregolare di energia elettrica;
c) provvedeva CP_1 regolarmente all'espletamento dei servizi di somministrazione di energia, emettendo le seguenti fatture rimaste impagate per la complessiva somma di € 54.431,77 e per l'esattezza (cfr. doc. 1): fattura n. 2964259490 con scadenza il 20/11/2018 per un importo di € 6.924,48, fattura n. 2964259492 con scadenza il 20/11/2018 per un importo di € 47.064,54 (azionata per € 46.842,58), fattura n. 2976697773, con scadenza il 27/12/2018 per un importo di € 335,47 e, infine, fattura n. 3012179592, con scadenza il 27/02/2019, per un importo di € 329,24; d) il procuratore dell'opposta inviava lettera di diffida e messa in mora in data 18.5.2020 relativa alle suddette fatture;
e) l'opposta, in mancanza di pagamento, si vedeva costretta a depositare il ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti del per Parte_1 ottenere il pagamento del dovuto;
f) in accoglimento del ricorso per decreto ingiuntivo così depositato, il Tribunale di Salerno ingiungeva all'opponente, con decreto n. 2356/2020, di pagare la somma capitale di € 54.431,77 oltre ad interessi legali e spese liquidate nello stesso provvedimento;
g) avverso tale decreto l'opponente proponeva opposizione ex art. 645 c.p.c., notificata in data 18.1.2021;
h) tutto ciò premesso, chiedeva: 1) in via preliminare, rigettare Controparte_1
l'eccepito difetto di legittimazione passiva perché infondato in fatto e in diritto;
2) in via principale nel merito, accertato e dichiarato, per i titoli dedotti, che l'opposta fosse creditrice del respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo Parte_1 promossa dallo stesso e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2356/2020 emesso dal Tribunale di Salerno in data 5.11.2020 e qui opposto per l'importo di €
54.431,77 in linea capitale oltre interessi dal dovuto al saldo nonché le liquidate spese di procedura;
respingere la domanda di condanna ex art. 96 cpc siccome infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti;
respingere la richiesta di risarcimento danni siccome infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti;
3) in via subordinata nel merito, in ogni caso, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento, in favore di della somma di € 54.431,77 in linea capitale oltre interessi dal CP_1 CP_1 dovuto al saldo nonché le liquidate spese di procedura, oppure della maggior o minor somma accertata nel corso del giudizio.
Assegnati i termini per le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., espletata la consulenza tecnica d'ufficio grafologica, con ordinanza del 28.02.2025 il Giudice assegnava la causa in decisione con i termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
L'odierno attore si oppone al decreto ingiuntivo n. 2356/2020, emesso dal Tribunale di Salerno in data 02.11.2020, per presunte fatture non pagate emesse dalla opposta relative alla fornitura di energia riferita all'utenza intestata al Controparte_1 medesimo.
Giova, preliminarmente, ricordare che il giudizio di opposizione rappresenta u no sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve a l giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseg uenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di att ore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
In linea generale, la fattura costituisce sufficiente prova scritta per l'ottenimen to del decreto ingiuntivo, anche prescindendo dalla produzione dell'estratto au tentico delle scritture di cui all'art. 634, ult. comma, c.p.c.. Tuttavia, il valore probatorio della fattura, in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità
del credito dichiaratovi, così come ai fini della dimostrazione del fondament o della pretesa, viene meno nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecip ativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concern enti un rapporto già costituito. Di conseguenza, la fattura, finanche se annotat a nei libri obbligatori - proprio per la sua formazione ad opera della stessa parte che intende avvaler sene -
non può assurgere a piena prova del diritto, potendo al più rappresentare un mero indizio dell'esecuzione della prestazione. (cfr. Tribunale , Bari , sez. la v. , 19/09/2018 , n. 2819). Peraltro, nel giudizio di opposizione l'onere proba torio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed inc ombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determi na l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
In merito alla questione oggetto del presente giudizio, l'opposta, al fine di provare il titolo della pretesa dedotta in giudizio, ha prodotto il contratto di fornitura in copia stipulato in data 15.09.2015 tra la medesima e il , dal quale è Parte_1 possibile riscontrare i dati dell'intestatario del contratto di fornitura del , Parte_1
l'indirizzo della fornitura (Via Bellisario CO, Salerno), il pod relativo alla medesima (codice alfanumerico che identifica in modo univoco e permanente il punto fisico di prelievo e consegna dell'energia elettrica in un'utenza) e, infine, la sottoscrizione apposta dall'opponente oltre alla data in cui è stato stipulato il contratto.
