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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 03/04/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 718/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Policarpo Giovanni del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Di Marsilio Anna Maria del Foro di Novara
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 03/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Quarona (VC) il 30/05/2009, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune all'Atto n. 4, Parte II - Serie A, Anno 2009.
Dall'unione è nato, in data 30/01/2011, , ancora minore. Per_1
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 137 del 17/06/2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 4 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta del figlio minore (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Pt_1
e in Quarona (VC) il 30/05/2009, trascritto nei Registri dello Stato
[...] Parte_2
Civile di detto Comune all'Atto n. 4, Parte II - Serie A, Anno 2009 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. la casa coniugale sita in Varallo (VC) via Gabotto Fraz. Locarno 16, di proprietà esclusiva della sig.a sarà assegnata alla medesima con tutti gli arredi che attualmente la Pt_2 compongono. La sig.a abiterà nella casa coniugale sino a quando il figlio Pt_2 frequenterà la scuola secondaria di primo grado, dando atto che il sig. ha già Pt_1 concesso il suo assenso all'eventuale trasferimento del figlio in altra abitazione e Comune nel caso in cui ciò dovesse rendersi necessario per l'iscrizione di alla scuola Per_1 secondaria di secondo grado e/o per esigenze lavorative della madre, comunque nei limiti territoriali della provincia di Novara;
2. il figlio minore sarà affidato congiuntamente ai genitori con collocazione Per_1 prevalente presso l'abitazione della madre, con l'intesa che le decisioni di maggior interesse riguardanti in particolar modo la salute, l'educazione e l'istruzione, saranno assunte di pagina 2 di 4 comune accordo tra i coniugi, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. Le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno invece assunte disgiuntamente da ciascun genitore;
3. il minore starà con il padre tutti i martedì ed i giovedì dalle ore 18 alle ore 21, nonché a week end alterni dal sabato mattina dalle ore 9 alla domenica sera alle ore 21, quando verrà riaccompagnato dalla madre. Resta inteso che qualora il minore dovesse trasferirsi a vivere altrove con la madre, in ragione di quanto previamente stabilito, il sopraindicato calendario dovrà essere rivisto di intesa tra i genitori. In caso di disaccordo, le parti comunque concordano sin d'ora che il padre terrà con sé il minore a week end alterni dal sabato mattina dalle ore 9, quando lo andrà a prendere dalla madre, sino alla domenica sera alle ore 21, quando lo riaccompagnerà presso la medesima abitazione. In tal caso durante la settimana, salvo diverso accordo e nel rispetto delle esigenze e degli impegni anche extrascolastici di
, il padre terrà con sé il figlio tutti i mercoledì dalle ore 18,00 alle 21,00. I genitori Per_1 si impegnano comunque a coadiuvarsi al fine di potere distribuire in modo equo le visite del minore, tenendo conto anche degli impegni lavorativi di entrambi. I genitori terranno con sé il figlio durante le vacanze natalizie nel rispetto del principio dell'alternanza settimanale ed in difetto di intese verrà rispettato il calendario ordinario. Durante le vacanze estive il minore trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi, con l'impegno dei sig.ri e di preavvertire l'altro genitore circa il periodo di Pt_1 Pt_2 permanenza indicativamente entro il 30 giugno di ogni anno, impegnandosi a comunicare il luogo di destinazione prima della partenza. In caso di coincidenza sul periodo prescelto da un genitore, per il primo anno prevarrà la volontà del padre e per il secondo anno la volontà della madre e così via ad anni alterni. La Pasqua verrà trascorsa ad anni alterni con un genitore e la TA con l'altro. Durante il periodo estivo di sospensione dell'attività scolastica, frequenterà i genitori nel rispetto del calendario applicato durante il Per_1 periodo scolastico, salvo eventuali vacanze programmate dai genitori. Indipendentemente dal calendario in corso il compleanno di , alternando di anno in anno, verrà Per_1 festeggiato con ciascun genitore. Il sopra esposto calendario sarà modificabile in ragione degli eventuali stabili cambiamenti di orario lavorativo di uno dei due genitori o di entrambi, impegnandosi comunque sin da ora i genitori a rispettare un regime tale da garantire equilibrio ed alternanza nell'accudimento del minore. Resta inteso che in caso di giorni liberi da impegni lavorativi i genitori si potranno confrontare, con il dovuto preavviso, per modificare il calendario sopra esposto. In difetto di accordo varrà comunque il calendario di cui sopra. Resta inoltre inteso che qualora un genitore decida di trascorrere con il minore un week end e/o un pernottamento (anche di più giorni) fuori porta nei giorni di competenza,