Nel corso dell'istruttoria è stata espletata CTU grafologica, all'esito della quale, anche per il tramite del confronto tra le firme in verifica (apposte al contratto stipulato in data 19.09.2015) e quelle apposte sui documenti comparativi (mandato avv.to 12.11.2013, procura senza data, carta d'identità , cartellino c.i. NumeroD_1
29.01.2019, querela 12.11.2013, saggio grafico), risultando esse omogenee e depositate presso strutture pubbliche o private, è risultato che “Dopo un'attenta valutazione globale per poi arrivare all'analisi di elementi particolari, il CTU può affermare che dai confronti effettuati, considerato il gesto grafico nella sua totalità, tranne che nel genere della pressione, non emerge sostanziale divergenza dinamica delle firme in verifica con le scritture di comparazione.
Le firme in verifica a nome di apposte sul contratto del Parte_1 CP_1
19/09/2025, con tutti i limiti presenti in un'indagine su fotocopia, sono con buona probabilità AUTOGRAFE”.
Orbene, benché le indagini peritali siano state svolte con linearità logica quanto al ragionamento svolto, non si può ritenere provato con assoluta certezza che la sottoscrizione che appare in calce alla copia in atti sia presente anche sull'originale né – in assenza di originale – è possibile stabilire sia il documento sia stato oggetto, in ipotesi – di manomissione. Il CTU, infatti, conclude per l'appartenenza di quella firma, con buona probabilità al
, ma, in assenza di originale del contratto, è preclusa al giudice la Parte_1 rilevabilità di manomissioni dell'originale.
Verifica, nel caso di specie, quantomai indispensabile, posto che l'opponente ha eccepito di non possedere alcun immobile in via Belisario CO e di non avere, dunque, disponiblità alcuna del locale cui si riferirebbe il pod indicato in contratto.
Giova evidenziare che, secondo la giurisprudenza in materia, in caso di manomissione del contatore, l'utente deve dimostrare non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi, ma anche che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da sue proprie condotte negligenti: va cioè dimostrato che nessun altro aveva libero accesso al luogo in cui è installato il contatore e dunque che l'abuso dell'utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito, dovendosi escludere la responsabilità dell'utente solo nel caso di recesso dal contratto di somministrazione (Tribunale , Prato , sez. I , 20/02/2023 , n. 121).
In tal senso è anche la giurisprudenza di legittimità, secondo il cui insegnamento
(cfr. Cassazione civile , sez. VI , 17/05/2022 , n. 15771), in tema di contratto di somministrazione di energia elettrica, l'utente che intenda contestare l'anomalia dei consumi, ritenuti eccessivi, a causa della manomissione del contatore da parte di terzi, è tenuto a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, nonché a provare l'attività illecita del terzo, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore.
Questa richiamata giurisprudenza, però, assume quale presupposto indiscusso che il titolare della fornitura abbia la disponibilità dei locali cui la fornitura si riferisce e, soprattutto, la disponibilità die locali in cui il misuratore è allocato, perché, in difetto, non potrebbe avere senso ascrivergli il mancato diligente controllo della accessibilità al contatore onde scongiurare manomissioni di terzi.
Nel caso in esame, invece, il ha eccepito di non essere titolare di alcun Parte_1 locale in via Bellisario CO, e ciò trova indiretta conferma nel fatto che in sede di verifica da parte degli operatori della società somministrante, sul luogo servito dall'utenza riportata nella copia di contratto, viene trovata tale Persona_3 qualificatasi esercente l'attività di bar ivi presente, la quale dichiarava di nulla sapere rispetto alla manomissione di energia constatata. Si badi che nel verbale gli operatori avevano cura di precisare: “..il misuratore è sito all'interno dei locali adibiti ad uso bar della società caffetteria Poker Coffee
Machines di protetto con portello ed alimenta tale società”. Persona_3
Peraltro, in contratto, benché risulti attribuita al richiedente preteso residenza in via
Belisario CO 16, la fornitura risulta richiesta per la II traversa Belisario
CO.
Ad ogni buon conto, l'opponente, eccependo di non avere titolarità alcuna die locali per i quali è stata richiesta la fornitura, ha in sostanza eccepito il difetto della titolarità passiva della situazione giuridica.
Trattasi infatti di questione correlativa all'accertamento in concreto dell'effettiva titolarità (nel caso, dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio (v. Cass., 18 novembre 2005, n. 24457), attenendo all'identificabilità del soggetto tenuto alla prestazione richiesta (cfr. Cass., 2 agosto 2005, n. 16158).
Ora, la titolarità attiva o passiva della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda, sicché spetta all'attore allegare e provare tale circostanza, a meno che il convenuto la riconosca o svolga difese incompatibili con la sua negazione. Peraltro la contestazione della titolarità del rapporto controverso non costituisce oggetto di un'eccezione in senso stretto, ma una mera difesa, come tale proponibile in ogni fase del giudizio e rilevabile dal giudice (cfr. Corte appello , Salerno , sez. II , 10/02/2023 , n. 164).
Ciò significa che, a fronte della mera difesa dell'opponente convenuto di inesistenza di qualsiasi suo titolo rispetto ai locali oggetto di fornitura, gravava sull'attore – ovvero sull'opposta, dare la prova del contrario, prova che, nel caso di specie, non può dirsi raggiunta.
L'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
Alcuna evidenza può dirsi raggiunta in ordine alla spiegata domanda di risarcimento del danno, atteso che la prova sul punto, per come articolata, è risultata generica.
Le spese di lite sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm. (d.m.
147/22), tenendo conto del valore del decisum e dell'attività processuale effettivamente svolta. Le spese sono liquidate tenendo conto dei valori minimi per tutte le fasi del presente giudizio, considerato che il valore è prossimo allo scaglione inferiore a quello applicabile. Le spese di ctu vanno poste a carico delle parti in solido, posto che le indagini sono state svolte ai fini dell'accertamento processuale necessario ai fini della decisione.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dr.ssa
Giuseppina Valiante, definitivamente pronunciando sulla domanda così decide:
1. Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 2356/2020, emesso dal Tribunale di Salerno in data 3.11.2020;
2. Rigetta ogni altra domanda;
2. Condanna l'opposta, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite da liquidarsi in € 406,50 per esborsi, €
3.809,00 per competenze avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
3. Pone le spese di ctu a definitivo carico delle parti, in solido.
Salerno, 16.10.2025
Il Giudice
Dr.ssa Giuseppina Valiante
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta a ruolo al r.g. n. 569/2021, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2356/2020 emesso dal Tribunale di Salerno in data 03.11.2020
TRA
, (C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01.06.1972 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Angelo Girardi (C.F.
) ed RO AP (C.F. ), C.F._2 C.F._3 entrambi del foro di Salerno, giusto mandato in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Salerno, alla via Michele
Iannicelli n. 29
OPPONENTE
E
La società società con socio unico soggetta ad attività di Controparte_1 direzione e coordinamento di avente sede legale in Roma, viale Regina CP_1
Margherita n. 125, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma
, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. P.IVA_1
, avvalendosi dei poteri lui conferiti con deliberazione del Consiglio Controparte_2 di Amministrazione del 18 Aprile 2017 , e per essa Controparte_3
con sede in Milano, Via Tortona 25, P.IVA. C.F. e numero di
[...] iscrizione al Registro delle Imprese di Milano , in persona del suo P.IVA_2
Amministratore Delegato e Rappresentante legale Dott. , nato a Controparte_4
Ravenna il 05/03/1960, domiciliato per la rivestita carica di Procuratore presso la sede sociale, a ciò autorizzata in forza di procura conferita in data 22 marzo 2018, a rogito Notaio di Roma, Repertorio n. 56297, Raccolta n. 28412, Persona_1 registrata a Roma il 27 marzo 2018 al n. 4361 Serie 1/T, rappresentata e difesa in virtù di procura generale conferita in data 3 maggio 2018, a rogito Notaio
[...] di Milano, Repertorio n. 31.995, Raccolta n. 10.142, registrata in Milano Per_2 il 04 Maggio 2018 al n. 17770 Serie 1T, dall' Avv.to Cesare Giovanni Grassini, C.F.