a distanza di oltre km 150 dal domicilio di , dovrà preavvertire l'altro genitore Per_1 comunicando la destinazione e gli eventuali recapiti di pernottamento. Quotidianamente il genitore che non terrà con sé il minore avrà diritto di sentire via filo, anche tramite Per_1 video chiamata;
4. il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese quale Pt_1 Pt_2 contributo al mantenimento del figlio minore l'importo di €. 320,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Le spese straordinarie per verranno ripartite Per_1 al 50% tra entrambi i genitori (come meglio individuate nel Protocollo del Tribunale di
Vercelli) sia per la salute del figlio (a titolo esemplificativo visite mediche specialistiche, odontoiatriche, oculistiche, farmaceutiche ecc.), nonché le ulteriori eventuali spese straordinarie necessarie per la crescita, l'istruzione e l'educazione. In ogni caso le spese che pagina 3 di 4 verranno anticipate da un genitore dovranno sempre rimborsate dall'altro previo rammostro di pezze giustificative fiscalmente valide;
5. il sig. corrisponderà, entro il giorno 15 di ogni mese, in favore della sig.ra Pt_1 Pt_2
l'assegno di mantenimento pari alla somma mensile di €. 70,00=, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
6. l'Assegno Unico sarà percepito integralmente dalla sig.ra e per l'effetto, il sig. Pt_2
nulla avrà a pretendere sul punto e/o comunque si attiverà per quanto necessario Pt_1 affinché la moglie possa goderne;
7. si dà atto che, fatta eccezione per quanto sopra previsto, per il resto i ricorrenti hanno già regolamentato ogni rapporto patrimoniale e finanziario nulla dovendo l'uno all'altra per qualsivoglia ragione;
8. si dà atto che i ricorrenti si riconoscono piena libertà di recarsi all'estero dandosi il più ampio e reciproco assenso al rilascio di passaporto e/o documenti equipollenti anche con iscrizione del minore.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 02/04/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 718/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Policarpo Giovanni del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Di Marsilio Anna Maria del Foro di Novara
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 03/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Quarona (VC) il 30/05/2009, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune all'Atto n. 4, Parte II - Serie A, Anno 2009.
Dall'unione è nato, in data 30/01/2011, , ancora minore. Per_1
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 137 del 17/06/2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 4 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta del figlio minore (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Pt_1
e in Quarona (VC) il 30/05/2009, trascritto nei Registri dello Stato
[...] Parte_2
Civile di detto Comune all'Atto n. 4, Parte II - Serie A, Anno 2009 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. la casa coniugale sita in Varallo (VC) via Gabotto Fraz. Locarno 16, di proprietà esclusiva della sig.a sarà assegnata alla medesima con tutti gli arredi che attualmente la Pt_2 compongono. La sig.a abiterà nella casa coniugale sino a quando il figlio Pt_2 frequenterà la scuola secondaria di primo grado, dando atto che il sig. ha già Pt_1 concesso il suo assenso all'eventuale trasferimento del figlio in altra abitazione e Comune nel caso in cui ciò dovesse rendersi necessario per l'iscrizione di alla scuola Per_1 secondaria di secondo grado e/o per esigenze lavorative della madre, comunque nei limiti territoriali della provincia di Novara;
2. il figlio minore sarà affidato congiuntamente ai genitori con collocazione Per_1 prevalente presso l'abitazione della madre, con l'intesa che le decisioni di maggior interesse riguardanti in particolar modo la salute, l'educazione e l'istruzione, saranno assunte di pagina 2 di 4 comune accordo tra i coniugi, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. Le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno invece assunte disgiuntamente da ciascun genitore;