, del Foro di Milano, nonché elettivamente domiciliata C.F._4 presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Avallone , (C.F. ), sito C.F._5 in Cava dè Tirreni, alla Via XXV Luglio n. 44, 84013 ( SA)
OPPOSTA
Conclusioni: all'udienza del 12.11.2024 le parti concludevano come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo ricorreva al Tribunale di Controparte_1
Salerno per richiedere l'emissione di ingiunzione di pagamento nei confronti di ed esponeva: a) era creditrice nei confronti di Parte_1 CP_1 [...]
per l'importo di € 54.431,77, oltre interessi e spese in € 406,50 per Parte_1 esborsi ed € 1.750,00 per compenso avvocato con maggiorazione del 15% sugli onorari, Cnap ed Iva come per legge, relativo alla fornitura di energia riferita all'utenza intestata al medesimo;
b) in particolare, l'opponente non provvedeva al saldo degli importi dovuti per i consumi della predetta fornitura e, nonostante il sollecito di pagamento, risultava alla data del ricorso non pagata;
c) il Tribunale di
Salerno, con decreto ingiuntivo n. 2356/2020, in data 03.11.2020, ingiungeva a di pagare alla ricorrente la somma di € 54.431,77. Parte_1
Con atto di citazione, ritualmente notificato, in opposizione al decreto ingiuntivo n.
2356/2020, emesso dal Tribunale di Salerno, conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno ed esponeva: a) Controparte_1
l'opposta assumeva di essere creditrice nei confronti dell'opponente per l'importo di
€ 54.431,77 a titolo di pagamento delle fatture n. 0000002964259490 del
20.11.2018, n. 000000296459492 del 20.11.2018, n. 0000002976697773 del
27.12.2018 e n. 0000003012179592 del 27.02.2019, rimaste insolute ed aventi ad oggetto l'erogazione di energia elettrica;
b) l'opponente respingeva la ricostruzione dei fatti ex adverso prospettata, assumendo di non dovere alcunché alla controparte in ordine alle predette fatture;
c) la ricostruzione degli avvenimenti, come operata dall'opposta, appariva libera, inverosimile e priva di ogni fondamento poiché non si comprendeva anche in relazione ai documenti presentati dalla controparte a quale fornitura si facesse riferimento;
d) infatti, l'opponente, nei mesi precedenti, già provvedeva ad opporsi ad altro decreto ingiuntivo (avente R.G. 541/2020, avente ad oggetto fatture non pagate alla S.p.A. Servizio Elettrico Nazionale per una presunta utenza ubicata in Salerno alla via Belisario CO e dell'importo complessivo di
€ 41.657,88); e) solo a seguito di contatti telefonici con lo studio Deloitte Legal
l'operatore affermava che le predette fatture facevano capo ad una utenza ubicata in via Belisario CO di Salerno, pertanto, trattasi della medesima fornitura per la quale già erano state proposte le relative azioni predette e per le quali vi erano procedimenti in corso;
f) quindi, non si comprendeva come risultasse che l'opponente fosse intestatario di una fornitura mai sottoscritta e perché, nonostante le missive, nonché le denunce-querele già proposte per altre fatture, si vedesse recapitare ulteriori richieste e, in ultimo, un ulteriore decreto ingiuntivo per aver usufruito di energia elettrica per un importo di € 54.431,77; g) si sottolineava una negligenza ravvisabile anche in capo alla che, nonostante i Controparte_1 procedimenti in corso, non aveva avuto alcun interesse a capire chi fossero i veri responsabili di un furto di energia, determinando un ingente danno in capo all'opponente che non risultava esse né il gestore, né il proprietario dell'attività commerciale e di relativi locali siti in via Belisario CO;
h) alla luce di quanto sostenuto conseguiva l'insussistenza del credito di € 54.431,77, in quanto tale importo doveva ritenersi estinto per inesistenza dele condizioni basilari che richiedevano la certezza del credito mediante l'esiste di un contratto, regolarmente sottoscritto;
i) alla luce delle denunce-querele, depositate presso la Procura di della
Repubblica di Salerno, l'opponente specificava la situazione in cui lo stesso, contro ogni sua conoscenza e volontà, si veniva a trovare;
l) per tutto quanto esposto citava a comparire in giudizio dinanzi al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Salerno all'udienza del 21.05.2021 e chiedeva: 1) in via principale e nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo illegittimo ed inefficace accertando e dando atto dell'insussistenza del preteso credito della opposta e rigettando l'eventuale avversaria richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
2) Accogliere la proposta domanda riconvenzionale e, conseguentemente, condannare controparte al risarcimento dei danni tutti che il signor ha patito in conseguenza Parte_1 delle continue richieste;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 17.05.2021, si costituiva in giudizio la ritenendo infondata sia in fatto che in diritto Controparte_1
l'opposizione proposta, ed esponeva: a) l'utenza di titolarità del Parte_1 sita in Salerno alla via Belisario Carenzio identificata dal codice POD
IT001E85711804 veniva servita per la somministrazione di energia elettrica da
[...]
; b) in data 19.9.2018 veniva accertato, da parte del distributore CP_1 territorialmente competente Enel Distribuzione S.p.a. (ora E-distribuzione s.p.a.) a seguito di verifica, un prelievo irregolare di energia elettrica;
c) provvedeva CP_1 regolarmente all'espletamento dei servizi di somministrazione di energia, emettendo le seguenti fatture rimaste impagate per la complessiva somma di € 54.431,77 e per l'esattezza (cfr. doc. 1): fattura n. 2964259490 con scadenza il 20/11/2018 per un importo di € 6.924,48, fattura n. 2964259492 con scadenza il 20/11/2018 per un importo di € 47.064,54 (azionata per € 46.842,58), fattura n. 2976697773, con scadenza il 27/12/2018 per un importo di € 335,47 e, infine, fattura n. 3012179592, con scadenza il 27/02/2019, per un importo di € 329,24; d) il procuratore dell'opposta inviava lettera di diffida e messa in mora in data 18.5.2020 relativa alle suddette fatture;
e) l'opposta, in mancanza di pagamento, si vedeva costretta a depositare il ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti del per Parte_1 ottenere il pagamento del dovuto;
f) in accoglimento del ricorso per decreto ingiuntivo così depositato, il Tribunale di Salerno ingiungeva all'opponente, con decreto n. 2356/2020, di pagare la somma capitale di € 54.431,77 oltre ad interessi legali e spese liquidate nello stesso provvedimento;
g) avverso tale decreto l'opponente proponeva opposizione ex art. 645 c.p.c., notificata in data 18.1.2021;
h) tutto ciò premesso, chiedeva: 1) in via preliminare, rigettare Controparte_1
l'eccepito difetto di legittimazione passiva perché infondato in fatto e in diritto;
2) in via principale nel merito, accertato e dichiarato, per i titoli dedotti, che l'opposta fosse creditrice del respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo Parte_1 promossa dallo stesso e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2356/2020 emesso dal Tribunale di Salerno in data 5.11.2020 e qui opposto per l'importo di €
54.431,77 in linea capitale oltre interessi dal dovuto al saldo nonché le liquidate spese di procedura;
respingere la domanda di condanna ex art. 96 cpc siccome infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti;
respingere la richiesta di risarcimento danni siccome infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti;
3) in via subordinata nel merito, in ogni caso, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento, in favore di della somma di € 54.431,77 in linea capitale oltre interessi dal CP_1 CP_1 dovuto al saldo nonché le liquidate spese di procedura, oppure della maggior o minor somma accertata nel corso del giudizio.
Assegnati i termini per le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., espletata la consulenza tecnica d'ufficio grafologica, con ordinanza del 28.02.2025 il Giudice assegnava la causa in decisione con i termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
L'odierno attore si oppone al decreto ingiuntivo n. 2356/2020, emesso dal Tribunale di Salerno in data 02.11.2020, per presunte fatture non pagate emesse dalla opposta relative alla fornitura di energia riferita all'utenza intestata al Controparte_1 medesimo.