3. il minore starà con il padre tutti i martedì ed i giovedì dalle ore 18 alle ore 21, nonché a week end alterni dal sabato mattina dalle ore 9 alla domenica sera alle ore 21, quando verrà riaccompagnato dalla madre. Resta inteso che qualora il minore dovesse trasferirsi a vivere altrove con la madre, in ragione di quanto previamente stabilito, il sopraindicato calendario dovrà essere rivisto di intesa tra i genitori. In caso di disaccordo, le parti comunque concordano sin d'ora che il padre terrà con sé il minore a week end alterni dal sabato mattina dalle ore 9, quando lo andrà a prendere dalla madre, sino alla domenica sera alle ore 21, quando lo riaccompagnerà presso la medesima abitazione. In tal caso durante la settimana, salvo diverso accordo e nel rispetto delle esigenze e degli impegni anche extrascolastici di
, il padre terrà con sé il figlio tutti i mercoledì dalle ore 18,00 alle 21,00. I genitori Per_1 si impegnano comunque a coadiuvarsi al fine di potere distribuire in modo equo le visite del minore, tenendo conto anche degli impegni lavorativi di entrambi. I genitori terranno con sé il figlio durante le vacanze natalizie nel rispetto del principio dell'alternanza settimanale ed in difetto di intese verrà rispettato il calendario ordinario. Durante le vacanze estive il minore trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi, con l'impegno dei sig.ri e di preavvertire l'altro genitore circa il periodo di Pt_1 Pt_2 permanenza indicativamente entro il 30 giugno di ogni anno, impegnandosi a comunicare il luogo di destinazione prima della partenza. In caso di coincidenza sul periodo prescelto da un genitore, per il primo anno prevarrà la volontà del padre e per il secondo anno la volontà della madre e così via ad anni alterni. La Pasqua verrà trascorsa ad anni alterni con un genitore e la TA con l'altro. Durante il periodo estivo di sospensione dell'attività scolastica, frequenterà i genitori nel rispetto del calendario applicato durante il Per_1 periodo scolastico, salvo eventuali vacanze programmate dai genitori. Indipendentemente dal calendario in corso il compleanno di , alternando di anno in anno, verrà Per_1 festeggiato con ciascun genitore. Il sopra esposto calendario sarà modificabile in ragione degli eventuali stabili cambiamenti di orario lavorativo di uno dei due genitori o di entrambi, impegnandosi comunque sin da ora i genitori a rispettare un regime tale da garantire equilibrio ed alternanza nell'accudimento del minore. Resta inteso che in caso di giorni liberi da impegni lavorativi i genitori si potranno confrontare, con il dovuto preavviso, per modificare il calendario sopra esposto. In difetto di accordo varrà comunque il calendario di cui sopra. Resta inoltre inteso che qualora un genitore decida di trascorrere con il minore un week end e/o un pernottamento (anche di più giorni) fuori porta nei giorni di competenza,
a distanza di oltre km 150 dal domicilio di , dovrà preavvertire l'altro genitore Per_1 comunicando la destinazione e gli eventuali recapiti di pernottamento. Quotidianamente il genitore che non terrà con sé il minore avrà diritto di sentire via filo, anche tramite Per_1 video chiamata;
4. il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese quale Pt_1 Pt_2 contributo al mantenimento del figlio minore l'importo di €. 320,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Le spese straordinarie per verranno ripartite Per_1 al 50% tra entrambi i genitori (come meglio individuate nel Protocollo del Tribunale di
Vercelli) sia per la salute del figlio (a titolo esemplificativo visite mediche specialistiche, odontoiatriche, oculistiche, farmaceutiche ecc.), nonché le ulteriori eventuali spese straordinarie necessarie per la crescita, l'istruzione e l'educazione. In ogni caso le spese che pagina 3 di 4 verranno anticipate da un genitore dovranno sempre rimborsate dall'altro previo rammostro di pezze giustificative fiscalmente valide;
5. il sig. corrisponderà, entro il giorno 15 di ogni mese, in favore della sig.ra Pt_1 Pt_2
l'assegno di mantenimento pari alla somma mensile di €. 70,00=, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
6. l'Assegno Unico sarà percepito integralmente dalla sig.ra e per l'effetto, il sig. Pt_2
nulla avrà a pretendere sul punto e/o comunque si attiverà per quanto necessario Pt_1 affinché la moglie possa goderne;
7. si dà atto che, fatta eccezione per quanto sopra previsto, per il resto i ricorrenti hanno già regolamentato ogni rapporto patrimoniale e finanziario nulla dovendo l'uno all'altra per qualsivoglia ragione;
8. si dà atto che i ricorrenti si riconoscono piena libertà di recarsi all'estero dandosi il più ampio e reciproco assenso al rilascio di passaporto e/o documenti equipollenti anche con iscrizione del minore.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 02/04/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino
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