Giova, preliminarmente, ricordare che il giudizio di opposizione rappresenta u no sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve a l giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseg uenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di att ore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
In linea generale, la fattura costituisce sufficiente prova scritta per l'ottenimen to del decreto ingiuntivo, anche prescindendo dalla produzione dell'estratto au tentico delle scritture di cui all'art. 634, ult. comma, c.p.c.. Tuttavia, il valore probatorio della fattura, in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità
del credito dichiaratovi, così come ai fini della dimostrazione del fondament o della pretesa, viene meno nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecip ativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concern enti un rapporto già costituito. Di conseguenza, la fattura, finanche se annotat a nei libri obbligatori - proprio per la sua formazione ad opera della stessa parte che intende avvaler sene -
non può assurgere a piena prova del diritto, potendo al più rappresentare un mero indizio dell'esecuzione della prestazione. (cfr. Tribunale , Bari , sez. la v. , 19/09/2018 , n. 2819). Peraltro, nel giudizio di opposizione l'onere proba torio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed inc ombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determi na l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
In merito alla questione oggetto del presente giudizio, l'opposta, al fine di provare il titolo della pretesa dedotta in giudizio, ha prodotto il contratto di fornitura in copia stipulato in data 15.09.2015 tra la medesima e il , dal quale è Parte_1 possibile riscontrare i dati dell'intestatario del contratto di fornitura del , Parte_1
l'indirizzo della fornitura (Via Bellisario CO, Salerno), il pod relativo alla medesima (codice alfanumerico che identifica in modo univoco e permanente il punto fisico di prelievo e consegna dell'energia elettrica in un'utenza) e, infine, la sottoscrizione apposta dall'opponente oltre alla data in cui è stato stipulato il contratto.
Nel corso dell'istruttoria è stata espletata CTU grafologica, all'esito della quale, anche per il tramite del confronto tra le firme in verifica (apposte al contratto stipulato in data 19.09.2015) e quelle apposte sui documenti comparativi (mandato avv.to 12.11.2013, procura senza data, carta d'identità , cartellino c.i. NumeroD_1
29.01.2019, querela 12.11.2013, saggio grafico), risultando esse omogenee e depositate presso strutture pubbliche o private, è risultato che “Dopo un'attenta valutazione globale per poi arrivare all'analisi di elementi particolari, il CTU può affermare che dai confronti effettuati, considerato il gesto grafico nella sua totalità, tranne che nel genere della pressione, non emerge sostanziale divergenza dinamica delle firme in verifica con le scritture di comparazione.
Le firme in verifica a nome di apposte sul contratto del Parte_1 CP_1
19/09/2025, con tutti i limiti presenti in un'indagine su fotocopia, sono con buona probabilità AUTOGRAFE”.
Orbene, benché le indagini peritali siano state svolte con linearità logica quanto al ragionamento svolto, non si può ritenere provato con assoluta certezza che la sottoscrizione che appare in calce alla copia in atti sia presente anche sull'originale né – in assenza di originale – è possibile stabilire sia il documento sia stato oggetto, in ipotesi – di manomissione. Il CTU, infatti, conclude per l'appartenenza di quella firma, con buona probabilità al
, ma, in assenza di originale del contratto, è preclusa al giudice la Parte_1 rilevabilità di manomissioni dell'originale.
Verifica, nel caso di specie, quantomai indispensabile, posto che l'opponente ha eccepito di non possedere alcun immobile in via Belisario CO e di non avere, dunque, disponiblità alcuna del locale cui si riferirebbe il pod indicato in contratto.
Giova evidenziare che, secondo la giurisprudenza in materia, in caso di manomissione del contatore, l'utente deve dimostrare non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi, ma anche che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da sue proprie condotte negligenti: va cioè dimostrato che nessun altro aveva libero accesso al luogo in cui è installato il contatore e dunque che l'abuso dell'utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito, dovendosi escludere la responsabilità dell'utente solo nel caso di recesso dal contratto di somministrazione (Tribunale , Prato , sez. I , 20/02/2023 , n. 121).
In tal senso è anche la giurisprudenza di legittimità, secondo il cui insegnamento
(cfr. Cassazione civile , sez. VI , 17/05/2022 , n. 15771), in tema di contratto di somministrazione di energia elettrica, l'utente che intenda contestare l'anomalia dei consumi, ritenuti eccessivi, a causa della manomissione del contatore da parte di terzi, è tenuto a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, nonché a provare l'attività illecita del terzo, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore.
Questa richiamata giurisprudenza, però, assume quale presupposto indiscusso che il titolare della fornitura abbia la disponibilità dei locali cui la fornitura si riferisce e, soprattutto, la disponibilità die locali in cui il misuratore è allocato, perché, in difetto, non potrebbe avere senso ascrivergli il mancato diligente controllo della accessibilità al contatore onde scongiurare manomissioni di terzi.
Nel caso in esame, invece, il ha eccepito di non essere titolare di alcun Parte_1 locale in via Bellisario CO, e ciò trova indiretta conferma nel fatto che in sede di verifica da parte degli operatori della società somministrante, sul luogo servito dall'utenza riportata nella copia di contratto, viene trovata tale Persona_3 qualificatasi esercente l'attività di bar ivi presente, la quale dichiarava di nulla sapere rispetto alla manomissione di energia constatata. Si badi che nel verbale gli operatori avevano cura di precisare: “..il misuratore è sito all'interno dei locali adibiti ad uso bar della società caffetteria Poker Coffee
Machines di protetto con portello ed alimenta tale società”. Persona_3
Peraltro, in contratto, benché risulti attribuita al richiedente preteso residenza in via
Belisario CO 16, la fornitura risulta richiesta per la II traversa Belisario
CO.
Ad ogni buon conto, l'opponente, eccependo di non avere titolarità alcuna die locali per i quali è stata richiesta la fornitura, ha in sostanza eccepito il difetto della titolarità passiva della situazione giuridica.
Trattasi infatti di questione correlativa all'accertamento in concreto dell'effettiva titolarità (nel caso, dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio (v. Cass., 18 novembre 2005, n. 24457), attenendo all'identificabilità del soggetto tenuto alla prestazione richiesta (cfr. Cass., 2 agosto 2005, n. 16158).
Ora, la titolarità attiva o passiva della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda, sicché spetta all'attore allegare e provare tale circostanza, a meno che il convenuto la riconosca o svolga difese incompatibili con la sua negazione. Peraltro la contestazione della titolarità del rapporto controverso non costituisce oggetto di un'eccezione in senso stretto, ma una mera difesa, come tale proponibile in ogni fase del giudizio e rilevabile dal giudice (cfr. Corte appello , Salerno , sez. II , 10/02/2023 , n. 164).
Ciò significa che, a fronte della mera difesa dell'opponente convenuto di inesistenza di qualsiasi suo titolo rispetto ai locali oggetto di fornitura, gravava sull'attore – ovvero sull'opposta, dare la prova del contrario, prova che, nel caso di specie, non può dirsi raggiunta.
L'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
Alcuna evidenza può dirsi raggiunta in ordine alla spiegata domanda di risarcimento del danno, atteso che la prova sul punto, per come articolata, è risultata generica.
Le spese di lite sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm. (d.m.
147/22), tenendo conto del valore del decisum e dell'attività processuale effettivamente svolta. Le spese sono liquidate tenendo conto dei valori minimi per tutte le fasi del presente giudizio, considerato che il valore è prossimo allo scaglione inferiore a quello applicabile. Le spese di ctu vanno poste a carico delle parti in solido, posto che le indagini sono state svolte ai fini dell'accertamento processuale necessario ai fini della decisione.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dr.ssa
Giuseppina Valiante, definitivamente pronunciando sulla domanda così decide:
1. Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 2356/2020, emesso dal Tribunale di Salerno in data 3.11.2020;
2. Rigetta ogni altra domanda;
2. Condanna l'opposta, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite da liquidarsi in € 406,50 per esborsi, €
3.809,00 per competenze avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
3. Pone le spese di ctu a definitivo carico delle parti, in solido.
Salerno, 16.10.2025
Il Giudice
Dr.ssa Giuseppina Valiante